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IL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DI LAVORO: ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI

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IL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DI LAVORO:

ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI

Dal 10 gennaio 2005 è vietato fumare nei luoghi chiusi (art. 51 della legge n. 3/2003, sulla tutela della salute dei non fumatori), nelle aziende dei settori industriale, agricolo, commerciale e del terziario avanzato, ivi comprese le attività svolte dalla pubblica amministrazione centrale e decentrata,

Il divieto di fumare trova cioè applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende pertanto gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

I LOCALI PER NON FUMATORI

Nei locali in cui è vietato fumare devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili (v. fac simile di seguito pubblicato), che evidenziano tale divieto con la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge (Legge 11.11.1975 n. 584), delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Nelle strutture con più locali, oltre a tale cartello, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

I LOCALI PER FUMATORI

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà.

I datori di lavoro, che ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono tuttavia adeguarli ai requisiti tecnici previsti dal D.p.c.m. 23 dicembre 2003, così sintetizzabili:

1. I locali riservati ai fumatori devono:

* essere contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente la scritta «AREA PER FUMATORI» e comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si devono accendere automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata;

* essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare;

* rispettare i seguenti requisiti strutturali:

a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;

c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;

d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

* essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto;

* essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti;

* all'ingresso di tali locali deve essere indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

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2. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

3. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

I RESPONSABILI DEL DIVIETO

Sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;

2) segnalare, in caso di ottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali ed alle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, i quali:

- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982 n. 890.

I soggetti, cui spetta di assicurare l'osservanza del divieto, che non ottemperino a tali disposizioni, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b), cioè qualora gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE Il dovere di tutela dei lavoratori è sancito dall’art. 4 del D. Lgs n.626/1994, che stabilisce che il datore di lavoro «valuta tutti i rischi» per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ivi compresi quelli derivanti dal fumo attivo e passivo di tabacco prodotto nei luoghi di lavoro chiusi (Corte di giustizia della Ue 15.11.2001).

L'omessa valutazione del rischio da parte del datore di lavoro è sanzionata penalmente con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

L’art. 5 del D. Lgs n.626/19941 prevede che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SANZIONI DISCIPLINARI, PENALI ED AMMINISTRATIVE La direttiva del datore di lavoro, volta al divieto generalizzato di fumare, attuata attraverso l’esposizione dei cartelli di divieto e/o del regolamento aziendale, se violata dai lavoratori comporta:

1 - L'adozione di provvedimenti disciplinari per inadempimento alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e delle normative contrattuali.

Attualmente i vari C.C.N.L. prevedono normative diverse, che comunque vanno dalla multa o sospensione (o genericamente per la mancata osservanza dei regolamenti aziendali o più specificatamente in caso di contravvenzione al divieto di fumare) al licenziamento in caso di inosservanza la divieto di fumare, quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali.

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In ogni caso tutti i C.C.N.L. prevedono l’istituto della recidiva, cioè la possibilità di adottare provvedimenti più gravi in caso di reiterazione dei fatti disciplinarmente perseguibili, di norma nell’arco temporale mobile di due anni, conteggiato dall’ultimo evento rilevato. Ad esempio:

- C.C.N.L. Metalmeccanici

La recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti (nel biennio), dà facoltà all’azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.

La recidiva per due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti (nel biennio), può far incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.

- C.C.N.L. Tessili-Abbigliamento

Nelle norme per il licenziamento è prevista la recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti.

- C.C.N.L. Gomma e Plastica e C.C.N.L. Chimici

La sospensione verrà adottata in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di multa non prescritti (nel biennio).

Il licenziamento sarà adottato in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti (nel biennio).

- C.C.N.L. Alimentari

La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa non prescritti (nel biennio), dà facoltà all’azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.

La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti (nel biennio), può far incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.

Ricordiamo infine che le sanzioni disciplinari devono essere adottate nel rispetto delle note procedure formali previste dall’articolo 7 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e possono essere applicate solo a lavoratori subordinati, con ciò escludendo coloro che nell’azienda possono ugualmente operare ma attraverso regimi contrattuali differenti, quali: lavoratori a progetto, occasionali, consulenti.

I lavoratori con contratto di somministrazione o dipendenti da imprese che lavorano in azienda con contratti di appalto, che violassero il divieto, potranno invece essere sanzionati esclusivamente dal loro datore di lavoro, dietro segnalazione della violazione da parte dell’impresa utilizzatrice.

2 - Il reato contravvenzionale (previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 626/1994), per la mancata osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro sul divieto di fumare e sugli effetti dannosi del fumo attivo e passivo per la salute.

La violazione è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 206 a 619 euro.

3 - Dal 10 gennaio, come tutti i cittadini che trasgrediscono al divieto di fumare, anche i lavoratori sono soggetti alle specifiche sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 584/1975: una somma da euro 27,5 a euro 275 (già comprensiva dell’incremento del 10% previsto dalla Legge Finanziaria 2005), raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

COME CONSIDERARE IL TEMPO DEDICATO AL FUMO

Nel caso di predisposizione di idonei locali per i fumatori, ci si pone il problema di come considerare il tempo che i fumatori dedicassero a questo loro “vizio”, dal momento che non possono più fumare mentre svolgono la normale attività lavorativa.

E questo problema è evidentemente tanto più grave quanto più sono le sigarette, sigari o pipe che il lavoratore fumasse nel corso della giornata lavorativa, tenuto anche conto che i lavoratori non fumatori, che tale tempo non perdono, potrebbero rivendicare un tempo analogo anche semplicemente per riposarsi.

Una prima considerazione è che i lavoratori non possono/non potrebbero abbandonare il loro posto di lavoro senza una specifica autorizzazione da parte dei superiori gerarchici, indipendentemente dalla motivazione.

In tal senso il lavoratore, che chiedesse di poter abbandonare il posto di lavoro per poter fumare, potrebbe:

- non essere autorizzato;

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- essere autorizzato ma, in tal caso, per evitare eccessivi frazionamenti del lavoro, secondo tempi e modalità previsti da un apposita regolamentazione aziendale.

Tale regolamentazione aziendale potrebbe ad esempio prevedere:

- la timbratura del cartellino in uscita/entrata dal reparto/ufficio;

- che il tempo dedicato al fumo determini una proporzionale riduzione della retribuzione ovvero sia retribuito utilizzando le riduzioni annue dell’orario di lavoro o le ex festività contrattualmente previsti;

- un numero massimo di minuti giornalieri, tale da non pregiudicare la normale organizzazione aziendale.

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VIETATO FUMARE

Legge 11.11.1975 n.584 - D.P.C.M. 14.12.1995, art.1 - Legge 16.1.2003 n. 3, art.51

I TRASGRESSORI AL DIVIETO SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 27,50

AD EURO 275,00

La misura della sanzione e’ raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegato aziendale a vigilare per l’osservanza del divieto : Sig. ________________________________

Soggetti competenti all’accertamento delle infrazioni :

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, polizia amministrativa locale,

guardie giurate adibite allo specifico servizio

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