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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ACRED781 del 23/12/2020

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Pagina 1 di 27 DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

Aggiornamento ‘ACRED781’ del 23/12/2020

ATTENZIONE: Prima di elaborare il mese di dicembre 2020, occorre effettuare le operazioni descritte al punto 2.1, per ottenere l’aggiornamento delle aliquote relative all’addizionale comunale.

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI DICEMBRE 2020

1.1) Ccnl AGENZIE DI VIAGGIO - CONFCOMMERCIO (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che la circolare Fiavet n.89 del 27/11/2020 ha previsto il posticipo, al mese di maggio 2021, dell’erogazione del premio di risultato inizialmente prevista per il mese di dicembre 2020. Ricordiamo che la gestione di tale erogazione è stata documentata negli aggiornamenti di maggio e giugno 2020 Acred761 / Acred766.

1.2) Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di dicembre, viene erogato l’elemento di mensilizzazione annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 20/01/2008, in relazione all’anno corrente (gennaio – dicembre).

L’erogazione riguarda gli operai e gli apprendisti operai in forza al 31/12/2008. La somma da erogare (quota oraria per 11 ore e 10 minuti) viene proporzionata al numero di quote mensili maturate; a tal fine, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time di ciascun mese.

La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

NOTA: Sulla base dell’accordo di armonizzazione del 13/11/2013, per le aziende aderenti a Confindustria e provenienti da Confapi, nel caso in cui l’Epifania cada di sabato o di domenica, la somma da erogare dovrebbe corrispondere a 12 ore e 10 minuti. Nel caso in cui occorra adottare il suddetto calcolo per una o più aziende, è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 04B.

1.3) Ccnl LAPIDEI INDUSTRIA (052)

Dal mese di dicembre 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 29/10/2019.

L’aumento interessa le tabelle 1052 - 1352 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736.

1.4) Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057)

Con la busta paga relativa al mese di dicembre 2020, è possibile erogare l’elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 13/07/2016.

La modalità di gestione del suddetto elemento è descritta nell’aggiornamento di dicembre 2016 Acred629.

1.5) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di dicembre, viene erogato l’elemento di mensilizzazione annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 25/01/2008, in relazione all’anno corrente (gennaio – dicembre).

L’erogazione riguarda gli operai e gli apprendisti operai in forza al 31/12/2008. La somma da erogare (quota oraria per 11 ore e 10 minuti) viene proporzionata al numero di quote mensili maturate; a tal fine, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time di ciascun mese. La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

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Pagina 2 di 27 1.6) Ccnl COOPERATIVE AGRICOLE – OPERAI (068) / IMPIEGATI (069)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 18/12/2020, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1068 (operai) e 1069 (impiegati), alle decorrenze di dicembre 2020 / dicembre 2021 / ottobre 2022 / novembre 2023.

Sempre sulla base del suddetto accordo, a partire dal mese di dicembre viene automaticamente corrisposta l'integrazione al 100% in caso di maternità obbligatoria.

1.7) Ccnl COOPERATIVE DI CONSUMO (082)

Dal mese di dicembre 2020, il contributo mensile al fondo assistenza sanitaria integrativa Coopersalute aumenta di E. 1,00 a carico del datore di lavoro, passando ad E. 11,00 mensili.

Ricordiamo che tale contributo viene gestito tramite la voce 578, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di marzo 2019 Acred716.

1.8) Ccnl ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI (093)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 20/11/2020, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1093, alle seguenti decorrenze: dicembre 2020 / dicembre 2021 / dicembre 2022 / dicembre 2023.

1.9) Ccnl ASSOCIAZIONI UNEBA (108)

Dal mese di dicembre 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 10/12/2019.

L’aumento interessa la tabella 1108 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred743.

1.10) Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di dicembre, viene erogato l’elemento di mensilizzazione annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 1/10/2013, in relazione all’anno corrente (gennaio – dicembre).

L’erogazione riguarda gli operai e gli apprendisti operai in forza al 31/12/2008. La somma da erogare (quota oraria per 11 ore e 10 minuti) viene proporzionata al numero di quote mensili maturate; a tal fine, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time di ciascun mese. La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Inoltre, con la busta paga del mese di dicembre vengono erogati gli arretrati previsti nell’accordo del 17/11/2020, a copertura del periodo da giugno a ottobre 2020.

Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni mensili (festività, assenze retribuite e non retribuite, malattia, maternità e infortunio a carico ditta), mentre non si tiene conto (sulla base di quanto indicato nell’accordo) di altri istituti contrattuali quali gli straordinari o le mensilità aggiuntive. Il totale degli arretrati viene riportato sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

1.11) Ccnl LAPIDEI CONFAPI (147)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 10/11/2020, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1147, alle seguenti decorrenze: dicembre 2020 / febbraio 2021 / gennaio 2022.

Gli aumenti retributivi decorrono dal mese di settembre 2020: con la busta paga relativa al mese di dicembre, vengono automaticamente erogati gli arretrati spettanti, a copertura del periodo da settembre a novembre 2020.

Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni mensili (festività, assenze retribuite e non retribuite, malattia, maternità e infortunio a carico ditta), mentre non si tiene conto (sulla base di quanto indicato nell’accordo) di altri istituti contrattuali quali gli straordinari o le mensilità aggiuntive. Il totale degli arretrati viene riportato sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

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Pagina 3 di 27 Inoltre, nel caso in cui l’azienda non aderisca all’ente bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo denominato ‘Elemento distinto della retribuzione’ (EDR), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse: la voce 131 determina l’importo dovuto, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato (in precedenza, tale importo era previsto per 12 mensilità).

2) ALTRE VARIAZIONI

2.1) ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2020, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2020.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale ->

Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).

E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione

‘Aliquote relative all’anno 2020 pubblicate entro il 20/12/20’ (viene riportato il codice ‘3’ nel campo Selezione Aggiornamento).

