Come far fronte ad una tutela insoddisfacente?
Nel 1992 è stato costituito il Giurì del Design per iniziativa congiunta di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e Confindustria.
E’ composto da giuristi,designers e da imprenditori
(nominati dall’ADI e da Confindustria),oltre che da esperti di problemi di mercato e della materia relativa alla tutela del consumatore.
L’obiettivo del Giurì del Design è quello di tutelare e
valorizzare le creazioni del disegno industriale,ricercando per esso un livello di protezione sufficientemente elevato da evitare usurpazioni.
Obiettivo e funzione del Giurì del design
Obiettivo: offrire una forma evoluta di protezione del
disegno industriale, colmando, come si è detto, le lacune dell’ordinamento nazionale;
Funzione: assicurare che le creazioni di disegno
industriale vengano realizzate con prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti sleali. Vengono,
pertanto, sanzionate con le suddette finalità, ancorché non censurabili secondo le norme di altri ordinamenti.
Tutto ciò al fine di garantire il corretto sviluppo della logica concorrenziale nel settore del design industriale.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Procedura di fronte al Giurì
L’attivazione della procedura di fronte al Giurì avviene per il tramite di istanza, proponibile tanto dal
progettista, quanto dal produttore, quanto dal
consumatore, a fronte di un interesse attuale,anche di natura morale, e con facoltà di intervento adesivo di parti terze.
I membri del Giurì, più che una valutazione di liceità strettamente giuridica, sono chiamati ad effettuare un giudizio fattuale e a svolgere una approfondita
valutazione tecnica in merito ai percorsi ideativi dei
Il Codice di Autodisciplina del Design
• Il Giurì del Design non si pronuncia sulla base di norme civilistiche,ma unicamente sulla base del Codice di
Autodisciplina del Design ed applicando lo stesso, formula le proprie autonome determinazioni.
• Compito del Giurì è in definitiva quello di effettuare una valutazione circa la conformità di determinate
fattispecie allo speciale ordinamento previsto dal Codice di Autodisciplina del Design.
• Il Codice di Autodisciplina si prefigge di realizzare una tutela specifica a favore di chi opera nel settore del
design contro comportamenti imitativi e di concorrenza sleale.
• Tale tutela anche se autonoma va ad aggiungersi,
senza evidentemente escluderla, a quella degli organi di giurisdizione ordinaria.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il codice di Autodisciplina del Design
• Il Codice di Autodisciplina può inoltre essere visto
nell’ordinamento statuale come specificazione di principi e regole di correttezza professionale direttamente
riconducibili alla clausola dell’art. 2598 n. 3 c.c., secondo cui:
“compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
Uno dei fondamentali risultati è quello di aver spostato l’attenzione dai problemi di tutela della forma,di per sé considerata,a quelli della tutela dell’attività di design intesa in senso ampio => ciò che si vuole tutelare è il capitale umano , e cioè lo sforzo nascente dalla
collaborazione tra designers e imprenditori.
Dal Codice di Autodisciplina emerge che il design riguarda non solo l’apparenza visuale del prodotto, ma la
decorazione, la forma e la funzione. Come si apprende da una determinazione del Giurì del 1998, “esso riguarda la complessità del progetto, la combinazione delle proprietà tecniche, estetiche e comunicazionali del prodotto
stesso”.
=>Si tratta di un’osservazione che consente di mettere in rilievo lo scarto che corre tra tutela statuale del design e tutela garantita dall’organo autodisciplinare.
Risultati dell’attività del Giurì del Design
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Lo scarto tra tutela statuale e tutela garantita dall’organo autodisciplinare è ancora più evidente se si considera
l’art. 5 del Codice di Autodisciplina che “prevede che deve essere evitata l’imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e
comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va applicato con particolare rigore allorché comportamenti imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti”.
=> E’chiaro come oggetto della tutela sia l’attività di
Risultati dell’attività del Giurì
del Design
Codice di Autodisciplina del Design:
comportamenti sleali
• Art. 4: Sono considerati sleali, e devono essere evitati, l’imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui. In particolare è considerata sleale la ripresa di un’altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del risultato del lavoro altrui.
