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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ACRED554 del 14/01/15

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Academic year: 2022

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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ‘ACRED554’ del 14/01/15

1) GESTIONE TFR E IMPOSTA SOSTITUTIVA

1.1) RIVALUTAZIONE TFR ANNO PRECEDENTE

Con l’elaborazione del mese di dicembre, deve essere effettuato il riepilogo del TFR per la generalità dei dipendenti.

Il procedimento da adottare, per riepilogare e rivalutare il TFR, è lo stesso degli anni precedenti: una volta inserito in archivio il coefficiente di rivalutazione relativo al mese di dicembre, sarà necessario rielaborare i cedolini dello stesso mese. A tale scopo, occorre effettuare le seguenti operazioni:

A) Inserire il coefficiente di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2014, tramite il servizio

‘Amministratore : Tabella Indici Istat’, disponibile sul menù Amministratore Paghe. Ricordiamo che il coefficiente deve essere inserito sulla colonna ‘Rivalutazione’ indicando 5 cifre decimali, alla data di decorrenza ‘01/01/2014’.

B) Annullare la condizione di “elaborato” relativa al mese di dicembre 2014, utilizzando la procedura Annulla Elaborazione Dicembre, sul menù Amministratore Paghe. Nel campo ‘Anno da Annullare’

indicare ‘2014’.

C) Rielaborare il mese di dicembre 2014, utilizzando la procedura Rielaborazione Ditte, sul menù Amministratore Paghe. Nel campo ‘Selezione Cedolini da Rielaborare’ impostare l’opzione ‘Rielabora Tutti i Cedolini’ (‘X’); inoltre, abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24, attraverso le opzioni disponibili nel campo ‘Trasferimento Tributi su F24’. Una volta terminata la rielaborazione, è importante verificare la presenza di eventuali errori: a tale scopo, occorre controllare se è stata generata la stampa ‘errelab.RLA’.

Precisiamo che la procedura Annulla Elaborazione Dicembre considera esclusivamente le ditte che hanno dipendenti in forza: a tale riguardo, si fa riferimento al campo ‘Solo Gestione Inail’, presente sul servizio

‘Ditta – Abilitazione Paghe’ (comunque non si verificano problemi, se vengono rielaborate anche ditte che non hanno dipendenti in forza).

Ricordiamo che la procedura Rielaborazione Ditte, tramite l’opzione ‘X’ nel campo ‘Selezione Cedolini da Rielaborare’, considera anche i cedolini già bollati, mantenendo la condizione di bollato e la numerazione assegnata.

Per ogni cedolino trattato (bollato o non bollato), viene controllato che NON risultino modificati il netto in busta ed i contributi previdenziali a carico dell’azienda. Se vengono rilevate delle differenze sugli importi in questione, la procedura genera la stampa ‘errelab.RLA’, con l’indicazione dei soggetti per i quali si è verificato il problema. Precisiamo che le aziende segnalate su tale stampa sono state comunque rielaborate: per poter effettuare delle correzioni, occorre togliere manualmente la condizione di

“elaborato” e procedere nuovamente ad una rielaborazione.

Attenzione: La stampa ‘errelab.RLA’ deve essere stampata o scaricata (download) subito dopo la rielaborazione, in quanto non è riproducibile.

Facciamo presente che un’eventuale differenza sul netto potrebbe derivare da una variazione nelle aliquote relative alle addizionali regionali o comunali, intervenuta successivamente all’elaborazione del cedolino interessato. Tale eventualità potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui la busta paga

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relativa ad una cessazione, avvenuta nel mese di dicembre, fosse stata elaborata PRIMA degli aggiornamenti relativi allo stesso mese (Acred550 del 19/12/14, Acred552 del 30/12/14 e Acred553 del 05/01/15). Ricordiamo che tali aggiornamenti includevano le aliquote delle addizionali regionali e comunali:

se si presenta una differenza sul netto a causa del ricalcolo delle addizionali (in quanto trattenute nel mese di cessazione), occorre effettuare nuovamente la rielaborazione, impostando la necessaria “forzatura” sulle voci che risultano modificate (eventualmente contattare l’assistenza). Precisiamo che, anche in assenza della cessazione, le addizionali verrebbero comunque ricalcolate: potrebbero quindi differire da quelle originarie (pur senza generare alcuna differenza sul netto), se la busta paga fosse stata elaborata prima degli aggiornamenti di dicembre. Le addizionali ricalcolate sulla base delle aliquote aggiornate, in assenza della cessazione, verranno quindi trattenute a rate nell’anno successivo, nonché indicate sulla nuova certificazione annuale (CU/2015).

Con la rielaborazione del mese di dicembre, oltre alla rivalutazione del Tfr, viene determinato anche il saldo della relativa imposta sostitutiva (tributo 1713 – vedi successivo punto 1.2). Di conseguenza, sulla procedura Rielaborazione Ditte è necessario abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24 (Archivio Tributi). A tale proposito facciamo presente che, al momento della rielaborazione, la scadenza del 16 gennaio 2015 deve risultare chiusa in modo definitivo, mentre quella del 16 febbraio non deve essere ancora chiusa (o almeno non in modo definitivo).

