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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE. n. 35 del 26 LUGLIO 2018

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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 35 del 26 LUGLIO 2018

TRANSAZIONE CON UNICREDIT BANK AG PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO INERENTE I CONTRATTI DI STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA - DETERMINAZIONI.

Oggetto:

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore DICIOTTO E MINUTI SEI, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

Pres.

Carica

Cognome e Nome Cognome e Nome Carica Pres.

SI

BOSSI Sergio SINDACO

SI CERUTTI Massimo CONSIGLIERE

SI ZANETTA Massimo CONSIGLIERE

SI

PAGANI Michele CONSIGLIERE

NO PASTORE Maria Piera CONSIGLIERE

SI MOIA Vittorino Gino CONSIGLIERE

SI

VICARIO Diego CONSIGLIERE

SI

MORA Andrea CONSIGLIERE

SI

MANCA Mariano CONSIGLIERE

SI NONNIS Roberto CONSIGLIERE

SI

LATERZA Luigi CONSIGLIERE

SI FORNARA Piergiorgio CONSIGLIERE

SI CERUTTI Emanuele CONSIGLIERE

NO PASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SI FAGGIANO Roberto Cataldo CONSIGLIERE

SI CALDERONI Simone CONSIGLIERE

SI FORNARA Andrea CONSIGLIERE

Totale Presenti: 15 Totali Assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Beccaria Annalisa.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Nonnis nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

(2)

Il vice-sindaco Ignazio Stefano ZANETTA introduce come segue.

Richiamate:

- le deliberazioni della Giunta Comunale 31/5/2006 n. 84 e 20/9/2006 n. 135, con le quali veniva autorizzata la sottoscrizione di due contratti di finanza derivata di tipo IRS Plain Vanilla con Unicredit Banca Mobiliare spa (ora Unicredit Bank AG);

- la deliberazione 29/9/2014 n. 44 con la quale il Consiglio Comunale, anche sulla scorta della sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, 22.03.2013, n. 343 e del parere reso dal Prof. Avv. Mario Eugenio Comba di Torino, aveva espresso indirizzo alla Giunta Comunale di avviare il procedi- mento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 delle predette deliberazioni di Giunta Comunale;

- la deliberazione 22/12/2014 n. 154, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all’annulla- mento, con conseguente sospensione del pagamento alla Banca degli oneri dovuti sulla base di tali contratti.

Considerato che:

- in seguito all’annullamento delle deliberazioni che autorizzavano la sottoscrizione dei contratti ed alla sospensione dei pagamenti, Unicredit Bank AG ha instaurato un contenzioso in sede giu- diziaria che allo stato attuale risulta così definito:

1) ricorso al TAR Piemonte (Torino, Sez.I, R.G. 237/2015), presentato da Unicredit Bank AG per l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 22 dicembre 2014: il TAR non si è pronunciato;

2) ricorso alla Corte di Cassazione (R.G.N. 28683/2015) presentato da Unicredit Bank AG per il regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio innanzi al TAR Piemonte, Torino, Sez. I, R.G. 237/2015: con ordinanza n. 23600/2017 la Corte di cassazione, Sezione unite ci- vili, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;

3) ad oggi il contenzioso non è stato riassunto presso il giudice ordinario;

- nel frattempo, con nota prot. n. 0015528/2016 del 16 aprile 2016, Unicredit Bank Ag ha intimato il pagamento delle somme dovute e non corrisposte relativamente ai contratti a suo tempo sotto- scritti;

- in seguito, con nota prot. n. 0019244/2016 del 16 maggio 2016, Unicredit Bank Ag ha comunica- to il recesso / risoluzione anticipata per inadempimento del Comune e con nota prot.

0024180/2016 del 20 giugno 2016 ha comunicato le condizioni di risoluzione chiedendo il paga- mento di complessivi € 2.957.282,40;

- tale importo corrisponde al valore delle rate il cui pagamento è stato sospeso oltre al valore del mark to market al momento del recesso, quindi può considerarsi equivalente all’importo che il Comune avrebbe comunque corrisposto in valenza dei contratti;

- con la deliberazione di assestamento del bilancio esercizio 2016, il Comune, in adempimento a quanto previsto dal punto 5.2, lettera h, dell’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011, ha provveduto alla costituzione di un apposito fondo rischi e le risorse accantonate possono essere così riepilo- gate:

• l’importo delle rate dovute in base ai contratti di swap, inerenti l’obbligazione giuridica già sorta, è stato regolarmente impegnato negli anni 2014/2015/2016 per complessivi € 1.001.596,79 e, essendone sospeso il pagamento, sono conservati in bilancio i relativi re- sidui passivi;

(3)

• per quanto riguarda le ulteriori spese richieste dalla Banca, è stato effettuato un accanto- namento al fondo rischi contenzioso e passività potenziali;

- in seguito all’ordinanza 23600/2017 con la quale la Corte di Cassazione, Sezione unite civili, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, sono intercorsi contatti informali con l’Istituto di Credito nei quali entrambe le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad un eventuale accordo transattivo tendente ad escludere la riassunzione di un contenzioso in sede ordinaria che sicuramente si protrarrebbe per un lungo lasso di tempo senza certezza di esito per alcuna delle parti;

- successive valutazioni circa il fatto che una definizione transattiva della controversia sarebbe au- spicabile al fine di evitare i tempi non brevi e la non certezza sull’esito favorevole dello svolgi- mento di un giudizio in sede ordinaria (anche alla luce del recente precedente del Consiglio di Stato -cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.06.2017, n. 3174- che, in un caso analogo, ha riformato in toto la precedente sentenza del Giudice piemontese -cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 22.03.2013, n. 343-) con il conseguente protratto inutilizzo di ingenti risorse, accantonate e da accantonarsi a Bilan- cio, in attesa della definitiva chiusura del giudizio medesimo, oltre che di importanti spese legali, hanno indotto a giungere alla definizione dell’ipotesi di accordo.

