• Non ci sono risultati.

Slide avv. Biglia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Slide avv. Biglia"

Copied!
43
0
0

Testo completo

(1)

Come far fronte ad una tutela insoddisfacente?

Nel 1992 è stato costituito il Giurì del Design per iniziativa congiunta di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e Confindustria.

E’ composto da giuristi,designers e da imprenditori

(nominati dall’ADI e da Confindustria),oltre che da esperti di problemi di mercato e della materia relativa alla tutela del consumatore.

L’obiettivo del Giurì del Design è quello di tutelare e

valorizzare le creazioni del disegno industriale,ricercando per esso un livello di protezione sufficientemente elevato da evitare usurpazioni.

(2)

Obiettivo e funzione del Giurì del design

Obiettivo: offrire una forma evoluta di protezione del

disegno industriale, colmando, come si è detto, le lacune dell’ordinamento nazionale;

Funzione: assicurare che le creazioni di disegno

industriale vengano realizzate con prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti sleali. Vengono,

pertanto, sanzionate con le suddette finalità, ancorché non censurabili secondo le norme di altri ordinamenti.

Tutto ciò al fine di garantire il corretto sviluppo della logica concorrenziale nel settore del design industriale.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(3)

Procedura di fronte al Giurì

L’attivazione della procedura di fronte al Giurì avviene per il tramite di istanza, proponibile tanto dal

progettista, quanto dal produttore, quanto dal

consumatore, a fronte di un interesse attuale,anche di natura morale, e con facoltà di intervento adesivo di parti terze.

I membri del Giurì, più che una valutazione di liceità strettamente giuridica, sono chiamati ad effettuare un giudizio fattuale e a svolgere una approfondita

valutazione tecnica in merito ai percorsi ideativi dei

(4)

Il Codice di Autodisciplina del Design

• Il Giurì del Design non si pronuncia sulla base di norme civilistiche,ma unicamente sulla base del Codice di

Autodisciplina del Design ed applicando lo stesso, formula le proprie autonome determinazioni.

• Compito del Giurì è in definitiva quello di effettuare una valutazione circa la conformità di determinate

fattispecie allo speciale ordinamento previsto dal Codice di Autodisciplina del Design.

• Il Codice di Autodisciplina si prefigge di realizzare una tutela specifica a favore di chi opera nel settore del

design contro comportamenti imitativi e di concorrenza sleale.

• Tale tutela anche se autonoma va ad aggiungersi,

senza evidentemente escluderla, a quella degli organi di giurisdizione ordinaria.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(5)

Il codice di Autodisciplina del Design

• Il Codice di Autodisciplina può inoltre essere visto

nell’ordinamento statuale come specificazione di principi e regole di correttezza professionale direttamente

riconducibili alla clausola dell’art. 2598 n. 3 c.c., secondo cui:

“compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale

direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

(6)

Uno dei fondamentali risultati è quello di aver spostato l’attenzione dai problemi di tutela della forma,di per sé considerata,a quelli della tutela dell’attività di design intesa in senso ampio => ciò che si vuole tutelare è il capitale umano , e cioè lo sforzo nascente dalla

collaborazione tra designers e imprenditori.

Dal Codice di Autodisciplina emerge che il design riguarda non solo l’apparenza visuale del prodotto, ma la

decorazione, la forma e la funzione. Come si apprende da una determinazione del Giurì del 1998, “esso riguarda la complessità del progetto, la combinazione delle proprietà tecniche, estetiche e comunicazionali del prodotto

stesso”.

=>Si tratta di un’osservazione che consente di mettere in rilievo lo scarto che corre tra tutela statuale del design e tutela garantita dall’organo autodisciplinare.

Risultati dell’attività del Giurì del Design

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(7)

Lo scarto tra tutela statuale e tutela garantita dall’organo autodisciplinare è ancora più evidente se si considera

l’art. 5 del Codice di Autodisciplina che “prevede che deve essere evitata l’imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e

comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va applicato con particolare rigore allorché comportamenti imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti”.

=> E’chiaro come oggetto della tutela sia l’attività di

Risultati dell’attività del Giurì

del Design

(8)

Codice di Autodisciplina del Design:

comportamenti sleali

• Art. 4: Sono considerati sleali, e devono essere evitati, l’imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui. In particolare è considerata sleale la ripresa di un’altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del risultato del lavoro altrui.

