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Condizioni particolari di RdO

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Academic year: 2022

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(1)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

PER L’AFFIDAMENTO DEL

“SERVIZIO DI CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA IMPIANTI FOGNARI SEDI

CAMERALI”

(CIG 88235331C7)

(2)

Sommario

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI ... 3

1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO ... 3

1.2 – RIFERIMENTI PER L’APPALTO ... 3

1.3 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO ... 3

1.4 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI ... 4

ART. 2 – PROCEDURA DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO ... 4

2.1 – SOGGETTI AMMESSI ... 4

2.2 - PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA ... 5

2.3 - REQUISITI E MEZZI DI PROVA ... 6

2.4 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO ... 7

2.5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ... 8

2.6 - COMUNICAZIONI ... 8

2.7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ... 8

2.8 - TERMINE PER LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI ... 8

2.9 - SOPRALLUOGO ... 9

2.10 – CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ... 9

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ... 9

3.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ... 9

3.2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ...10

3.3 – OFFERTA ECONOMICA ...11

ART. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE ... 12

4.1 – GESTIONE DELLA SEDUTA PUBBLICA ...12

4.2 - VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO ...12

4.3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE ...13

4.4 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE ...14

4.5 - GRADUATORIA FINALE ...14

Art. 5 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO ... 15

5.1 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ...15

5.2 - AGGIUDICAZIONE ...15

5.3 - GARANZIE DEFINITIVE ...15

5.4 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA ...17

5.5 – STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ...18

Art. 6 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO ... 18

Art. 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 18

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 19

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ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’affidamento ha per oggetto il servizio di controllo e pulizia periodica degli impianti fognari delle sedi della Camera di commercio di Torino, ubicati rispettivamente presso i seguenti edifici:

a) palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto, 16 – Torino;

b) palazzo Affari, via San Francesco da Paola, 24 – Torino;

c) Spazio Giolitti 15 – via Giolitti, 15 - Torino.

Il servizio in oggetto va eseguito in conformità alle specifiche contenute nel bando Consip S.p.A.

denominato “Servizi”, categoria di abilitazione “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione e Sanificazione Impianti” sottocategoria 2 “Servizi di Pulizia Spot agli immobili”

voce specifica “Controllo e rimozione ostruzioni”, di cui il presente documento risulta parte integrante; gli operatori economici interessati a produrre offerta, devono possedere come titolo autorizzativo l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs. 152/06 alla categoria 4.

Si rinvia a quanto riportato nello schema di contratto per “Servizio di controllo e pulizia periodica impianti fognari sedi camerali”, parte integrante della presente procedura, per le modalità di esecuzione del servizio.

1.2 – RIFERIMENTI PER L’APPALTO

Il CIG relativo alla presente procedura è 88235331C7.

Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Settore “Immobili e Impianti” dell’Ente, contattabile tramite il portale di Consip S.p.A. con le modalità previste nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e nel successivo articolo “COMUNICAZIONI”.

L’affidamento in oggetto avverrà attraverso Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA di Consip S.p.A con le modalità previste nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento integra e completa il Capitolato d’oneri per l’abilitazione al bando MEPA di Consip S.p.A. degli esecutori per i servizi, per le parti attinenti alle procedure di scelta dell’affidatario.

Tutti gli elaborati di gara vengono trasmessi alle imprese invitate tramite il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di Consip S.p.A., www.acquistinretepa.it, contestualmente alla Richiesta di Offerta. Tutti gli elaborati di gara sono inoltre disponibili gratuitamente sul sito istituzionale della Camera di commercio di Torino nella sezione “La Camera trasparente - Bandi di gara” (https://www.to.camcom.it/bandi-di-gara/servizi-bandi-di-gara- corso). In caso di discordanza tra i documenti presenti sui predetti siti, farà fede quanto pubblicato sul profilo del committente.

1.3 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

L’importo a base di gara è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA e deve intendersi comprensivo del costo dei materiali, della manodopera e di ogni onere od attività, essenziale od accessoria all’espletamento del servizio.

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Nel predetto importo sono inclusi i costi per la sicurezza di cui all’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.

