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Approvato con D.C. n. 5 del 27 gennaio 2005

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRIESTE

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INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Pagina Art. 1 - Oggetto 1. Art. 2 - Sede 1.

Art. 3 - Esposizione della bandiera e del gonfalone 1.

TITOLO II

ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 - Il Presidente del Consiglio comunale 1.

Art. 5 - Il Vice Presidente del Consiglio comunale 1.

Art. 6 - Composizione dei Gruppi Consiliari 1.

Art. 7 - Capigruppo Consiliari 2.

Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo 2.

Art. 9 - Poteri della Conferenza dei Capigruppo 2.

Art. 10 - Commissioni Consiliari Permanenti 3.

Art. 11 - Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti 4. Art. 12 - Competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti 4.

Art. 13 - Funzionamento delle Commissioni 5.

Art. 14 - Commissioni Speciali e di Indagine 6.

Art. 15 - Composizione Commissione per la Trasparenza 6. Art. 16 - Attribuzioni della Commissione per la Trasparenza 6.

Art. 17 - Ufficio di Presidenza 7.

Art. 18 - Uffici del Consiglio comunale 7.

Art. 19 - Assistenza nella presentazione delle proposte 7. Art. 20 - Criteri di riparto dei fondi per i gruppi consiliari 8.

Art. 21 - Spese ammissibili 8.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I - Adempimenti preliminari

Art. 22 - Entrata in carica e convalida degli eletti 8.

Art. 23 - Situazione patrimoniale e redditi 9.

Art. 24 - Spese elettorali 13.

(3)

Art. 25 - Sedute pubbliche 9.

Art. 26 - Sedute segrete 9.

Art. 27 - Disciplina del pubblico 10.

Art. 28 - Disciplina dei consiglieri 10.

Art. 29 - Disciplina delle sedute 10.

Art. 30 - Interventi di terzi 10.

Art. 31 - Intervento alle sedute 11.

Art. 32 - Decisioni del Presidente 11.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 33 - Programmi di lavoro 11.

Art. 34 - Convocazione del Consiglio comunale 11.

Art. 35 - Ordine del giorno 11.

Art. 36 - Ordine dei lavori 12.

TITOLO V

VALIDITA’ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 37 - Verifica del numero legale 12.

Art. 38 - Sedute di seconda convocazione 13.

Art. 39 - Computo del numero legale 13.

Art. 40 - Adempimenti del Consiglio nella prima seduta 13. Art. 41 Deposito e discussione del documento recante 13.

le linee programmatiche

Art. 42 - Proposte di deliberazione del Sindaco e della Giunta 13. Art. 43 - Proposte di deliberazione dei consiglieri, delle Com- 14.

missioni consiliari e dei Consigli circoscrizionali

Art. 44 - Presentazione delle proposte di emendamento e di 14. sub-emendamento

Art. 45 - Mozioni urgenti 14.

Art. 46 - Modalità degli interventi 15.

Art. 47 - Interventi del Presidente e dei relatori, del Sindaco 15. e della Giunta

Art. 48 - Durata degli interventi 15.

Art. 49 - Commemorazioni 16.

Art. 50 - Mozione d’ordine e fatto personale 16.

Art. 51 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva 16. Art. 52 - Parere delle Commissioni espresso all’unanimità 16.

(4)

Art. 53 - Chiusura della discussione 16. Art. 54 - Esame e votazione delle proposte di emendamento 17. Art. 55 - Dichiarazioni di voto e votazione finale 17.

Art. 56 - Divieto di parola durante la votazione 17.

Art. 57 - Forma delle votazioni 17.

Art. 58 - Controprova delle votazioni 18.

Art. 59 - Procedura della votazione per scrutinio segreto 18. Art. 60 - Procedura della votazione per scrutinio segreto in caso 18.

di elezione di persone

Art. 61 - Proclamazione dell’esito delle votazioni 19.

Art. 62 - Adozione delle deliberazioni 19.

Art. 63 - Pubblicazione e controllo delle deliberazioni 19.

TITOLO VII

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Attività di controllo dei consiglieri

Art. 64 - Domande d’attualità, interrogazioni ed interpellanze 19. Art. 65 - Contenuto delle interrogazioni, delle interpellanze e 20.

delle domande d’attualità

Art. 66 - Svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle 20. e delle domande d’attualità

Art. 67 - Rinvio di interrogazioni e interpellanze alla seduta succes- 21. siva, esaurimento delle domande di attualità ed audizioni

CAPO II - Attività di indirizzo e di controllo consiliare

Art. 68 - Discussione su questioni di indirizzo 21.

Art. 69 - Mozioni 22.

Art. 70 - Ordini del giorno 22.

Art. 71 - Trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno 22. Art. 72 - Effetti delle mozioni e degli ordini del giorno 23.

Art. 73 - Istanze, petizioni e proposte 23.

Art. 74 - Elenco deliberazioni giuntali 23.

Art. 75 - Elenco determinazioni dirigenziali 23.

TITOLO VIII

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Art. 76 - Forme di consultazione 24.

Art. 77 - Consultazione indiretta 24.

TITOLO IX

RAPPORTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL SINDACO E LA GIUNTA Art. 78 - Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti 24.

del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

Art. 79 - Pubblicità 24.

Art. 80 - Rapporti con i nominati 25.

Art. 81 - Revoca 25.

Art. 82 - Mozione di sfiducia al Sindaco 25.

Art. 83 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio 25. comunale

Art. 84 - Revoca e dimissioni degli assessori 26.

TITOLO X

PROCESSI VERBALI

Art. 85 - Compilazione e contenuto dei processi verbali delle sedute 26.

Art. 86 - Verbali delle deliberazioni 26.

Art. 87 - Approvazione, annotazione e rettifiche del verbale 27.

Art. 88 - Atti consiliari 27.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 89 - Documenti a più firme 27.

Art. 90 - Casi non disciplinati 27.

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio comunale in attuazione delle leggi vigenti e dello Statuto del Comune.

Art. 2 Sede

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di norma, nella sala consiliare del Comune di Trieste. Art. 3Esposizione della bandiera e del gonfalone

1. La bandiera italiana ed il gonfalone di Trieste sono esposti nella sala consiliare del Comune di Trieste. La bandiera italiana, quella della Città e quella della Comunità Europea rimangono sempre issate sui pennoni del Palazzo Municipale.

TITOLO II

ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 4 Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente è eletto tra i componenti il Consiglio comunale.

2. Il Presidente del Consiglio comunale svolge i compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Al Presidente del Consiglio comunale sono assicurate adeguate strutture e risorse per l’espletamento di tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal presente Regolamento e di quelle di rappresentanza del Consiglio comunale.

Art. 5 Il Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Vice Presidente è eletto tra i componenti il Consiglio comunale.

2. Il Vice Presidente assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento. Viene eletto Vice Presidente il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti consiliari; in caso di parità di voti, diventa Vice Presidente il più anziano d’età. 3. Al Vice Presidente sono assicurate adeguate strutture per il corretto espletamento delle sue funzioni.

Art. 6 Composizione dei Gruppi Consiliari

1. Un gruppo può essere composto da un solo consigliere se eletto nella lista in cui è stato candidato. Una volta costituito, un gruppo permane anche se composto da un solo consigliere. La costituzione di un nuovo Gruppo consiliare deve essere formalizzata per iscritto al Sindaco, al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio comunale. Una volta costituito il gruppo, è facoltà dello stesso esprimere alla prima seduta del Consiglio comunale le motivazioni politiche della sua costituzione per un tempo massimo di 5 minuti. A tale dichiarazione segue un dibattito in cui può intervenire ogni gruppo per un massimo di cinque minuti cadauno.