In presenza di un saldo a credito dell’imposta sostitutiva, ricordiamo che è possibile trasferire l’importo del credito sul tributo 1713 oppure sul tributo 6781, attraverso le opzioni disponibili sul campo ‘Trasferimento tributi su F24’. In automatico, l’eventuale credito viene trasferito sul tributo 1713. Se si intende trasferire il credito sul tributo 6781, occorre barrare la casella ‘Indica credito 1713 su tributo 6781’ (aggiornamento Acred520 del 27/01/14); tale opzione avrà effetto esclusivamente in presenza di un saldo a credito.

Al momento della rielaborazione del mese di dicembre, sulla procedura Rielaborazione Ditte consigliamo di abilitare la stampa della Nota Contabile, selezionando la modalità ‘Annuale con Residui’ (la stessa stampa può essere prodotta anche successivamente, tramite la procedura Stampa Mensile Ditte). Sulla nota contabile annuale viene riportato l’accantonamento del Tfr esercizio, costituito dalle quote maturate nell’anno corrente (se rimaste in carico all’azienda) e dalla rivalutazione del fondo relativo all’anno precedente. Inoltre, viene riportata l’imposta sostitutiva complessivamente dovuta nell’anno di competenza, comprensiva di quella già determinata in caso di erogazione del Tfr nel corso dell’anno, indicata sulle note contabili mensili. Sulla stessa nota contabile, se prodotta a livello di ditta, viene esposta anche la rivalutazione dell’eventuale credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr (per le sole aziende interessate). Per quanto riguarda le aziende che versano il Tfr al Fondo Tesoreria, viene indicata la rivalutazione dell'importo accantonato presso lo stesso fondo, mentre la corrispondente imposta sostitutiva risulta evidenziata in relazione ai soli dipendenti ai quali è stato liquidato il Tfr (ricordiamo che, per la generalità dei dipendenti, l’imposta verrà recuperata con la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2015).

Tramite l’opzione ‘Annuale con Residui’, inoltre, sono evidenziati i ratei residui relativi alla 14° mensilità (dove prevista), alle ferie ed ai permessi non usufruiti, con i corrispondenti contributi a carico dell’azienda.

Per quanto riguarda il residuo di ferie e permessi, ricordiamo che viene calcolato sulla base delle ore residue complessive risultanti al 31/12/14, comprensive quindi delle eventuali ore non usufruite derivanti dagli anni precedenti.

Ricordiamo che, sulla Nota Contabile mensile, esiste la possibilità di esporre il costo relativo al singolo rateo mensile di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e Tfr: a tale scopo, occorre utilizzare l’opzione ‘Mensile con Ratei’.

RIEPILOGO DEL TFR PER I DIPENDENTI CESSATI – CASI PARTICOLARI

Riepiloghiamo, di seguito, gli interventi necessari per gestire correttamente il riepilogo del Tfr, in caso di cessazione del dipendente nel mese di dicembre, con particolari condizioni di erogazione del trattamento di fine rapporto.

A tale proposito, ricordiamo che le operazioni da effettuare, in occasione dell’elaborazione del mese di dicembre, sono state documentate con l’aggiornamento Acred550 del 19/12/14 (punto 5).

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Caso 1 – Cessazione nella seconda metà di dicembre con erogazione del Tfr nello stesso mese

In questo caso, se il Tfr viene liquidato prima della pubblicazione dell’indice Istat di dicembre, la rivalutazione deve essere calcolata su un coefficiente presunto. Per l’elaborazione di dicembre, il coefficiente presunto non va inserito nella tabella degli indici Istat: deve essere invece indicato sulle Variazioni Mensili del dipendente, utilizzando la voce 718 (nella generalità dei casi) oppure 713 (se è stato erogato un anticipo nel corso dell’anno – in tal caso, indicare la differenza rispetto al coefficiente applicato nel mese di erogazione dell’anticipo). Nel caso in cui l’azienda versi il Tfr al Fondo Tesoreria, il coefficiente presunto, relativo al mese di dicembre, deve essere indicato anche sulla voce 71A.

Ricordiamo che l’indicazione del coefficiente presunto, sulle voci 718 / 713 / 71A, garantisce da eventuali problemi al momento della rielaborazione dei cedolini di dicembre: le buste paga dei dipendenti cessati, sulle quali è stato “forzato” il coefficiente di rivalutazione, non risentono in alcun modo del coefficiente definitivo. Diversamente, se NON sono state utilizzate le voci 718 / 713 / 71A per inserire il coefficiente presunto, occorre contattare l’assistenza per ricevere le istruzioni necessarie, PRIMA di rielaborare il mese di dicembre.

Caso 2 – Cessazione nel mese di dicembre (o in mesi precedenti) con erogazione del Tfr nell’anno successivo

In questo caso, con l’elaborazione del mese di dicembre deve essere effettuato il riepilogo e la rivalutazione del Tfr, nonostante l’erogazione dello stesso Tfr avvenga nell’anno successivo. Il riepilogo del Tfr è necessario ai fini contabili e, inoltre, serve a determinare sia la rivalutazione che la corrispondente imposta sostitutiva.

Per effettuare il riepilogo del Tfr senza erogarlo, occorre inserire la voce 710 sulle Variazioni Mensili di dicembre: è necessario selezionarla dall’elenco delle voci disponibili, al punto 3.5, scegliendo l’opzione

‘Effettua il riepilogo del Tfr senza liquidazione’ (viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità della stessa voce).

