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INDUSTRIA EDILE: Tabella delle retribuzioni, contributi ed indennità accessorie aggiornata al 1 Aprile 2019

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(1)

260

TOTALE TRATTENUTE QUALIFICHE Paga Base

Oraria

Indennità territoriale di settore

Indennità di

contingenza TOTALE E.D.R. TOTALE Riposi Annui 4,95% (*)

Gratifica Natalizia Ferie 18,50%

TOTALE Nazionale

0,18% di (F+23,45%)

Territoriale 0,50% di (F +23,45%)

9,49%

di "O" 9,19%

di "O" Aziende

oltre 15 dip. Aziende fino a 15 dip.

A B C D E F G H I L M N O Q R L+P+Q L+P+R

Operaio

Quarto Livello 6,9600 1,6600 3,0100 11,6300 0,0600 11,6900 0,5787 2,1627 14,4314 0,0585 14,3729 0,1659 14,5388 0,0260 0,0722 1,3797 1,3361 1,5364 1,4928

Operaio

Specializzato 6,4700 1,5200 3,0000 10,9900 0,0600 11,0500 0,5470 2,0443 13,6413 0,0553 13,5860 0,1568 13,7428 0,0246 0,0682 1,3042 1,2630 1,4523 1,4111

Operaio

Qualificato 5,8200 1,3800 2,9900 10,1900 0,0600 10,2500 0,5074 1,8963 12,6537 0,0513 12,6024 0,1454 12,7478 0,0228 0,0633 1,2098 1,1715 1,3472 1,3089

Operaio

comune 4,9700 1,2000 2,9600 9,1300 0,0600 9,1900 0,4549 1,7002 11,3451 0,0460 11,2991 0,1304 11,4295 0,0204 0,0567 1,0847 1,0504 1,2078 1,1735

La percent.

dell'1,419% è pari al 15%

del 9,46%

(1) Vedi retro

"Contributi" e

"Imponibile Contrib."

INPS (1)

(*) Dal 1° Ottobre 2000 tale importo deve essere corrisposto direttamente al lavoratore in busta paga.

TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI

INDUSTRIA EDILE: Tabella delle retribuzioni, contributi ed indennità accessorie aggiornata al 1° Aprile 2019

P

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

TOTALE imponibile

M+N Contributi Cassa Edile 1,395% di "F"

TOTALE parziale

I-L Cassa

Edile 0,50% di

"F"

P R E V I D E N Z I A L I ADESIONE CONTRATT.

(2)

TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI 260

F I S C A L I

Aliquote condensate per il calcolo dell'imposta (al lordo delle detrazioni) in vigore dal 1° gennaio 2007 – Art 11 DPR n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi)

REDDITO Aliquote IRPEF Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione

Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi nello scaglione

fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 Da 55.000 a 75.000 oltre 75.000

23%

27%

38%

41%

43%

3.450 6.960 17.220 25.420

3.450 + 6.960 + 17.220 + 25.420 +

23%

27% della parte ecc.

38% della parte ecc.

41% della parte ecc.

43% della parte ecc.

15.000 28.000 55.000 75.000 SCAGLIONI DI REDDITO Aliquote IRPEF Ampiezza degli scaglioni annui Ragguagli degli scaglioni annui al mese

fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da 28.000 a 55.000 Da 55.000 a 75.000 oltre 75.000

23%

27%

38%

41%

43%

su

sui successivi sui successivi sui successivi

euro 15.000 euro 13.000 euro 27.000 euro 20.000

1.250 1.083 2.250 1.666

Per quanto riguarda le detrazioni d’imposta, per familiari a carico e per tipologie di reddito e le addizionali regionali e comunali, stante la complessità della casistica, si rimanda alle nostre comunicazioni al riguardo.

