Terzo Settore: come cambiano le regole e il ruolo del
professionista
La riforma e l’evoluzione degli Enti Non Commerciali
A cura di Cristiano Corghi e Massimo Piscetta
Gli Enti Non Commerciali e la Riforma del Terzo Settore
A cura di Cristiano Corghi Sistema RATIO Tel 0376 775111 – 775130 Email: cristiano.corghi@gruppocastellli.com
Riforma del terzo settore
Iter legislativo
Legge 6.06.2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 - Codice del terzo settore
D.Lgs. 3.07.2017, n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
D.Lgs. 3.07.2017, n. 111 - Riforma del 5 per mille
D.Lgs. 6.03.2017, n. 40 - Riforma del servizio civile universale
D.Lgs. 20.07.2018, n. 95 – Correttivo D.Lgs. 112 - Impresa Sociale
D.Lgs. 3.08.2018, n. 105 – Correttivo D.Lgs. 117 – Codice del terzo settore L 30.12.2018 n . 145 – Legge Bilancio
DL 119/2018 (convertito L 136/2018) - DL 135/2018 (convertito L 12/2019)
Codice del terzo settore
• Revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni e fondazioni;
• Riordino e revisione organica della disciplina degli enti del
terzo settore (ETS), compresa la disciplina tributaria.
Definizione di terzo settore
Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
• civiche,
• solidaristiche
• di utilità sociale
e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di
mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Aspetti Generali – Norme applicabili
Gli ETS – Definizione ed esclusioni
Il 2019 e i Decreti Attuativi
La Cabina di regia per l’attuazione della riforma del Terzo settore (istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal DPCM 11 gennaio 2018, in attuazione dell’art. 97 del DLgs. 117/2017) ha espresso parere favorevole nel corso della sua prima riunione alle bozze dei decreti attuativi:
- sulla definizione delle condizioni di secondarietà e strumentalità delle attività diverse da quelle di interesse generale (art. 6 del DLgs. 117/2017). Tale decreto richiede ancora il parere del Consiglio di Stato (ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L. 400/88);
- sulle linee guida per il bilancio sociale (art. 14 del DLgs.
117/2017),
ETS: Scopo e Attività esercitabili
Gli ETS – Esercizio dell’attività
Correttivo – D.Lgs 105/2018
Gli ETS – Attività Esercitabili - 1
“nonché alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo” – D.Lgs 105/2018Gli ETS – Attività Esercitabili - 2
Gli ETS – Attività Esercitabili - 3
Gli ETS – Attività Esercitabili - 4
Il 2019 e i Decreti Attuativi
Necessita del parere favorevole del Consiglio di Stato (Art. 17 L400/1988) – In
Attività Diverse
Sono strumentali a quelle di interesse generale le attività diverse che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente.
Sostanzialmente, devono essere finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Limiti quantitativi
Tali attività diverse si considerano secondarie qualora, in ciascun esercizio, alternativamente, i ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi ceduti:
- non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente (importo che include, oltre i ricavi, anche le altre entrate di ogni genere e natura come quote e contributi associativi, erogazioni liberali, lasciti testamentari, racnon siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente colta fondi, contributi pubblici, ecc.);
- (tra i costi complessivi sono inclusi anche i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo per analoga mansione, le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale, la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto).