Nel caso in cui, sulle Variazioni Mensili di dicembre, fosse stata precedentemente impostata la voce 710 con l’opzione ‘Blocca la liquidazione del Tfr’ (corrispondente al valore ‘-1’ nei campi Importo Unitario e Importo Totale), sarà necessario prima cancellare la voce in questione e poi reinserirla secondo la modalità precedentemente descritta.

Precisiamo che il riepilogo del Tfr, attraverso l’elaborazione del mese di dicembre, deve essere effettuato anche per eventuali dipendenti cessati in mesi precedenti a dicembre, nel caso in cui si intenda liquidare il Tfr nel corso dell’anno successivo. Per i dipendenti in questione, è necessario bloccare il conguaglio fiscale sull’elaborazione di dicembre (se non risulta bloccato, il conguaglio viene effettuato automaticamente): a tale scopo, occorre selezionare la voce 605 dall’elenco delle voci disponibili (punto 4.1), scegliendo l’opzione ‘Blocca il conguaglio’.

Attenzione: Relativamente ai rapporti di lavoro cessati il 31 dicembre, se si intende applicare la tassazione sul Tfr in vigore nell’anno successivo, ricordiamo che occorre erogare lo stesso Tfr con la busta paga del mese di gennaio.

1.2) SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR

Con la rielaborazione del mese di dicembre (precedente punto 1.1), viene determinato l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. Da tale importo viene sottratto l’acconto già versato alla scadenza del 16 dicembre: la differenza corrisponde al saldo da versare (se a debito) o da compensare (se a credito).

L’importo del saldo viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi), con codice tributo ‘1713’ e data scadenza 16/02/2015. In caso di saldo a credito, la compensazione può essere effettuata a partire da tale scadenza.

Sempre relativamente all’eventuale saldo a credito, ricordiamo che è possibile trasferire l’importo del credito sul tributo ‘6781’, anziché sul tributo 1713, seguendo le indicazioni riportate al precedente punto 1.1.

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Se la ditta ha un credito residuo derivante dall’anticipo di tassazione sul Tfr, ed il saldo dell’imposta sostitutiva risulta a debito, viene generato anche il tributo ‘1250’ con l’importo necessario a compensare il tributo 1713.

Sulla Nota Contabile, se prodotta nella modalità ‘Mensile con Ratei’ / ‘Mensile con Residui’ / ‘Annuale con Residui’, viene indicato il valore dell’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione del mese di dicembre, oltre allo storno dell’importo già versato a titolo di acconto. I dati in questione vengono riportati esclusivamente sulla Nota Contabile generata a livello di ditta (sulle stampe a livello di centro di costo o di singolo dipendente viene comunque riportata l’imposta sostitutiva complessivamente dovuta, come indicato al precedente punto 1.1).

Sulle aziende che versano il Tfr al Fondo Tesoreria, il saldo dell’imposta sostitutiva a carico del Fondo viene versato unitamente al saldo dell’imposta relativa al Tfr rimasto in azienda. L’imposta sostitutiva a carico del Fondo verrà recuperata tramite la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio (o di gennaio in caso di liquidazione del Tfr). A tale proposito, ricordiamo che la rivalutazione del Fondo Tesoreria calcolata a dicembre 2014 dovrà essere indicata sulla denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2015 (come indicato nel Documento Tecnico UniEmens).

ATTENZIONE: Relativamente alle ditte cessate o comunque non elaborate nel mese di dicembre, per le quali deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, valgono le stesse avvertenze comunicate in occasione del versamento dell’acconto (aggiornamento Acred548 del 24/11/14). Per le aziende in questione, occorre inserire manualmente il tributo 1713 sull’Archivio Tributi (servizio ‘Tributi per Competenza’), richiedendo poi la stampa della delega e la generazione del file per l’invio telematico (servizio ‘Tributi per Scadenza’).

1.3) PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEL TFR

E’ possibile stampare l’elenco riepilogativo del Tfr da utilizzare ai fini contabili, oltre al prospetto dettagliato del Tfr a livello di singolo dipendente (quest’ultimo nel caso in cui si intenda consegnarlo ai soggetti interessati).

Per produrre le stampe in questione, può essere utilizzata la procedura Stampa Mensile Ditte, in riferimento al mese di dicembre 2014: impostare ‘S’ nel campo ‘Prospetto e Riepilogo Tfr’ e selezionare la modalità di stampa desiderata tramite la finestra sul campo ‘Opzioni per stampe Tfr’. In particolare, se si vuole stampare il prospetto del Tfr per tutti i dipendenti, occorre abilitare l’opzione ‘Considera anche i dipendenti senza erogazione di Tfr nel mese’,.

Vengono prodotte le stampe ‘listato.tfr.STA’, corrispondente al riepilogo contabile del Tfr, e

‘prospetto.tfr.STA’, che consiste nel prospetto dettagliato a livello di singolo dipendente.