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2 I Gruppi consiliari di nuova costituzione – ad eccezione di quello misto – sono composti da almeno due consiglieri.

3. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale, il Presidente, con atto ricognitivo, individua i Gruppi Consiliari.

4. Il consigliere che decida di revocare l’adesione a un gruppo consiliare – e non aderisca con dichiarazione scritta a un gruppo già costituto – entra a far parte del gruppo misto.

5. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve essere accettata dal Capogruppo del gruppo cui si richiede di aderire.

6. Il gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di Legge o di Regolamento.

7. Ai Gruppi Consiliari di maggioranza ed opposizione sono assicurate adeguate e distinte strutture logistiche, risorse e strumenti operativi per il corretto espletamento delle loro funzioni.

Art. 7 Capigruppo Consiliari

1. Ciascun gruppo procede all’elezione del proprio Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. La presidenza del gruppo misto, in difetto di accordo, è assunta semestralmente a turno dai componenti del gruppo stesso a partire dal consigliere anziano.

2 Il Capogruppo autorizza l’utilizzo delle risorse assegnate al gruppo secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. I gruppi possono designare un Vice Capogruppo.

4. In difetto della comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti di ciascun gruppo di chi sia il Capogruppo, è considerato tale, ad ogni effetto di Legge o di Regolamento, il consigliere anziano del gruppo stesso.

Art. 8 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, costituita in Commissione consiliare permanente, è composta dai Capigruppo, titolari di voto ponderale, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede, questi ultimi senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare il Vice Presidente e un assessore.

2. Il Segretario Generale o un suo delegato funge da segretario della Conferenza dei Capigruppo. 3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco, attraverso consegna dell’avviso almeno ventiquattro ore prima della riunione.

4. In deroga al termine previsto al comma 3, la Conferenza dei Capigruppo può essere convocata, in caso di motivata urgenza, durante i lavori consiliari o con preavviso di almeno otto ore; in tale seconda ipotesi la Conferenza è validamente costituita, sotto l’aspetto deliberativo, solo se presenti tutti i Capigruppo.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo entro tre giorni qualora ne facciano richiesta i Capigruppo rappresentanti almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunale, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

6. I lavori della Conferenza dei Capigruppo sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio del relativo avviso di convocazione.

Art. 9 Poteri della Conferenza dei Capigruppo 1. La Conferenza dei Capigruppo:

(8)

b) propone al Consiglio comunale per il tramite del Presidente, modificazioni o integrazioni del Regolamento del Consiglio comunale;

c) esamina, coadiuvata dal Segretario Generale, quesiti relativi all’interpretazione o all’applicazione del Regolamento del Consiglio comunale riferendone al Consiglio stesso;

d) svolge l’istruttoria delle mozioni sottoposte al Consiglio da consiglieri comunali e dai Consigli circoscrizionali, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio comunale non le rimetta alla competente Commissione consiliare;

e) propone al Consiglio comunale le risorse da destinare alla Presidenza del Consiglio comunale e ai gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 36 dello Statuto;

f) decide in ordine all’utilizzazione dei locali, delle attrezzature, e dei servizi assegnati per l’espletamento delle funzioni dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art 36 dello Statuto;

g) distribuisce la presenza dei consiglieri nelle Commissioni consiliari permanenti in modo da assicurare – fatte salve espresse rinunce – la rappresentanza di ciascun gruppo in ciascuna Commissione;

h) fissa il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio comunale;

i) esamina e valuta problematiche o temi di particolare rilievo proposti dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o dai Capigruppo;

l) esamina le tematiche non espressamente previste all’interno delle attribuzioni delle Commissioni di cui al successivo art. 10, individuando nel caso la Commissione di competenza; m) valuta le giustificazioni, da prodursi per iscritto, del consigliere comunale risultato assente

ingiustificato per tre sedute consecutive del Consiglio comunale e oggetto di procedura di decadenza come previsto dall’art. 31;

n) valuta le candidature per le nomine di competenza del Consiglio comunale.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera n) del comma precedente, ogni componente del Consiglio comunale può presentare candidature corredate dal curriculum – autocertificazione di ciascuna persona proposta, comprendente:

- titoli di studio e professionali; - attività precedenti;

- cariche pubbliche o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in corso di svolgimento;

- eventuali carichi pendenti, sentenze passate in giudicato da non più di 10 anni, patteggiamenti negli ultimi 10 anni.

3. Ai fini di cui alla precedente disposizione, il Presidente del Consiglio darà apposita comunicazione a tutti i consiglieri, almeno dieci giorni prima della seduta in cui si procederà alla valutazione della candidatura. Nella medesima comunicazione verrà altresì indicata la data entro la quale devono essere presentati i curricula alla Conferenza dei Capigruppo. Eventuali discussioni sui curricula avvengono in seduta secretata.

4. Le precedenti norme non si applicano nel caso di elezione di persone facenti parte del Consiglio comunale.

Art. 10 Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite in numero di sei, per una più approfondita e specifica trattazione delle questioni di competenza del Consiglio e, in particolare, per il preventivo esame delle proposte di deliberazione.

2. Le competenze delle Commissioni sono così articolate:

Prima Commissione: affari istituzionali, informatizzazione, stato civile e anagrafe, decentramento, politiche sociali, immigrazione, igiene e sanità;

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Seconda Commissione: bilancio, imposte e tasse, finanze e patrimonio, economato, personale;

Terza Commissione: politiche economiche, commercio e artigianato, turismo, mercati, rapporti con le Aziende speciali e società controllate o partecipate direttamente od indirettamente dal Comune, nettezza urbana, trasporti funebri e cimiteri;

Quarta Commissione: lavori pubblici, patrimonio immobiliare, verde pubblico;

Quinta Commissione: cultura, attività educative e ricreative, politiche giovanili e pubbliche relazioni, sport;

Sesta Commissione: urbanistica e traffico, ambiente, protezione civile, polizia municipale e vigilanza urbana.

Art. 11 Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte, di norma, da quindici consiglieri con diritto di voto. Ai lavori delle stesse possono partecipare il Presidente del Consiglio comunale e il Vice Presidente del Consiglio comunale senza diritto di voto. Tale numero può essere aumentato per osservare il principio che, nella loro composizione, venga rispettato, proporzionalmente, il rapporto esistente all’interno del Consiglio comunale tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione. 2. La ripartizione dei posti nelle Commissioni viene concordata dalla Conferenza dei Capigruppo, secondo quanto previsto dall’art. 9 lett. g) del presente Regolamento.

3. Ciascuna Commissione nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, elegge al proprio interno un Presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nei primi due scrutini, risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito al terzo scrutinio il maggior numero di voti e, in caso di parità, il consigliere anziano.

4. Un consigliere comunale può essere Presidente di una sola Commissione consiliare.

5. L’eventuale avvicendamento tra i membri delle Commissioni consiliari permanenti è disposto con determinazione del Presidente del Consiglio comunale, su conforme richiesta dei Capigruppo interessati.