(3)

ORARIO DI LAVORO 260

40 ORE SETTIMANALI

L'orario di lavoro settimanale sopra indicato sarà ripartito su 5 giorni per settimana, dal lunedì al venerdì, con un massimo di 10 ore giornaliere. In relazione alla concentrazione dell'orario settimanale di lavoro in 5 giorni per settimana, il lavoro eventualmente prestato nella giornata del sabato sarà compensato con la maggiorazione del 45%, da calcolarsi sulla paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, salvo quanto previsto in materia di recuperi (Art. 9 C.C.P.L. 24-6-1986).

RIPOSI ANNUI E FESTIVITÀ SOPPRESSE

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. Da tale data, infatti, è stata abolita la riduzione d'orario nei mesi di dicembre e gennaio.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

La percentuale per i riposi annui, pari al 4,95%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del C.C.N.L., è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli art. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell'art. 17.

Il trattamento economico per la festività soppressa del 4 novembre rimane confermato nella misura di 8 ore di retribuzione e deve essere corrisposto all'operaio unitamente alla retribuzione dovuta per il periodo nel quale cade l'ex festività.

I trattamenti economici per i riposi annui e le festività soppresse sono soggetti alle trattenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni contrattualmente previste per la Casse Edile.

(4)

F E S T I V I T À 260

Leggi 27 maggio 1949 n. 260; 31 marzo 1954 n. 90; 5 marzo 1977 n. 54 e D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 Capodanno

Epifania

Lunedì successivo alla Pasqua Anniversario della Liberazione

1 gennaio 6 gennaio (mobile) 25 aprile

Festa del lavoro Repubblica Assunzione Ognissanti

1 maggio 2 giugno 15 agosto 1 novembre

Immacolata concezione Santo Natale

Santo Stefano

Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere

8 dicembre 25 dicembre 26 dicembre

Il trattamento economico - pari ad 8 ore della retribuzione indicata nella colonna I - è corrisposto direttamente all'operato da parte dell'impresa con la retribuzione dovuta per il periodo di paga nel quale cadono le festività predette. La percentuale per gratifica natalizia e ferie deve essere accantonata alla Cassa Edile.

PERCENTUALE PER GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

- Gratifica natalizia - Ferie

Totale

10,00%

8,50%

--- 18,50%

Gli importi relativi alla percentuale del 18,50% devono essere calcolati per le sole ore di lavoro ordinario. Il protocollo di intesa 22-9-1983 ha stabilito, con decorrenza ottobre 1983, un criterio convenzionale di accantonamento al netto delle ritenute di legge e pertanto, ai soli fini del versamento alla Cassa Edile, ai sensi del Verbale di Accordo del 29/01/2000, gli importi relativi alla gratifica natalizia ed alle ferie, sono determinati applicando l'aliquota del 14,2%.

Soste di lavoro

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste dovute a cause metereologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dall'art. 9 del C.C.N.L.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

(5)

LAVORI SPECIALI DISAGIATI - MISURE DELLE MAGGIORAZIONI 260

Con riferimento all'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale) indicate a fianco di ciascuno di essi

1 - Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima

mezz'ora) 5%

2 - Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei

martelli) 5%

3 - Lavori di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango 12%

4 - Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento

ferroviario 15%

5 - Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza

motore, in mare, lago o fiume 15%

6 - Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 17%

7 - Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi crei per gli operai addetti condizioni di

effettivo disagio 10%

8 - Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo

disagio 10%

9 - Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento 17%

10 - Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o

comunque in sospensione) 20%

11 - Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità

superiore ai 3,50 m 20%

12 - Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 22%

13 - Lavori di demolizione di strutture pericolanti 23%

14 - Lavori in acqua (per i lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma o di altezza superiore a 12 cm) 28%

15 - Lavori su scale aeree tipo Porta 35%

16 - Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di 6 m dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è

incorporato nel fabbricato stesso 35%

17 - Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m 35%

18 - Lavori per fognature nuove in galleria 35%

19 - Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a

3 m 35%

20 - Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 40%

21 - Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 40%

22 - Lavori in pozzi neri preesistenti 55%

23 - Lavori in galleria per il personale addetto

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione,

l'avanzamento e la sistemazione 26%

c)alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori

di armamento delle linee ferroviarie 18%

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 21, una ulteriore indennità del 15%.