• Art. 5: Deve essere evitata l’imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va
applicato con particolare rigore allorché i comportamenti imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Codice di Autodisciplina del Design:
comportamenti sleali
Gli articoli sopra menzionati indicano a quale livello debba svolgersi la concorrenza nel campo del design, introducendo così dei limiti al generale principio di libera concorrenza e imponendo un livello concorrenziale che non degeneri nella semplice riproduzione del lavoro
altrui senza alcun apporto creativo; si sanziona infatti la mera riproduzione o lo sfruttamento de lavoro altrui e non il fatto che un’opera possa fungere da
“ispirazione”per la creazione di un’altra opera . Lo scopo,dunque,è quello di promuovere una
“moralizzazione” del settore, il cui fine è rappresentato
Codice di Autodisciplina del Design:
comportamenti sleali
In particolare, con riferimento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina il Giurì ha affermato che l’imitazione è da considerare inaccettabile quando è particolarmente
spinta nei confronti di un prodotto che viene apprezzato con carattere di particolare novità dalla clientela.
Ha sostenuto inoltre che, anche qualora il
comportamento vietato venga posto in essere in modo inconsapevole, ciò non toglie tuttavia che il prodotto realizzato in tal modo debba considerarsi inaccettabile.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Codice di Autodisciplina del Design:
comportamenti sleali
Sempre con riferimento all’art. 5 del Codice di
Autodisciplina, laddove sancisce che deve essere evitata l’imitazione degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui, il Giurì ha precisato che,
indipendentemente da qualsiasi valutazione estetica e/o tecnica-funzionale, sono considerati sleali/scorrette le condotte dirette a riprendere in maniera ingiustificata gli elementi “significativi”, per usare un’espressione
civilistica “caratterizzanti” o per usare l’espressione del legislatore europeo “individualizzanti”.
Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il settore è risultato essere “affollato”, pertanto pochi elementi di differenziazione possono essere sufficienti a caratterizzare progetti diversi.
Tuttavia, sussiste l’evidente volontà di riprodurre
l’aspetto formale della linea della ricorrente da parte dei prodotti della resistente:
“La serie di prodotti della resistente non suscita un’impressione differente su un eventuale
consumatore,pur essendo differente il progetto originale da cui nascono le diverse linee di prodotti. La resistente ha ripreso significativamente le forme e gli elementi
caratterizzanti dei prodotti della ricorrente,anche se non in modo identico e anche se limitatamente agli aspetti estetici più evidenti.
Si riscontra la violazione degli artt 4 e 5 del Codice di Autodisciplina”.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì del Design non ritiene ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice di Autodisciplina che vi sia stata imitazione o ripresa pedissequa del risultato del lavoro della
ricorrente.
“Tuttavia riscontra una forte ispirazione da parte della resistente al concetto innovativo dei forni della ricorrente e di conseguenza invita la resistente ad ulteriori
interventi di differenziazione per distinguere i propri modelli di forni da quelli dell’istante”.
Il Giurì del Design non ritiene che il prodotto del
resistente costituisca imitazione o sfruttamento abusivo o senza causa del prodotto del ricorrente.
“ Il modello del ricorrente non costituisce opera di design originale in quanto recupera linguaggi e codici dello stile retrò in voga in anni passati e questa ripresa di concetti noti, sfruttati anche dalla resistente,
potrebbero dar vita ad atto di concorrenza sleale la cui competenza spetta al Giudice Ordinario”.
Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il Giurì ritiene che se la semplice ripresa ingiustificata di una forma, di una linea, di un colore può essere
giudicata scorretta, a maggior ragione, l’imitazione di una forma che rivesta un’ulteriore funzione distintiva, caratterizzante o individualizzante va considerata
scorretta. In primo luogo perché lede il diritto del
designer a non essere confuso con dei concorrenti. In secondo luogo perché tale condotta è potenzialmente idonea a trarre in inganno il consumatore sulla
provenienza del prodotto di design.
Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì del Design e le sue determinazioni
Il Giurì ha precisato più volte che il concetto di
PROVENIENZA del prodotto deve essere inteso in senso lato, serve cioè ad identificare la fonte produttiva intesa a sua volta come affidamento qualitativo e delle
caratteristiche attese.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il Giurì in alcune determinazioni ha sostenuto che quando un prodotto riprende la concezione, la struttura e l’effetto visivo di un altro, non si può non ravvisare un caso di
imitazione e di ripresa di altrui prestazione, anche se i due modelli differiscono per la qualità dei materiali utilizzati.
E dato che l’effetto visivo è il medesimo, il
comportamento imitativo è idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.
Il Giurì del Design e le sue determinazioni
La progettazione di prodotti industriali, la loro realizzazione, il controllo del loro ciclo di vita fino alla loro dismissione, rappresentano
momenti di sintesi e di decisioni complesse che investono una molteplicità di nuove
competenze tecniche, nuove forme di
espressione artistica, nuovi mestieri e nuovi contenuti sociali ed etici.
Il disegno industriale
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il disegno industriale
L’analisi del prodotto industriale consente di comprendere il nostro tempo, di riflettere sul rapporto che l’artefatto stabilisce con un
mercato senza confini territoriali, con
l’omologazione della cultura nel cosiddetto villaggio globale.
Ormai la figura del progettista del prodotto
industriale si esprime in molte declinazioni: il
designer non cura semplicemente l’estetica di
un prodotto, ma profili tematici sempre più
Il disegno industriale
Si sono ormai diversificati ambiti come:
- Il product design: si intende la progettazione e produzione del prodotto industriale in sé
considerato;
- Il component design: si intende l’attività di
progettazione di uno specifico componente del prodotto industriale. Tale attività comporta una valutazione circa il materiale da utilizzare, il
costo, il peso, circa l’affidabilità del
componente nel tempo, circa la durata in termini di usura, la sua funzionalità nel
contesto in cui verrà impiegato, la sua praticità ed efficienza,nonché il suo aspetto esteriore.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il disegno industriale
- Il fashion design: si intende l’attività di
progettazione di abbigliamento ed accessori.
- Il lighting design: si intende l’attività di progettazione di fonti di luce artificiali e di
sistemi di luce per fini domestici o urbanistici.
E’ un settore in continua evoluzione grazie alle tante novità tecnologiche.
- Il design strategico: si intende il progetto
dell’innovazione di processo e di prodotto.
Il disegno industriale
- Il managment design: si intende l’
individuazione delle strategie necessarie per realizzare un prodotto di design e per poi commercializzarlo. Vengono curati tutti gli aspetti: dallo sviluppo dell’idea fino alla realizzazione e poi appunto alla
commercializzazione del prodotto.
- L’ecodesign: si intende il controllo e la gestione della ecoefficienza del prodotto.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il disegno industriale
Occorre menzionare anche il design e la progettazione di eventi culturali, la
progettazione degli spazi museali e di prodotti per i musei, la progettazione di prodotti e
sistemi di prodotto per aree di particolare pregio, come i centri storici o le aree
archeologiche.
Il disegno industriale
Va ricordato anche il design della
comunicazione visiva, multimediale e interattiva, ovvero la progettazione, con appropriatezza di linguaggi, di strumenti e tecnologie per la grafica di prodotti editoriali, per packaging e prodotti di immagine
coordinata, per le immagini di sintesi e animazione, per l’uso di reti informatiche.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il disegno industriale e il designer
Il designer opera, dunque, nei settori in cui si esprimono i più alti livelli d’innovazione
tecnologica, in cui si impostano le strategie per produzioni destinati a scenari di prospettiva, elaborando oggetti tecnici, oggetti d’uso non ancora in produzione, prefigurando nuove e inimmaginabili prestazioni dell’artefatto, nuovi materiali e insospettabili applicazioni degli
stessi.