• Art. 5: Deve essere evitata l’imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va

applicato con particolare rigore allorché i comportamenti imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(9)

Codice di Autodisciplina del Design:

comportamenti sleali

Gli articoli sopra menzionati indicano a quale livello debba svolgersi la concorrenza nel campo del design, introducendo così dei limiti al generale principio di libera concorrenza e imponendo un livello concorrenziale che non degeneri nella semplice riproduzione del lavoro

altrui senza alcun apporto creativo; si sanziona infatti la mera riproduzione o lo sfruttamento de lavoro altrui e non il fatto che un’opera possa fungere da

“ispirazione”per la creazione di un’altra opera . Lo scopo,dunque,è quello di promuovere una

“moralizzazione” del settore, il cui fine è rappresentato

(10)

Codice di Autodisciplina del Design:

comportamenti sleali

In particolare, con riferimento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina il Giurì ha affermato che l’imitazione è da considerare inaccettabile quando è particolarmente

spinta nei confronti di un prodotto che viene apprezzato con carattere di particolare novità dalla clientela.

Ha sostenuto inoltre che, anche qualora il

comportamento vietato venga posto in essere in modo inconsapevole, ciò non toglie tuttavia che il prodotto realizzato in tal modo debba considerarsi inaccettabile.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(11)

Codice di Autodisciplina del Design:

comportamenti sleali

Sempre con riferimento all’art. 5 del Codice di

Autodisciplina, laddove sancisce che deve essere evitata l’imitazione degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui, il Giurì ha precisato che,

indipendentemente da qualsiasi valutazione estetica e/o tecnica-funzionale, sono considerati sleali/scorrette le condotte dirette a riprendere in maniera ingiustificata gli elementi “significativi”, per usare un’espressione

civilistica “caratterizzanti” o per usare l’espressione del legislatore europeo “individualizzanti”.

(12)

Il Giurì del Design e le sue determinazioni

Il settore è risultato essere “affollato”, pertanto pochi elementi di differenziazione possono essere sufficienti a caratterizzare progetti diversi.

Tuttavia, sussiste l’evidente volontà di riprodurre

l’aspetto formale della linea della ricorrente da parte dei prodotti della resistente:

“La serie di prodotti della resistente non suscita un’impressione differente su un eventuale

consumatore,pur essendo differente il progetto originale da cui nascono le diverse linee di prodotti. La resistente ha ripreso significativamente le forme e gli elementi

caratterizzanti dei prodotti della ricorrente,anche se non in modo identico e anche se limitatamente agli aspetti estetici più evidenti.

Si riscontra la violazione degli artt 4 e 5 del Codice di Autodisciplina”.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(13)

Il Giurì del Design e le sue determinazioni

Il Giurì del Design non ritiene ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice di Autodisciplina che vi sia stata imitazione o ripresa pedissequa del risultato del lavoro della

ricorrente.

“Tuttavia riscontra una forte ispirazione da parte della resistente al concetto innovativo dei forni della ricorrente e di conseguenza invita la resistente ad ulteriori

interventi di differenziazione per distinguere i propri modelli di forni da quelli dell’istante”.

(14)

Il Giurì del Design non ritiene che il prodotto del

resistente costituisca imitazione o sfruttamento abusivo o senza causa del prodotto del ricorrente.

“ Il modello del ricorrente non costituisce opera di design originale in quanto recupera linguaggi e codici dello stile retrò in voga in anni passati e questa ripresa di concetti noti, sfruttati anche dalla resistente,

potrebbero dar vita ad atto di concorrenza sleale la cui competenza spetta al Giudice Ordinario”.

Il Giurì del Design e le sue determinazioni

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(15)

Il Giurì ritiene che se la semplice ripresa ingiustificata di una forma, di una linea, di un colore può essere

giudicata scorretta, a maggior ragione, l’imitazione di una forma che rivesta un’ulteriore funzione distintiva, caratterizzante o individualizzante va considerata

scorretta. In primo luogo perché lede il diritto del

designer a non essere confuso con dei concorrenti. In secondo luogo perché tale condotta è potenzialmente idonea a trarre in inganno il consumatore sulla

provenienza del prodotto di design.