81/2008 (costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori), individuati dall’impresa in sede di offerta in conformità all’art. 95, comma 10, del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante ha stimato il costo della manodopera nel biennio contrattuale pari ad Euro 14.000,00.

Il servizio avrà durata di 2 (due) anni a far data, presumibilmente, dal 6 novembre 2021.

L’Ente quantifica altresì in Euro 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA, l’importo massimo a copertura degli eventuali oneri extra-canone per il ripristino del regolare funzionamento degli impianti, in conseguenza di eventi imprevedibili che possano richiedere anche opere di assistenza muraria, nei casi previsti ed autorizzati con le modalità specificate nello “Schema di contratto”.

Sono esclusi dai suddetti importi i citati costi per la sicurezza, che sono esposti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), allegato alle presenti condizioni particolari di RdO e quantificati pari a netti Euro 300,00 nel biennio di validità del contratto ed Euro 160,00 per tutti gli interventi spot richiedibili dalla Camera di commercio, come disposto nello “Schema di contratto”.

Il valore complessivo stimato dell’appalto per il servizio in oggetto, ai fini dell’art. 35 c. 4 del Codice degli Appalti, è pertanto pari a Euro 39.460,00 (trentanovemilaquattrocentosessanta/00), oltre IVA, così determinati:

- importo complessivo del canone relativo al biennio di esecuzione del servizio (importo a base di gara): 30.000,00 Euro;

- costi per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenze nel biennio (non soggetti a ribasso) per interventi programmati: 300,00 Euro;

- costi per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenze nel biennio (non soggetti a ribasso) per interventi spot: 160,00 Euro;

- importo massimo per oneri di ripristino del funzionamento degli impianti (attività extra- canone, spendibile nel biennio e non soggetto a ribasso): 9.000,00 Euro.

1.4 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., vengono previste le seguenti clausole, il cui verificarsi comporterà una modifica contrattuale, senza una nuova procedura di gara, che dovrà essere autorizzata dal RUP:

- la Camera di commercio si riserva di variare, il numero e la localizzazione delle suddette sedi nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Torino, mantenendo inalterate le condizioni del presente contratto;

- la Camera di commercio si riserva altresì di sospendere in qualunque momento e per proprie esigenze il servizio su singoli impianti o sedi; per tutta la durata della sospensione non verranno riconosciuti all’affidataria i relativi canoni.

Resta fermo il ricorso alle ulteriori ipotesi di modifica contrattuale previste dal predetto art. 106, ove si realizzino le condizioni previste.

ART. 2 – PROCEDURA DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO 2.1 – SOGGETTI AMMESSI

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L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in conformità al D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, derogando alla previsione del comma 2 dell’art.36, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici invitati dall’Ente a presentare offerta, saranno quelli regolarmente abilitati, alla data di avvio della RdO, nel bando denominato “Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, sottocategoria “Servizi di Pulizia Spot agli Immobili”, con le modalità previste nel relativo Capitolato d’Oneri pubblicato da Consip S.p.A., ad eccezione dell’appaltatore uscente.

A tal fine, farà fede unicamente l’elenco delle imprese prodotto dal sistema di CONSIP S.p.A. in fase di selezione fornitori per la specifica RdO.

2.2 - PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

La partecipazione delle imprese in forma aggregata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è consentita esclusivamente alle imprese abilitate con le modalità indicate nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e nel suddetto Capitolato d’oneri per l’abilitazione al bando “Servizi”.

Si rimarca, in particolare, che tutti gli operatori che intendano partecipare attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se prive di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente, devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore abilitato ad agire per conto dell’aggregazione, come previsto dall’art. 2 del predetto Capitolato d’oneri.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti ordinari e dei consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi previsti agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. A questi ultimi è vietato partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi

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dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2.3 - REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, tra cui quelli dichiarati ai fini dell’iscrizione al MEPA di Consip S.p.A.:

a) requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) assenza di impedimenti che abbiano comminato la sanzione dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

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c) iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;

d) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs. 152/06, in categoria 4 di cui all’art. 8 comma 1 del D.M. 120/2014;

e) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (c.d.

pantouflage).