Nuovi scenari del design
Il design, nelle sue diverse forme e
sfaccettature, influenza il costume, determina nuovi comportamenti nei sistemi di relazione fra le persone, incide sul portato materico della società contemporanea: nell’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e nella loro progettazione.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Nuovi scenari del design
In questo quadro la stessa nozione di design, non tanto in termini semantici, quanto nella realtà del fare progetto si ridefinisce come
un’attività consapevole in grado di formalizzare oggetti e/o servizi e nuovi prodotti per vecchi e nuovi bisogni.
Dunque il design deve intendersi come progettualità applicata a beni di largo
consumo, pensato per tutti i settori produttivi e
imprenditoriali.
Nuovi scenari del design
Pensiamo al design di artefatti che mettono a sistema relazioni immateriali attraverso prodotti materiali, come la SMART CARD, oggetto
minimo nella forma e massimo nei contenuti.
Una carta plastificata sulla quale sono inseriti piccoli processori capaci di elaborare e
contenere dati.
Oltre a funzionare come carta di credito, le carte magnetiche sono utilizzate come schede
telefoniche, come chiavi per aprire porte di
sicurezza, come mezzi di accesso ai programmi della TV digitale.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Nuovi scenari del design
E allora è interessante riflettere sul fatto che proprio la smart card rappresenta uno dei più importanti fattori di trasformazione nei nostri comportamenti.
Pensiamo, per esempio,alle carte per i concorsi dei supermercati o dei distributori di benzina che registrano i punti accumulati per ogni spesa;
oppure alle tessere identificative, come quelle utilizzate per i negozi di alcuni stilisti, che
raccolgono informazioni sul singolo cliente per
andare incontro ai suoi gusti adattando il più
possibile l’offerta.
Nuovi scenari del design
Oggi il design utilizza nuovi metodi e
strumentazioni informatiche che consentono di interfacciarsi con i processi produttivi
attraverso relazioni sempre più strette, che determinano vere e proprie mutazioni nella pratica e nei fondamenti della progettazione:
oggi, ad esempio, è possibile passare
direttamente dalla fase di progettazione a quella di produzione attraverso macchine a controllo numerico.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Nuovi scenari del design
Attraverso queste macchine a controllo
numerico, la sequenza integrata progetto – produzione consente di ottenere artefatti di
serie, ma consente anche la diversificazione dei prodotti. Il progettista, infatti, sulla base di
linguaggi codificati, può impartire ordini,
entrando nella rete e interagendo direttamente con la produzione, e determinando così le
specifiche per la personalizzazione degli
oggetti.
Il design e il designer oggi
Il design oggi è essenziale nelle strategie di marketing: diviene risorsa in grado di
trasformare i dati dell’osservazione sociale in rappresentazione sintetica e, attraverso la
creatività, diviene risorsa in grado di proporre qualcosa che non c’è per rispondere ad
esigenze nuove
.Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Il design e il designer oggi
Il designer diventa, invece, una figura
complessa le cui competenze di volta in volta si confrontano con un’organizzazione produttiva e commerciale le cui condizioni di riferimento
sono la macchina, l’informazione e
l’automazione, ovvero tecnologie in continua evoluzione che richiedono un costante e
approfondito aggiornamento.
Il design e il designer oggi
In conclusione, il design, interpretato nel
tradizionale compito di dare forma ai prodotti, rinnova il suo statuto disciplinare
ricomprendendo nella sua sfera di riferimento tutta la complessità della progettazione
industriale.
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La tutela del disegno industriale
Perché il design sia tutelabile ai sensi del c.p.i.
occorre che sia “nuovo” e che “abbia carattere individuale”:
• L’art. 32 c.p.i. dispone che “un disegno o
modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione”;
• L’art. 33 c.p.i. dispone,invece, che “un disegno o modello ha carattere individuale se
l’impressione generale che suscita
nell’utilizzatore informato differisce
La tutela del disegno industriale
Sono previste 2 forme di tutela:
• La prima,una tutela senza necessità di registrazione per tre anni;
• La seconda è una tutela che si ottiene con la
registrazione e che dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può
ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Per la tutelabilità,invece, ai sensi del diritto
d’autore occorre la sussistenza del requisito del
“carattere creativo”, nonché quello del “valore artistico” .