Relativamente al riepilogo contabile, sulla finestra ‘Opzioni per stampe Tfr’ sono disponibili le seguenti opzioni:

- raggruppamento per centro di costo: consente di ordinare i dipendenti per centro di costo e calcola i totali parziali a livello di centro; occorre tenere presente che i dati relativi ad un singolo dipendente possono venire ripartiti tra due o più centri di costo, se il centro al quale risulta agganciato varia nel corso dell’anno; abilitando tale opzione, non vengono prodotti i prospetti dettagliati a livello di singolo dipendente;

- riporta dati anni precedenti: se abilitata, riporta in stampa alcuni dati aggiuntivi relativi agli anni precedenti (anticipi erogati e quote versate alla previdenza complementare); precisiamo che i dati in questione vengono riportati su un rigo aggiuntivo, non incolonnati con gli altri dati, per i soli dipendenti interessati;

- considera rivalutazione presunta: non produce alcun effetto sui riepiloghi contabili di fine anno.

Per quanto riguarda il riepilogo contabile del Tfr, occorre tenere presente che i dati riportati sulla stampa sono relativi all’intero anno di competenza. Di conseguenza, è possibile trovare un riscontro con la Nota Contabile solo se quest’ultima viene prodotta utilizzando l’opzione ‘Annuale con Residui’. Segnaliamo

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inoltre che, per i dipendenti cessati nel corso dell’anno (compreso dicembre), non viene compilata la colonna della quota accantonata a fine anno, indipendentemente dal fatto che il Tfr sia stato già corrisposto oppure venga erogato nell’anno successivo.

Relativamente al prospetto a livello di dipendente, viene compilato un diverso modello per ogni singola erogazione di Tfr, con l’indicazione dell’Irpef a tassazione separata, oltre ovviamente al modello relativo all’accantonamento di fine anno. Ricordiamo che il prospetto del Tfr può essere stampato anche con cadenza mensile, per quanto riguarda i soli dipendenti ai quali è stato erogato il trattamento di fine rapporto, sia titolo di anticipo che di liquidazione.

Ricordiamo che sul riepilogo contabile è prevista l’indicazione separata del Tfr versato al Fondo Tesoreria (aggiornamento Acred322 del 26/10/07). Vengono inoltre evidenziate le quote di Tfr a carico Inps, maturate a seguito dei contratti di solidarietà (aggiornamenti Acred507 del 28/08/13 e Acred503 del 28/06/13).

In presenza del Fondo Tesoreria, è prevista la stampa di due righe distinte per ciascun dipendente: una relativa al Tfr rimasto in azienda, identificato dalla sigla ‘D’, ed una per il Tfr versato al Fondo Tesoreria, gestito dall’azienda per conto dell’Inps, identificato dalla sigla ‘I’. Ovviamente, per le aziende che non versano il Tfr al Fondo Tesoreria verrà prodotta una sola riga per ciascun dipendente, riportando sempre la sigla ‘D’.

Relativamente ai contratti di solidarietà, viene prodotta un’eventuale riga aggiuntiva, con l’indicazione delle quote di Tfr a carico Inps, maturate in proporzione alle ore di assenza per solidarietà.

Sul prospetto generato a livello di dipendente, invece, non viene fatta alcuna distinzione tra la parte di Tfr a carico della ditta e quella eventualmente gestita o erogata per conto dell’Inps. A tale proposito, ricordiamo che il versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, o la diversa gestione del Tfr derivante dai contratti di solidarietà, non producono alcun effetto economico nei confronti del dipendente.

Ricordiamo, infine, che il Tfr versato ai fondi di previdenza complementare viene opportunamente evidenziato, sia sul prospetto contabile a livello di ditta, sia sul prospetto generato a livello di singolo dipendente.

2) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

E’ possibile gestire l’Autoliquidazione Inail relativa all’anno di competenza 2014, sulla base di quanto indicato nella Guida all’Autoliquidazione 2015 (versione del 18/12/14) e nella nota operativa Inail del 17/12/14.

Precisiamo che le modalità di gestione dell’Autoliquidazione non sono cambiate rispetto all’anno precedente.

Le procedure da utilizzare si trovano sul menu Amministrazione del Personale –> menu Autoliquidazione Inail –> Procedure di elaborazione e stampa, e devono essere lanciate nel seguente ordine:

A) Conversione Inail da anno precedente: nel campo Anno di Competenza digitare ‘2014’.

La procedura riporta, sull’autoliquidazione dell’anno corrente, una serie di dati rilevati dall’autoliquidazione dell’anno precedente: rata anticipata anno 2014, nucleo artigiano, riduzioni, contributi associativi.

La procedura predispone anche i tassi relativi alla regolazione 2014 ed alla rata 2015, effettuando un’apposita storicizzazione sul servizio Ditta – Posizioni Inail.

In particolare, sul servizio Ditta – Posizioni Inail viene considerato il tasso utilizzato per il calcolo della rata 2014 (autoliquidazione anno precedente), presente nel campo Tasso Rata in corrispondenza dell’Anno di Competenza 2013. Il tasso in questione viene portato nel campo Tasso Regolazione, modificando l’Anno di Competenza da ‘2013’ a ‘2014’ ed effettuando una storicizzazione in data 01/01/2014. Nel caso in cui la posizione Inail risulti già storicizzata sull’anno 2014, la modifica viene effettuata direttamente sulla versione esistente. Se i tassi relativi all’anno 2014 sono già stati inseriti

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manualmente su alcune posizioni Inail (con Anno di Competenza ‘2014’), la procedura di conversione non effettua alcuna operazione su tali posizioni. Precisiamo che, in ogni caso, occorre riportare manualmente le eventuali variazioni relative ai tassi, comunicate da parte dell’Inail.