6. Ogni consigliere può partecipare, senza voto deliberativo ma con diritto di parola, a sedute di Commissione diverse da quelle alle quali appartiene. Tuttavia in caso di assenza di un membro appartenente al suo stesso gruppo consiliare egli lo sostituisce e pertanto partecipa, con pienezza di diritti non solo alla discussione, ma anche alle votazioni. Ove si verifichi la presenza di più consiglieri dello stesso gruppo consiliare, in mancanza di delega scritta, assume le veci del componente assente il consigliere anziano.

Art. 12 Competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti 1. Alle Commissioni consiliari permanenti spetta:

a) l’esame delle proposte di deliberazione da proporre all’ordine dei lavori del Consiglio comunale;

b) l’esame delle mozioni, delle istanze e petizioni singole o collettive affidate per competenza dal Presidente del Consiglio comunale, per stabilire le modalità di trattazione e votazione in Consiglio comunale;

c) la verifica, nell’ambito delle rispettive competenze, dello stato di attuazione dei programmi, piani e progetti;

d) l’assunzione di iniziative di stimolo all’attività dell’Amministrazione da sottoporre all’esame degli organi competenti;

e) ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto, dal presente Regolamento o comunque dal Consiglio comunale.

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Art. 13 Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione, in accordo con il Presidente del Consiglio comunale che coordina il calendario dei lavori delle Commissioni, predispone l’ordine del giorno delle singole sedute e provvede altresì alla loro convocazione, d’intesa con il Sindaco e l’assessore competente.

2. Qualora almeno un terzo dei componenti della Commissione ne faccia richiesta scritta al Presidente ed al Presidente del Consiglio, la Commissione viene convocata dal Presidente o, in caso di sua inadempienza od assenza, dal Presidente del Consiglio, entro cinque giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni proposte.

3. La convocazione delle Commissioni è effettuata al domicilio eletto dai consiglieri attraverso comunicazione scritta almeno trentasei ore prima della riunione; tuttavia, in caso di motivata urgenza, la convocazione può essere disposta durante i lavori consiliari o con preavviso di almeno otto ore: in tal caso l’ordine del giorno con gli eventuali allegati è depositato presso gli Uffici del Consiglio comunale e presso la sede comunale dei gruppi consiliari. Qualora ne faccia espressa richiesta scritta, liberando da qualsiasi responsabilità il Comune, il consigliere può richiedere di ricevere la convocazione presso il proprio indirizzo di posta elettronica.

4. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono valide con la presenza del 40% dei componenti arrotondato per difetto. Ogni membro ha diritto ad un voto. I pareri sono espressi a maggioranza.

5. Possono essere convocate dai Presidenti sedute congiunte di più Commissioni. Salvo accordi diversi sono presiedute dal Presidente che risulta essere consigliere anziano.

6. In caso di sedute congiunte e di contemporanea titolarità dello stesso soggetto in entrambe le Commissioni, verrà corrisposta un’unica indennità di presenza a cia-scun membro, anche nell’eventualità di sostituzione ai sensi dell’art. 11, comma 6.

7. Il componente titolare in entrambe le Commissioni, o il suo sostituto, conserva conseguentemente il diritto di esprimere due voti.

8. In caso di assenza del Presidente della Commissione lo sostituisce nella direzione dei lavori il consigliere anziano della Commissione stessa.

9. Ai lavori delle Commissioni consiliari è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio della convocazione e dell’ordine del giorno. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, tranne nei casi in cui vengono esaminate proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, ancora in forma istruttoria.

10. Agli atti delle Commissioni consiliari è data pubblicità mediante deposito presso gli Uffici del Consiglio comunale dei relativi verbali, redatti in forma sintetica, entro il settimo giorno da quello in cui è stata tenuta ciascuna seduta.

11. Ai lavori delle Commissioni consiliari sono invitati gli assessori competenti in materia e possono essere invitati i Presidenti delle Circoscrizioni o loro delegati, quando vengono trattati temi inerenti le Circoscrizioni, o quando vengono discusse mozioni presentate dalle stesse Circoscrizioni.

12. Su proposta del Presidente della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, ai lavori delle Commissioni possono essere invitati consulenti o esperti, nonché i rappresentanti del Comune in Aziende, Istituzioni, Enti, associazioni e società.

13. Con le medesime modalità di cui al precedente comma possono essere decise audizioni su problematiche di particolare attualità.

14. Le convocazioni delle Commissioni consiliari vengono inviate, per conoscenza, ai Capigruppo consiliari e al Vicepresidente del Consiglio comunale.

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Art. 14 Commissioni Speciali e di Indagine

1. Il Consiglio può deliberare d’istituire Commissioni speciali e Commissioni d’indagine per l’esame di problemi particolari quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei componenti della Commissione speciale e il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio comunale su richiesta motivata della Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio procede alla nomina dei componenti della Commissione, nel rispetto delle designazioni dei gruppi.

3. Per il funzionamento delle Commissioni speciali e d’indagine si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alla Conferenza dei Capigruppo.

4. Le Commissioni speciali e d’indagine non sono pubbliche. Art. 15 Composizione Commissione per la Trasparenza

1. La Commissione per la Trasparenza è composta da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare titolare di voto ponderale, ed è presieduta a turno e per un periodo di dodici mesi, da un rappresentante dei gruppi dell’opposizione.

2. Il Presidente viene eletto dai consiglieri appartenenti all’opposizione con voto ponderale. Non è ammessa deroga alla durata della Presidenza.

3. Un gruppo consiliare di opposizione non può avere la Presidenza della Commissione per la Trasparenza più di una volta per mandato, salva l’indisponibilità dichiarata di tutti gli altri componenti i gruppi dell’opposizione oppure nel caso in cui sussista un numero limitato di gruppi aventi diritto, tale da rendere obbligatoria una rotazione tra gli stessi gruppi.

4. Il Presidente di turno redige una relazione finale per il periodo inerente al proprio mandato, che viene trasmessa al Presidente del Consiglio per i dovuti adempimenti, e che viene illustrata a tutti i gruppi consiliari. Tale relazione viene illustrata in aula per un tempo massimo di 20 minuti; ad essa segue un dibattito, in cui intervengono i consiglieri, della durata massima di 15 minuti complessivi per gruppo.

5. Le sedute della commissione per la Trasparenza sono convocate dal Presidente della Commissione d’intesa con il Presidente del Consiglio e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei voti rappresentati. Le decisioni sono prese a maggioranza.

Art. 16 Attribuzioni della Commissione per la Trasparenza

1. La Commissione per la Trasparenza ha compiti inerenti l’attività propositiva per la più ampia attuazione dei diritti di accesso e di informazione dei cittadini così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

2. In particolare la Commissione:

a) si esprime sull’attuazione dei regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione;

b) formula proposte in ordine:

- alle modalità di svolgimento dell’attività di responsabile del procedimento; - ai tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi;

- al miglioramento dell’impatto organizzativo nei rapporti con i cittadini e con gli utenti esterni;

c) segnala all’Amministrazione l’opportunità di eventuali interventi conseguenti a decisioni giurisprudenziali che coinvolgano interessi diffusi dei cittadini;

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d) segnala eventuali carenze nell’applicazione di disposizioni di Legge, statutarie o regolamentari d’interesse generale;

e) risponde alle istanze della cittadinanza ad essa indirizzate in ordine a problemi relativi alla trasparenza, inefficienza e disfunzioni amministrative, provvedendo a darne comunicazione all’assessore delegato ed al dirigente responsabile, per quanto di loro competenza.