Le percentuali sopra indicate - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore.

(6)

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 260

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 5 del CCNL. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1 - Lavoro straordinario diurno 35%

2 - Lavoro straordinario nella giornata di sabato 45%

3 - Lavoro festivo 45%

4 - Lavoro festivo straordinario 55%

5 - Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 28%

6 - Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 9%

7 - Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 12%

8 - Lavoro notturno del guardiano 8%

9 - Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di

riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte 16%

10 - Lavoro notturno straordinario 40%

11 - Lavoro festivo notturno 50%

12 - Lavoro festivo notturno straordinario 70%

13 - Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 8%

Le percentuali suddette, che non sono cumulabili tra loro, vengono calcolate per gli operai che lavorano ad economia sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL; per i cottimisti sarà tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo. Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1,2,3, 4, 10 e 12 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati, assorbendo la percentuale di cui alle voci n. 6 e 7.

(7)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 260

I.N.A.I.L.

Premi assicurazione infortuni e soprapremi silicosi: tassi variabili I M P O N I B I L E C O N T R I B U T I V O

Ai sensi dell'art. 9 della legge 1 Giugno 1991 N. 166, le somme versate alla Cassa Edile devono essere assogettate a contribuzione nel limite del 15% del loro ammontare.

Le somme che concorrono a formare l'imponibile di cui sopra, corrispondono alle voci di contribuzione alla Cassa Edile - indicate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) - pari complessivamente al 9,46% comprensivo dello 0,375% a carico del lavoratore.

- Dal 1° settembre 1975 il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato sulla retribuzione lorda di ciascun lavoratore dipendente arrotondata come indicato dall'art. 25 della legge 3-6-1975, n. 160. In conseguenza di ciò il calcolo delle trattenute a carico del lavoratore per il F.A.P. indicato nella facciata di questo tabellone deve ritenersi puramente indicativo. Non si procede ad arrotondamento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile.

- Dal 1° gennaio 2019 il limite minimo di retribuzione imponibile viene calcolato sulle retribuzioni minime dei contratti collettivi ed in ogni caso entro il limite minimo di euro 48,74 giornalieri pari al 9,50% delle pensioni minime INPS. (Art. 1 Legge 7 dicembre 1989 n. 389)

Ai sensi della Legge 8-8-95 n. 341, sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del F.A.P., dovute all'INPS e all'INAIL per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali a carico dei datori di lavoro, è riconosciuta una riduzione contributiva.

Ai sensi dell’art. 1, comma 51, della Legge n. 247/07, detta riduzione contributiva dev’essere confermata o rideterminata dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia con proprio decreto da emanarsi entro il 31 Luglio di ciascun anno. Decorsi 30 giorni dalla predetta data del 31 Luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente ( salvo conguaglio degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata) ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.

- Le riduzioni contributive non possono essere riconosciute per i lavoratori non denunciati alle Casse Edili (Legge 8-8-95 n.

341).

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO

- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - D.P.R. 27-4-1995, N. 547 (Supp. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 12 luglio 1955);

- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni - D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Supp. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 1956);

- Norme generali per l'igiene del lavoro - D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Supp. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1956);

- Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo - D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 (Supp. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 5 maggio 1956);

- Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa - D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 (Supp. ord. alla G.U. n. 109 del 5 maggio 1956);

- Norme per la sicurezza degli impianti legge 5 maggio 1990 n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.3.1990);

- Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza (Supp. ord. alla G.U. n. 101 del 30.04.2008);

- Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro - Decreto Legislativo 14.8.1996 n. 493 (Supp. ord. alla G.U. n. 233 del 23.9.1996);

- Prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Decreto Legislativo 14.8.1996 n. 494 (Supp. ord. alla G.U. n.