Ricordiamo che, sulla procedura di conversione, è disponibile il campo Conversione Dichiarazioni, tramite il quale è possibile decidere come deve comportarsi la procedura in presenza di autoliquidazioni “provvisorie” (ossia non segnate come “definitive” sul servizio Risultato). Consigliamo di compilare il campo in questione semplicemente confermando le opzioni proposte sulla corrispondente finestra: in tal modo, risulteranno convertite soltanto le denunce dichiarate “definitive”

nell’anno precedente; inoltre, eventuali denunce già presenti sull’anno corrente (se “provvisorie”) saranno preventivamente cancellate. Ovviamente, tramite l’apposita finestra si possono scegliere opzioni diverse da quelle proposte in automatico (nota: le opzioni proposte in automatico vengono attribuite anche nel caso in cui il campo Conversione Dichiarazioni risulti non compilato).

La procedura prevede alcune opzioni che consentono di definire, per tutte le denunce trattate, quali devono essere le modalità di versamento delle somme derivanti dall’autoliquidazione. E’ possibile stabilire se si vogliono versare separatamente i contributi associativi (per evitare le compensazioni con eventuali crediti) e/o se si vuole produrre una delega F24 unificata tra l’Autoliquidazione Inail ed i tributi derivanti dall’elaborazione mensile delle Paghe (a partire dalla scadenza del 16 febbraio).

Relativamente a quest’ultima opzione, consigliamo di leggere attentamente quanto indicato al paragrafo successivo, prima di decidere se utilizzare o meno tale modalità.

La procedura genera la stampa ‘conversione.INA’, da stampare in formato A4 compresso a 17. Sulla stampa, per ogni posizione Inail viene indicata sia la storicizzazione allo 01/01/2014 che la conversione dei dati dall’anno precedente (su righe separate), oltre ad eventuali segnalazioni bloccanti o non bloccanti.

B) Generazione Inail da archivi Paghe: nel campo Anno di Competenza digitare ‘2014’.

Ricordiamo che, per trasferire gli imponibili sugli archivi dell’Autoliquidazione Inail, non occorre compilare il campo Trattamento Dati: nella modalità di “default”, vengono generati o aggiornati i dati su tutte le denunce, con la sola esclusione di quelle eventualmente già definitive. Le opzioni disponibili nel campo Trattamento Dati possono essere utilizzate nel caso in cui sia necessario ripetere il lancio della procedura (con l’intenzione di aggiornare anche le denunce già definitive), oppure se occorre rigenerare le stampe senza aggiornare le denunce.

Sulle denunce trattate, la procedura compila i campi relativi alle retribuzioni imponibili, alle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti e ad alcune tipologie di retribuzioni soggette a sconto (restano escluse quelle del settore edile). Per quanto riguarda le agevolazioni derivanti dalla Legge 92/2012 (assunzione di soggetti ultracinquantenni o di donne), individuati dal codice situazione contributiva ‘55’

sul servizio Dipendente – Inquadramento, precisiamo che viene compilato automaticamente l’importo della retribuzione parzialmente esente, mentre occorre indicare il codice tipo retribuzione, scegliendolo tra quelli elencati nella relativa finestra (codici da ‘H’ ad ‘Y’). Per tali casistiche, la procedura riporta sempre il codice tipo retribuzione ‘H’, emettendo un’apposita segnalazione sia sulla stampa degli imponibili che su quella degli errori e segnalazioni.

Ricordiamo che i dati vengono rilevati dagli archivi della procedura Paghe, considerando i cedolini elaborati nel corso dell’anno di competenza. Per i soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori familiari), vengono generati gli imponibili convenzionali previsti, indipendentemente dalla presenza dei cedolini, prendendo a riferimento le date di inizio e fine rapporto (campi Data Assunzione e Data Cessazione sul servizio Dipendente – Anagrafico). Nella documentazione in linea sulla procedura (pulsante ‘Help’) sono indicate dettagliatamente le retribuzioni convenzionali dei soci e collaboratori familiari e delle altre casistiche gestite in automatico, rilevati dalle circolari Inail n. 21 del 27/03/14 e n.

37 del 01/09/14.

Nella stessa documentazione, sono descritte anche le diverse stampe prodotte dalla procedura.

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Su tutte le procedure relative all’Autoliquidazione Inail, consigliamo di leggere la documentazione in linea:

a tale scopo, è sufficiente entrare sulla procedura e cliccare sul pulsante ‘Help’.

Occorre tenere presente che, in tutta la documentazione relativa all’Autoliquidazione Inail, col termine

“posizione” si intende la combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento.

Per quanto riguarda la procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A), precisiamo che, se si intende utilizzare l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’, occorrerà poi “sincronizzare” la gestione del versamento relativo all’autoliquidazione Inail con l’elaborazione delle paghe relative al mese di gennaio. In particolare, risulterà impossibile determinare l’importo del versamento derivante dall’autoliquidazione, fino a quando non saranno state elaborate anche le buste paga di gennaio. Inoltre, la generazione della delega di versamento F24, anche soltanto in via provvisoria, potrà essere effettuata esclusivamente tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’, disponibile sul menù Amministrazione del Personale, oppure tramite la procedura “generica” disponibile sul menù Archivio Tributi; non potrà, invece, essere utilizzata la procedura ‘Stampa Modello F24 per Autoliquidazione’.