La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2020’.

E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali.

Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2020’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2020’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

- aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;

- limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;

- aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);

- modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2020. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

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Pagina 4 di 27 Nell’elenco delle addizionali da aggiornare, sono presenti alcuni nuovi comuni derivanti da “fusione”, che hanno deliberato di mantenere (per il momento) le aliquote differenziate in base ai comuni originari. In tale situazione, l’aggiornamento viene effettuato sui comuni originari, prendendo a riferimento i codici catastali preesistenti.

Sui comuni originari, inoltre, con l’aggiornamento viene riportato il codice catastale del nuovo comune, nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, predisposto sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (lo stesso campo viene indicato anche sulla stampa prodotta). Il codice in questione sarà utilizzato, insieme ai codici catastali dei comuni originari, per la compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2021 (ed eventualmente su altri modelli fiscali).

2.2) RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2021, corrispondente allo 0,01%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione (riportato sul primo rigo), liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2021.

Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi’ devono quindi risultare così compilati:

- quarto rigo: Aliquota ‘0,05’ – Data Iniziale ’01.01.2020’ – Data Finale ’31.12.2020’

- quinto rigo: Aliquota ‘0,01’ – Data Iniziale ’01.01.2021’ – Data Finale ’31.12.2050’

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall’Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

2.3) DETRAZIONE PER REDDITI MINIMI – NUOVE OPZIONI

Sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, la casella ‘Detrazione per redditi minimi su intero anno’

è stata sostituita da una tendina, nella quale sono disponibili le seguenti opzioni:

- Non compilata (rigo bianco), corrispondente alla precedente casella non barrata; con tale opzione, la detrazione per redditi minimi non viene applicata.

- Abilitata, corrispondente alla precedente casella barrata; con tale opzione, la detrazione per redditi minimi viene applicata in base al tipo di rapporto in corso al momento del conguaglio.

- Tempo determinato (nuova opzione), che consente di abilitare la detrazione per redditi minimi nella misura prevista per il tempo determinato, indipendentemente dal rapporto in corso al momento del conguaglio.

- Tempo indeterminato (nuova opzione), che consente di abilitare la detrazione per redditi minimi nella misura prevista per il tempo indeterminato, indipendentemente dal rapporto in corso al momento del conguaglio.

Ricordiamo che la detrazione in oggetto spetta per i redditi inferiori ad E. 8.000, nella misura di E.

690 per i rapporti a tempo indeterminato e di E. 1.380 per quelli a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del periodo di lavoro.

Tuttavia, il sostituto d’imposta può applicare la suddetta detrazione in misura intera (ossia senza rapportarla al periodo di lavoro) soltanto a seguito di una specifica richiesta del dipendente: tale criterio è espressamente indicato al punto 2.3 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 16/03/2007. In caso di richiesta da parte del dipendente, occorre abilitare la corrispondente opzione (in precedenza occorreva barrare la corrispondente casella) sul servizio Detrazioni e ANF (aggiornamento di marzo 2007 Acred307). Naturalmente, nei casi in cui era stata barrata la precedente casella, a seguito del presente aggiornamento risulta automaticamente selezionata l’opzione ‘Abilitata’.

Avendo trasformato la casella in una tendina, adesso è possibile scegliere il tipo di calcolo da effettuare, sulla base della richiesta presentata dal dipendente. In particolare, tramite le nuove opzioni sopra descritte, è possibile attribuire il valore spettante per il tempo determinato anche nel caso in cui il rapporto in corso risulti a tempo indeterminato (come già detto, solo su richiesta del dipendente): tale eventualità si può presentare, in particolare, nel caso in cui il dipendente abbia

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Pagina 5 di 27 avuto un rapporto precedente rapporto a termine (con lo stesso o con un altro datore di lavoro), prima di essere assunto a tempo indeterminato dal sostituto che effettua il conguaglio.

A questo riguardo, occorre tenere presente che la scelta della detrazione di importo più alto non è necessariamente quella più conveniente per il dipendente, in quanto una maggiore detrazione può annullare il diritto ai bonus fiscali (nel caso in cui la detrazione risulti superiore all’Irpef lorda). In ogni caso, la scelta della tipologia di detrazione per redditi minimi da applicare deve essere effettuata dal dipendente: al punto 1.5.1 della circolare 15/E sopra citata, nella parte finale in cui sono descritte le

“detrazioni minime”, viene precisato: “Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole.”

Con i prossimi aggiornamenti, modificheremo il modello di richiesta detrazioni, generato dal programma ‘STADEIMP’ sulla procedura Stampe Accessorie, aggiungendo le nuove opzioni sopra descritte, nella parte relativa alla richiesta di applicazione della detrazione per redditi minimi.

2.4) ANF ARRETRATI – NUOVE OPZIONI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768, è stata rilasciata l’importazione dei files XML relativi alle domande di ANF presentate all’Inps, comprensiva del calcolo automatico degli eventuali ANF arretrati.

Inoltre, con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred776, è stato predisposto il particolare criterio di gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS dovuti all’emergenza Covid, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. Tale gestione coinvolge anche la procedura di importazione dei files XML.

In particolare, per quanto riguarda gli ANF arretrati relativi a periodi di FIS a pagamento diretto (dovuti all’emergenza Covid) la circolare Inps ha previsto l’invio di appositi modelli SR41, compilati secondo specifiche modalità.

Precisiamo che la stessa circolare non riporta alcuna indicazione per quanto riguarda gli ANF arretrati relativi a periodi di assenza per le altre integrazioni salariali a pagamento diretto (CIG ordinaria o CIG in deroga).

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le opzioni che consentono di gestire anche gli ANF arretrati relativi a periodi di CIGO o CIGD a pagamento diretto, secondo le stesse modalità previste per i periodi di FIS a pagamento diretto.