233 del 23.9.1996).

(8)

260

Inprese con oltre 15 dipendenti

Imprese fino a 15 dipendenti Fondo Adeguamento Pensioni... 33,00% 33,00%

Fondo garanzia trattamento fine rapporto... 0,20% 0,20%

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)... 1,61% 1,61%

Cassa integrazione guadagni ordinaria ... 4,70% 4,70%

Cassa integrazione guadagni straordinaria... 0,90%

Totale 40,41% 39,51%

di cui

a carico del datore di lavoro... 30,92% 30,32%

a carico dell'operaio... 9,49% 9,19%

Contributo per le ind. economiche di malattia... 2,22%

Contributo per le indennità econ. di maternità... 0,46%

Totale 2,68%

A totale carico dei datori di lavoro.

I.

N.

P.

S.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

A decorrere dal 1° genaio 2007 è previsto un esonero del contributo dovuto al fondo di garanzia Tfr nella stessa misura percentuale di Tfr maturando conferito ai fondi pensione e, per i datori di lavoro con almeno 50 addetti, al nuovo fondo INPS, istituito dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 10, comma 2, D.Lgs n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 764, Legge n. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007).

L'aliquota dovuta al Fondo Adeguamento Pensioni - comprensiva dello 0,50% da detrarre dal trattamento di fine rapporto - e già ridotta dello 0,20% dovuto a titolo di assistenza sanitaria pensionati (Art. 36, Decreto Legislativo n. 446/97) è stata ulteriormente ridotta dello 0,10% per ASILI NIDO (Legge Finanziaria 1999).

Il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico dell'Impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore), è dovuto, con decorrenza 11 agosto 1991, dalle sole Imprese che occupano più di 15 dipendenti (Art. 1 legge 23 luglio 1991 n. 223)

Ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438, i lavoratori dipendenti sono tenuti a versare, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (dal 1° gennaio 2019 € 47.143,00 per l'INPS), un contributo aggiuntivo pari all'1% in favore dei regimi pensionistici.

Per effetto del disposto di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448, risultano soppressi i seguenti contributi:

Assegni Familiari... 0,68%

sull'intera retribuzione. Ai sensi dell'art. 1 legge 7-12-89, n.389, il limite minimo di retribuzione imponibile viene calcolato sulle retribuzioni minime dei contratti collettivi ed in ogni caso entro il limite minimo pari al 9,50% delle pensioni minime INPS. Dal1° gennaio 2019tale limite è pari aeuro 48,74giornalieri.

Decontribuzione

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) può essere decontribuito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge

(9)
(10)

T R A S P O R T I 260

Le Aziende rimborseranno ai propri dipendenti, che ne facciano uso per recarsi al lavoro, il costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto. Inoltre, ai lavoratori che risiedono oltre 5 km dal luogo di lavoro o di abituale ritrovo e che siano impossibilitati ad usufruire dei servizi pubblici di trasporto - in relazione al pratico utilizzo degli stessi anche in funzione degli orari di lavoro - per cui si renda necessario l'impiego di mezzi propri, verrà corrisposta una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto stabilita come segue:

- fino a 5 chilometri nessun rimborso - fino a 20 chilometri euro 1,99 al giorno - oltre 20 chilometri euro 4.02 al giorno

L'indennità che verrà erogata per ogni giornata di effettiva percorrenza della distanza da parte del lavoratore per recarsi al posto di lavoro col mezzo proprio, non è cumulabile con il rimborso delle spese di viaggio previsto in caso di trasferta e non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri.

Detta indennità, il cui importo è aggiornato al 1° gennaio 2019, deve essere assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali.

(11)

T R A S F E R T A 260

L'operaio in servizio che fosse comandato a prestare la propria opera in luogo situato oltre 4 km dai confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto, avrà diritto a percepire un'indennità giornaliera, oltre il rimborso delle spese di viaggio, pari al 10% da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale.