Ricordiamo anche che la delega F24 relativa alla procedura Paghe viene generata soltanto se l’azienda risulta elaborata nel mese precedente alla data di scadenza (elaborazione del mese di gennaio per la scadenza del 16 febbraio). In particolare, non viene prodotta la delega F24 relativa alla procedura Paghe, per le aziende che non vengono elaborate mensilmente (aziende cessate nel corso dell’anno o gestite esclusivamente per i soci ed i collaboratori familiari). Per tali aziende, quindi, NON deve essere utilizzata l’opzione relativa alla “delega unificata”; precisiamo che la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente.

Ricordiamo che, per gestire la riduzione artigiani L. 296/06, relativa alla regolazione 2014, sul servizio ‘Base Premi’ è disponibile il tipo agevolazione ‘127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n.

296/2006, articolo 1, commi 780 e 781’. Indicando il suddetto codice nella tabella ‘Agevolazioni – Regolazione’ del servizio ‘Base Premi’, viene attivata la riduzione artigiani sulla singola posizione interessata (combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento), sia per quanto riguarda il premio relativo ai dipendenti che il premio relativo ai soggetti autonomi artigiani.

Precisiamo che il tipo agevolazione ‘127’ viene attribuito automaticamente dalla procedura Conversione Inail da anno precedente (punto A), nel caso in cui sull’autoliquidazione 2013-2014 sia stata abilitata la certificazione relativa alla riduzione artigiani per la regolazione 2014 (procedimento analogo a quello previsto negli anni precedenti).

A differenza degli altri codici agevolazione previsti (‘003’ / ‘005’ / ‘025’), il codice ‘127’ NON prevede l’inserimento della corrispondente percentuale: per tale agevolazione, viene applicata automaticamente la nuova percentuale corrispondente al 7,99% (Determinazione del Presidente dell’Inail n. 287 del 1/10/14).

Il codice agevolazione ‘127’ è indicato nelle basi di calcolo inviate dall’Inail: come per tutti gli altri dati comunicati dall’Inail, occorre effettuare una verifica rispetto a quanto risulta sul servizio ‘Base Premi’.

Ricordiamo che, sul servizio ‘Risultato’, è presente il campo relativo alla certificazione dei requisiti per beneficiare della riduzione artigiani, per quanto riguarda la regolazione 2015. Il campo in questione non produce alcun effetto sulle somme da versare relative all’Autoliquidazione 2014-2015: la certificazione viene riportata esclusivamente sul file telematico della denuncia e produrrà il suo effetto sull’Autoliquidazione 2015-2016.

Nel caso in cui la casella della certificazione sia già stata barrata nella denuncia dell’anno precedente, a seguito della procedura di conversione (punto A) risulterà automaticamente barrata anche nella denuncia dell’anno corrente.

Per quanto riguarda la riduzione Legge 147/2013, facciamo presente che quest’anno può essere applicata (se sussistono le condizioni previste) tanto sulla regolazione 2014 quanto sulla rata 2015. A tale proposito, sul servizio ‘Base Premi’, sono state previste delle apposite caselle, da barrare per abilitare (separatamente) la riduzione sulla regolazione 2014 e/o sulla rata 2015, ed in ciascun caso sul premio dipendenti e/o sul premio speciale artigiani.

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Precisiamo, inoltre, che la percentuale della riduzione relativa alla regolazione 2014 corrisponde al 14,17%, mentre la percentuale relativa alla rata 2015 corrisponde al 15,38% (Determinazione del Presidente dell’Inail n. 327 del 3/11/14).

Le suddette percentuali sono attribuite in automatico, nel caso in cui vengano barrate le corrispondenti caselle.

Ricordiamo che la riduzione Legge 147/2013 si calcola sul premio al netto delle altre agevolazioni, riduzioni e sconti.

La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A) riporta l’eventuale riduzione Legge 147/2013 applicata sulla rata 2014 (Autoliquidazione 2013/2014 – aggiornamento Acred529 del 11/04/14) nei corrispondenti campi relativi alla regolazione 2014 ed alla rata 2015, presenti sul servizio ‘Base Premi’.

Ovviamente, occorre verificare se, sulle basi di calcolo comunicate dall’Inail, la riduzione Legge 147/2013 risulta o meno spettare, relativamente ad ogni singola azienda gestita, intervenendo sul servizio ‘Base Premi’ per effettuare le variazioni necessarie (sia per quanto riguarda la regolazione 2014 che la rata 2015).

Segnaliamo che, a differenza dell’anno precedente, per la regolazione 2014 non è attualmente prevista alcuna riduzione per il settore dell’autotrasporto (neppure per i soggetti autonomi artigiani).