Precisiamo che le nuove opzioni vanno utilizzate soltanto se si ritiene corretto adottare tale modalità di gestione, sulla base di indicazioni in tal senso da parte delle sedi Inps di competenza.

Inoltre, rilasciamo un’opzione che consentirà di gestire il calcolo degli arretrati ANF anche in presenza di futuri periodi di FIS non dovuti all’emergenza Covid. A tale riguardo ricordiamo che, secondo le indicazioni attualmente fornite dall’Inps, gli ANF spetterebbero solo per i periodi di FIS dovuti all’emergenza Covid.

Ricordiamo che, sul servizio di importazione dei files XML relativi agli ANF, se si vuole attivare il calcolo automatico degli arretrati, occorre barrare la casella Calcolo automatico arretrati.

A seguito del presente aggiornamento, attivando il calcolo degli arretrati, vengono proposte le seguenti caselle:

- Escludi FIS (post emergenza Covid), che dovrà essere barrata una volta terminata l’emergenza Covid, per non effettuare il calcolo degli ANF in relazione ai periodi di assenza per FIS non dovuti all’emergenza Covid.

- Arretrati su SR41 (pagamento diretto) – CIG Ordinaria, da barrare se si intende trasmettere gli ANF arretrati relativi a periodi di assenza per CIG Ordinaria a pagamento diretto, tramite il modello SR41.

- Arretrati su SR41 (pagamento diretto) – CIG in Deroga, da barrare se si intende trasmettere gli ANF arretrati relativi a periodi di assenza per CIG in Deroga a pagamento diretto, tramite il modello SR41.

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Pagina 6 di 27 Relativamente alla nuova casella ‘Escludi FIS (post emergenza Covid)’, precisiamo che, barrandola, i periodi di assenza per FIS (sia a pagamento diretto che con conguaglio in Uniemens) vengono esclusi dal calcolo degli ANF arretrati.

Le nuove caselle relative alla CIG Ordinaria e CIG in Deroga a pagamento diretto consentono, se vengono barrate, di ottenere l’indicazione separata dei corrispondenti arretrati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, attribuendo la nuova tipologia ‘CIG SR41’, più avanti descritta. Gli arretrati gestiti secondo tale modalità devono essere inviati tramite il modello SR41, anziché essere erogati in busta paga e conguagliati sulla denuncia Uniemens.

Nel caso in cui le suddette caselle non vengano barrate, per i periodi di assenza per CIGO o CIG a pagamento diretto, gli ANF arretrati saranno riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF unitamente a quelli relativi ai periodi lavorati o comunque retribuiti: in tal caso, quindi, saranno erogati in busta paga conguagliati sulla denuncia Uniemens secondo le consuete modalità (ossia riportandoli sulla causale ‘L036’).

Come già precisato, in assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta del criterio da adottare per la gestione degli ANF arretrati in presenza di CIGO / CIGD a pagamento diretto.

Sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, per distinguere gli arretrati relativi ai periodi di assenza per CIGO / CIGD a pagamento diretto da quelli “ordinari” e da quelli per FIS, è stata aggiunta una nuova tipologia sulla colonna ‘Tipo’, relativa alla CIG a pagamento diretto. Di seguito si riepilogano tutte le tipologie previste:

- ‘Ordinario’: arretrati “ordinari” conguagliati su Uniemens tramite la causale ‘L036’;

- ‘FIS Uniemens’: arretrati conguagliati su Uniemens tramite la causale ‘L019’, relativi all’assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), dovuta all’emergenza Covid;

- ‘FIS SR41’: arretrati da inviare con il modello SR41, relativi all’assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA), dovuta all’emergenza Covid;

- ‘CIG SR41’: nuova opzione relativa agli arretrati da inviare con il modello SR41, relativi all’assenza per CIG Ordinaria o CIG in Deroga, entrambe a pagamento diretto (voci 8AC / 8AD).

Precisiamo che la tipologia ‘CIG SR41’, analogamente alla tipologia ‘FIS SR41’, non prevede l’erogazione in busta paga, bensì il pagamento diretto da parte dell’Inps (appunto tramite l’invio di un apposito modello SR41).

Per quanto riguarda l’invio del modello SR41 relativo al pagamento diretto dei soli ANF arretrati, ricordiamo che occorre utilizzare il programma ‘MODESANF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’) e documentato con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred776.

A seguito del presente aggiornamento, il programma ‘MODESANF’ prevede la scelta dei seguenti tipi di integrazione:

- ‘CIG Ordinaria – pagamento diretto’ (nuova opzione) - ‘CIG in Deroga – pagamento diretto’ (nuova opzione)

- ‘FIS assegno ordinario – pagamento diretto’ (opzione preesistente)

Per l’invio del modello SR41 relativo agli ANF arretrati riportati sul servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’

con tipologia ‘CIG SR41’, possono essere selezionati i tipi di integrazione ‘CIG Ordinaria’ oppure

‘CIG in Deroga’.

Ricordiamo che, sul programma ‘MODESANF’, sono previste diverse opzioni nel campo ‘Arretrati ANF’: per inviare gli arretrati presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’, occorre selezionare ‘Da importazione file XML’.

Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il mese del conguaglio (mese nel quale sono riportati gli arretrati, indicato nella parte alta del servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’).

Il periodo di assenza al quale si riferiscono gli arretrati deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma. Nel periodo in questione, deve essere presente la voce di assenza corrispondente al tipo di integrazione selezionato: 8AC (CIGO a pagamento diretto), 8AD

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Pagina 7 di 27 (CIGD a pagamento diretto), 8BA (FIS a pagamento diretto).

L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato direttamente dal servizio Cedolini – Arretrati ANF.