A far tempo dal 1° gennaio 2019, l'importo dell'indennità suddetta non potrà comunque essere inferiore a:

euro 8,20 giornalieri per distanze oltre i 4 e fino a 15 km euro 9,24 giornalieri per distanze da 16 a 40 km

euro 11,40 giornalieri per distanze da 41 Km a 60 Km euro 12,60 giornalieri per distanze da 61 Km a 80 Km euro 14,60 giornalieri per distanze da 81 a 120 Km

L'indennità non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza dell'operaio o quando questi, per effetto del trasferimento, sia favorito a un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale che comporti per lui un effettivo vantaggio. Si intende realizzata la condizione di «effettivo vantaggio» quando il lavoratore consegua un avvicinamento tale che la distanza fra la propria abitazione ed il cantiere sia pari od inferiore a 12 chilometri misurati sul percorso più breve e comunque quando il cantiere sia posto entro due chilometri dai confini territoriali del comune di residenza o abituale dimora.

Per il caso di trasferta in altra provincia, valgono le norme di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 5-7-95.

Detta indennità è esente da ritenute previdenziali e fiscali (art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 314/97)

(12)

M E N S A 260

- Le imprese sono tenute a mettere a disposizione dei propri dipendenti un pasto caldo di giornata composto da:

primo piatto, secondo piatto con contorno, pane e una bevanda non alcolica (mezzo litro di acqua minerale).

- Il contributo al prezzo del pasto a carico del dipendente è fissato, dal 1-1-2019 in euro 2,50

- I pasti devono essere messi a disposizione direttamente nei cantieri che occupino almeno 9 dipendenti (sia propri o insieme ad altre imprese operanti nei cantieri e tenute all'applicazione del C.C.P.L.) e per i quali sia prevista una durata di almeno due mesi utilizzando i servizi di aziende specializzate nella ristorazione.

- Qualora non ricorrano le suesposte condizioni saranno adottate diverse soluzioni, quali ad esempio la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi del cantiere. In tal caso l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa rispetto al costo base del pasto praticato dalle aziende specializzate di cui sopra, dal 1° gennaio 2013, non dovrà superare il valore di euro 5,00.

- A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, il valore del servizio di mensa non deve più essere assoggettato a contribuzione (articolo 17, primo comma decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 503)

Rimane invariata la disciplina prevista dall'art. 48, 2° comma, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22-12-86 n. 917) in base alla quale, le somministrazioni in mense aziendali (anche gestite da terzi) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Non concorrono altresì a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni e le indennità sostitutive, quali ticket restaurant o indennità di mensa (peraltro non previste dalla contrattazione integrativa provinciale), corrisposte agli addetti ai cantieri edili, nei limiti dell'importo giornaliero di euro 5,29.

(13)

Trattamento economico spettante al lavoratore in caso di assenza per malattia o

infortunio 260

MALATTIA

Anticipazione dell'indennità a carico dell'INPS, corresponsione del trattamento economico ai sensi dell'art. 27 del CCNL 5 luglio 1995 ed accantonamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie, ai sensi del Verbale di Accordo 29/01/2000, nelle seguenti aliquote.

Accantonamento lordo netto 1) Per i primi tre giorni di assenza (*)

(in cui si ha carenza dei lavori dell'INPS)

Retribuzione (colonna D) x 1,0495 x 6.66 ... 18,5% 14,2%

2) Per il periodo durante il quale viene erogata l'indennità di malattia - dal 4° al 20° giorno compreso

Anticipazione liquidazione INPS 50%

Retribuzione x 0,3795 x 6,66 ... 18,5% 14,2%

- dal 21° al 180° giorno compreso

Anticipazione liquidazione INPS 66,66%

Retribuzione x 0,1565 x 6,66 ... 18,5% 14,2%

3) Dal 181° al 270° giorno in assenza di intervento INPS

Retribuzione x 0,5495 x 6,66 ... 18,5% 14,2%

(*) Il trattamento economico per i giorni di carenza per le malattie di durata inferiore a 8 giorni è dovuto solo al sussistere dei requisiti previsti dall’accordo provinciale del 18/6/2004, in assenza dei quali dovrà essere versato il solo 4,95%.

