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Capitolo 4-

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Capitolo 4-

Fattori di rischio illuminotecnico

Il Decreto Legislativo 81/2008 e le Linee guida ISPESL riportano la definizione di rischio illuminotecnico e le indicazioni operative per la sua valutazione.

Vengono quindi elencati i principali riferimenti legislativi e normativi essenziali in materia e i fattori di rischio illuminotecnico significativi, attraverso i quali è possibile valutare l'ambiente luminoso cui sono esposti i lavoratori durante le loro attività lavorative.

4.1-Il rischio illuminotecnico

Il rischio illuminotecnico rientra fra i possibili rischi cui può risultare esposto un lavoratore nel proprio ambiente di lavoro, così come indicato nel D.Lgs.vo 81/08. Si può ritenere che il rischio illuminotecnico nell’ambiente di lavoro sia meglio precisato al Comma 1.10 (Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro) dell’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del D.Lgs.vo 81/08:

< A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni

e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori >.

E’ ovvio che gli aspetti posturali in genere (rischio ergonomico) ed in particolare gli aspetti posturali e di ergonomia della visione in postazioni di lavoro dotate di attrezzature munite di videoterminali (rischio da videoterminali) debbano essere considerati strettamente correlati all’aspetto illuminotecnico (rischio illuminotecnico) ed in numerosi casi valutati congiuntamente.

Da un punto di vista del tutto generale il rischio illuminotecnico è un rischio di tipo antropico, vale a dire legato alle azioni ed alle attività umane, ovviamente anche quando ci si riferisce a rischi legati all’illuminazione naturale (scarsa o eccessiva che sia), poiché questa deriva dalle caratteristiche, dalle dimensioni e

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125 dall’orientamento delle superfici finestrate relative all’ambiente di lavoro esaminato.

Nella classificazione dei rischi quello illuminotecnico può essere considerato un rischio di carattere generico vale a dire comune alla totalità degli ambienti di lavoro e generalmente presente durante l’esecuzione di qualunque mansione (o attività lavorativa). Si può addirittura ritenere che quello illuminotecnico sia un rischio extra-professionale potendosi manifestare anche durante lo svolgimento di altre attività umane (si pensi per esempio all’illuminazione della sala in cui si è soliti guardare la televisione o dove si utilizza il personal computer in ambiente domestico).

Dal punto di vista della periodicità con cui si manifesta, quello illuminotecnico può essere considerato come un rischio continuo se inerente le apparecchiature in condizioni di normale funzionamento durante l’attività lavorativa (si pensi per esempio ad apparecchi di illuminazione che provocano abbagliamento per una posizione inadeguata nell’ambiente di lavoro rispetto alla zona del compito visivo). In taluni casi è invece identificabile come un rischio ripetitivo (o di routine) perché legato ad una specifica attività lavorativa (si pensi per esempio al caso dell’impiego di una particolare postazione di lavoro durante le attività di refertazione medica che presenta contrasti di luminanza tra il compito visivo e lo sfondo inadeguati).

Per quanto riguarda il manifestarsi del danno, quello illuminotecnico può risultare al contempo un rischio immediato (se ci si riferisce per esempio ad una situazione di abbagliamento diretto dovuto a lampade non schermate lungo la direzione di vista prevalente) oppure un rischio differito (se ci si riferisce a fenomeni di affaticamento visivo i cui effetti possono manifestarsi anche a distanza di tempo dall’evento che li ha provocati). A questo proposito, risulta di un certo interesse rilevare sin d’ora che il rischio illuminotecnico (insieme a quello ergonomico dovuto alla postura e quello di ergonomia della visione in postazioni di lavoro con videoterminali) può provocare danni fisici di carattere reversibile ma, in genere, non provoca danni alla salute di gravità elevata (o irreversibili, fino alla morte) come per esempio i danni che possono essere provocati da una esplosione o da un incendio.

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126 Infine per quanto riguarda l’incolumità delle persone il rischio illuminotecnico viene generalmente considerato di tipo individuale proprio, vale a dire che i danni sono riferiti ad un singolo individuo, che qui per semplicità può essere considerato il lavoratore esposto al rischio stesso nel proprio ambiente di lavoro. Sembra opportuno considerare che una inadeguata illuminazione di uno spazio di uso collettivo o pubblico (si pensi per esempio ad un corridoio in un reparto ospedaliero, una sala di lettura in una biblioteca, un’aula scolastica in genere, una galleria commerciale, una sala di attesa di una infrastruttura aeroportuale, …) può rendere quello illuminotecnico un rischio di tipo collettivo, con le dovute differenze rispetto ai rischi collettivi (o sociali) comunemente intesi (per esempio il rischio sismico, il rischio da inquinamento ambientale, il rischio nucleare).