2.5) DECONTRIBUZIONE SUD

L’Inps ha fornito alcune anticipazioni ad Assosoftware, in merito all’applicazione dell’incentivo

‘Decontribuzione Sud’ sulla tredicesima mensilità, annunciando la pubblicazione di un apposito messaggio.

Da tali anticipazioni risulta che, in caso di erogazione della tredicesima mensilità nel mese di dicembre, l’incentivo possa essere applicato esclusivamente sui ratei di tredicesima maturati nel periodo ottobre – dicembre 2020, ossia nel periodo interessato dalla Decontribuzione Sud.

Con il presente aggiornamento, pur in assenza del messaggio Inps ufficiale, abbiamo comunque ritenuto opportuno rilasciare le modifiche al calcolo dell’incentivo, considerando l’ormai prossima elaborazione del mese di dicembre.

Precisiamo che le modifiche interessano esclusivamente l’elaborazione del mese di dicembre, mentre non viene in alcun modo interessata l’eventuale elaborazione separata della tredicesima mensilità. Ricordiamo che, sul mese di dicembre, viene sempre determinato l’importo “definitivo”

della tredicesima mensilità (voce 478), conguagliando quanto è stato eventualmente calcolato ed erogato con la busta paga separata della tredicesima.

Ricordiamo, inoltre, che la Decontribuzione Sud viene attivata indicando la voce 8E1 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o generale, secondo le modalità descritte nell’ aggiornamento di ottobre 2020 Acred777.

Elaborando il mese di dicembre, sulle aziende abilitate alla Decontribuzione Sud viene automaticamente elaborata la voce 8E2, che provvede a calcolare i ratei di tredicesima maturati nel periodo ottobre – dicembre, riportandoli nel campo Importo Totale. Sempre nel mese di dicembre, nel caso in cui venga erogata anche la quattordicesima (voce 479) a seguito della cessazione del rapporto, la voce 8E2 calcola anche i ratei di tale mensilità maturati nel periodo ottobre – dicembre, riportandoli nel campo Importo Unitario.

In tale condizione, la voce 9F5 (descritta nell’aggiornamento Acred777) determina l’importo della Decontribuzione Sud scorporando i contributi relativi alla tredicesima ed eventualmente alla quattordicesima erogate (voci 478 e 479) ed includendo invece i contributi calcolati sui soli ratei maturati da ottobre a dicembre (voce 8E2).

2.6) INCENTIVO IREC / IRST – PRECISAZIONE

A seguito di alcune richieste di chiarimenti, precisiamo che il valore mensile dell’incentivo comunicato dall’Inps deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9CR.

Ricordiamo che la voce 9CR deve essere utilizzata per attivare l’incentivo IREC / IRST, indicandola sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (aggiornamento di novembre 2020 Acred780).

La voce 9CR può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’: prima di selezionarla, occorre indicare il valore massimo mensile comunicato dall’Inps nell’apposito campo (viene riportato nell’Importo Totale).

Ricordiamo che, in caso di variazione di tale valore (ad esempio, se occorresse ricalcolarlo per una trasformazione del rapporto), diventerebbe necessario modificare il valore indicato sulla voce 9CR.

Precisiamo inoltre che, se il valore comunicato dall’Inps non viene indicato sulla voce 9CR, il limite massimo mensile è comunque determinato in automatico, secondo i criteri descritti nell’aggiornamento di novembre 2020 Acred780.

2.7) INPS – GESTIONI IN SOSPESO

Ricordiamo che, al momento del presente aggiornamento, ci sono diverse importanti gestioni in sospeso, di competenza dell’Inps, che non possono essere espletate per mancanza di indicazioni da parte dello stesso Istituto.

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Pagina 8 di 27 Una delle più urgenti riguarda la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020: ad oggi, l’Inps non ha ancora comunicato (neppure in forma di anticipazioni ad Assosoftware) le causali di sospensione ed i codici calamità da indicare sulle denunce Uniemens dei soggetti interessati, che devono essere trasmesse entro il 31 dicembre.

Da parte nostra, con le comunicazioni del 3/12 e del 14/12, abbiamo fornito le indicazioni operative da adottare per sospendere comunque i versamenti, tuttavia rimane indispensabile il messaggio Inps (annunciato nella circolare Inps n. 145 del 14/12) con il quale saranno stabilite le modalità di compilazione delle denunce Uniemens interessate.

Un’altra gestione particolarmente importante ed urgente, in merito alla quale non sono state ancora fornite dall’Inps le indicazioni necessarie (anche in questo caso, neppure in forma di anticipazioni su Assosoftware) riguarda l’esposizione su Uniemens, ed il conseguente versamento, dei contributi addizionali sulle integrazioni salariali, nei casi previsti dal D.L. 104/2020, in cui tali integrazioni devono essere assoggettate alle aliquote del 9% o del 18%.

A tale riguardo, precisiamo che nella circolare Inps n. 115 del 30/09/2020 non è riportata alcuna indicazione in merito alla modalità di gestione dei suddetti contributi sulle denunce Uniemens. A quanto ci risulta, inoltre, l’Inps non ha mai confermato neppure la possibilità di utilizzare, in via

“provvisoria”, le causali attualmente previste per i contributi addizionali: una soluzione del genere sembrerebbe comunque improponibile, in quanto soltanto una (9%) delle aliquote previste dal D.L.

104/2020 troverebbe riscontro nelle causali attualmente disponibili, oltretutto limitatamente alla CIG Ordinaria (i contributi relativi al FIS prevedono aliquote e causali totalmente diverse).