Il possesso dei requisiti, per le imprese che parteciperanno alla procedura in forma aggregata, verrà valutato in conformità a quanto specificato nel suddetto Capitolato d’Oneri.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione comprovante il possesso, da parte delle imprese partecipanti, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC (ex AVCP) tramite il sistema AVCpass.

Si richiede, pertanto, agli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi – servizi online - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, scaricando il relativo PASSOE.

Il certificato di iscrizione al registro imprese verrà acquisito con le modalità specificate nel successivo articolo “VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO”.

La Camera di commercio accerterà il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti con le modalità specificate al seguente articolo “ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE”.

Come indicato nel successivo articolo “ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA”, entro la data di stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso dell’autorizzazione ad operare sugli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) D.M. 37/2008 e s.m.i. (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie).

2.4 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

È consentito il subappalto, nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. e nei casi di cui al comma 13 del medesimo articolo si procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

Il concorrente è tenuto ad indicare in sede d’offerta le prestazioni che intende eventualmente subappaltare.

In caso di subappalto, si rinvia allo schema di contratto per “Servizio di controllo e pulizia periodica impianti fognari sedi camerali” per gli adempimenti relativi alla verifica dei subappaltatori, in particolare per la documentazione che l’impresa affidataria è tenuta a depositare presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Sarà comunque possibile ricorrere all’avvalimento solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già ammessa al MePA, come previsto dall’art.46, comma 5, delle Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 e non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212 del D.lgs.152/2006 e s.m.i..

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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente è tenuto ad indicare in sede d’offerta le imprese ausiliare di cui intenda eventualmente avvalersi, caricando la relativa documentazione nei campi appositamente predisposti dal portale del MEPA in risposta alla presente Richiesta di Offerta.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

E’ vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni alla Camera di commercio di Torino.

2.5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i..

L’offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione del ribasso unico percentuale, con al massimo due cifre decimali dopo la virgola; nel caso l’operatore proponesse una percentuale con più cifre decimali, si opererà il troncamento alla seconda cifra.

La stazione appaltante valuterà la conformità delle offerte, con esclusione di quelle che risultino anomale, con le modalità indicate al successivo articolo 4.4 “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE”.

La formulazione della graduatoria delle offerte presentate avverrà con le modalità indicate nel successivo articolo “MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE”.

2.6 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli operatori economici avverranno tramite il portale di Consip S.p.A. ed i termini indicati decorreranno dalla data di invio registrata dal medesimo portale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Camera di commercio si riserva di pubblicare gli avvisi e le comunicazioni sul proprio sito istituzionale https://www.to.camcom.it/bandi-di- gara/servizi-bandi-di-gara-corso.

2.7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine per la presentazione delle offerte è specificato nell’invito a partecipare alla procedura, inviato tramite il portale di Consip S.p.A. in sede di Richiesta di Offerta, con le modalità previste nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Le imprese che intendono partecipare alla stessa hanno l’onere di consultare il portale ed il sito istituzionale della Camera di commercio di Torino sino a 6 (sei) giorni solari prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e quello di tenere conto, nella formulazione dell’offerta, delle domande e risposte pubblicate, nonché delle eventuali informazioni integrative.

2.8 - TERMINE PER LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

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Eventuali chiarimenti possono essere richiesti attraverso il portale Mepa entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari precedenti il termine per la ricezione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate sul citato portale, dove saranno altresì comunicate eventuali informazioni integrative che la Camera di commercio ritenesse utili per lo svolgimento della procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non sarà possibile inviare comunicazioni oltre il termine di richiesta chiarimenti, come sopra specificato, se non in risposta a note della Stazione Appaltante.

La Camera di commercio di Torino invierà risposta alle richieste di chiarimento attraverso il medesimo canale e sul sito web istituzionale (https://www.to.camcom.it/bandi-di-gara/servizi- bandi-di-gara-corso), che gli operatori economici sono invitati a monitorare con costanza, dove saranno altresì comunicate tutte le eventuali informazioni integrative che la Camera di commercio ritenesse utili per lo svolgimento della procedura.