ETS: Aspetti Patrimoniali e Raccolta Fondi
Gli ETS – Scopo di Lucro
Gli ETS – Raccolta Fondi e Devoluzione del Patrimonio
Gli ETS – Patrimonio e Aspetti Pubblicitari
ETS: Aspetti pubblicitari
Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 1
Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 2
Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 3
Gli ETS – Aspetti Pubblicitari: il Registro Unico Nazionale 4
art. 45 CTS
il Registro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
operativamente è gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o Provincia autonoma
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(1/5)art. 45 CTS
il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(2/5)art. 46 CTS
il Registro unico si compone delle seguenti sezioni:
❑ organizzazioni di volontariato
❑ associazioni di promozione sociale
❑ enti filantropici
❑ imprese sociali, incluse le cooperative sociali
❑ reti associative
❑ società di mutuo soccorso
❑ altri enti del terzo settore
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(3/5)art. 46 CTS
ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni
per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(4/5)art. 47 CTS
l’iscrizione al registro è richiesta dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca all’ufficio del registro unico della regione o provincia autonoma in cui l’ente ha la sede
decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda la stessa si intende accolta
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(5/5)art. 12 CTS
la denominazione dell’ente deve contenere l’indicazione di
«ente del Terzo settore» o dell’acronimo «ETS»
art. 32 comma 3 CTS
la denominazione dell’ente deve contenere l’indicazione di
«organizzazione di volontariato» o dell’acronimo «ODV»
art. 35 comma 5 CTS
la denominazione dell’ente deve contenere l’indicazione di
«associazione di promozione sociale» o dell’acronimo
«APS»
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(5/5)Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
L’entrata in vigore delle norme
(1/3)Descrizione Articolo Entrata in vigore
Impresa sociale art. 10 19/07/2017
Codice del Terzo
settore in generale art. 104 co. 3 03/08/2017
Registro unico nazionale del terzo
settore
art. 101 co. 1
ogni riferimento al Registro unico nazionale del terzo
settore diviene efficace dalla sua
operatività
Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
L’entrata in vigore delle norme
(2/3)Descrizione Articolo Entrata in vigore
art. 77, 78, 81, 82, 83, 84 co. 2, 85 co. 7 e 102 co. 1 lett. e), f) e g)
77: titoli di solidarietà
art. 104 co. 1
applicazione in via transitoria a decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di
imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X alle ONLUS, alle ODV e alle APS, iscritti
negli appositi registri 78: regime fiscale del Social Lending
81: Social bonus
82: disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali 83: detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
84 co. 2: regime fiscale delle ODV:
esenzione reddito fondiario
85 co. 7: regime fiscale delle APS:
esenzione reddito fondiario
102 co. 1 e) ed f): abrogazione regime ex Legge n. 398/1991 per associazioni diverse da quelle sportive dilettantistiche
102 co. 1 g): abrogazione regime fiscale specifico per APS
Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
L’entrata in vigore delle norme
(3/3)Descrizione Articolo Entrata in vigore
Titolo X art. 104 co. 2
a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del
periodo di imposta successivo di operatività
del Registro unico nazionale del terzo
settore
ETS: Periodo Transitorio e Personalità Giuridica
Gli ETS – Periodo transitorio e personalità giuridica
In caso di PG già posseduta ex DPR 361/2000, la posizione viene sospesa. In evenienza di successiva cancellazione dell’ente dal RUNTS la stessa viene riattivata in continuità – Art. 22 c 1 bis) introdotto da D.Lgs 105/2018
“24 mesi” – D.Lgs 105/2018
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA
DPR 361/2000
PREFETTURA Enti che operano in ambito internazionale,
nazionale o multi- regionale
REGIONE
Enti che operano a livello regionale e in una delle materie
di competenza regionale
rispetto alla Costituzione
Personalità Giuridica
Procedura “Semplificata” Art. 22 CTS -Prevista per associazioni e fondazioni -Forma atto: atto pubblico – Art. 2699 CC
-Richiesta possibile in caso di verifica negativa del Notaio -Esistenza patrimonio minimo
(15.000 € Associazioni – 30.000 € Fondazioni)
Relazione giurata solo se il patrimonio NON è liquido
-Obbligo di ripristino in caso di perdite che diminuiscono di oltre 1/3 il patrimonio
D.Lgs. 105/2018: Introduzione c. 1 bis)
In caso di PG già posseduta ex DPR 361/2000, la posizione viene sospesa.
In evenienza di successiva cancellazione dell’ente dal RUNTS la
stessa viene riattivata in continuità
art. 22 CTS
ottenimento della personalità giuridica in deroga alle regole del DPR n.
