Allegato 3 alla circ. n. 17/2009
ANNO 2009
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
Anno 2009 Euro
Limite minimo
di retribuzione
giornaliera (1)
retribuzioni effettive
(2)
generalità dei lavoratori dipendenti(4)
inclusi i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970
esclusi gli operai agricoli
43,49
operai agricoli 38,69
retribuzioni convenzionali
(3)
lavoratori senza uno specifico limite di
retribuzione giornaliera 43,49
lavoratori con uno specifico limite di
retribuzione giornaliera 24,16
soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi e soci di cooperative sociali di cui all’art.
1, lettera a), della Legge n. 381/1991
30,52 (5)
___________________________________________
Note:
(1) I limiti minimi di € 43,49 e € 30,52 sono i cd. “minimali” previsti ex lege n. 638/1983 e n. 389/1989. Essi vanno distinti dai limiti minimi ex lege n. 537/1981 poiché sono i termini di riferimento per questi ultimi e corrispondono a percentuali dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (€. 43,49 = 9,5%; €. 30,52=
40% : 6).
(2) Sono escluse le erogazioni cd. “speciali” e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente di cui al paragrafo 3.
(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali di cui al paragrafo 6 (v. lavoratori in Paesi extracomunitari) ed al paragrafo 6.
(4) I limiti minimi superiori al minimale sono indicati nelle tabelle A e B dell’Allegato n. 1.
(5) Imponibile giornaliero da prendere a base ai fini dell’applicazione degli aumenti percentuali previsti dal c. 787, dell’art. 1 della Legge n. 296/2006. V. paragrafi 4.2, 5.3 lettera B.