2.9 - SOPRALLUOGO

Gli schemi distributivi degli scarichi fognari delle acque bianche e nere, sono disponibili all’interno della documentazione di gara, quali allegati allo “Schema di Contratto”.

Non è quindi prevista l’effettuazione di sopralluogo, ma un soggetto comunque interessato, potrà richiederlo con le modalità indicate al precedente articolo 2.6 – COMUNICAZIONI.

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste con le modalità specificate al precedente articolo 2.8 - TERMINE PER LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI.

2.10 – CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020 gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di cui al presente disciplinare sono esentati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore della citata Autorità.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

3.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L’impresa che intende partecipare alla presente procedura dovrà caricare le informazioni e la documentazione relativa alla propria offerta sul portale di Consip S.p.A. attraverso gli strumenti predisposti dal portale stesso. Non verranno accettati documenti prodotti per altra via.

L’offerta si compone di:

a) documentazione amministrativa;

b) offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

In caso di inserimento di elementi concernenti il prezzo all’interno della documentazione amministrativa, il concorrente sarà escluso dalla procedura.

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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/16, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la Camera di commercio attiverà la procedura di soccorso istruttorio con le modalità specificate al seguente art. 4.2 “VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO”. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

3.2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’impresa che intende partecipare alla presente procedura dovrà caricare quanto segue sul portale di Consip S.p.A., contestualmente alla presentazione dell’offerta:

DOCUMENTO “PassOE” rilasciato, per il CIG 88235331C7, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di registrazione dell’operatore economico sul sistema “AVCpass” per la verifica dei requisiti. In caso di partecipazione in forma aggregata, il PassOE deve riportare l’assetto di partecipazione e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della mandataria e di tutte le mandanti o consorziate.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, di certificazione, utilizzando preferibilmente il modello

“Dichiarazione sostitutiva - Modulo A”, allegato alla documentazione di gara, in cui il Concorrente dichiara:

o la forma di partecipazione alla gara. Si precisa che i nominativi e ruoli delle imprese che partecipano in forma aggregata dovranno essere tutti indicati nel corrispondente documento PassOE;

o il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);

o assenza di impedimenti che abbiano comminato la sanzione dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

o iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;

o iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs. 152/06, in categoria 4 di cui all’art. 8 comma 1 del D.M. 120/2014;

o assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (c.d. pantouflage);

o la condizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

o le situazioni di controllo ex art. 2359 c.c.

o il possesso dei requisiti di qualificazione per la specifica procedura;

o l’eventuale ricorso ad avvalimento, con l’indicazione dei requisiti di cui il concorrente si avvale e/o al subappalto;

Si precisa che le imprese che partecipano in forma aggregata (R.T.I., consorzi, ecc.), dovranno presentare una dichiarazione distinta per ciascuna impresa componente, che avrà cura di compilarla e sottoscriverla.

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(eventuale) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA qualora l’operatore economico rientri in uno o più dei seguenti casi:

partecipazione in forma aggregata (costituita o costituenda, con o senza soggettività giuridica); in tal caso l’aggregazione dovrà dichiarare:

o impegno a costituire l’aggregazione, ovvero atto costitutivo della medesima;

o la denominazione adottata per la specifica procedura;

o l’impresa mandataria / capogruppo;

o le imprese costituenti, specificando per ciascuna di esse Ragione Sociale, P.IVA, le attività che verranno svolte in caso di aggiudicazione e la relativa quota percentuale.

o (nel caso di consorzi tra società cooperative e consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) e Reti di imprese con soggettività giuridica) se l’aggregazione partecipa come esecutore in proprio o per conto delle imprese costituenti indicate come esecutrici;

ricorso all’avvalimento; in tal caso l’operatore economico dovrà allegare alla propria documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016:

o dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

o impegno sottoscritto da ciascuna impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l’offerente;

o originale o copia autentica del/i contratto/i in virtù del quale ciascuna impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti di cui questi è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

Si ricorda che il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, i requisiti forniti e le risorse e/o dei mezzi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria.