Vista la bozza di transazione di cui il Consiglio Comunale è chiamato a valutare i contenuti, depositata agli atti.

Dato atto che, per effetto sostanziale dell’ipotesi di accordo transattivo, che si allega al presente atto sub “A”:

 ogni pendenza in atto relativamente alla questione dei contratti derivati di cui in narrativa verrà irrevocabilmente abbandonata e nessuna lite intrapresa;

 la controversia in essere risulterà estinta a spese compensate;

 a fronte del complessivo importo di Euro 2.957.282,40 richiesto dalla Banca al Comune, quest’ultimo pagherà alla Banca a titolo transattivo l’importo di Euro 1.450.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 alla stipulazione della transazione, Euro 100.000,00 entro il 15 dicembre 2018, Euro 100.000,00 entro il 15 giugno 2019, Euro 100.000,00 entro il 15 dicembre 2019, Euro 150.000,00 entro il 15 giugno 2020;

 a sua volta la Banca rinuncerà all'ulteriore importo di Euro 1.507.282,40 con ciò dichiarando di non aver null’altro a pretendere in relazione alla controversia.

Considerato che:

- la somma che il Comune sarebbe tenuto a pagare in base all’accordo transattivo è inferiore al 50%

della somma richiesta dalla Banca e inferiore alla somma delle rate non pagate da dicembre 2014 a dicembre 2016 (il cui importo come detto in precedenza è conservato tra i residui passivi degli anni 2014/2015 e 2016) e delle rate che il Comune avrebbe dovuto pagare fino a marzo 2018 (il cui importo è previsto nel fondo accantonato nel rendiconto 2017 ed applicato al bilancio 2018 con deliberazione di variazione approvata in data odierna allo scopo di cui trattasi);

- il presente accordo transattivo si configura quindi equivalente negli effetti ad un recesso ad oggi dai contratti derivati a suo tempo stipulati, con il pagamento delle sole rate dovute e senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

(4)

- con la chiusura della controversia come definita nell’accordo transattivo si ottiene un ingente risparmio sui costi previsti a carico dei futuri bilanci liberando altresì un importante quota del fondo già accantonato nel Rendiconto 2017.

Visti il parere favorevole “pro veritate” in data 18 luglio 2018, espresso dal legale del Comune nel procedimento avanti al TAR, Prof. Mario Comba (prot. n.0028638/2018), ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n.0028731/2018), agli atti.

VISTO l’art. 239, 1 comma, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione.

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per cui si rimanda al verbale di seduta, in cui intervengono i consiglieri Fornara Piergiorgio, Faggiano Roberto Cataldo, il vicesindaco Zanetta Ignazio Stefano. Segue la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Fornara Andrea. Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Sentita la relazione dell’Assessore Ignazio Stefano Zanetta, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione;

Uditi gli interventi dei consiglieri Fornara Piergiorgio, Faggiano Roberto Cataldo, del vicesindaco Zanetta Ignazio Stefano nonché la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Fornara Andrea, per i cui contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta;

Sentita la Commissione consiliare permanente n. 1 nella seduta del 18 luglio 2018;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, all’atto delle seguenti votazioni del presente punto all’ordine del giorno risulta essere assente in più dall’aula il consigliere Laterza Luigi. Pertanto 14 sono i presenti.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 14

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 14

VOTI CONTRARI N. 0

VOTI FAVOREVOLI N. 14

DELIBERA

(5)

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell’Assessore che costituisce preambolo della presente deliberazione:

1. di approvare l’ipotesi di transazione volta a definire la controversia tra questo Comune e Unicre- dit Bank Ag in ordine agli strumenti di finanza derivata di cui in narrativa.

2. di dare mandato, in via di esecuzione della volontà espressa con il presente atto deliberativo alla Giunta Comunale di approvare l’atto di transazione, disponendo altresì gli atti di indirizzo, affin- ché si pongano in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 14

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 14

VOTI CONTRARI N. 0

VOTI FAVOREVOLI N. 14

stante l’urgenza di definire una situazione di indeterminatezza che, per il solo decorso del tempo, pregiudica la possibilità di utilizzo di risorse disponibili da parte del Comune, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della divisione finanze, personale, organizzazione dr.ssa Anna Maria Battaini;

- che il procedimento ha inizio con il presente atto;

- che il termine previsto del procedimento è il 31 luglio 2018 (salvo cause di forza maggiore);

- che la dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione finanze, personale, organizzazione dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

(6)

Letto, approvato e sottoscritto.

* * * * * * * *

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.to Roberto Nonnis

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Michele Crescentini

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

(7)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 26/07/2018 ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

* * * * * * * * *

Michele Crescentini IL SEGRETARIO GENERALE Borgomanero, lì 08/08/2018

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

(8)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 26/07/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Borgomanero, lì 14/08/2018

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 14/08/2018 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE Barbaglia Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

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