3. Le decisioni assunte dalla Commissione nell’esercizio della propria funzione consultiva, sono trasmesse dal Presidente entro 5 giorni, al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco.

4. La Commissione per la Trasparenza mantiene costanti rapporti con il Difensore Civico. Questi provvede a relazionare annualmente alla Commissione le eventuali inefficienze e ritardi dell’Amministrazione segnalatigli dai cittadini, avanzando, al contempo, proposte volte alla risoluzione dei problemi così prospettati.

5. L’assessore competente ed il Direttore Generale o il dirigente incaricato provvedono a relazionare su eventuali ritardi o inefficienze dell’Amministrazione segnalate dalla Commissione per la Trasparenza o dai cittadini tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e sui correttivi predisposti.

6. L’attività della Commissione Trasparenza deve essere coordinata d’intesa con il Presidente del Consiglio comunale in modo da non interferire con quella delle altre Commissioni consiliari permanenti.

Art. 17 Ufficio di Presidenza

1. E’ istituito in Commissione permanente l’Ufficio di Presidenza, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, di cui fanno parte il Vice Presidente ed i Presidenti di tutte le Commissioni consiliari.

2. L’Ufficio di Presidenza viene convocato per coordinare il lavoro del Consiglio comunale con quello delle Commissioni consiliari di cui agli artt. 10, 14 e 15.

Art. 18 Uffici del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici dotati di adeguate risorse ed attrezzature per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo all’attività degli organi consiliari e dei gruppi.

2. Al Presidente spetta il compito di sovrintendere il complesso degli uffici per il supporto e l’organizzazione dell’attività del Consiglio comunale. Le segreterie dei gruppi consiliari dipendono funzionalmente dai rispettivi Capigruppo.

3. Gli Uffici del Consiglio provvedono, altresì, alla raccolta della produzione normativa, svolgendo, d’intesa con i Servizi di volta in volta competenti per materia, studi per la proposizione e l’aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

4. Gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari forniscono i necessari servizi ai consiglieri al fine di consentire loro un più agevole esercizio del loro mandato.

5. Al fine di consentire un migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, le Commissioni consiliari permanenti sono dotate di apposito staff di supporto tecnico cui sono affidate funzioni di verbalizzazione e di ausilio ai Presidenti di Commissione.

Art. 19 Assistenza nella presentazione delle proposte

1. I consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione si possono avvalere della collaborazione del personale facente capo agli Uffici del Consiglio comunale.

2. I dirigenti responsabili dei servizi interessati dalla proposta deliberativa sono tenuti a fornire tutta l’assistenza necessaria durante i lavori preparatori della stessa.

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Art. 20 Criteri di riparto dei fondi per i gruppi consiliari

1. Sulla base delle richieste avanzate dalla Conferenza Capigruppo sono previsti a carico del bilancio comunale fondi sufficienti per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio comunale assegnerà annualmente, con specifica disposizione, lo stanziamento spettante ad ogni gruppo che verrà calcolato ripartendo:

- il 20% del fondo disponibile con quota uguale per ogni gruppo, presente alla costituzione del Consiglio comunale;

- l’80% del fondo disponibile con quota commisurata alla consistenza numerica di ogni gruppo. 3. Ogni gruppo potrà impegnare un importo, nella misura massima del 50% del fondo ad esso assegnato, per spese minute che potranno essere gestite, con regolare richiesta scritta a firma del Capogruppo, dalle rispettive Segreterie.

4. L’utilizzo delle risorse di cui al precedente comma è regolato dalle procedure economali di cui al Regolamento di contabilità.

5. Gli atti riguardanti l’utilizzo delle predette risorse sono sottoposti al controllo del competente Ufficio di ragioneria.

Art. 21 Spese ammissibili

1. Sono spese ammissibili quelle effettuate per acquisto libri, pubblicazioni, stampa manifesti e opuscoli, produzione di supporti multimediali e comunicazione con tutti i mezzi multimediali disponibili; quelle relative a conferenze e obblighi di rappresentanza, ad affitto sale per convegni o manifestazioni, per spazi informativi su mezzi di comunicazione in ordine ad attività istituzionale dei gruppi, per indagini conoscitive sulle esigenze del territorio e sulla capacità di rispondervi.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Art. 22 Entrata in carica e convalida degli eletti

1. La prima seduta del Consiglio comunale viene convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano. E’ consigliere anziano, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, colui che ha riportato la cifra elettorale più alta.

2. Nella prima seduta convocata a seguito della proclamazione degli eletti il Consiglio comunale procede, quale primo adempimento, alla convalida dei consiglieri, accertando l’inesistenza di cause d’incompatibilità ed ineleggibilità.

3. A detta convalida si procede altresì, sempre quale primo adempimento, nel caso di consiglieri entrati in carica per surrogazione.

4. L’intenzione di optare per la carica in oggetto, ad esclusione delle altre, deve essere manifestata per iscritto prima dell’inizio della seduta di cui al comma 1.

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Art. 23 Situazione patrimoniale e redditi

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Sindaco e dei consiglieri comunali sono depositati entro il 30 ottobre presso gli Uffici del Consiglio comunale e inviati all’Albo Pretorio per l’affissione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti degli assessori, dei membri della Commissione per le pari opportunità e del Difensore Civico; in tali casi la documentazione è raccolta a cura delle relative segreterie e degli Uffici amministrativi del Sindaco.

3. L’inadempienza di tali atti comporta il richiamo verbale da parte del Presidente del Consiglio comunale o del Sindaco all’inizio della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo il 30 ottobre, con espressa menzione nel verbale della seduta nonché l’affissione all’Albo Pretorio di detto richiamo. Art. 24 Spese elettorali

1. Ciascun candidato Sindaco, ciascuna lista e ciascun gruppo di candidati consiglieri che intendano costituirsi in lista devono consegnare alla Vicesegreteria Generale, all’atto del deposito delle candidature, un bilancio preventivo delle spese elettorali cui intendono vincolarsi.

2. Detti bilanci, ovvero l’attestazione del Segretario Generale della mancata presentazione degli stessi, vengono trasmessi all’Albo Pretorio per esservi affissi fino alla scadenza della pubblicazione dei documenti di cui al comma successivo.

3 La Vicesegreteria Generale inoltra all’Ufficio dell’Albo Pretorio il rendiconto delle spese entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, affinché lo stesso rimanga affisso per un periodo di quindici giorni.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 25 Sedute pubbliche

1. Il pubblico è ammesso in sala fino all’esaurimento dei posti disponibili nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare, in qualunque modo, approvazione o disapprovazione; è altresì vietata l’esposizione di manifesti, striscioni o simili.

2. L’Amministrazione può stipulare convenzioni con le emittenti radiofoniche, televisive, o con aziende che gestiscano siti internet per la ripresa e la trasmissione delle sedute del Consiglio comunale. Art. 26 Sedute segrete

1. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

2. Il Consiglio, anche durante una seduta pubblica, può deliberare di passare a seduta segreta su proposta motivata del Presidente o su domanda motivata sottoscritta da almeno cinque consiglieri. 3. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio, sentito un oratore a favore e uno contrario, delibera senza discussione.

4. Alle sedute segrete partecipano, oltre al Segretario Generale, esclusivamente i membri eletti del Consiglio comunale.

5. Delle sedute segrete il Segretario Generale redige un verbale sintetico con l’annotazione degli argomenti trattati, dei consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate.