IMPEGNO di un fideiussore, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ovvero DICHIARAZIONE circa la non applicabilità della disposizione, ai sensi dell’art.93, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto microimpresa, piccola impresa, media impresa, o raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

3.3 – OFFERTA ECONOMICA

L’impresa che intende partecipare alla presente procedura dovrà caricare sul portale di Consip S.p.A.:

il modulo OFFERTA ECONOMICA predisposto dallo stesso portale, riportante il ribasso percentuale, arrotondato alla seconda cifra decimale, che l’offerente intende applicare all’importo a base di gara come specificato al precedente articolo 1.3 “AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO”. Ulteriori cifre decimali non verranno prese in considerazione, ma saranno troncate con le modalità previste nell’articolo 4.3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Si precisa che, considerata la tipologia e collocazione degli impianti in oggetto, prima di procedere con la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante richiederà all’impresa aggiudicataria provvisoria di esplicitare il canone trimestrale relativo a ciascun intervento.

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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16, nell’offerta economica l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’importo offerto non deve comprendere gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenze indicati nei DUVRI, in quanto essi verranno riconosciuti all’impresa affidataria in fase di fatturazione.

Non saranno ammesse offerte in aumento, in variante, parziali, indeterminate, plurime, condizionate.

ART. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 4.1 – GESTIONE DELLA SEDUTA PUBBLICA

La Camera di commercio effettuerà le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte attraverso seduta pubblica sulla piattaforma Mepa di Consip S.p.A, con le modalità previste dalla stessa.

Per ogni operazione svolta sul portale, verrà pertanto data automatica visualizzazione del risultato ai concorrenti che ne hanno diritto. Si rinvia alla documentazione di supporto pubblicata da Consip S.p.A., per il dettaglio delle informazioni visibili alle imprese in ciascuna fase dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., non è prevista la nomina di una commissione, in quanto l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

4.2 - VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Dopo lo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento effettuerà il controllo della documentazione amministrativa trasmessa dagli offerenti attraverso il portale di Consip S.p.A.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Per le imprese stabilite in Italia, il certificato di iscrizione al Registro Imprese verrà acquisito d’ufficio, mentre alle imprese non stabilite in Italia verrà richiesto di trasmettere, tramite il portale di Consip S.p.A. ed entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della stazione appaltante, il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE al registro imprese dello stato di appartenenza, corredato da traduzione asseverata nella lingua italiana.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

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attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. impegno del fideiussore) aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il Responsabile del Procedimento proporrà altresì la motivata esclusione dalle successive fasi di valutazione delle offerte nel caso di:

- presenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016;

- assenza dei requisiti di partecipazione in capo all’offerente od avvalimento irregolare;

- imprese che abbiano partecipato sia in forma individuale che aggregata, ovvero che siano presenti in più aggregazioni;

- concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in cui siano presenti imprese non abilitate sul MEPA, alla data di avvio della RdO;

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi;

- irregolarità essenziali non sanabili nella documentazione amministrativa;

- inutile decorrenza dei termini di regolarizzazione assegnati dalla stazione appaltante attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

La stazione appaltante adotterà quindi il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alle fasi successive della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

4.3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento procederà all’apertura delle offerte economiche ed alla verifica della graduatoria elaborata automaticamente dal sistema informatico della piattaforma Mepa di Consip S.p.A., con successiva

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approvazione della stessa, ovvero presa d’atto delle eventuali correzioni da apportare in caso di malfunzionamento del sistema.

In ciascuna fase il Responsabile del Procedimento si riserva di accertare con calcolo manuale la correttezza dei valori e dei punteggi formulati automaticamente dal sistema e di correggerli, ove necessario, in particolare per garantire che il valore di ciascun ribasso percentuale e tutti i successivi calcoli vengano troncati alla seconda cifra decimale.

Saranno ritenute inammissibili eventuali offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche od il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara.

4.4 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

La stazione appaltante potrà valutare la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ed in particolare la congruità della miglior offerta, verificando che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed ai costi della sicurezza.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 97, c. 3-bis, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà alla valutazione delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata con le modalità specificate dai commi 2, 2bis e 2ter del medesimo articolo, fermo restando quanto specificato al precedente articolo 4.3 - APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE in merito alla gestione delle cifre decimali.

