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Convegno “Legge 40/2004: a 10 anni quale situazione e quali prospettive” 24 febbraio 2014, ROMA La legge 40/2004 tra modifiche e questioni ancora aperte a cura dell’avv. Maria Paola Costantini ***

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SOCIETÀ ITALIANA DI FERTILITÀ E STERILITÀ e MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE

 

Convegno “Legge 40/2004: a 10 anni quale situazione e quali prospettive”

24 febbraio 2014, ROMA

***  

La legge 40/2004 tra modifiche e questioni ancora aperte a cura dell’avv. Maria Paola Costantini

La legge 40/2004 prevede e prevedeva una serie di divieti, obblighi e sanzioni a carico dei sanitari e in alcuni casi delle coppie. Rispetto al testo emanato nel 2004 a seguito di provvedimenti giudiziari e di modifica delle Linee guida Ministeriali, si può affermare con assoluta certezza ciò che è ancora vigente e ciò che è stato modificato.

- Limitazioni all’analisi dell’embrione: non previsto dalla Legge ma inserito nelle Linee guida del Ministero della Salute del 2004. A seguito della sentenza del TAR del 21/1/2008 n. 398 è stato eliminata la limitazione alla sola analisi osservazionale.

- Divieto di produzione di più di tre embrioni previsto dall’art. 14 comma2: è stato eliminato grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009

- Obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti previsto dall’art. 14 comma 2: è stato eliminato grazie alla sentenza della Corte Costituzionale 151/2009

- Limitazione della deroga al divieto di crioconservazione degli embrioni per i soli casi di “grave e documentata causa di forza maggiore relativo allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione” previsto dall’art. 14 comma 3: è stato modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.

151/2009 che ha chiarito esplicitamente che “il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, deve essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”.

- Divieto di soppressione degli embrioni previsto dall’art. 14 comma 1: è in vigore.

- Divieto di diagnosi preimpianto per le sole coppie infertili portatrici di malattie genetiche: è da considerare non sussistente sia in relazione all’annullamento delle Linee guida ministeriali che introducevano la sola possibilità di analisi osservazionale dell’embrione (sentenza del Tar Lazio n. 398/2008) sia in virtù della giurisprudenza consolidata (n. 13 tra sentenze e ordinanze dei Tribunali italiani) con una interpretazione conforme alla Costituzione degli art. 13 e 14 della Legge 40 e in relazione alla Legge 194/78.

- Divieto di accesso alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche previsto dall’art. 5 che prevede l’accesso solo per i soggetti con problemi di infertilità e sterilità: questione ancora aperta ma il cui divieto è stato ritenuto illegittimo da 4 sentenze dei Tribunali italiani (Salerno e Roma) nonché dalla pronuncia definitiva di condanna della Corte EDU 29 agosto 2012 emessa nei confronti nei confronti dell’Italia. La decisione europea è stata eseguita nell’anno 2013 dopo autorizzazione del Tribunale di Roma. La questione è oggi davanti alla Corte costituzionale a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Roma del gennaio 2014.

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SOCIETÀ ITALIANA DI FERTILITÀ E STERILITÀ e MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE

- Divieto di fecondazione eterologa e cioè di donazione dei gameti previsto dall’art. 4 comma 3: dopo diversi passaggi e ordinanze di rimessione da parte dei Tribunali di Firenze, Catania e Milano, la questione è davanti alla Corte Costituzionale con udienza fissata l’8/4/2014- Udienza 8.04.2014

- Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e quindi possibilità di donazione degli embrioni da parte di una coppia, previsto dall’art. 13 comma 1 e 2: questione aperta sollevata dal Tribunale di Firenze e ora davanti alla Corte Costituzionale che ha fissato l’udienza per l’8/4/2014.

- Divieto di revoca del consenso alla procedura di procreazione assistita se non prima della fecondazione dell’ovulo, previsto dall’art. 6 comma 3: questione aperta e sollevata in più occasioni. Oggi è al vaglio della Corte Costituzionale con udienza fissata l’8 /4/2014.

- Divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per single e coppie dello stesso sesso prevista dall’art. 5: è tutta in vigore.

- Divieto di surrogazione di maternità previsto dall’art. 12 comma 6: è tuttora in vigore.

- Divieto di accesso alla fecondazione in vitro nel caso uno dei componenti della coppia sia deceduto previsto dall’art. 5: ancora in vigore.

- Possibilità di donazione degli embrioni: non prevista dalla Legge ma il divieto è implicito. Sono state presentate diverse proposte di legge ma non ancora in discussione.

- Possibilità di accedere alla procreazione assistita per la preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti, in caso di cure che potrebbero danneggiare la possibilità di generare un figlio: ammessa implicitamente sia per il soggetto maschile che quello femminile ma non in virtù della Legge 40 che vieta la crioconservazione dei gameti e che consente l’accesso solo a coppie conviventi o sposate.

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