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Art. 27 Disciplina del pubblico

1. Il Presidente è tenuto, se necessario avvalendosi dell’assistenza del corpo della Polizia Municipale ad ordinare, dopo due richiami, l’intervento di questa e, se del caso, a disporre l’espulsione di quanti arrechino disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 28 Disciplina dei consiglieri

1. Ai consiglieri è fatto divieto di manifestare il loro assenso o apprezzamento, il loro dissenso o contestazione in merito alle questioni trattate dal Consiglio o che interessino l’Amministrazione con modalità diverse dalla richiesta di intervento.

2. Il Presidente ha il dovere di richiamare i consiglieri che reiteratamente violino il Regolamento o che con il loro comportamento in aula di fatto impediscano il regolare svolgimento della seduta.

3. Dopo due richiami all’ordine, il Presidente dispone l’espulsione del consigliere sino al termine della discussione, comprese le dichiarazioni di voto, dell’argomento in trattazione, fermo restando quanto previsto all’art. 32; in caso di mancata uscita, il consigliere non potrà partecipare ad alcuna discussione o votazione per tutta la durata della seduta. In caso di persistenza dell’azione di disturbo, il Presidente del Consiglio ha facoltà di avvalersi dell’assistenza dei Vigili Urbani, per far uscire dall’aula il consigliere già formalmente espulso.

4. Nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia determinato da fatti diversi dalla violazione del Regolamento, il Presidente è tenuto a sentire la Conferenza dei Capigruppo. Sulla decisione assunta dal Presidente, il Consiglio si esprime, dopo aver sentito – per non più di cinque minuti – le spiegazioni del richiamato, seduta stante e senza discussione.

Art. 29 Disciplina delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio comunale in presenza di eventi e manifestazioni del pubblico o dei consiglieri di particolare gravità, che comportino pregiudizio al regolare svolgimento della seduta, nonché alla dignità del Consiglio comunale, è obbligato a sospendere temporaneamente la seduta ed a convocare la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente, dopo la sospensione, ha facoltà di sciogliere la seduta stessa, nel caso in cui non si riesca a ristabilire l’ordine.

3. Nessun estraneo può accedere durante la seduta nella parte dell’aula riservata al Consiglio. Oltre al Vice Segretario Generale, al personale di segreteria, al personale dell’ufficio stampa ed ai commessi d’aula, il Presidente può – a seconda delle esigenze – ammettere in aula altre persone la cui presenza, a suo giudizio, è ritenuta necessaria o funzionale o utile in generale ai lavori del Consiglio ed in particolare allo svolgimento della seduta.

Art. 30 Interventi di terzi

1. Per decisione del Presidente del Consiglio comunale o della Conferenza dei Capigruppo o su proposta sottoscritta da tre consiglieri, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all’ordine del giorno i Presidenti delle Circoscrizioni o loro delegati, consulenti o esperti, rappresentanti del Comune in Aziende, Istituzioni, Enti, associazioni o società.

2. Con la stessa procedura possono essere decise audizioni da parte del Consiglio comunale su problematiche di particolare rilevanza cittadina.

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Art. 31 Intervento alle sedute

1. I consiglieri che non possono intervenire alle sedute del Consiglio comunale sono tenuti a comunicare preventivamente e in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale la propria assenza, che può essere comunicata anche, in via eccezionale, nelle 48 ore successive.

2. Nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale si è verificata l’assenza, il Presidente, effettuato l’appello nominale, dà lettura dei nominativi di coloro che hanno prodotto la relativa giustificazione e, quindi, se ne dà atto a verbale.

3. L’assenza ingiustificata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale determina l’apertura del procedimento di decadenza dalle sue funzioni, secondo quanto disposto dall’art. 45, comma 3 dello Statuto.

Art. 32 Decisioni del Presidente

1. Contro ogni decisione del Presidente circa l’ordine o la disciplina della seduta, ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio il quale decide, seduta stante, senza discussione.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DEL LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 33 Programmi di lavoro

1. Il Presidente, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, predispone il calendario dei lavori del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale articola normalmente la propria attività programmando le sedute in relazione agli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno.

Art. 34 Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato, sentito il Sindaco, dal Presidente del Consiglio.

2. La convocazione ordinaria viene effettuata tramite avviso scritto notificato a tutti i consiglieri ed al Sindaco da consegnarsi presso il domicilio eletto dagli stessi almeno 72 ore prima dell’adunanza e contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede dell’adunanza e se trattasi di seduta di prima o seconda convocazione. Qualora ne faccia espressa richiesta scritta, liberando da qualsiasi responsabilità il Comune, il consigliere può richiedere di ricevere la convocazione presso il proprio indirizzo di posta elettronica.

3. In caso di urgenza il Consiglio comunale può essere convocato nei modi di cui ai commi precedenti almeno 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso i motivi dell’urgenza devono essere indicati nell’avviso di convocazione.

4. Dell’avviso di convocazione fa parte integrante l’ordine del giorno della seduta. 5. L’avviso di convocazione è trasmesso agli assessori.

Art. 35 Ordine del Giorno

1. L’ordine del giorno è costituito dalle proposte di deliberazione presentate dai soggetti titolari del potere d’iniziativa in base allo Statuto, dagli argomenti da trattare su materie di competenza dell’Assemblea e dalle mozioni.

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2. Il Presidente iscrive i medesimi all’ordine del giorno del Consiglio comunale in occasione della sua prima convocazione.

3. Gli atti di cui al precedente comma 1 rimangono iscritti all’ordine del giorno sino alla loro trattazione: vengono depennati su disposizione del Presidente allorché i proponenti ne chiedano il ritiro.

Art. 36 Ordine dei lavori

1. Il Presidente predispone l’ordine dei lavori della seduta del Consiglio comunale nel quale sono indicati gli oggetti e il loro ordine di trattazione.

2. L’ordine dei lavori, costituito dalle proposte di deliberazione, dagli argomenti e dalle mozioni già iscritti all’ordine del giorno nonché dalle interrogazioni e interpellanze che si prevede di trattare nel corso della seduta, è comunicato ai consiglieri all’inizio della stessa.

3. Le proposte di deliberazione, gli argomenti e le mozioni sono sottoposti al Consiglio secondo l’iscrizione all’ordine dei lavori.

4. L’ordine dei lavori può essere modificato quando il Presidente o un consigliere ne faccia richiesta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio, per votazione palese, sentito un consigliere che si esprime contro la proposta per un tempo massimo di cinque minuti. 5. Il Presidente e il Sindaco possono in qualunque momento fare comunicazioni che, salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, non danno luogo a dibattiti o a discussioni, salvo che la Conferenza dei Capigruppo, immediatamente convocata dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati, non decida diversamente.

TITOLO V

VALIDITA’ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 37 Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio comunale si apre all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti deliberativi quando venga raggiunto il numero legale che è pari alla metà dei componenti del Consiglio ed è accertato mediante l’appello nominale dei consiglieri, chiamato dal Segretario Generale o da un suo incaricato.

2. Quando il Consiglio comunale non sia ancora adunato in numero legale, il Presidente può dar luogo a comunicazioni del Sindaco nonché disporre la trattazione di interpellanze, interrogazioni e domande d’attualità per il tempo massimo di un’ora. Trascorsa tale ora, ove non sia stato raggiunto ancora il numero legale, il Presidente rimanda l’adunanza ad altro giorno, in seconda convocazione. 3. Quando la Legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all’esame dei successivi argomenti all’ordine dei lavori.