Salvo attivazione delle funzioni di valutazione automatizzata dell'anomalia da parte del sistema di Consip S.p.A., ad oggi non disponibili come indicato dal medesimo, il calcolo della soglia di anomalia e l’individuazione delle offerte anomale verranno effettuati dalla Camera di commercio applicando le metodologie indicate al predetto art. 97, commi 2 e 2 bis, D.Lgs.50/16 e s.m.i.

Come previsto dal comma 3 dell’art.1. del D.L.76/2020, convertito con legge n.120 del 11 settembre 2020, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata.

4.5 - GRADUATORIA FINALE

Preso atto delle risultanze prodotte dal portale di Consip S.p.A., verrà formulata la graduatoria finale proponendo l’esclusione dalla procedura delle offerte giudicate inammissibili o anomale.

In presenza di accertati malfunzionamenti o errori di calcolo del sistema rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, il Responsabile del Procedimento si riserva di assegnare manualmente i punteggi economici alle offerte pervenute e generare una nuova graduatoria.

Qualora risultassero prime in graduatoria offerte di uguale importo, si procederà a sorteggio dell’affidatario.

La Camera di commercio di Torino si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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Art. 5 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO 5.1 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE

La Camera di commercio acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (oggi DURC on-line di cui al D.M. 30/01/2015) dell’impresa aggiudicataria provvisoria dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e provvederà alla verifica, in capo alla medesima, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, mediante l’acquisizione dei dati presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC (ex AVCP), tramite il sistema AVCpass.

La Camera di commercio si riserva la facoltà, in caso di accertato malfunzionamento del sistema AVCpass ed al fine di agevolare il celere svolgimento della presente procedura, di procedere alla verifica dei requisiti in forma tradizionale.

In caso di subappalto, si rinvia all’articolo 11 dello schema di contratto per “Servizio di controllo e pulizia periodica impianti fognari sedi camerali” per gli adempimenti relativi alla verifica del subappaltatore.

In caso di esclusione dell’impresa aggiudicataria provvisoria, a seguito della predetta verifica, l’Ente procederà ad eseguire la stessa anche nei confronti della seconda classificata o, progressivamente, di quelle successive sino a che non abbia riscontrato in capo ad una delle partecipanti il regolare possesso dei requisiti richiesti dalla citata normativa.

5.2 - AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La Camera di commercio darà pubblicità all’aggiudicazione nelle forme previste dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’aggiudicatario sarà inserito nell’elenco fornitori della Camera di commercio di Torino.

5.3 - GARANZIE DEFINITIVE

La stipula del contratto, ai sensi degli artt.53 e 54 delle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, è subordinata alla produzione, entro 10 giorni dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva, delle seguenti garanzie, come dettagliato nello “Schema di contratto”:

cauzione definitiva, dell’importo determinato ai sensi dell’art.103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù spa, Torino - Via Santa Teresa n. 26, codice IBAN IT39 N 08450 01000 000000004757;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del

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Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Qualora l’operatore economico volesse avvalersi della facoltà di produrre cauzione definitiva con modalità diverse da quelle della prestazione di polizza bancaria o assicurativa, dovrà comunicarlo preventivamente alla Stazione Appaltante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.

4. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa da un legale rappresentante del concorrente.

L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta, allegando copia/e conforme/i all’originale della/ certificazione/i possedute.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;

- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento da parte della Camera di commercio, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso spese che la Camera di commercio di Torino dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento da parte dell’affidataria dell’obbligazione o della cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per la Camera di commercio di Torino l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’impresa affidataria è obbligata ad integrare la cauzione di cui la Camera di commercio di Torino dovesse valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare della Camera di commercio, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

polizza assicurativa per il rischio di responsabilità civile verso terzi. Nel caso la documentazione originale sia in lingua straniera, la copia conforme all’originale della polizza assicurativa dovrà essere corredata da traduzione asseverata nella lingua italiana.