Il Giurì del Design e le sue determinazioni

(16)

Il Giurì del Design e le sue determinazioni

Il Giurì ha precisato più volte che il concetto di

PROVENIENZA del prodotto deve essere inteso in senso lato, serve cioè ad identificare la fonte produttiva intesa a sua volta come affidamento qualitativo e delle

caratteristiche attese.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(17)

Il Giurì in alcune determinazioni ha sostenuto che quando un prodotto riprende la concezione, la struttura e l’effetto visivo di un altro, non si può non ravvisare un caso di

imitazione e di ripresa di altrui prestazione, anche se i due modelli differiscono per la qualità dei materiali utilizzati.

E dato che l’effetto visivo è il medesimo, il

comportamento imitativo è idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.

Il Giurì del Design e le sue determinazioni

(18)

La progettazione di prodotti industriali, la loro realizzazione, il controllo del loro ciclo di vita fino alla loro dismissione, rappresentano

momenti di sintesi e di decisioni complesse che investono una molteplicità di nuove

competenze tecniche, nuove forme di

espressione artistica, nuovi mestieri e nuovi contenuti sociali ed etici.

Il disegno industriale

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(19)

Il disegno industriale

L’analisi del prodotto industriale consente di comprendere il nostro tempo, di riflettere sul rapporto che l’artefatto stabilisce con un

mercato senza confini territoriali, con

l’omologazione della cultura nel cosiddetto villaggio globale.

Ormai la figura del progettista del prodotto

industriale si esprime in molte declinazioni: il

designer non cura semplicemente l’estetica di

un prodotto, ma profili tematici sempre più

(20)

Il disegno industriale

Si sono ormai diversificati ambiti come:

- Il product design: si intende la progettazione e produzione del prodotto industriale in sé

considerato;

- Il component design: si intende l’attività di

progettazione di uno specifico componente del prodotto industriale. Tale attività comporta una valutazione circa il materiale da utilizzare, il

costo, il peso, circa l’affidabilità del

componente nel tempo, circa la durata in termini di usura, la sua funzionalità nel

contesto in cui verrà impiegato, la sua praticità ed efficienza,nonché il suo aspetto esteriore.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(21)

Il disegno industriale

- Il fashion design: si intende l’attività di

progettazione di abbigliamento ed accessori.

- Il lighting design: si intende l’attività di progettazione di fonti di luce artificiali e di

sistemi di luce per fini domestici o urbanistici.

E’ un settore in continua evoluzione grazie alle tante novità tecnologiche.

- Il design strategico: si intende il progetto

dell’innovazione di processo e di prodotto.

(22)

Il disegno industriale

- Il managment design: si intende l’

individuazione delle strategie necessarie per realizzare un prodotto di design e per poi commercializzarlo. Vengono curati tutti gli aspetti: dallo sviluppo dell’idea fino alla realizzazione e poi appunto alla

commercializzazione del prodotto.

- L’ecodesign: si intende il controllo e la gestione della ecoefficienza del prodotto.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(23)

Il disegno industriale

Occorre menzionare anche il design e la progettazione di eventi culturali, la

progettazione degli spazi museali e di prodotti per i musei, la progettazione di prodotti e

sistemi di prodotto per aree di particolare pregio, come i centri storici o le aree

archeologiche.

(24)

Il disegno industriale

Va ricordato anche il design della

comunicazione visiva, multimediale e interattiva, ovvero la progettazione, con appropriatezza di linguaggi, di strumenti e tecnologie per la grafica di prodotti editoriali, per packaging e prodotti di immagine

coordinata, per le immagini di sintesi e animazione, per l’uso di reti informatiche.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(25)

Il disegno industriale e il designer

Il designer opera, dunque, nei settori in cui si esprimono i più alti livelli d’innovazione

tecnologica, in cui si impostano le strategie per produzioni destinati a scenari di prospettiva, elaborando oggetti tecnici, oggetti d’uso non ancora in produzione, prefigurando nuove e inimmaginabili prestazioni dell’artefatto, nuovi materiali e insospettabili applicazioni degli

stessi.

(26)

Nuovi scenari del design

Il design, nelle sue diverse forme e

sfaccettature, influenza il costume, determina nuovi comportamenti nei sistemi di relazione fra le persone, incide sul portato materico della società contemporanea: nell’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e nella loro progettazione.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(27)

Nuovi scenari del design

In questo quadro la stessa nozione di design, non tanto in termini semantici, quanto nella realtà del fare progetto si ridefinisce come

un’attività consapevole in grado di formalizzare oggetti e/o servizi e nuovi prodotti per vecchi e nuovi bisogni.