Ai fini della gestione della sicurezza il rischio illuminotecnico è nella generalità dei casi un rischio eliminabile, in genere è sempre possibile agire alla fonte vale a dire intervenire in sede progettuale o previsionale (si pensi all’importanza del progetto illuminotecnico e della verifica dei risultati progettuali anche in termini di valutazione del rischio) ed in ogni caso molto spesso è possibile eliminare la fonte del rischio anche intervenendo con interventi post-operam, per esempio modificando il tipo di lampada o apparecchio di illuminazione installato in un dato ambiente, riducendone o aumentandone il numero, cambiando la disposizione degli apparecchi, adottando una diversa disposizione dei piani di lavoro, schermando adeguatamente la luce solare diretta, ….

In ogni caso quello illuminotecnico è un rischio riducibile, vale a dire che è possibile agire sui fattori che generano le condizioni di rischio per ridurlo entro livelli accettabili, per esempio variando il numero di apparecchi installati, nell’ambiente in esame il livello medio di illuminamento mantenuto potrà risultare più vicino possibile al valore indicato come riferimento normativo.

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4.2-Estratto da Linee guida ISPESL

Per gli aspetti di illuminazione può essere utile riferirsi al documento “Linee Guida ISPESL – Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro”. In particolare nella Parte III delle Linee Guida relativa alle “indicazioni operative per la valutazione del rischio” vengono riportate alcune utili considerazioni nei casi in cui si debba procedere con la valutazione del rischio illuminotecnico (e più in generale relative agli aspetti di comfort nell’ambiente di lavoro trattati nella Linea Guida stessa). Per completezza di seguito è riportato un estratto di tali considerazioni che bene si adatta agli argomenti trattati nel Testo.

<(…) La valutazione degli aspetti relativi alla qualità dell’aria, al

microclima e all’illuminazione dei luoghi di lavoro assume in particolare il significato della ricerca delle cause dei rischi per la salute, o anche solo di disagio nell’ambiente di lavoro, finalizzata al loro superamento. (…) Nel caso in cui siano emersi elementi di disagio o potenziali cause di danno alla salute, la valutazione si conclude pertanto con l’indicazione dei possibili interventi. Nella maggior parte dei casi e per tutti e tre gli aspetti considerati

la valutazione può basarsi inizialmente su di un approccio mediante semplici liste di controllo che permettano al valutatore di accertare l’assenza del pericolo (…) oppure di prendere atto che per decidere servono ulteriori approfondimenti tecnici che normalmente consistono in valutazioni strumentali. Resta inteso chela valutazione di questi rischi è parte di un processo (…) che ha al centro la tutela della salute del lavoratore e che considera tutte le interazioni lavoratore-ambiente (…) Infine (…) si vuole ribadire il concetto che anche le misurazioni, quando effettuate, devono essere finalizzate tanto alla quantificazione del problema quanto alla sua soluzione, ed in questo senso assume particolare rilevanza la scelta del personale competente che effettua la valutazione (…)>.

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4.3-Riferimenti legislativi e normativi essenziali

Nella Tabella 4.1 sono riportati per esteso i titoli delle principali norme in materia, per ciascuna norma è precisato l'anno di pubblicazione in Italia.

Tabella 4.1 - Normativa tecnica sull'illuminazione di interni

Titolo Numero Anno

DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008 n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni (in particolare si veda: Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro, Punto 1 - Ambienti di lavoro).

Aprile 2008

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro in collaborazione con ISPESL, Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – Requisiti e standard – Indicazioni operative e progettuali – Linee Guida, Edizione 2006.

2006

Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di

lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interno UNI EN 12464 Luglio 2011 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti

energetici per illuminazione UNI EN 15193 Marzo 2008

Luce e illuminazione - Illuminazione di interni - Valutazione dell'abbagliamento molesto con il metodo UGR

UNI 11165 Settembre 2005 Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri

per i requisiti illuminotecnici UNI EN 12665 Ottobre 2004

Luce e illuminazione - Caratterizzazione fotometrica

degli apparecchi di illuminazione LED UNI 11356 Aprile 2010 Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri

generali per l'illuminazione artificiale e naturale UNI 10840 Maggio 2007 Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di

emergenza UNI EN 1838 Marzo 2000

Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo

UNI 11222 Dicembre

2006

4.4-Fattori di rischio illuminotecnico

La valutazione del rischio è basata sull’individuazione di alcuni significativi “fattori di rischio”, attraverso i quali è possibile valutare l’ambiente luminoso (ovvero le condizioni di illuminazione) cui sono esposti i lavoratori durante le loro attività lavorative.

