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SCHEMA DI CONVENZIONE. Costituzione di diritto di superficie a favore di

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE

Costituzione di diritto di superficie a favore di ___________________________________

L’anno duemila_______, il giorno _________ del mese di __________ in Latina, nel mio studio in _______________ innanzi a me Dottor _____________, Notaio in ______, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Latina,

sono presenti :

1) ________________, nato a _____________ il ___ _________ ___, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Pontinia, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di ____________ e, come tale, ai fini del compimento del presente atto, legale rappresentante del “COMUNE DI PONTINIA”, codice fiscale 80004270593 , in forza dell’art. 107, comma terzo, lettera c), del D.Lgs. 267/2000; nel prosieguo per brevità detto anche

“Comune”;

2) ________________________, nato/a a __________ il ___________, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

________________________________________ della

“_____________________________________________” con sede in ______ (__), Via ___________, codice fiscale, partita IVA e ____________________________, al presente atto autorizzato con ______________, nel prosieguo per brevità indicata come “Concessionario”.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono:

- che nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari dell’anno 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16/04/2019, è inserito anche il lotto di terreno ricadente nel Piano di Lottizzazione denominato “Pasubio” di mq 1.500, facente parte dell’appezzamento di maggior consistenza censito al Catasto Terreni al Foglio 60, mappale 1196, mq 4089;

- che il predetto lotto di terreno di mq 1.500 ha una destinazione urbanistica “Servizi collettivi”

come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di lottizzazione “Pasubio”

Zona C – sottozona C4 di PRG;

- che le stesse NTA, prevedono che nelle zone con Destinazione Servizi Collettivi è consentito

“…l’insediamento di strutture pubbliche, scolastiche, ricreative, collettive, attrezzature religiose, culturali, sociali ed assistenziali, sanitarie ed amministrative etc..;” e ancora “La realizzazione degli edifici avverrà con le procedure previste per gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, come previsto dalle vigenti normative. Per la realizzazione e la gestione di detti interventi, la Pubblica Amministrazione potrà convenzionarsi con Enti, Associazioni, Privati, in forma singola o associata.”;

- che nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari dell’anno 2019, già citato, il suddetto lotto di mq 1.500 è previsto venga concesso in diritto di superficie, diritto il cui valore economico è stato stimato, in analogia a quanto già avvenuto per la cessione del diritto di superficie per aree a servizi nella Zona 167, pari ad € 121.275,00 (€/mq 80,25);

- che anche per la cessione di un diritto di superficie, si ritiene possa utilmente farsi riferimento al Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 78/2010;

- che quest’ultimo prevede, all’art. 6, che l’indizione di una procedura di alienazione (nel caso di

(2)

2 che trattasi di cessione del diritto di superficie), sia preceduta da una deliberazione della Giunta Municipale con la quale si prende atto della sussistenza dei requisiti e si autorizza la vendita (nel caso di che trattasi concessione), indicando prezzo e condizioni della vendita (concessione) stessa;

- che non sono previste valutazioni di tipo economico atteso che la concessione del diritto di superficie rimane fissata nell’importo di € 121.275,00;

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 23/07/2019 si è, tra l’altro, stabilito:

 Di procedere alla attivazione del procedimento finalizzato alla assegnazione in diritto di superficie dell’area di che trattasi, per una durata della relativa concessione pari ad anni 99;

 Di prendere atto che alla suddetta assegnazione si provvederà mediante pubblicazione di un bando i cui contenuti sono riportati nell’allegato “Contenuti del bando per l’assegnazione in diritto di superficie dell’area di mq 1.500 destinata a servizi collettivi. Zona C – Sottozona C4 di PRG”.

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/02/2020 sono stati approvati gli schemi del bando e della convenzione riguardante l’iniziativa per la realizzazione e cessione in diritto di superficie del terreno di che trattasi;

- che, all’esito dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione del diritto di superficie, con la Determinazione n. ____ del _______ del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, la ______________________________________________ è stata individuata quale soggetto assegnatario del predetto diritto superficiario.

Tutto ciò premesso, detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

CARATTERE DELLA PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli atti in essa indicati, anche se qui non allegati, si intendono come integralmente ripor- tati e trascritti parola per parola in questo atto. Ciò ha valore di patto.

ARTICOLO 1

Costituzione del diritto di superficie

Il “COMUNE DI PONTINIA”, come in epigrafe rappresentato, con il presente atto dichiara di

costituire, con effetto immediato, a favore della

“_____________________________________________” che, come sopra rappresentata, accetta, il diritto superficie del lotto di terreno ricadente nel Piano di Lottizzazione denominato “Pasubio” di mq 1.500, facente parte di un appezzamento di maggior consistenza, al fine di costruirvi e mantenere sopra e sotto il terreno di cui appresso, un complesso edilizio per una superficie coperta di mq _________ e corrispondente volumetria complessiva di metri cubi ________________ per servizi collettivi oltre quanto edificato nel sottosuolo, nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici.

Detta area, meglio indicata nella planimetria allegata al presente atto (all.to ___), confina con _________________________________________ ed è censita al NCT del suddetto Comune al Foglio 60, mappale __________, di mq. 1500,00, come risulta dal tipo di frazionamento reg.

all’Ufficio del Territorio in data ________ prot.n. ____________.