Dunque il design deve intendersi come progettualità applicata a beni di largo

consumo, pensato per tutti i settori produttivi e

imprenditoriali.

(28)

Nuovi scenari del design

Pensiamo al design di artefatti che mettono a sistema relazioni immateriali attraverso prodotti materiali, come la SMART CARD, oggetto

minimo nella forma e massimo nei contenuti.

Una carta plastificata sulla quale sono inseriti piccoli processori capaci di elaborare e

contenere dati.

Oltre a funzionare come carta di credito, le carte magnetiche sono utilizzate come schede

telefoniche, come chiavi per aprire porte di

sicurezza, come mezzi di accesso ai programmi della TV digitale.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(29)

Nuovi scenari del design

E allora è interessante riflettere sul fatto che proprio la smart card rappresenta uno dei più importanti fattori di trasformazione nei nostri comportamenti.

Pensiamo, per esempio,alle carte per i concorsi dei supermercati o dei distributori di benzina che registrano i punti accumulati per ogni spesa;

oppure alle tessere identificative, come quelle utilizzate per i negozi di alcuni stilisti, che

raccolgono informazioni sul singolo cliente per

andare incontro ai suoi gusti adattando il più

possibile l’offerta.

(30)

Nuovi scenari del design

Oggi il design utilizza nuovi metodi e

strumentazioni informatiche che consentono di interfacciarsi con i processi produttivi

attraverso relazioni sempre più strette, che determinano vere e proprie mutazioni nella pratica e nei fondamenti della progettazione:

oggi, ad esempio, è possibile passare

direttamente dalla fase di progettazione a quella di produzione attraverso macchine a controllo numerico.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(31)

Nuovi scenari del design

Attraverso queste macchine a controllo

numerico, la sequenza integrata progetto – produzione consente di ottenere artefatti di

serie, ma consente anche la diversificazione dei prodotti. Il progettista, infatti, sulla base di

linguaggi codificati, può impartire ordini,

entrando nella rete e interagendo direttamente con la produzione, e determinando così le

specifiche per la personalizzazione degli

oggetti.

(32)

Il design e il designer oggi

Il design oggi è essenziale nelle strategie di marketing: diviene risorsa in grado di

trasformare i dati dell’osservazione sociale in rappresentazione sintetica e, attraverso la

creatività, diviene risorsa in grado di proporre qualcosa che non c’è per rispondere ad

esigenze nuove

.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(33)

Il design e il designer oggi

Il designer diventa, invece, una figura

complessa le cui competenze di volta in volta si confrontano con un’organizzazione produttiva e commerciale le cui condizioni di riferimento

sono la macchina, l’informazione e

l’automazione, ovvero tecnologie in continua evoluzione che richiedono un costante e

approfondito aggiornamento.

(34)

Il design e il designer oggi

In conclusione, il design, interpretato nel

tradizionale compito di dare forma ai prodotti, rinnova il suo statuto disciplinare

ricomprendendo nella sua sfera di riferimento tutta la complessità della progettazione

industriale.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(35)

La tutela del disegno industriale

Perché il design sia tutelabile ai sensi del c.p.i.

occorre che sia “nuovo” e che “abbia carattere individuale”:

• L’art. 32 c.p.i. dispone che “un disegno o

modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di

registrazione”;

• L’art. 33 c.p.i. dispone,invece, che “un disegno o modello ha carattere individuale se

l’impressione generale che suscita

nell’utilizzatore informato differisce

(36)

La tutela del disegno industriale

Sono previste 2 forme di tutela:

• La prima,una tutela senza necessità di registrazione per tre anni;

• La seconda è una tutela che si ottiene con la

registrazione e che dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può

ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(37)

Per la tutelabilità,invece, ai sensi del diritto

d’autore occorre la sussistenza del requisito del

“carattere creativo”, nonché quello del “valore artistico” .

Nonostante siano stati fatti passi avanti rispetto alla normativa previgente (per l’accesso del

design alla brevettabilità e alla tutela del diritto d’autore veniva,infatti,richiesta la sussistenza dei requisiti “dello speciale ornamento”e della

“scindibilità”), ancora oggi vi è l’impressione di

La tutela del disegno

industriale

(38)

La tutela del disegno industriale

Ciò dipende dall’equivoco di far coincidere la tutela del design con la tutela della forma del prodotto industriale;ma il design è un progetto globale ed oltre alla forma rilevano molti elementi quali i

materiali, le modalità di costruzione, di utilizzo, di riciclo, i colori, il costo etc.

