DELIBERAZIONE N. 35 DEL 23 MAGGIO 2006
Collaudo per importi inferiori a 200.000 Euro
In base all’art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., per i lavori di importo inferiore a 200.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito tout court dal certificato di regolare esecuzione. Ne deriva che l’intera disciplina relativa al collaudo, compresa quella sul collaudo in corso d’opera di cui all’art. 28, comma 7, della citata legge quadro e all’art. 187, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., non trova applicazione per tale fascia d’importo, posto che come detto il certificato di regolare esecuzione sostituisce quello di collaudo.