Relativamente al premio speciale artigiani (sezione ‘Soggetti autonomi artigiani’ sul servizio ‘Base Premi’), facciamo presente che i premi unitari devono sempre essere indicati al lordo delle eventuali riduzioni, compresa la L. 296/06 (anche quest’anno, i suddetti premi sono riportati al lordo delle riduzioni, nelle basi di calcolo comunicate dall’Inail). L’importo “lordo” del premio unitario artigiani può essere selezionato dall’apposita finestra.

In merito al premio speciale artigiani, ricordiamo che la riduzione L. 296/06 viene applicata in presenza del codice agevolazione ‘127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006’, come sopra indicato.

Relativamente all’addizionale fondo per le vittime dell’amianto, ricordiamo è previsto un apposito campo sul servizio ‘Base Premi’: barrando la casella ‘Addizionale amianto L. 244/2007’, viene attivato il calcolo automatico dell’addizionale per la singola posizione Inail (combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento).

Quest’anno, la percentuale relativa all’addizionale amianto corrisponde al 1,33%, sia in regolazione che in rata (Determinazione del Presidente dell’Inail n. 328 del 3/11/14).

Servizi per la gestione dell’Autoliquidazione Inail Servizio ‘Retribuzioni’ :

 Le retribuzioni complessive, le quote di retribuzione parzialmente esenti e le retribuzioni totalmente esenti, vengono compilate in automatico dalla procedura Generazione Inail da archivi Paghe (punto B);

ricordiamo che rappresente una parziale eccezione la nuova agevolazione L. 92/2012 (situazione contributiva ‘55’), per la quale occorre indicare il codice tipo retribuzione.

 Per quanto riguarda le retribuzioni soggette a sconto, vengono trasferite automaticamente, dagli archivi della procedura Paghe, le retribuzioni relative all’inserimento lavorativo dei disabili ed alla sostituzione di maternità. Occorre invece inserire manualmente le retribuzioni relative alla riduzione prevista nel settore edile. Precisiamo che la riduzione del settore edile si applica solo sulla regolazione, mentre le riduzioni per l’inserimento dei disabili e per sostituzione di maternità vengono applicate sia sulla regolazione che sulla rata.

Servizio ‘Base Premi’ :

 E’ disponibile una finestra che consente di inserire o modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata; le variazioni effettuate tramite tale finestra vengono riportate direttamente sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’. E’ possibile modificare le versioni già presenti in archivio, oppure effettuare una nuova storicizzazione: se risulta presente una versione in data 01/01/2014 (o successiva), consigliamo di riportare le modifiche direttamente su tale versione, senza effettuare ulteriori storicizzazioni. Nel caso

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in cui vengano modificati i tassi, al momento della chiusura della finestra (utilizzando il pulsante

‘Chiudi’) il servizio effettua automaticamente il ricalcolo del premio. Come negli anni precedenti, per il calcolo del premio viene considerata esclusivamente la versione più recente (tra le storicizzazioni presenti in archivio) rispetto al 31/12/2014.

 Le eventuali agevolazioni o riduzioni, rilevate dalle basi di calcolo comunicate dall’Inail, possono essere inserite negli appositi campi, unitamente alle relative percentuali (dove previste).

 Il funzionamento del codice agevolazione ‘127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n.

296/2006’, dei campi relativi alla ‘Riduzione Legge 147/2013’ e delle caselle ‘Addizionale amianto L.

244/2007’ sono descritti dettagliatamente nei paragrafi precedenti.

I premi unitari relativi al nucleo artigiano devono essere indicati sempre al lordo delle riduzioni spettanti (in particolare la riduzione artigiani L. 296/06).

Servizio ‘Risultato’ :

 Ricordiamo che, una volta terminato il lavoro di generazione, inserimento e controllo dei dati, occorre dichiarare “definitiva” l’Autoliquidazione, per ogni singola azienda: a tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Definitivo’. Ricordiamo che le somme da versare vengono trasferite sul modello F24 (‘Archivio Tributi’) soltanto se la casella ‘Definitivo’ risulta barrata (a condizione che la scadenza del 16 febbraio non risulti già chiusa in via definitiva).

 Sulla base delle istruzioni Inail, sono disponibili 4 opzioni nel campo Applicazione Rateazione: ‘SI primo anno’ / ‘SI da anno precedente’ / ‘NO primo anno’ / ‘NO da anno precedente’. Il campo Applicazione Rateazione viene compilato automaticamente dalla procedura Conversione Inail da anno precedente (punto A): le opzioni ‘SI primo anno’ e ‘NO primo anno’ (rilevate dall’autoliquidazione dell’anno precedente) vengono convertite rispettivamente in ‘SI da anno precedente’ e ‘NO da anno precedente’.

Per le aziende di nuovo inserimento, è obbligatorio selezionare una delle opzioni previste, da parte dell’Utente.

 In caso di rateizzazione, vengono automaticamente predisposte le quattro rate previste, alle relative scadenze. Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, dall’Inail, i coefficienti da applicare alle rate successive alla prima (16 maggio / 16 agosto / 16 novembre).

 Ricordiamo che la rata anticipata nell’anno precedente viene compilata in automatico dalla procedura

‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A). Per le aziende non gestite nell’anno precedente, il campo deve essere compilato manualmente dall’Utente.