361/2000; previsione di uno specifico patrimonio minimo, pari a:
€ 15.000 per associazioni
€ 30.000 per fondazioni
regole di tutela del patrimonio: «quando risulta che il patrimonio minimo … è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, … devono»:
in una associazione convocare l’assemblea per deliberare in una fondazione deliberare
la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente
Acquisto delle personalità giuridica
(1/2)art. 22 CTS
il comma 1 bis regola la casistica di enti già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000 che ottengono l’iscrizione nel RUNTS al fine di evitare periodi di transizione in cui l’ente sia privo della personalità giuridica
Acquisto delle personalità giuridica
(2/2)art. 28 CTS
gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili
ETS = responsabilità
(1/1)art. 54 CTS
❑ con il decreto di funzionamento del Registro unico sono disciplinate le modalità con le quali i registri speciali di ODV e APS esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico stesso comunicano al registro i dati in loro possesso
❑ ricevute le informazioni è previsto un periodo di 180 giorni per la richiesta dei documenti ed informazioni eventualmente mancanti
l’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico
Trasmigrazione dei registri esistenti
(1/2)art. 54 CTS
❑ fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 dell’art. 54 CTS gli enti iscritti nei registri speciali continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica
art. 101 comma 2 CTS
❑ fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti Registri ONLUS, ODV, APS e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria
Trasmigrazione dei registri esistenti
(2/2)ETS: Statuto e Libri Sociali
ETS: le clausole statutarie Situazione post riforma
❑ art. 21 CTS = atto costitutivo e statuto
❑ art. 8 co. 2 CTS = destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
(ex divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi, fondi, riserve, capitale, ecc.)❑ art. 8 co. 1 CTS = esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
(ex obbligo di impiego degli avanzi e utili a favore di attività istituzionali e connesse)❑ art. 9 CTS = devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
(ex obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa)
❑ art. 13 CTS = scritture contabili e bilancio
(ex obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario)❑ art. 23 e 24 CTS = procedure di ammissione e carattere aperto
delle associazioni e assemblea
(ex disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l’effettività del rapporto)art. 23 e 24 CTS
❑ ammissione dei soci con deliberazione dell’organo amministrativo (salvo previsioni statutarie diverse)
❑ obblighi di motivazione del rigetto dall’ammissione
❑ hanno diritto di voto in assemblea coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (salvo previsioni statutarie diverse)
❑ voto per teste (salva possibilità di voto plurimo per soci ETS fino a 5)
❑ possibilità di rappresentanza per delega con limitazioni (3 o 5 associati rispettivamente per associazioni con fino a 500 o superiori)
❑ le disposizioni si applicano anche alle « fondazioni di partecipazione »
Associazioni
(1/2)art. 26 CTS
❑ nomina dell’organo amministrativo da parte dell’assemblea
❑ maggioranza degli amministratori scelte tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati
❑ obbligo di iscrizione della notizia di nomina nel Registro unico, entro 30 giorni
❑ potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in generale
❑ inopponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza ai terzi se non iscritte nel Registro unico (o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza)
Associazioni
(2/2)La rilevanza dell’attività ai fini dell’iva (1/2)
In generale per gli enti pubblici e privati (
diversi dallesocietà
), compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni senza personalità giuridica che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali o agricole si
considerano effettuate nell’esercizio di impresa
solo le cessioni di beni e prestazioni di servizi
fatte nell’esercizio di attività commerciali o
agricole.