4. Effettuato l’appello di cui al comma 1, il Consiglio si presume adunato in numero legale salvo che, concluse le dichiarazioni di voto e prima di una votazione, la verifica del numero legale sia richiesta per iscritto da un consigliere. Il richiedente non si può assentare pena la decadenza della richiesta.

5. La verifica del numero legale può essere richiesta durante il dibattito.

6. Quanto sia accertato che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente, dopo non oltre cinque minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta. In caso opposto la dichiara sciolta.

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Art. 38 Sedute di seconda convocazione

1. E’ seduta di seconda convocazione, per gli oggetti iscritti all’ordine dei lavori, quella che succede a una precedente in cui per mancanza del numero legale, verificata ai sensi del precedente art. 37, il medesimo non sia stato esaurito.

2. Anche la seconda convocazione dev’essere fatta con avvisi scritti nei termini di Legge e la seduta riprende dalla fase in cui si era interrotta la precedente.

3. La seduta in seconda convocazione diviene valida agli effetti deliberativi quando venga raggiunto il numero legale che è pari ad 1/3 dei componenti assegnati al Consiglio comunale ed è accertato mediante l’appello nominale dei consiglieri, effettuato dal Segretario Generale o da un suo incaricato. Art. 39 Computo del numero legale

1. I consiglieri che escono dall’aula prima della verifica del numero legale, e coloro che non risultano in aula al momento dell’inizio di questa, non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

2. I consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a preannunciare, a titolo personale, la propria uscita dall’aula prima dell’inizio della stessa oppure sono tenuti a preannunciare, sempre a titolo personale, l’astensione prima del voto. In tale ultimo caso detti consiglieri vanno comunque computati nel numero necessario a rendere legale la seduta; risultano, invece, allo stesso fine, assenti, in caso di uscita dall’aula.

Art.40 Adempimenti del Consiglio nella prima seduta

1. Nella prima seduta il Consiglio procede, effettuata la convalida degli eletti, secondo l’ordine ai seguenti adempimenti:

a) elezione del Presidente del Consiglio comunale; b) elezione del Vice Presidente;

c) presa d’atto della comunicazione del Sindaco relativa ai componenti della Giunta comunale. 2. La prima seduta procede ad esaurimento degli argomenti indicati nel comma 1.

Art. 41 Deposito e discussione del documento recante le linee programmatiche

1. Il Sindaco, nei termini previsti dall’art. 69 comma 2 dello Statuto, deposita, presso la Segreteria Generale, il documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, almeno sei giorni prima di quello di convocazione della seduta, per la consultazione da parte dei consiglieri in Consiglio comunale.

2. Al termine della discussione, della replica da parte del Sindaco e delle eventuali dichiarazioni di voto il Presidente pone ai voti, mediante appello nominale, il documento recante le linee programmatiche.

Art. 42 Proposte di deliberazione del Sindaco e della Giunta

1. Le proposte di deliberazione d’iniziativa del Sindaco e della Giunta, munite dei prescritti pareri, vengono depositate presso gli Uffici del Consiglio comunale, a disposizione dei consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio comunale iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale le proposte di cui al comma 1 e le trasmette al Presidente della Commissione consiliare competente il quale provvede – secondo le modalità previste dall’art. 13 comma 1 del presente Regolamento – alla relativa convocazione della Commissione.

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Art. 43 Proposte di deliberazione dei consiglieri, delle Commissioni consiliari e dei Consigli circoscrizionali

1. Le proposte di deliberazione d’iniziativa dei consiglieri, delle Commissioni consiliari e dei Consigli circoscrizionali sono depositate a cura dei proponenti presso gli Uffici del Consiglio comunale.

2. La proposta, entro cinque giorni dal deposito, è comunicata dal Presidente del Consiglio comunale al Presidente della Commissione consiliare competente e inoltrata agli uffici competenti al fine dell’acquisizione dei pareri prescritti dalla Legge che devono essere espressi nel termine complessivo di trenta giorni secondo le indicazioni specifiche impartite dal Segretario Generale. La proposta di deliberazione consiliare deve essere esaminata dalla Commissione competente entro 45 giorni dal parere degli uffici e dal Consiglio comunale entro 90 giorni dal medesimo parere.

3. Il Presidente della Circoscrizione o un consigliere circoscrizionale suo delegato, partecipa, nel caso si tratti di proposta di iniziativa circoscrizionale, senza diritto di voto, all’esame della proposta da parte della Commissione e del Consiglio comunale.

Art. 44 Presentazione delle proposte di emendamento e di sub-emendamento

1. Le proposte di emendamento alle proposte di deliberazione già iscritte all’ordine dei lavori, redatte per iscritto, sono depositate presso gli Uffici del Consiglio comunale almeno otto ore prima dell’ora prevista per l’inizio della seduta del Consiglio comunale in cui devono essere discusse.

2. Qualora il deposito della proposta di deliberazione non sia avvenuto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, le proposte di emendamento devono essere depositate presso gli Uffici del Consiglio comunale, almeno sei ore prima dell’inizio della seduta stessa.

3. Con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, ciascun consigliere può presentare per iscritto, prima della chiusura della discussione generale e depositandole al tavolo della Presidenza, proposte di emendamento alla proposta di deliberazione. In ogni caso non possono essere votate proposte di emendamento che richiedano una verifica sul parere di regolarità tecnica e/o contabile già espresso.

4. Le proposte di sub-emendamento sono presentate al Presidente con le stesse modalità previste dal comma precedente prima che sia posta in votazione la proposta di emendamento a cui si riferiscono. 5. La Conferenza dei Capigruppo e la Commissione consiliare competente possono stabilire termini diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2.

6. Dopo la presentazione da parte di un consigliere, la Giunta può esprimere il proprio parere sugli emendamenti e sub emendamenti prima che siano posti in discussione. Nel caso in cui vengano fatti propri non si procede a discussione. Nell’eventualità in cui il parere di regolarità tecnica espresso dagli uffici competenti manchi o sia contrario, dell’accoglimento in questi termini viene fatta esplicita menzione a verbale.

Art. 45 Mozioni urgenti

1. Per le proposte che abbiano quale oggetto una manifestazione d’intenti del Consiglio di fronte ad eventi che interessano la città e non impegnino il bilancio del Comune né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell’Amministrazione comunale, non è necessario il preventivo inserimento all’ordine del giorno. La manifestazione d’intenti, redatta in forma di mozione urgente, è presentata al Presidente. Questi, sentita la Conferenza dei Capigruppo e riscontrata l’urgenza della trattazione, ne dispone la votazione.

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Art. 46 Modalità degli interventi

1. I consiglieri che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l’ordine delle richieste stesse.

1bis. All’inizio della discussione il Presidente riceve le richieste dei consiglieri che intendono

intervenire. Le prenotazioni si chiudono, al massimo, dopo 30 minuti e dopo un ultimo invito ai consiglieri da parte del Presidente. Ciò vale per il primo intervento.

2. Se un consigliere, chiamato dal Presidente a intervenire, non risulta presente, avrà la facoltà d’intervenire dopo l’esaurimento degli interventi previsti. E’ consentito lo scambio di turno tra i consiglieri iscritti a parlare.