Nella circolare Inps 115/2020, tuttavia, al punto 2.1 viene precisato che il versamento dei contributi addizionali deve avvenire tramite le denunce Uniemens esclusivamente per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro (poi conguagliate sulle denunce Uniemens). Relativamente alle integrazioni salariali a pagamento diretto, viene invece precisato quanto segue: “Le imprese autorizzate al pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, ai fini del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nei messaggi n. 6129/2015 e n. 1113/2017, ai quali si rimanda.” Nei messaggi Inps in questione, è descritto il criterio di gestione dei contributi addizionali relativi alle varie tipologie di CIG (messaggio 6129/2015) ed al FIS (messaggio 1113/2017) a pagamento diretto, attraverso un’apposita applicazione sviluppata dall’Inps (“RACE”). Stando a quanto indicato nella circolare 115/2020, la stessa modalità di gestione dovrebbe essere adottata per i contributi addizionali dovuti sulle integrazioni salariali a pagamento diretto, nei casi previsti dal D.L. 104/2020.

2.8) NUOVE VOCI – ENTI BILATERALI

Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione degli Enti Bilaterali:

• Ente Bilaterale – Contributo c/ditta: voce 77J – il criterio di calcolo e di assoggettamento (in automatico al contributo di solidarietà 10%, tramite la voce 59N ad Irpef) corrisponde a quello previsto per la voce 78A.

• Ente Bilaterale – Contributo c/dipendente: voce 77K – il criterio di calcolo e di assoggettamento (imponibile Irpef) corrisponde a quello previsto per la voce 78B.

Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’.

3) CONGUAGLIO INPS E INAIL

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps ed Inail non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

3.1) CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2020, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 47.379,00 annuali, corrispondenti a E. 3.948,00 mensili.

Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

(9)

Pagina 9 di 27 Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.

Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.

A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.

La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’.

L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

3.2) MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2020, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde ad E.

103.055,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1

‘Contributi e varie Inps’).

In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale.

Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.

Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.

Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).

Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

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Pagina 10 di 27 Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente punto 3.1.

Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

3.3) COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. L’imponibile Inail così determinato sarà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2020, corrispondono ad E.

1.379,53 (minimale) ed E. 2.561,98 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, e ad E. 1.386,35 (minimale) ed E. 2.574,65 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Gli importi relativi al secondo semestre sono stati rilasciati con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768 e coincidono esattamente con quelli stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 91 del 03/08/2020.

Il minimale e il massimale Inail sono riportati sulla voce 492, nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale.

Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

4) CONGUAGLIO FISCALE

Le principali variazioni fiscali che hanno interessato l’anno di competenza 2020 sono le seguenti:

• dal mese di luglio 2020 sono entrati in vigore il nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e la nuova detrazione previsti dalla legge 21/2020, in sostituzione del precedente bonus legge 190/2014 (aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / 769 e di novembre 2020 Acred780);

• il D.L. 18/2020, all’art. 63, ha previsto un “premio”, in forma di bonus fiscale, per i dipendenti che hanno lavorato presso la sede dell’azienda nel mese di marzo 2020 (aggiornamenti di marzo 2020 Acred750 / 751, aprile 2020 Acred754 / 756 / 757, maggio 2020 Acred761 e novembre 2020 Acred776).

(11)

Pagina 11 di 27 Inoltre, con il presente aggiornamento, vengono rilasciati i conguagli dei bonus fiscali secondo i criteri stabiliti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 14/12/2020 (descritti dettagliatamente al successivo punto 4.1):

• rateizzazione dell’eventuale recupero del bonus fiscale e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020;

• applicazione della clausola di salvaguardia per il riconoscimento dei bonus fiscali L. 21/2020 e L. 190/2014;

• limitazione a 181 giorni per il primo semestre ai fini dell’applicazione del bonus L. 190/2014.

4.1) CONGUAGLIO BONUS FISCALI E ULTERIORE DETRAZIONE

La gestione del bonus fiscale L. 190/2014 è stata descritta negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 Acred532 / 533 / 534 / 535 / 536, gennaio 2015 Acred555 / 557, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736.

La gestione del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione previsti dalla L. 21/2020 è stata descritta negli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / 769 e di novembre 2020 Acred780.

Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.

Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente il conguaglio del bonus fiscale: quest’anno, il conguaglio riguarda anche il nuovo bonus e la nuova ulteriore detrazione.

Naturalmente, in fase di conguaglio fiscale vengono determinate le condizioni “definitive” di spettanza dei bonus e dell’ulteriore detrazione, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria (che non deve superare determinati limiti) e dell’imposta lorda, che deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Relativamente al bonus L. 190/2014, il limite di reddito corrisponde ad E. 26.600 e, nella fascia di reddito tra E. 24.600 ed E. 26.600, viene effettuato un calcolo proporzionale (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).

Per quanto riguarda il nuovo bonus L. 21/2020, il limite di reddito corrisponde ad E. 28.000, mentre l’ulteriore detrazione spetta nella fascia compresa tra E. 28.000 ed E. 40.000 (aggiornamento di luglio 2020 Acred768).

Il D.L. 34/2020 ha previsto (art. 128, comma 1) una clausola di salvaguardia in merito al riconoscimento dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, da applicare nel caso in cui il diritto agli stessi bonus venga perso a causa del minor reddito percepito per effetto delle misure a sostegno del reddito dovute all’emergenza Covid.

Le indicazioni che consentono di applicare la clausola di salvaguardia sono state fornite, dall’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 29 del 14/12/2020. In particolare, è stato chiarito che occorre ricalcolare il reddito soltanto nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente (il reddito, quindi, non va ricalcolato quando l’imposta lorda risulta già superiore alle detrazioni, evitando così eventuali effetti svantaggiosi per il dipendente nel caso in cui il reddito ricalcolato risultasse superiore al limite massimo previsto per i bonus fiscali).

Il reddito da ricalcolare corrisponde a quello che il dipendente avrebbe percepito contrattualmente (è perciò definito reddito “contrattuale”), se avesse lavorato anziché usufruire delle integrazioni salariali o dei congedi per Covid.