Sono stati individuati dodici fattori di rischio illuminotecnico ritenuti più significativi. Ciò ha consentito di realizzare una lista di fattori di rischio sufficientemente sintetica ma idonea ad essere applicata alla più ampia casistica di ambienti di lavoro. La compattezza della lista di fattori di rischio illuminotecnico e le caratteristiche di generalità ne dovrebbero favorire la

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129 pratica applicazione, ed in tal senso dovrebbero rendere più semplice il compito del personale preposto alla interpretazione dei risultati della valutazione dello specifico rischio e, di conseguenza, suggerire l’individuazione di proposte di intervento tecnico-economico atte a ridurlo o ad eliminarlo.

Per ciascuno dei fattori di rischio individuati può essere calcolato un opportuno “indice di rilevanza” dello specifico fattore. L’indice di rilevanza può essere utilizzato per fissare dei valori di soglia al di sopra dei quali è necessario intraprendere azioni correttive per la limitazione del rischio (tali valori di soglia per l’indice di rilevanza possono peraltro essere fissati con un certo margine di autonomia a cura del personale dei Servizi di Prevenzione e Protezione, come solitamente richiesto in questi ambiti) oppure per fornire una scala di priorità nel caso si debba intervenire con più azioni correttive inerenti differenti fattori di rischio.

4.4.1-Elenco e descrizione dei fattori

Come principali fattori di rischio illuminotecnico negli ambienti di lavoro sono stati individuati i seguenti:

1– illuminamento in relazione al compito visivo;

2– uniformità di illuminamento in relazione al compito visivo; 3– illuminazione dell’ambiente di lavoro;

4– rapporti di luminanza nell’ambiente di lavoro;

5– disponibilità di luce naturale nell’ambiente di lavoro; 6– abbagliamento dovuto agli apparecchi di illuminazione; 7– caratteristiche delle lampade;

8– illuminazione di emergenza.

Si noti che nell’elenco precedente i primi due fattori di rischio (1-2) sono relativi al compito visivo svolto. I fattori di rischio dal terzo al quinto (3-4-5) si riferiscono all’ambiente di lavoro, in particolare il fattore di rischio 5 è relativo alla illuminazione naturale dell’ambiente di lavoro in esame. I fattori di rischio sesto e settimo (6-7) riguardano i sistemi di illuminazione, vale a dire le lampade e gli apparecchi utilizzati per illuminare l’ambiente di lavoro (o la

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130 particolare postazione di lavoro) in esame. Infine l’ottavo fattore di rischio (8) si riferisce alla illuminazione di emergenza.

E’ evidente che la lista precedente non esaurisce la complessità del problema illuminotecnico in termini di ergonomia della visione, prestazione visiva, comfort visivo, adeguatezza dell’illuminazione del luogo di lavoro, risparmio energetico, percezione dell’ambiente luminoso e benessere degli utenti (intesi qui non solo i lavoratori ma, in senso più ampio, tutti gli utilizzatori di un dato ambiente).

Per questo può essere utile individuare ulteriori aspetti inerenti il rischio illuminotecnico negli ambienti di lavoro, sebbene alcuni dei fattori della lista seguente non rappresentano propriamente dei fattori di rischio:

9– colorazione/finitura delle superfici che delimitano l’ambiente di lavoro; 10– manutenzione degli apparecchi di illuminazione;

11– disposizione degli apparecchi di illuminazione;

12– indice di efficienza energetica del sistema di illuminazione.

In tal modo la lista di fattori di rischio da 1 ad 8 può essere considerata una lista ridotta, mentre la lista da 1 a 12 può essere considerata una lista estesa. Si noti che nella maggior parte dei casi la possibilità di compiere misure in situ con semplici strumenti portatili (per esempio un luxmetro) consente una valutazione diretta del fattore del rischio mediante semplice valutazione dei risultati della misura, ciò può inoltre consentire di reiterare l’esperienza al variare di condizioni al contorno significative per l’ambiente di lavoro esaminato.

Tuttavia occorre puntualizzare che valutazioni di carattere tecnico-economico, che abbiano caratteristiche di completezza e possano essere applicate ad ambienti con caratteristiche comuni dove si svolgano analoghi compiti visivi, possono essere utilmente condotte con semplici valutazioni analitiche basate su metodi di calcolo di semplice applicazione e sufficientemente affidabili.

Inoltre non può essere ignorato il fatto che per situazioni particolari (si pensi per esempio, nelle strutture ospedaliere, alle sale operatorie o alle sale dove si conducono refertazioni mediche attraverso le tecniche di diagnostica per

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131 immagini) rappresenti una imprescindibile necessità quella di realizzare un progetto illuminotecnico approfondito con software avanzati, oggi largamente disponibili e abitualmente utilizzati nel settore.