3. Il consigliere parla dal proprio banco, stando in piedi e rivolgendosi all’intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali. 4. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l’oratore. 5. I consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all’oggetto in discussione.

6. Qualora un consigliere non si attenga al presente articolo, il Presidente, dopo due richiami, gli toglie la parola.

Art. 47 Interventi del Presidente e dei relatori, del Sindaco e della Giunta

1. Il Presidente può in qualunque momento intervenire, per muovere qualche osservazione a carattere procedurale o per fornire chiarimenti di fatto o per dovere d’ufficio.

2. Alla chiusura della discussione il relatore ha facoltà di replicare. Inoltre ha facoltà di dichiarare se accetta o respinge ordini del giorno o proposte di emendamento presentati.

3. L’assessore competente può intervenire al termine della discussione, per un tempo massimo di 15 minuti.

Art. 48 Durata degli interventi

1. I consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono intervenire due volte per non più di quindici minuti complessivi, di cui dieci minuti per il primo intervento e cinque minuti per il secondo intervento.

2. I tempi di cui al comma 1 vengono raddoppiati sulle discussioni relative al bilancio preventivo, annuale e pluriennale, alle variazioni ad esso relative, al conto consuntivo, ai piani regolatori generali e particolareggiati ed alle varianti ad essi relative, alla concessione di pubblici servizi.

3. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per il raddoppio dei tempi ogni consigliere può appellarsi al Consiglio comunale che decide seduta stante senza discussione.

4. Per i gruppi composti da più di tre consiglieri il consigliere che dichiari di parlare a nome del proprio gruppo ha a disposizione il doppio del tempo previsto dal comma 1. Dopo il suo intervento nessun altro membro del suo gruppo potrà intervenire sul medesimo punto all’ordine del giorno. 5. Ogni intervento per motivi procedurali, quali la mozione d’ordine e la domanda sospensiva, non può superare il limite di due minuti; quello su fatto personale e questione pregiudiziale non può superare il limite di tre minuti.

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Art. 49 Commemorazioni

1. Il Presidente, immediatamente dopo l’appello, può consentire interventi commemorativi di persone e di fatti, di particolare valenza per la città o la collettività che non potranno avere durata superiore a cinque minuti.

2. Gli interventi commemorativi devono essere anticipati al Presidente del Consiglio comunale prima dell’apertura dei lavori onde stabilirne l’ammissibilità. Ove il Presidente neghi la parola per l’intervento, decide il Consiglio, seduta stante senza discussione.

Art. 50 Mozione d’ordine e fatto personale

1. La mozione d’ordine è il richiamo alla Legge o allo Statuto o al Regolamento o il rilievo sul modo e l’ordine con il quale si intende procedere con i lavori. La questione pregiudiziale di cui all’art. 51 può essere posta in qualsiasi momento ed interrompe la stessa mozione d’ordine.

2. Il consigliere che chiede di intervenire per mozione d’ordine ha diritto di avere per primo la parola per un massimo di tre minuti alla fine dell’intervento eventualmente in corso. Contro la proposta può intervenire, con parere contrario, solo un consigliere.

3. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per fatto personale. Sussiste fatto personale quando un consigliere sia intaccato nella propria condotta o nella propria dignità o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare sinteticamente in che cosa consiste entro un tempo massimo di due minuti. Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio, senza discussione.

Art. 51 Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere deliberato, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la proposta di deliberazione debba rinviarsi possono essere illustrate per non oltre tre minuti da ciascun consigliere dopo la presentazione della proposta.

2. La questione pregiudiziale e la domanda sospensiva se sottendono la richiesta che la proposta di deliberazione debba rinviarsi, hanno precedenza su qualsiasi mozione d’ordine.

3. Contro ambedue i tipi di richiesta può intervenire un consigliere. Il Consiglio si esprime senza discussione.

Art. 52 Parere delle Commissioni espresso all’unanimità

1. Qualora la competente Commissione consiliare abbia espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di deliberazione si passa direttamente alla votazione salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.

2. Otto consiglieri con motivata richiesta scritta possono tuttavia far aprire il dibattito che dovrà essere contenuto in un tempo di 10 minuti per la maggioranza e 10 minuti per l’opposizione.

Art. 53 Chiusura della discussione

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione.

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Art. 54 Esame e votazione delle proposte di emendamento

1. Esaurita la discussione di carattere generale il Consiglio procede all’esame e alla votazione delle proposte di emendamento presentate, a cominciare dalle soppressive, seguendo le modificative poi le aggiuntive. Le proposte di sub-emendamento sono esaminate e votate secondo il predetto ordine, prima della proposta di emendamento cui si riferiscono. Le proposte di emendamento e di sub-emendamento devono riferirsi al testo della proposta di deliberazione le prime, ed alla proposta di emendamento le seconde.

2. E’ facoltà del Presidente derogare l’ordine di esame e di votazione delle proposte di emendamento qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.

3. E’ altresì facoltà del Presidente dichiarare l’inammissibilità di proposte di emendamento e di sub-emendamento non attinenti all’oggetto della discussione, fermo restando quanto previsto dall’art. 32. 4. Sugli emendamenti i consiglieri possono intervenire due volte, per non più di cinque minuti per intervento; per quanto qui non trattato vale quanto previsto dall’art. 48, commi 2 e 3.

Art. 55 Dichiarazioni di voto e votazione finale

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione delle proposte di emendamento, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.

2. Un consigliere per ciascun gruppo con più di quattro componenti ha la facoltà di intervenire per fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza per un tempo massimo di 10 minuti. I consiglieri rappresentanti degli altri gruppi e coloro che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo – purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al gruppo medesimo – hanno la facoltà d’intervenire per la durata massima di tre minuti ciascuno. I tempi sopra citati vengono raddoppiati in materia di bilancio, pianificazione urbana e di concessione di pubblici servizi.

3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, sottopone al voto del Consiglio comunale la proposta di deliberazione nella stesura risultante dal testo depositato e dagli emendamenti accolti. 4. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta di deliberazione, salvi i casi in cui almeno cinque consiglieri chiedano, in forma scritta, al Consiglio la votazione per parti separate. Sulla richiesta si decide senza discussione. Se la proposta di votazione per parti viene accolta le votazioni avvengono senza ulteriori interventi e dichiarazioni di voto. Ultimata la votazione per parti si procede ad un’ulteriore votazione sul complesso della deliberazione.

Art. 56 Divieto di parola durante la votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo alla Legge ed al Regolamento relativamente allo svolgimento della votazione in corso.

Art. 57 Forma delle votazioni

1. L’espressione del voto è, di norma, palese e si effettua a mezzo d’idonea strumentazione elettronica o per alzata di mano.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiedano per iscritto otto consiglieri. 3. La richiesta di votazione per appello nominale dev’essere presentata al Presidente prima che egli abbia dichiarato aperta la votazione.

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Art. 58 Controprova delle votazioni

1. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente, anche su richiesta scritta e vincolante di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.

Art. 59 Procedura della votazione per scrutinio segreto 1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

2. Il Presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda, avvertendo, nel caso di nomine, del numero massimo di nominativi che vi possono essere scritti, quindi ordina l’inizio delle operazioni di voto.

3. Prima di procedere alla votazione il Presidente nomina tra i consiglieri comunali tre scrutatori, di cui uno appartenente ai gruppi di opposizione.