 E’ disponibile il campo relativo alla Certificazione dei requisiti ex-legge 296/06 commi 780-781 (riduzione artigiani) relativo alla regolazione del premio 2015. Tale campo risulta automaticamente attivato nel caso in cui, sulla denuncia dell’anno precedente, sia stata barrata la casella relativa alla medesima certificazione per la regolazione 2014; ulteriori indicazioni a riguardo sono riportate nei paragrafi precedenti.

 Per le cooperative agricole e loro consorzi NON operanti in zone montane e svantaggiate, sono disponibili i campi relativi alle percentuali di prodotto proveniente dalle suddette zone. L’indicazione di tali percentuali produce una riduzione del premio analoga a quella prevista per le agevolazioni cod. 005 / 025 (da utilizzare invece per le cooperative operanti in zone montane o svantaggiate), proporzionalmente alla percentuale indicata.

 E’ disponibile l’opzione ‘Delega separata per contributi associativi’, da barrare nel caso in cui si debbano versare tali contributi senza effettuare alcuna compensazione con eventuali crediti. Avvalorando tale opzione, verranno prodotti automaticamente due diversi modelli di versamento. La stessa opzione è presente anche sulla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A).

 E’ disponibile l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’, da barrare nel caso in cui si intenda versare le somme derivanti dall’Autoliquidazione Inail, sulla delega F24 prodotta tramite la procedura Paghe. La stessa opzione è presente anche sulla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’

(punto A).

 E’ possibile escludere una singola denuncia dalla stampa del modello e dal file per l’invio telematico. A tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Esclusione stampa e invio telematico’.

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 Se viene utilizzata la Parcellazione, si ottiene il calcolo automatico della quota spettante per il servizio, sulla base delle informazioni inserite nella definizione del listino. In tal caso, compare il campo ‘Quota servizio INAIL’ quando viene barrata la casella ‘Definitivo’; le corrispondenti partite vengono memorizzate con data 28/02/15.

 I crediti relativi ad anni precedenti possono essere compensati direttamente sul modello F24. Se l’Autoliquidazione dell’anno precedente è stata gestita tramite la nostra procedura, l’eventuale credito risulterà già presente sull’Archivio Tributi; in caso contrario, occorrerà inserirlo manualmente.

Ricordiamo che i crediti in questione possono essere compensati solo a seguito di una specifica autorizzazione da parte della sede Inail competente.

 Tramite il campo ‘Importi a scomputo’, possono essere inserite le eventuali somme per le quali è prevista una compensazione “interna” all’Autoliquidazione (senza indicazione del credito su F24).

Anche tale modalità di compensazione va utilizzata soltanto a seguito di specifiche indicazioni da parte della sede Inail.

Altre procedure disponibili sul ‘Menu servizi Autoliquidazione Inail’

 Stampa Autoliquidazione Inail: stampa il modello di denuncia delle retribuzioni su formato A4.

 Stampa modello F24 per Autoliquidazione: stampa il modello F24 relativo alla sola Autoliquidazione Inail. La procedura considera le sole denunce che risultano ‘Definitive’ e può essere utilizzata sia in caso di versamento in un’unica soluzione che in caso di rateizzazione; in presenza di contributi associativi da versare separatamente, vengono stampati automaticamente due diversi modelli F24. Precisiamo che la procedura NON può essere utilizzata se è stata attivata l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’: in tal caso, la delega deve essere prodotta tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’ sul menù Amministrazione del Personale, oppure tramite le procedure disponibili sul menù Archivio Tributi (selezionando il tipo procedura ‘PG’); nella stessa ipotesi, l’eventuale delega separata per i contributi associativi deve essere prodotta tramite un apposito lancio della procedura ‘Stampa Modello F24’, impostando come data di scadenza il giorno 15 (anziché il 16) del mese.

 Generazione file per invio telematico: genera il file da utilizzare per l’invio telematico della denuncia.

Vengono considerate le sole denunce ‘Definitive’, per le quali non è già stato prodotto il file telematico (in caso di più lanci successivi della procedura). Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, sul sito Inail non è ancora disponibile il software da utilizzare per il controllo e l’invio del file telematico.

Segnaliamo, inoltre, che la scadenza dell’invio telematico è stata anticipata al 28 febbraio 2015 (2 marzo in quanto il 28 febbraio cade di sabato), come stabilito nella Determinazione del Presidente dell’Inail n. 330 del 5/11/14.

 Stampa risultato Autoliquidazione Inail: produce il riepilogo delle somme da pagare, su formato A4, secondo lo schema riportato sul servizio ‘Gestione Autoliquidazione Inail – Risultato’.

 Annulla condizione di modello stampato / file telematico generato: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.

 Attribuisce condizione di definitivo: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.

Su tutte le procedure, consigliamo di leggere la documentazione in linea (entrare sulla procedura e cliccare su ‘Help’).

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Altre stampe disponibili sulla procedura ‘Stampe Accessorie’

Ulteriori stampe relative all’Autoliquidazione Inail si trovano sulla procedura ‘Stampe Accessorie’, sul menù Amministrazione del Personale, riportate al punto 2.2 (‘Autoliquidazione Inail’) nell’elenco dei programmi disponibili.

In particolare, ricordiamo che è possibile produrre un prospetto che riepiloga il costo Inail in base al periodo di competenza, da utilizzare ai fini contabili (programma ‘STAUTOX1’).

Riferimenti

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