N.B. - Il trattamento economico di malattia deve essere corrisposto all'operaio per 6 giorni la settimana escludendo le domeniche ed i giorni festivi secondo quanto previsto dall'accordo provinciale del 15-12-1988.

(14)

Trattamento economico spettante al lavoratore in caso di assenza per malattia o

infortunio 260

INFORTUNIO

Accantonamento lordo netto 1) Corresponsione dell'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio

... 18,5% 14,2%

2) Per i tre giorni successivi dovrà essere corrisposto - Per Legge

corresponsione del 60% della retribuzione - Per contratto provinciale

Retribuzione x 0,234 x 5,71 ... 18,5% 14,2%

- Importo indicato nella colonna G - per ogni ora di infortunio

3) Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e sino al 90° giorno compreso (Liquidazione INAIL 60%)

Retribuzione x 0,2538 x 5,71 ... 7,4% 5,7%

4) Dal 91° giorno di astensione continuativa dal lavoro fino a guarigione clinica (Liquidazione INAIL 75%)

Retribuzione x 0,0574 x 5,71 ... 4,6% 3,6%

N.B. - Il trattamento economico per infortunio e malattia professionale deve essere corrisposto all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche secondo quanto previsto dall'accordo provinciale del 15-12-1988.

______________

I trattamenti economici per malattia od infortunio, erogati direttamente dall'impresa all'operaio, sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile. Detti trattamenti sono rimborsati all'impresa nei termini e con le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

Le aliquote di accantonamento per gratifica natalizia e ferie devono essere calcolate sulla retribuzione globale

(colonna F). L'importo così determinato deve essere versato alla Cassa Edile nel rispetto dei criteri stabiliti dal protocollo

d'intesa 22-9-1983.

(15)

Trattamento di integrazione salariale 260

Il trattamento di integrazione salariale da corrispondere ai lavoratori per i quali è stato richiesto e ottenuto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni è pari (salvo quanto previsto in materia di soste di lavoro) al 75,33%

(80 ridotto del 5,84%) della retribuzione indicata nella colonna I della tabella e va corrisposto, nei limiti stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, sulla base delle ore indicate nella relativa autorizzazione rilasciata dall'INPS. In particolare, per gli eventi metereologici, il limite massimo del trattamento di C.I.G. (al netto del 5,84%) è pari a euro 1.122,25 per retribuzioni inferiori alla soglia di euro 2.148,74 e ad euro 1.348,84 per quelle superiori a detta soglia.

Per maggiori dettagli si rinvia alle nostre comunicazioni in argomento. Il recupero delle somme corrisposte ai dipendenti a tale titolo va effettuato mediante conguaglio sul D.M. 10 M entro sei mesi dal ricevimento dell'autorizzazione.

N.B. - L'azienda alla fine di ogni periodo di paga deve anticipare il trattamento economico relativo all'intervento ordinario della C.I.G. (art. 18 del C.C.P.L. 24-6-86).

CONGEDO MATRIMONIALE 260

All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’articolo 25 del vigente CCNL per 104 ore.

Va recuperato dall'I.N.P.S. un assegno di importo pari a 7 giornate lavorative, che si calcola dividendo il guadagno complessivo dell'ultimo periodo di paga mensile per 26 e moltiplicando il quoziente per 7.

L’importo dell’assegno è ridotto di una somma equivalente alla contribuzione a carico dell’apprendista (art. 26 della L. 28-2-86 n. 41). Dal 1° gennaio 2007 detta riduzione è pari al 5,84%.

Riferimenti

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