La rilevanza dell’attività ai fini dell’iva (2/2)
Valgono regole di non commercialità con
riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di
servizi realizzate in conformità alle finalità
istituzionali a favore di associati o assimilati da
parte delle c.d. “associazioni privilegiate” a condizione
che gli statuti delle stesse si conformino ad alcune
previsioni specifiche (
art. 4 commi 4, 6 e 7 del Dpr n. 633/72)
Struttura del documento
Struttura del documento
Struttura del documento
Struttura del documento
Struttura del documento
Struttura del documento
Libri sociali obbligatori (1/2)
art. 15 CTS
❑ libro degli associate o aderenti
❑ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemble
❑ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione
❑ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo
❑ libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali
altri organi dell’ente
Libri sociali obbligatori (2/2)
art. 15 CTS
❑ i libri sono tenuti a cura dell’organo amministrativo o dell’organo a cui si riferiscono specificamente
❑ gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto
❑ tale regola non si applica agli enti religiosi con ramo
ETS
Transizione degli Enti e Adeguamento statutario
58
ONLUS, APS e ODV
59
Criticità e Prassi
60
ODV e APS
61
ONLUS
62
Devoluzione Patrimoniale per i non ETS
63
Adeguamenti Statutari - termine
64
Adeguamenti Statutari - modalità
65
Adeguamenti Statutari - modalità
66
Adeguamenti Statutari - modalità
Struttura dell’adeguamento statutario
68
Statuto – contenuti Obbligatori – ONLUS-ODV-APS
69
Statuto – contenuti Obbligatori – ONLUS-ODV-APS
70
Statuto – contenuti Obbligatori Supplementari
71
Statuto – contenuti Derogatori
72
Statuto – contenuti Facoltativi
73
Fiscalità dell’adeguamento
ETS: Bilancio e Scritture Contabili
Gli ETS – Bilancio e Scritture Contabili
“gestionale” – D.lgs 105/2018
Soppresso – D.Lgs 105/2018
“o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella NI al Bilancio – D.Lgs 105/2018
Cosa Cambia – Scritture Contabili
Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali
a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
a)
in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentareadeguatamente (in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo –soppressione ex D.Lgs 105/2018) “nel bilancio di cui all’art. 13
distintamente” le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, conobbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuoridei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
Cosa Cambia – Scritture Contabili
Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali
I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a (50.000 euro - soppressione ex D.Lgs 105/2018) 220.000 euro (“importo stabilito dall’art. 13 c.2”) possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto (economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive – soppressione ex D.Lgs 105/2018) “di cassa” di cui all’articolo 13, comma 2.
In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
Esenzione:
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Cosa Cambia – Scritture Contabili
Disposizioni Art. 87 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali
Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5,
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno (del
rendiconto o – soppressione ex S.Lgs 105/2018) del bilancio redatto ai
sensi dell’articolo 13, (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio -
soppressione ex D.Lgs 105/2018), un rendiconto specifico redatto ai sensi
del comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal
quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo
79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti
che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86.
Gli ETS – Bilancio Sociale e Libri Obbligatori
Nessun Intervento D.Lgs 105/2018Il 2019 e i Decreti Attuativi
Necessita del parere favorevole del Consiglio di Stato (Art. 17 L400/1988) – In corso di pubblicazione
Bilancio Sociale
1.Le disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
La regolamentazione interessa:
-ETS obbligati ai sensi dell’art. 14 Dlgs 117/2017
-Imprese Sociali costituite e funzionanti ai sensi del D.Lgs 112/2017 -Cooperative Sociali
Obbligo di Deposito:
-Entro il 30 giugno per gli ETS iscritti nel RUNTS -Entro il 30 giugno per le Imprese Sociali
-Entro il 30 giugno (o il maggior termine previsto dalla Legge per il deposito del bilancio al RI) per le Cooperative Sociali
Redazione Volontaria
- Pubblicazione o opportuna diffusione tramite canali digitali propri o delle reti associative
Il 2019 e i Decreti Attuativi
Necessita del parere favorevole del Consiglio di Stato (Art. 17 L400/1988) – In corso di pubblicazione
Bilancio Sociale
I principi di redazione (paragrafo 5)
-Rilevanza (informazioni finalizzate alla comprensione della realtà sociale)
-Completezza (rispetto alle informazioni ed all’individuazione degli stakeholder) -Trasparenza (anche rispetto ai processi di redazione)
-Neutralità (informazioni rappresentate in modo indipendente da interessi interni ed esterni) -Competenza di periodo (attività e processi rendicontati riferiti al periodo del bilancio)
-Comparabilità (i dati e i processi esposti devono essere comparabili sia dal punto di vista temporale che spaziale anche rispetto a realtà simili)
-Chiarezza (informazioni accessibili anche a non esperti)
-Veridicità e Verificabilità (dati riferiti a fonti informative precise ed individuabili)
-Attendibilità (dati dipendenti da stime non sotto/sovrastimati – effetti incerti descritti come tali) -Autonomia delle Terze Parti (ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del
-bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti,deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio, con possibilità di allegare i documenti)
Il 2019 e i Decreti Attuativi
Necessita del parere favorevole del Consiglio di Stato (Art. 17 L400/1988) – In corso di pubblicazione
Bilancio Sociale
La struttura e il contenuto (paragrafo 6)
1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE:
-Eventuali standard di rendicontazione utilizzati,
-Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione,
-Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.
2) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE;
-Nome e dati dell'ente
-Aree territoriali di operatività
-Valori e finalità perseguite (missione dell'ente)
-Attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e/o all'art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente
svolte;
-Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;
-Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti,gruppi di imprese sociali...) - Contesto di riferimento.
Il 2019 e i Decreti Attuativi
Necessita del parere favorevole del Consiglio di Stato (Art. 17 L400/1988) – In corso di pubblicazione
Bilancio Sociale
La struttura e il contenuto (paragrafo 6)
3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE:
-Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente};
-Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
4) PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE:
- Tipologie, consistenza e composizione10 del personale che ha effettivamente operato per l'ente -Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente;
5) OBIETTIVI E ATTIVITA’
-Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti,suglioutput risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.
-Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.
Il 2019 e i Decreti Attuativi
Necessita del parere favorevole del Consiglio di Stato (Art. 17 L400/1988) – In corso di pubblicazione
Bilancio Sociale
La struttura e il contenuto (paragrafo 6)
6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:
-Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati;
-Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi
-Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.
7) ALTRE INFORMAZIONI:
-Indicazioni su contenziosi/controversie in corso rilevanti per la rendicontazione sociale;
-Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente
-Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime,produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi.
-Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, parità di genere, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione ecc.
ETS: Commercialità
Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con la PA, si considerano di natura non commerciale quando:
A. sono svolte a titolo gratuito,
B. sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli apporti economici degli enti della PA e
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento
per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale
❑
se sono svolte direttamente dagli ETS con tale finalità principale e,
purché gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privat alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati prodotti per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale
D.Lgs 105/2018: non inserisce il c. 2 bis previsto dal DPCM (non
commercialità in caso di ricavi che per massimo 2 esercizi consecutivi non superano il 10% dei costi)
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS (di cui al comma 5)
❑
i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
❑
i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 79 CTS, anche in regime convenzionato o di accreditamento (D.Lgs 105/2018)
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
Definizione: Sono considerati non commerciali gli ETS che:
c. 5) svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all’art. 5 del CTS in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 79
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
c. 5) Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS sono considerati commerciali qualora:
❑
i proventi delle attività di cui all’art. 5 del CTS, svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3
…
❑
… nonché le attività di cui all’art. 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto dall’art. 6, …
❑
superino, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali …
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
Definizione: si intendono “entrate da attività non commerciali”:
❑
i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lett. b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali (D.Lgs 105/2018)
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
Rispetto alla definizione contenuta nella norma, a questo fine devono quindi essere considerate entrate derivanti da attività non commerciali le seguenti:
- contributi - sovvenzioni - liberalità
- quote associative dell’ente e ogni altra entrata a ciò assimilabile
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
E’necessario inoltre considerare nel computo delle entrate non commerciali:
-i corrispettivi non commerciali (cioè non superiori al costo effettivo, secondo quanto specificato al precedente paragrafo) per le attività di interesse generale definite dall’art. 5 del codice;
- i proventi delle eventuali attività di ricerca sociale svolte in conformità ai criteri precisati dal comma 3 dell’art. 79
-