4.4.2- Indicatori prestazionali

Non v’è dubbio che come indicatori prestazionali debbano essere considerati i valori di illuminamento e luminanza medi sul piano di lavoro, o comunque inerenti alle superfici e alle direzioni di vista, nelle quali si esplica il compito visivo. D’altra parte queste due grandezze sono direttamente misurabili con semplice strumentazione portatile e consentono di effettuare un confronto immediato con i valori limite di riferimento indicati nella normativa tecnica di settore, anche a livello internazionale.

Se l’illuminamento e la luminanza possono essere considerate grandezze di tipo quantitativo, le uniformità di illuminamento e i rapporti di luminanza (sia sulla superficie interessata dallo svolgimento del compito visivo sia nell’ambiente di lavoro nel suo complesso) sono da interpretare come grandezze di tipo qualitativo. Altri parametri che suggeriscono un approccio qualitativo alla valutazione dei rischi, sebbene esprimibile con valori numerici e valutabile alla luce di valori limite raccomandati nella normativa tecnica, sono, per esempio, le caratteristiche delle lampade (indice di resa cromatica e temperatura di colore).

Nella individuazione degli indicatori prestazionali è stato ritenuto utile inserire, in una lista più estesa anche aspetti relativi al colore delle superfici che delimitano l’ambiente attraverso i coefficienti di riflessione (o la finitura) di queste, e l’indice di efficienza energetica del sistema di illuminazione (indice LENI) per tenere conto degli ultimi sviluppi sul piano normativo internazionale e rafforzare il legame esistente tra una adeguata illuminazione degli ambienti e la finalità di perseguire obiettivi di risparmio energetico. Gli indicatori prestazionali sono sinteticamente elencati in Tab. 4.2, in relazione al relativo fattore di rischio, in Tabella sono anche precisate le unità di misura con le quali vengono espressi. Si noti che gli indicatori prestazionali precisati risultano grandezze adimensionali oppure sono esprimibili in unità di

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132 misura del Sistema Internazionale. In ogni caso i valori numerici assunti dagli indicatori prestazionali possono derivare dal calcolo o dalla misura.

Tabella 4.2: Elenco dei fattori di rischio illuminotecnico e relativi indicatori prestazionali Fattore di rischio Indicatore Prestazionale Unità di

misura 1 Illuminamento

in relazione al compito visivo

Illuminamento medio (Em) lux (lx)

2 Uniformità di

illuminamento Uniformità di illuminamento (U0) (adimens.)

3 Illuminazione

nell'ambiente di lavoro

Illuminamento ed uniformità

(come sopra) (come sopra)

4 Rapporti di

luminanza Rapporto di luminanza (RL) (adimens.)

5 Disponibilità di

luce naturale

Fattore medio di luce diurna (FLDm)

(adimens.)

6 Abbagliamento dovuto agli

apparecchi di illuminazione Indice di abbagliamento (UGR) (adimens.)

7 Caratteristiche delle lampade Indice di resa cromatica (Ra) (adimens.) Temperatura di colore (TC) Kelvin (K)

8 Illuminazione di emergenza Illuminamento minimo sulle vie

di esodo lux (lx)

9 Colorazione delle superfici che

delimitano l'ambiente di lavoro Coefficiente di riflessione (r) (adimens.)

10 Manutenzione degli apparecchi di

illuminazione Coefficiente di manutenzione (M) (adimens.)

11 Disposizione (plani-altimetrica)

degli apparecchi di illuminazione

Altezza utile (hU)

metri (m) Rapporto di sospensione (J)

Interdistanza di installazione (D)

12 Indice di efficienza energetica del

sistema di illuminazione

Indice di efficienza energetica (LENI)

(kWh/m2 anno)

Le modalità di valutazione dei vari indicatori prestazionali possono essere condotte tutte sia con misure in situ, sia con il calcolo analitico, sia con software illuminotecnico. In alcuni casi (in particolare per l’illuminamento e la luminanza) le misure costituiscono la modalità più diretta ed immediata, in altri (per esempio l’uniformità di illuminamento o i contrasti di luminanza) occorre condurre una post-elaborazione dei dati acquisiti con le misure o ottenuti tramite calcolo. In taluni casi alcuni parametri possono essere stimati con metodi tabellari o grafici in quanto risulterebbero più difficoltosi (e talvolta non necessario per l’approssimazione richiesta dal problema tecnico affrontato) il calcolo o la misura.

Figura

Tabella 4.1 - Normativa tecnica sull'illuminazione di interni
Tabella 4.2: Elenco dei fattori di rischio illuminotecnico e relativi indicatori prestazionali Fattore di rischio  Indicatore Prestazionale  Unità di

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