La circolare ha inoltre precisato che il reddito “contrattuale” va utilizzato esclusivamente per determinare la spettanza dei bonus fiscali, non per calcolare l’importo di questi ultimi. Ricordiamo che, in una determinata fascia di reddito, il bonus L. 190/2014 è calcolato in proporzione al reddito: a tale scopo, va considerato il reddito effettivo.

Con l’elaborazione del mese di dicembre, la clausola di salvaguardia viene applicata automaticamente in caso in incapienza dell’Irpef lorda annuale (voce 659) rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (voce 635).

(12)

Pagina 12 di 27 In tale condizione, viene elaborata automaticamente la voce 661, tramite la quale si determina il reddito che sarebbe spettato nel caso in cui il dipendente non avesse usufruito di integrazioni salariali e/o di congedi dovuti all’emergenza Covid. A tale riguardo, si considerano gli eventi occorsi nel periodo marzo – dicembre 2020.

Relativamente alle integrazioni salariali, vengono rilevate le ore di assenza relative a: CIGO (voci 86A / 8AC), CIGD (voce 8AD), FIS assegno ordinario (voci 8B0 / 8BA), FSBA assegno ordinario (voci 8B5 / 8BC).

Per quanto riguarda i congedi parentali, vengono rilevate le ore di assenza relative ai nuovi congedi indennizzati al 50% (voci 1AA / 1AB / 1AC / 1AD / 1AE / 1AF / 1AJ / 1AK).

In ciascun mese del periodo, viene calcolata la retribuzione spettante per le ore di assenza sopra elencate, moltiplicando tali ore per la retribuzione oraria del mese (voce 105). Precisiamo che quest’ultima è calcolata in base alle ore lavorabili per la paga mensilizzata o del coefficiente contrattuale per la paga oraria.

Nel caso degli operai e apprendisti operai edili, la retribuzione spettante viene maggiorata secondo le percentuali di accantonamento sul lordo (voci 467 / 468) e di indennità sostitutiva dei permessi (voce 132).

Per quanto riguarda le integrazioni salariali, se sono state decurtate le ore di assenza dai ratei delle mensilità aggiuntive (impostando la voce 473 sulle Voci Fisse), la retribuzione spettante viene maggiorata dei ratei di 13° e, dove prevista, di 14° (l’importo corrispondente alle ore decurtate da ciascun rateo è riportato sulla voce 473). Tale calcolo non viene effettuato per gli operai edili, in quanto i ratei sono già compresi nell’accantonamento sul lordo.

Per ottenere la differenza di reddito imponibile, dalla retribuzione spettante vengono decurtate le indennità a carico dell’Inps (congedi parentali e CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens) o a carico dell’FSBA. Per quanto riguarda le indennità CIGO / FIS, precisiamo che vengono decurtate soltanto se sono state corrisposte dal datore di lavoro: non possono essere considerate le indennità pagate direttamente dall’Inps ai dipendenti, a meno che gli stessi dipendenti non consegnino al datore di lavoro la CU predisposta dall’Inps, chiedendo di tenerne conto ai fini del conguaglio.

Sempre in merito alle integrazioni salariali, per calcolare la differenza di reddito vengono decurtate anche le eventuali integrazioni a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE / 4CF), se erogate a seguito di accordi aziendali.

Dalla retribuzione risultante, vengono quindi decurtati i contributi a carico del dipendente (l’aliquota è presente sulla voce 210), in quanto occorre considerare il reddito imponibile ai fini fiscali.

La differenza di reddito imponibile, determinata come sopra indicato, viene riportata nel campo Importo Unitario della voce 661, quindi viene sommata all’imponibile effettivo (voce 615, oltre all’eventuale reddito detassato sulla voce 658): in tal modo viene determinato il reddito “contrattuale”, riportato nel campo Importo Totale della voce 661.

Sulla base del reddito “contrattuale” determinato dalla voce 661, vengono ricalcolati l’Irpef lorda annuale e le detrazioni per lavoro dipendente, riportati rispettivamente nel campo Importo Totale e Importo Unitario della voce 668.

Per stabilire se spettano i bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, vengono considerati gli importi dell’Irpef lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente riportati sulla voce 668 (se presente), in sostituzione degli importi effettivi riportati sulle voci 659 (Irpef lorda) e 635 (detrazioni per lavoro dipendente).

Occorre tuttavia tenere presente che, per entrambi i bonus, continua ad essere considerato l’eventuale reddito dichiarato dal dipendente ai fini delle detrazioni e dei bonus fiscali: ricordiamo che il reddito in questione può essere inserito sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, indicando se va utilizzato anche per il conguaglio annuale oppure solo nel calcolo mensile (in tal caso, non rileva ai fini del conguaglio) ed anche se va considerato in aggiunta oppure in sostituzione di quello risultante al sostituto (sarà quindi considerato in aggiunta o in sostituzione del reddito “contrattuale” di cui sopra).

Precisiamo che, in caso di necessità, rimane comunque possibile abilitare “forzatamente”

l’erogazione dei bonus fiscali: per forzare l’erogazione del bonus L. 190/2014 occorre indicare ‘1’ nel campo Quantità della voce 66A, mentre per forzare l’erogazione del bonus L. 21/2020 occorre indicare ‘1’ nel campo Quantità della voce 67B (entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse e delle Variazioni Mensili, al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’).

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Pagina 13 di 27 Ricordiamo anche che entrambi i bonus possono essere disabilitati, oppure abilitati solo in fase di conguaglio, tramite le opzioni disponibili nel campo ‘Bonus fiscale’, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’.

Nel caso in cui si intenda disabilitare soltanto il bonus L. 190/2014, è possibile bloccare la voce 66A, mentre se si ha necessità di bloccare soltanto il bonus L. 21/2020, è possibile bloccare la voce 67B.