Nonostante siano stati fatti passi avanti rispetto alla normativa previgente (per l’accesso del
design alla brevettabilità e alla tutela del diritto d’autore veniva,infatti,richiesta la sussistenza dei requisiti “dello speciale ornamento”e della
“scindibilità”), ancora oggi vi è l’impressione di
La tutela del disegno
industriale
La tutela del disegno industriale
Ciò dipende dall’equivoco di far coincidere la tutela del design con la tutela della forma del prodotto industriale;ma il design è un progetto globale ed oltre alla forma rilevano molti elementi quali i
materiali, le modalità di costruzione, di utilizzo, di riciclo, i colori, il costo etc.
Si parla, infatti, di prodotto nuovo anche solo per il cambiamento di uno di questi elementi.
Il design, prima ancora che forma del prodotto, è attività: di progettazione, di ideazione, di evoluzione tecnica di un prodotto industriale.
Il ruolo del designer,pertanto,non è limitato ad un intervento sui soli profili di aspetto
dell’oggetto,venendo invece in gioco tutti i plurimi fattori propri della progettazione industriale.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
L’attività di design tanto nella fase di ideazione quanto di realizzazione implica sforzi economici consistenti,a partire già dal momento della ricerca e della
sperimentazione. Investimenti rispetto ai quali si pone una necessità di tutela che intervenga ancor prima della fase finale della commercializzazione del prodotto sul mercato.
Nell’ottica della realizzazione di un mercato che sia efficiente e concorrenziale al tempo stesso, a dover essere protetto allora è soprattutto lo sforzo produttivo
La tutela del disegno
industriale
Necessità di una tutela più efficace contro l’appropriazione del lavoro altrui
Il concorrente che si appropria di un lavoro altrui, si procura un ingiustificato arricchimento da cui consegue anche un danno in capo al consumatore.
Ciò perché pure l’impresa “virtuosa” verrà disincentivata ad innovare, e spinta piuttosto ad appiattire la propria attività su prodotti consolidati e a basso costo ideativo, riducendo la propria attività concorrenziale sul solo
fattore prezzo, e non più sulla qualità del prodotto.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
Legislazione statale
• Gli strumenti legislativi dettati in materia di disegno industriale forniscono risposte del
tutto insoddisfacenti;
• Insoddisfacenti sono del resto anche i
tempi della giustizia statale rispetto all’esigenza
di rapida definizione che caratterizza, in modo
particolare, le controversie in materia di diritto
industriale e diritto d’autore.
La tutela penale del design
In particolare è diffuso l’atteggiamento di diffidenza nei confronti della tutela penale del design.
Si dimentica,evidentemente che,rispetto alla normativa civilistica,con il ricorso alla tutela penale si possono ottenere risultati importanti.
L’art. 517 c.p. riguarda la vendita di prodotti industriali con segni mendaci: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali,con nomi,marchi,o segni distintivi nazionali o esteri,atti a indurre in inganno il compratore
sull’origine,provenienza o qualità dell’opera o del
prodotto,è punito,se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge,con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.
Avv. Lorenzo Biglia Via Lanzone, n. 31 Milano
La tutela penale del design
Appare legittimamente ipotizzabile un’interpretazione estensiva della norma che consenta di introdurre
nell’oggetto materiale del reato le opere del disegno industriale in generale.
L’imitazione dell’oggetto di design,della forma di esso,si accompagna peraltro sempre all’apposizione sulla copia di nomi,marchi,segni distintivi diversi da quelli del
prodotto originale e quindi ingannevoli,ed alla mancata indicazione dell’autore,ovvero all’indicazione di un autore diverso da quello vero.
Poter invocare l’art.517 c.p. a tutela del design appare oggi ancora più allettante proprio alla luce di quelle