La mancata costituzione delle predette garanzie determina la decadenza dell’affidamento da parte della Camera di commercio, che procederà alla verifica dei requisiti, con le modalità sopra descritte, dei concorrenti che seguono nella graduatoria fino ad identificare il nuovo affidatario.

5.4 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA

Entro la data di stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso dell’autorizzazione ad operare sugli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) del D.M.

37/2008 e s.m.i. (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie).

L’aggiudicatario dovrà esplicitare i canoni trimestrali relativi a ciascuna sede di cui al precedente art. 1.1.; la somma dei canoni per il biennio contrattuale, dovrà corrispondere all’importo calcolato applicando alla base di gara il ribasso percentuale dichiarato in sede di offerta.

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L’impresa dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale proprio recapito per tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del contratto.

L’impresa affidataria dovrà inoltre comunicare alla Camera di commercio il nominativo ed i contatti telefonici e di posta elettronica di un referente per la commessa, reperibile 7 giorni su 7 (sabato, domenica e festivi compresi) e 24 ore su 24, che curerà l’osservanza degli impegni in conformità alle clausole contrattuali ed alla disciplina del personale.

L’impresa dovrà altresì trasmettere tutti i dati necessari all’integrazione del DUVRI.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

5.5 – STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato attraverso le specifiche funzionalità della piattaforma MEPA a conclusione della procedura di Richiesta di Offerta. In caso di accertato malfunzionamento della piattaforma, la Camera di commercio si riserva la facoltà di procedere alla firma del documento in maniera tradizionale.

Il contratto, sottoscritto con firma digitale, sarà soggetto ad IVA ed a registrazione in caso d’uso.

Per le modalità di stipula ed esecuzione, si rinvia allo “Schema di contratto”, parte integrante della presente procedura.

Entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, l’impresa affidataria è altresì tenuta al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Parte I della Tariffa, allegata al D.P.R.

642/72 e s.m.i., nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio ed a trasmettere prova dell’assolvimento all’indirizzo PEC immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 6 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, nonché di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applicherà la disciplina di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il contratto che verrà stipulato non conterrà clausola compromissoria e le eventuali controversie saranno devolute in modo esclusivo ed

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inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’affidatario non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto dell’affidamento.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via Carlo Alberto, n° 16, tel. 011 57161, email:

- protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail).

Il titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Torino scrivendo all’indirizzo mail:

- rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Per la conservazione ed il trattamento dei dati informatici sulla piattaforma Sintel, si rimanda a quanto specificato da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema.

I dati relativi all’impresa aggiudicataria verranno inoltre acquisiti ai fini della stipulazione dell’accordo quadro e dell’esecuzione delle successive disposizioni attuative, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti ed esecuzione del contratto. In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati comuni è obbligo legale di conferimento a cui è soggetto il titolare.

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o regolamento.

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati relativi al dichiarante al casellario giudiziale / all’antimafia; in ragione degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali relativi a condanne penali e reati, in quanto trasmessi da Procure e Prefetture, oppure poiché consultati dall’ente in apposite banche dati, tra cui la BDNA (Banca dati nazionale unica antimafia).

Altri dati inerenti i requisiti richiesti all’art.80 del Codice degli appalti D.lgs.50/2016 e s.m.i., sono acquisiti a titolo esemplificativo e non esaustivo presso l’ANAC, l’INPS, l’INAIL, i Centri per l’impiego, le casse previdenziali, altre pubbliche amministrazioni aggiudicatarie per verifica certificati di esecuzione.

I dati personali saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;

- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione degli obblighi informativi e di trasparenza a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni da disposizioni normative. In caso di falsa dichiarazione verrà informata la competente procura della Repubblica e ove previsto l’ANAC.

I dati saranno trattati per tutta la durata processo per le quali sono stati raccolti e successivamente saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del contratto.

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All’Appaltatore sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento Ue 2016/679,

“GDPR”, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;

- il diritto alla limitazione del trattamento;

- il diritto di opporsi al trattamento;

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:

- https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo.

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, l’appaltatore può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante:

- https://www.garanteprivacy.it/home/diritti

- https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

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