Relativamente al bonus L. 190/2014, la circolare 29/E sopra citata ha previsto che i giorni utili del primo semestre debbano essere limitati a 181. Tale indicazione risulta in contrasto con le disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei precedenti anni bisestili, secondo le quali il 29 febbraio deve essere considerato utile ai fini delle detrazioni e del bonus fiscale, limitando semplicemente il numero complessivo dei giorni utili a 365 su base annuale. Solo a titolo di esempio:

nel caso della CU/2017, relativa all’anno bisestile 2016, il giorno 29 febbraio doveva essere considerato utile, se si volevano evitare errori da parte del software di controllo della CU.

Limitando a 181 i giorni utili del primo semestre, di fatto il 29 febbraio non può essere considerato utile per i soggetti che hanno cessato il rapporto nel corso del secondo semestre (prima del 31/12/2020). Ad esempio, se un dipendente è stato in forza dal 1/01/2020 al 31/07/2020, il numero complessivo dei giorni utili (secondo il criterio applicato nei precedenti anni bisestili) risulta 213 (182 primo semestre + 31 secondo semestre), mentre secondo il criterio indicato nella circolare 29/E, il numero complessivo è limitato a 212 (181 primo semestre + 31 secondo semestre).

Ovviamente, fino al mese di novembre 2020, i conguagli fiscali di fine rapporto sono stati effettuati secondo i criteri adottati nei precedenti anni bisestili, in quanto niente lasciava supporre che sarebbe stata prevista la limitazione a 181 giorni nel primo semestre. L’indicazione riportata nella circolare 29/E ha sollevato (sul forum di Assosoftware), numerose richieste di modifica del criterio sopra descritto, in particolare per quanto riguarda i conguagli fiscali effettuati prima della pubblicazione della circolare 29/E. Dalle ultime anticipazioni riportate sul forum di Assosoftware, sembra che l’Agenzia delle Entrate stia verificando la possibilità di modificare il criterio indicato nella circolare 29/E, quantomeno in relazione alla compilazione della CU/2021 per i conguagli già conclusi nei mesi precedenti.

In attesa di nuove indicazioni, per l’elaborazione del mese di dicembre abbiamo modificato il controllo effettuato sui giorni relativi al primo semestre del 2020: i giorni utili del periodo gennaio – giugno 2020, riportati nel campo Quantità della voce 62A, vengono automaticamente limitati a 181.

Contestualmente, il numero di giorni utili per le detrazioni, relativi all’intero anno e riportati nel campo Importo Unitario della voce 635, vengono limitati alla somma dei giorni utili relativi al primo semestre (riportati sulla voce 62A) ed al secondo semestre (riportati sulla voce 62B).

Per quanto riguarda il bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e l’ulteriore detrazione L. 21/2020, è inoltre prevista la possibilità di rateizzare l’eventuale importo da recuperare a seguito del conguaglio di fine anno.

La suddetta condizione si verifica se il bonus o la detrazione sono stati applicati nel corso dell’anno e risultano invece non dovuti al momento del conguaglio fiscale: in tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto non è cessato, il recupero avviene in 8 rate, trattenute a partire dal mese del conguaglio.

In generale, il limite di E. 60,00 viene verificato considerando l’importo del bonus o della detrazione da recuperare. Tuttavia, la circolare 29/E precisa come occorre comportarsi nel seguente caso particolare: se deve essere recuperato il bonus precedentemente riconosciuto e, contestualmente, deve essere attribuita l’ulteriore detrazione (quindi se il reddito risultante dal conguaglio è superiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si prevedeva un reddito inferiore), occorre considerare la differenza tra il bonus da recuperare e la detrazione da attribuire, per verificare se viene superato il limite di 60 euro: in caso affermativo, occorre rateizzare tale differenza, recuperando invece per intero la parte di bonus che viene “virtualmente compensata” dall’ulteriore detrazione.

Se, invece, si verifica il caso opposto, ossia che l’ulteriore detrazione attribuita durante l’anno deve essere recuperata e viene invece riconosciuto il bonus (a causa di un reddito risultante dal conguaglio inferiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si era previsto un reddito superiore), il limite di 60 euro e la conseguente rateizzazione vengono applicati all’intero importo della detrazione da recuperare, mentre contestualmente si riconosce l’intero bonus.

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Pagina 14 di 27 La suddetta difformità di comportamento, espressamente citata nella circolare 29/E, deriverebbe da una differente indicazione, nel D.L. 3/2020 (come modificato dalla L. 21/2020), dei criteri da adottare per il recupero del trattamento integrativo (art. 1, comma 3) rispetto a quelli previsti per il recupero dell’ulteriore detrazione (art. 2, comma 3). In particolare, quando si parla del recupero del trattamento integrativo, è indicato che i “sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’art. 2”, mentre tale indicazione non è presente quando si parla del recupero dell’ulteriore detrazione.

Con l’elaborazione del mese di dicembre, in caso di recupero del bonus (“trattamento integrativo”) L.

21/2020 erogato nei mesi precedenti, viene verificato automaticamente se sussistono le condizioni per procedere alla rateizzazione.

In generale, il valore del bonus da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.

L’eventuale valore del bonus da recuperare a rate è riportato automaticamente sulla voce 67G, con segno positivo. Come precisato sopra, nel caso in cui venga contestualmente riconosciuta l’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene considerata la differenza tra l’importo del bonus da recuperare ed il valore dell’ulteriore detrazione riconosciuta (quest’ultimo è riportato sulla voce 63F). Tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 67G, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8). In assenza dell’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene invece considerato l’intero bonus da recuperare: se tale valore è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato nell’Importo Totale.

Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).

In caso di recupero rateizzato del bonus, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), del bonus complessivo da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.