i contributi pubblici ricevuti per le attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali e per le attività di ricerca sociale svolte in conformità ai criteri
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
Per il computo dei proventi delle attività svolte con modalità non commerciali si dovrà tener conto anche del valore
normale delle cessioni o prestazioni in cui esse
consistono (superiori per definizione al corrispettivo quando si tratti di attività diverse da quelle di ricerca sociale, uniche a rimanere non commerciali anche se svolte a fronte di un
corrispettivo maggiore del costo effettivo) Conferma con D.Lgs 105/2018
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
D.Lgs 105/2018
c.5 bis) si considerano entrate derivanti da attività non
commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle
precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
D.Lgs 105/2018
c.5 ter) il mutamento della qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, opera a partire dal periodo di imposta in cui l’ente assume natura commerciale
Vale l’art. 87 c. 7 del CTS (adempimenti contabili e fiscali)
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
L 145/2018
c.2 bis) Le attività di cui al comma 2 si considerano non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
L’art. 87 c. 7 del Codice del Terzo Settore
-Entro 3 mesi da quando si verificano i presupposti per la qualificazione come ETS Commerciale tutti i beni devono essere ricompresi nell’inventario redatto ex art. 15 DPR
600/1973 con obbligo di tenuta delle scritture contabili valide in materia di enti commerciali
-Le scritture contabili riferite al periodo infrannuale dall’inizio
del periodo di imposta al momento di variazione della qualifica
devono essere eseguite, in deroga alle regole ordinarie, entro
3 mesi
D.Lgs 105/2018
c.6) Si considera non commerciale l’attività svolta dalle
associazioni ETS nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi
Si considerano tuttavia attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli
associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto
Corrispettivi: reddito di impresa o reddito diverso in caso di occasionalità
L’art. 79 del Codice del Terzo Settore
ETS: Agevolazioni Fiscali
Gli ETS – Agevolazioni Fiscali
Agevolazioni Fiscali ETS
Cosa Cambia – Imposte Indirette
Disposizioni Art. 82 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali
-Esclusione da imposte di:
Donazione o successione – ipotecarie – catastali per trasferimenti di beni a favore di ETS
-Imposte registro/ipotecarie/catastali in misura fissa per:
Atti costitutivi e modifiche statutarie (esenzione per adeguamento CTS, estesa anche agli altri casi per ODV e APS dal D.Lgs 105/2018)
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o dei diritti immobiliari se gli immobili sono utilizzati per attività istituzionale)
-Esclusione da imposta di Bollo per atti e istanze
-Esenzione IMU per immobili utilizzati direttamente per attività non commerciali da ETS
-Riduzione demandata ai Comuni per altre casistiche
-Esenzione da imposta su intrattenimenti in eventi di sensibilizzazione
Agevolazioni Fiscali ETS
Cosa Cambia
Disposizioni Art. 79 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali
-Applicabili Previsioni Titolo II TUIR
-Attività Art. 5 Non Commerciali se svolte a titolo gratuito o con corrispettivi non superiori ai costi specifici
-Attività di ricerca scientifica ex Art. 5 Lett h) -Esclusione tassazione estesa a:
Fondi derivanti da raccolte pubbliche ex art. 22 CTS
Contributi erogati da Enti Pubblici in regime di convenzione
Presunzione Commercialità: Entrate commerciali (escluse
sponsorizzazioni e tenuto conto del valore “normale”) superiori alle
Entrate NON Commerciali
Agevolazioni Fiscali ETS
Cosa Cambia
Disposizioni Art. 80 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali
-Regime Forfetario per opzione (in DR annuale) – fino a revoca (min 3 anni) – Decorrenza dall’esercizio dell’opzione
-Coefficienti di redditività applicati alle entrate commerciali Prestazioni di servizi:
Ricavi fino a 130.000 € - 7% (prestazione servizi) – 5% altro
Ricavi da 130.001 € a 300.000 € - 10% (prestazione servizi) – 7% altro Ricavi oltre 300.000 € - 17% (prestazione servizi) – 14% altro
In caso di attività “mista” vale attività prevalente (con annotazione
separata ricavi) o prestazione di servizi (in mancanza dell’annotazione
separata)
Agevolazioni Fiscali ETS
Cosa Cambia
Disposizioni Art. 83 CTS – ETS diversi dalle Imprese Sociali
-Detrazioni
IRPEF 30% fino a 30.000 € (35.000 € in caso di ODV) – erogazioni liberali IRPEF 19% fino a 1.300 € - Associazioni Mutuo Soccorso
-Deduzioni
IRPEF/IRES 10% reddito complessivo con eccedenza riportabile fino al 4 esercizio successivo
D.Lgs 105/2018:
- Conferma NON cumulabilità dei benefici con altra detrazione o deduzione prevista dalla legge in via specifica
- NON estende a erogazioni non in denaro (previsto dal DPCM)
Agevolazioni Fiscali ETS
Cosa Cambia
Disposizioni Art. 85 CTS – ETS qualificabili come ODV o APS