4. L’accertamento dei risultati ed ogni operazione di voto sono curate dal Segretario Generale con l’ausilio dei tre scrutatori.

5. Nell’ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero delle schede risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.

6. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritti a cominciare, nell’ordine di scrittura, dal primo in esubero.

Art. 60 Procedura della votazione per scrutinio segreto in caso di elezione di persone 1. L’elezione da parte del Consiglio comunale di rappresentanti in organi consultivi e commissioni, escluse quelle consiliari permanenti, deve avvenire, quando l’elezione interessi più di due persone, ricorrendo all’istituto del “voto limitato” in modo tale da rispettare il rapporto numerico esistente in Consiglio comunale tra maggioranza ed opposizione.

2. Il ricorso al meccanismo del voto limitato può essere promosso anche quando esso non sia espressamente previsto nella normativa vigente, ivi compresa quella istitutiva dell’organismo stesso. 3. Salvo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6 del presente articolo, nel caso in cui ricorrano particolari esigenze di rappresentatività la Conferenza dei Capigruppo ha facoltà d’individuare, con decisione unanime dei Capigruppo presenti, ulteriori modalità sia nel meccanismo di selezione ed elezione dei candidati, sia nell’espressione del voto.

4. Qualora il numero delle candidature pervenute coincida con il numero dei componenti da nominare, si considereranno eletti tutti i candidati, escludendo automaticamente, anche se ne esistano i presupposti, il ricorso al meccanismo del voto limitato.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si appli-cano le modalità di votazione previste dall’art. 59, comma 6. Si applicano inoltre, nell’eventualità che ne ricorrano i presupposti, le altre disposizioni dell’art. 59.

6. Qualora, terminate le operazioni di votazione, dallo scrutinio dovesse risultare che alcuni candidati abbiano ricevuto lo stesso numero di voti, si procederà alla nomina degli stessi dando la prevalenza a quelli più anziani di età, fino al raggiungimento, ove previsto, del numero minimo di componenti.

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Art. 61Proclamazione dell’esito delle votazioni

1. Terminata ciascuna votazione, il Presidente ne proclama l’esito. Art. 62 Adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano una diversa maggioranza.

2. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

3. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari, la proposta s’intende non approvata e può essere ripresentata al Consiglio in una seduta successiva, salvo che il Consiglio comunale, per evitare scadenze di termini o pregiudizio patrimoniale all’Amministrazione comunale, decida che essa debba essere ripresentata nella stessa seduta.

Art. 63 Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

1. Il Segretario Generale cura la pubblicazione all’Albo Pretorio e la trasmissione all’Organo di Controllo delle deliberazioni del Consiglio comunale.

2. Ove l’Organo di Controllo formuli rilievi di legittimità o richieda chiarimenti circa una deliberazione il Segretario Generale ne informa tempestivamente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale ed i Capigruppo.

3. Il Segretario Generale trasmette, altresì, tempestivamente ai medesimi soggetti di cui al comma precedente copia delle controdeduzioni alle ordinanze istruttorie predisposte dall’Amministrazione. 4. Su deliberazione del Consiglio comunale, preso atto dell’ordinanza istruttoria pervenuta, il Presidente del Consiglio comunale o la Conferenza dei Capigruppo possono richiedere che le controdeduzioni vengano formulate sentita preven-tivamente la Conferenza dei Capigruppo.

TITOLO VII

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI CONSIGLIERI

Art. 64 Domande d’attualità, interrogazioni ed interpellanze

1. I consiglieri possono presentare al Sindaco o agli assessori domande d’attualità, interrogazioni e interpellanze che vertano, anche indirettamente, su aspetti o attività inerenti l’Amministrazione.

2. Le domande d’attualità sono presentate in termini sintetici in forma orale o scritta e possono trovare risposta immediata nella medesima forma. Le domande di attualità formulate per iscritto devono essere presentate entro le otto ore precedenti alla seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio comunale decide in merito alla effettiva attualità e ne dispone l’ammissibilità. Qualora il fatto cui la domanda di attualità si riferisce sia avvenuto nelle giornate precedenti a quella della seduta, la domanda può essere presentata in forma sintetica al Presidente del Consiglio comunale ed all’Assessore competente, entro le otto ore precedenti alla seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio comunale ne valuta l’effettiva attualità e ne dispone l’ammissibilità.

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3. Le interrogazioni e le interpellanze debitamente sottoscritte sono presentate complete di oggetto. Le stesse, sono inserite in appositi distinti elenchi che vengono distribuiti ai consiglieri nella prima seduta dopo la loro presentazione. Le risposte alle interrogazioni ed interpellanze devono essere comunicate entro 60 giorni dalla data di presentazione.

4. L’elenco delle interrogazioni e delle interpellanze, completo di oggetto, con risposta pronta viene notificato al recapito dei consiglieri comunali e degli assessori assieme alla convocazione e all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Il consigliere firmatario e l’assessore designato per la risposta sono tenuti a partecipare alla seduta fissata per la trattazione dell’interrogazione e dell’interpellanza.

6. Nel caso di assenza ingiustificata del consigliere firmatario di interrogazioni e interpellanze, le stesse si considereranno esaurite.

Art. 65 Contenuto delle interrogazioni, delle interpellanze e delle domande d’attualità 1. L’interrogazione consiste nel quesito posto per sapere se una determinata circostanza sia vera, se un’informazione su un fatto sia esatta, se il Sindaco e la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati. Essa può altresì sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività dell’Amministrazione comunale. Nel presentare un’interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta o in aula o entrambe.

2. L’interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti dell’azione del Sindaco e della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze della Giunta stessa. 3. La domanda d’attualità consiste in un quesito rivolto al Sindaco o ad un assessore su un tema di particolare attualità e di interesse generale che per il carattere di estrema urgenza o per la valenza del tema trattato non può essere differito ad altra seduta.

4. Il Presidente può disporre che interpellanze e interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi siano trattate congiuntamente.

Art. 66 Svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle domande d’attualità 1. Il Sindaco e gli assessori possono concordare con i presentatori che le interrogazioni siano svolte nella riunione della Commissione competente per materia anzichè in Consiglio comunale.

2. Il Presidente – previa intesa con il Sindaco o con l’assessore interessato – iscrive all’ordine dei lavori le interrogazioni e le interpellanze, quando le risposte debbano essere date in aula, da trattare in apertura di seduta. La risposta dev’essere data nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla presentazione. Scaduto infruttuosamente tale termine il Presidente ne dà comunicazione dopo l’appello e dispone che della mancata risposta sia fatta espressa menzione nel verbale, fermo restando l’obbligo di risposta anche fuori termine.

3. La Conferenza dei Capigruppo può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.

4. La Giunta ha sempre facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione e interpellanza con precedenza sulle altre, sempre che il consigliere interessato sia presente.

5. L’interrogante o uno degli interroganti ha facoltà di dare lettura dell’interrogazione per un tempo non eccedente i tre minuti. Dopo la risposta del Sindaco o di altro rappresentante della Giunta, che hanno a disposizione un tempo massimo di tre minuti, l’interrogante può replicare per non più di un minuto.

6. L’interpellante, o uno degli interpellanti, ha facoltà d’illustrare il contenuto dell’interpellanza per un tempo non eccedente i tre minuti, dopo le dichiarazioni del Sindaco o di altro rappresentante della

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