In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato il valore della singola rata. Tuttavia, se è stata effettuata la “compensazione virtuale” (vedere paragrafi precedenti) tra il bonus da recuperare e l’ulteriore detrazione riconosciuta, sul tributo 1701 viene riportata il totale risultante dalla rata e dal valore “compensato” con l’ulteriore detrazione.

A partire dal mese di gennaio 2021, l’importo delle rate continua ad essere versato con il codice tributo 1701, indicando però l’anno di competenza 2020 ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali).

Per quanto riguarda il recupero dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, in fase di conguaglio viene stabilito se spetta tale detrazione: in tal caso, il valore annuale della detrazione si trova nel campo Importo Totale della voce 63F.

Risulta invece più problematico determinare il valore della stessa detrazione da recuperare, nel caso in cui sia stata attribuita nel corso dell’anno: la circolare 29/E non riporta indicazioni precise a tale riguardo, tuttavia è plausibile che la detrazione da recuperare corrisponda al valore che è stato effettivamente decurtato dall’Irpef lorda nei mesi pregressi. Per ciascun mese, quindi, si verifica in quale misura è stato possibile applicare l’ulteriore detrazione mensile (voce 62F) sull’Irpef lorda mensile (voce 654) al netto di tutte le altre detrazioni. Nel caso in cui sia stato effettuato un precedente conguaglio di fine rapporto, la stessa verifica viene effettuata rispetto ai corrispondenti valori annuali.

Il valore complessivo dell’ulteriore detrazione effettivamente applicata nei singoli mesi precedenti, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G. La detrazione da recuperare corrisponde quindi alla differenza tra la detrazione determinata in fase di conguaglio (voce 63F, che non è presente se non spetta) ed il valore riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G: tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo

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Pagina 15 di 27 Totale della voce 63G, con segno positivo, e corrisponde al valore da recuperare a rate. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportato il numero iniziale delle rate (8). Sul cedolino, il valore della detrazione da recuperare a rate è riportato nella colonna Competenze, su un rigo del cedolino successivo all’Irpef da conguaglio: in tal modo, vengono “neutralizzati” gli effetti economici che si avrebbero in caso di recupero immediato dell’intera detrazione.

Per effettuare il recupero rateizzato della detrazione, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 63H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), della detrazione complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono indicati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Per il versamento delle rate dell’ulteriore detrazione, le indicazioni riportate nella circolare 29/E non sono molto chiare. Sulla base di ulteriori chiarimenti forniti sul forum di Assosoftware, risulta che, nel mese del conguaglio, il recupero rateizzato dell’ulteriore detrazione debba produrre il suo effetto sui tributi relativi all’Irpef da conguaglio: 1001 se a debito, 1627 se a credito. Di conseguenza, ai fini dell’indicazione sul modello F24, il valore della voce 63G (ulteriore detrazione da recuperare a rate) viene sottratto dall’Irpef da conguaglio, mentre il valore della voce 63H (rata recuperata dell’ulteriore detrazione) viene sommato all’Irpef da conguaglio. Se il risultato di tale sommatoria, a livello di singolo dipendente, risulta a debito, viene versato tramite il tributo 1001, se invece risulta a credito, viene compensato tramite il tributo 1627 (ricordiamo che i conguagli a debito devono essere indicati separatamente da quelli a credito).

Per quanto riguarda il versamento delle rate nei mesi successivi, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che sarà previsto un apposito codice tributo, in quanto il tributo 1627 confluirebbe nel tributo “generico” 6781, nel corso dell’anno 2021.

4.2) DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO

Precisiamo che, ad eccezione dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 (descritta al precedente punto 4.1), i criteri adottati nel conguaglio delle detrazioni non sono variati rispetto all’anno precedente.

La gestione delle detrazioni è stata descritta nei seguenti aggiornamenti: gennaio, marzo e aprile 2007 Acred301 / 307 / 310, gennaio 2008 Acred327, gennaio 2013 Acred483, gennaio e giugno 2014 Acred519 / 536, giugno 2015 Acred574, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736.

Tutti gli aggiornamenti relativi alle detrazioni sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1

‘Variazioni Fiscali’.

In particolare ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736, è stata rilasciata un’opzione che consente di ottenere la variazione automatica della detrazione per figli, al raggiungimento del terzo anno di età.

Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.

I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).

Relativamente alla detrazione per redditi minimi (caso particolare della detrazione per lavoro dipendente), ricordiamo che sono disponibili le nuove opzioni descritte al punto 2.3 del presente aggiornamento.

Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che viene attribuita automaticamente per i dirigenti commercio, in relazione alle somme dovuto al Fondo Previr (voci 566 e 569). In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano, eventualmente, il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce

(16)

Pagina 16 di 27 599), nel caso in cui risulti presente nei cedolini relativi all’anno del conguaglio.

Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E.

530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E.

1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.

Ricordiamo che, ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).

Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.

Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).

Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati) rispetto al mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.

Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.

Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).

Per quanto riguarda la maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni, ricordiamo che è possibile ottenere la variazione automatica della detrazione a partire dal mese successivo a quello in cui viene raggiunto il terzo anno di età: a tale scopo, è sufficiente impostare l’opzione ‘Automatico’

nel campo ‘Aumento per figli di età inferiore a 3 anni’, sul servizio ‘Dipendente - Detrazioni e ANF’

(aggiornamento di novembre 2019 Acred736).

Precisiamo che, anche impostando la suddetta opzione, rimane comunque necessario rettificare il numero dei ratei secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente, nel caso in cui la maggiore detrazione sia stata attribuita (o non attribuita) in modo errato nei mesi precedenti. A titolo di esempio, se la data di nascita del figlio viene modificata (a causa di una precedente indicazione errata) in ritardo rispetto al mese in cui raggiunge i tre anni di età, occorrerà rettificare il numero di ratei relativi alla maggiore detrazione già attribuita nei mesi precedenti.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.

Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2020’ e Data Finale ‘30/11/2020’.

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