-Attività Non Commerciali se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali a favore di associati, familiari o associati di altra APS analoga, comprese le cessioni di pubblicazioni proprie
-Cessioni di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito se venduti direttamente senza intermediari e senza mezzi organizzati professionalmente per il mercato
-Commercialità prevista per:
le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Agevolazioni Fiscali ETS
Cosa Cambia
Disposizioni Art. 86 CTS – ETS qualificabili come ODV o APS
-Regime Forfetario per opzione (in DR annuale) – fino a revoca (min 3 anni) – Decorrenza dall’esercizio dell’opzione
-Coefficienti di redditività applicati alle entrate commerciali Prestazioni di servizi:
Ricavi fino a 130.000 € - 1% (prestazione servizi o altro) - (3% APS) Ricavi da 130.001 € a 300.000 € - 10% (prestazione servizi) – 7% altro Ricavi oltre 300.000 € - 17% (prestazione servizi) – 14% altro
In caso di attività “mista” vale attività prevalente (con annotazione
separata ricavi) o prestazione di servizi (in mancanza dell’annotazione
separata)
Agevolazioni Fiscali Imprese Sociali
Cosa Cambia
Disposizioni Art. 18 DIS – Imprese Sociali
-Detassazione per:
a)Utili e Avanzi di gestione se destinati a riserva indivisibile (in sospensione di imposta) in sede di approvazione del bilancio e destinati (entro 2 periodi di imposta) ad attività statutaria o a incremento del patrimonio
b)Utili e Avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT riferite al
periodo di maturazione degli utili
-Detrazione IRPEF 30% / Deduzione IRES 30% (riportabile per 3 esercizi) per:
investimenti in partecipazioni al capitale di IS costituite nei 36 mesi antecedenti l’entrata in vigore o successivamente
Condizioni:
investimento detenuto per almeno 3 anni
Non superiore in ogni esercizio a 1.000.000 € (IRPEF) o 1.800.000 € (IRES)
ETS: Rapporti di lavoro
Gli ETS – I rapporti di Lavoro
La presenza anche di un solo rapporto di lavoro comporta gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e l’applicazione della normativa prevista dal D.Lgs 81/2015
D.Lgs 105/2018 - Articolo invariato
art. 17 CTS
- possibilità per gli ETS di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività
- obbligo di tenuta di un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- divieto di remunerazione del volontario e possibilità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo
-
- divieto di rimborsi forfetari
-
D.Lgs 105/2018: introduzione c. 6 bis)
-
I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ETS hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai CCNL, compatibilmente con l’organizzazione aziendale
Gli ETS: Lavoro e volontariato
Impresa Sociale: art. 13 comma 2 IS
nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori
Gli ETS: Lavoro e volontariato
art. 17 CTS
-
possibilità di rimborso a fronte di una autocertificazione ex art. 46 DPR n.
445/2000 nel limite di € 10 al giorno ed € 150 mensili
-
delibera dell’organo competente su tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso
Gli ETS: Lavoro e volontariato
NB: Modalità non utilizzabile per enti che agiscono nell’ambito della
donazione di sangue ed organi
Il volontariato nel CTS
Il volontariato nel CTS
Il volontariato nel CTS
ETS: Organi di controllo e Revisione Contabile
Gli ETS – Organo di Controllo e Revisione
Norma applicabile: Art. 2397 e seguenti CC – Art. 2409 bis CC
D.Lgs 105/2018
c.6) l’organo di controllo può esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui all’art. 31, c 1, la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro
D.Lgs. 105/2018: NON inserisce formalmente la necessità di previsione statutaria (prevista dal DPCM), comunque
consigliabile per analogia alle norme relative alle società di capitali
L’art. 30 del Codice del Terzo Settore
Gli ETS – Organo di Controllo e Revisione
Norma Applicabile: Principi e regole D.Lgs 39/2010
ETS: Accertamento
Gli ETS – Perdita Qualifica
Gli ETS – Controlli e Accertamenti
Accertamenti
Disposizioni Art. 93-94 CTS – ETS
I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
e)il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
…
L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente
competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1
Accertamenti
Disposizioni Art. 93-94 CTS – ETS
l’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
…
in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all’ente in ragione dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L’ufficio che procede alle attività di controllo ha l’obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l’ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell’eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.
L’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’attività di controllo, trasmette all’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all’articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.