Si parla, infatti, di prodotto nuovo anche solo per il cambiamento di uno di questi elementi.

Il design, prima ancora che forma del prodotto, è attività: di progettazione, di ideazione, di evoluzione tecnica di un prodotto industriale.

Il ruolo del designer,pertanto,non è limitato ad un intervento sui soli profili di aspetto

dell’oggetto,venendo invece in gioco tutti i plurimi fattori propri della progettazione industriale.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(39)

L’attività di design tanto nella fase di ideazione quanto di realizzazione implica sforzi economici consistenti,a partire già dal momento della ricerca e della

sperimentazione. Investimenti rispetto ai quali si pone una necessità di tutela che intervenga ancor prima della fase finale della commercializzazione del prodotto sul mercato.

Nell’ottica della realizzazione di un mercato che sia efficiente e concorrenziale al tempo stesso, a dover essere protetto allora è soprattutto lo sforzo produttivo

La tutela del disegno

industriale

(40)

Necessità di una tutela più efficace contro l’appropriazione del lavoro altrui

Il concorrente che si appropria di un lavoro altrui, si procura un ingiustificato arricchimento da cui consegue anche un danno in capo al consumatore.

Ciò perché pure l’impresa “virtuosa” verrà disincentivata ad innovare, e spinta piuttosto ad appiattire la propria attività su prodotti consolidati e a basso costo ideativo, riducendo la propria attività concorrenziale sul solo

fattore prezzo, e non più sulla qualità del prodotto.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(41)

Legislazione statale

• Gli strumenti legislativi dettati in materia di disegno industriale forniscono risposte del

tutto insoddisfacenti;

• Insoddisfacenti sono del resto anche i

tempi della giustizia statale rispetto all’esigenza

di rapida definizione che caratterizza, in modo

particolare, le controversie in materia di diritto

industriale e diritto d’autore.

(42)

La tutela penale del design

In particolare è diffuso l’atteggiamento di diffidenza nei confronti della tutela penale del design.

Si dimentica,evidentemente che,rispetto alla normativa civilistica,con il ricorso alla tutela penale si possono ottenere risultati importanti.

L’art. 517 c.p. riguarda la vendita di prodotti industriali con segni mendaci: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali,con nomi,marchi,o segni distintivi nazionali o esteri,atti a indurre in inganno il compratore

sull’origine,provenienza o qualità dell’opera o del

prodotto,è punito,se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.

Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano

(43)

La tutela penale del design

Appare legittimamente ipotizzabile un’interpretazione estensiva della norma che consenta di introdurre

nell’oggetto materiale del reato le opere del disegno industriale in generale.

L’imitazione dell’oggetto di design,della forma di esso,si accompagna peraltro sempre all’apposizione sulla copia di nomi,marchi,segni distintivi diversi da quelli del

prodotto originale e quindi ingannevoli,ed alla mancata indicazione dell’autore,ovvero all’indicazione di un autore diverso da quello vero.

Poter invocare l’art.517 c.p. a tutela del design appare oggi ancora più allettante proprio alla luce di quelle

Riferimenti

Documenti correlati

633/41, abolendo il requisito della scindibilità e prevedendo che rientrassero nelle opere tutelate dal diritto d'autore le “opere del disegno industriale che presentino

LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO INDUSTRIALE.

[r]

Moreover, our definition of Virtual Rolle multi-Leaf (Definition 3.9 ) allows us to give in Section 6 effective bounds on a series of topological invariants of sets definable in

Negli atti stipulati tra le potenze – di tregua e di pace, di arbitrato, di alleanza –, questi scomodi interlocutori erano nominati, di volta in volta, secondo i diversi

Al fine di ovviare a questa criticità, è stato concepito un meccanismo probatorio “alleggerito”, consistente nell’allegazione della prova dell’insussistenza del

A final comparison between estimates obtained using the investment as proxy (OP method) and estimates using the intermediate input demand (LP method) delivers also higher

Celestini ci mostra qui un'icastica quanto netta contrapposizione tra due tipi di performer: l'interprete mimetico, cioè l'attore tradizionale (qui rappresentato, a