(3)

3 Il diritto di superficie, di cui sopra, è concesso sulle aree prive da vincoli di qualsiasi natura, nonché di trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all’esecuzione dell’opera prevista dai progetti da approvarsi dal Comune di Pontinia.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione.

Il diritto di superficie, come sopra indicato, viene esercitato nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali in materia per il diritto di superficie e per la particolare costituzione di esso, di cui all’art.35 della legge 22.10.1971 n° 865.

ARTICOLO 2 Provenienza

Detti suoli sono pervenuti al patrimonio indisponibile della Pubblica Amministrazione a seguito di ________________________________________________________________________________

ARTICOLO 3

Durata del diritto di superficie

La durata del diritto di superficie di cui al precedente articolo 1, viene fissata in anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data odierna.

L’intervento edilizio da realizzare costituito da __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

e le relative pertinenze vengono fin d’ora riconosciuti di esclusiva proprietà superficiaria del Concessionario o suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Alla cessazione del diritto di superficie, tutte le opere insistenti sull’area concessa dal Comune, entreranno di diritto e senza alcun onere, né indennizzo, né corrispettivo, nella piena proprietà del Comune di Pontinia, in conformità a quanto previsto dall’art. 953 del Codice Civile.

ARTICOLO 4

Corrispettivo della concessione del diritto di superficie e obblighi del concessionario Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie è stato fissato, in analogia a quanto già avvenuto per la cessione del diritto di superficie per aree a servizi nella Zona 167, nella somma di € 121.275,00 (centoventunomiladuecentosettantacinque/00) corrispondente ad €/mq 80,25.

Tale somma viene corrisposta con ______________________________________.

Le parti dichiarano di essere state rese edotte da me Notaio che in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 35 del Decreto Legge n .223 del 4 luglio 2006, così come convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, nonché, si applicherà ai valori dichiarati nel presente rogito la disposizione di cui all’art. 52 comma 1 del T.U. regolato dal DPR 26 aprile 1986 n.131.

ARTICOLO 5

Termini per la realizzazione dell’intervento edilizio

Il Concessionario si impegna a rispettare i seguenti termini relativi alle fasi salienti del programma

(4)

4 costruttivo convenzionato:

1. Entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data di stipulazione della convenzione dovrà essere presentata al Dirigente del Settore Edilizia - Urbanistica del Comune di Pontinia la domanda di permesso a costruire per la realizzazione dell’intervento.

2. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato su istanza del Concessionario a seguito di gravi impedimenti sopravvenuti, valutabili discrezionalmente dall’ Amministrazione.

3. L’intervento dovrà essere realizzato entro 3 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire convenzionato;

4. Entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento e delle opere di urbanizzazione primaria, dovrà essere inoltrata la domanda di rilascio del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n° 380.

ARTICOLO 6

Spese ed oneri a carico del Concessionario Sono a carico del concessionario tutte le seguenti spese:

1. frazionamento delle aree concesse in diritto di superficie;

2. realizzazione di tutte le opere connesse all’intervento edilizio;

3. collegamenti ed allacci alle pubbliche utenze (Acquedotto, fognatura, Gas, Elettricità, Telefono);

4. accatastamento e le relative spese di gestione del bene;

Sono, inoltre, a carico del concessionario tutte le spese per bolli, diritti di scrittura, imposte e tasse attinenti al presente atto, ivi comprese le spese per la registrazione e quant’altro occorrente, nulla escluso, per il compimento dell’opera in questione.

Il lotto di terreno, così come derivante dal frazionamento, viene dato in concessione nello stato di fatto in cui si trova, previa sottoscrizione di verbale, stabilendo sin d’ora che al momento della consegna saranno a carico del concessionario fino all’inizio dei lavori di costruzione, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso ai sensi della vigente normativa di riferimento e del Regolamento edilizio comunale.

ARTICOLO 7 Scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione, salvo il caso di rinnovo e/o nei casi di decadenza previsti, si estingue il diritto di superficie ed il Comune diviene proprietario delle opere.

ARTICOLO 8 Revoca

Si farà luogo a revoca, senza obbligo di messa in mora, qualora, in contraddittorio tra le parti, l’Amministrazione accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- scioglimento o liquidazione coatta amministrativa del Concessionario;

- nel caso di mutamento della natura giuridica del superficiario e questa non rientri tra quelle previste dal bando della procedura selettiva;

- qualora per l’intervento si faccia ricorso a mutui garantiti con fideiussione del Comune e non venga pagata anche solo una rata del mutuo;

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5 - quando il concessionario non provveda a presentare istanza di permesso di costruire entro il termine di cui al precedente punto 1 dell’art. 5 (6 mesi dalla data di stipula della presente convenzione);

- quando non vengano avviati lavori di costruzione di una parte significativa delle opere e/o degli impianti entro 3 (tre) anni dalla data del rogito di costituzione del diritto di superficie;

- qualora il superficiario utilizzi l’area o le costruzioni per usi per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto il diritto di superficie, specificati nel presente atto;

- quando vengano riscontrate difformità edilizie rispetto al permesso di costruire convenzionato;

- mancata esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- cessione a terzi del diritto di superficie o concessione in godimento (oneroso o gratuito) ad altro soggetto dell’area e/o delle strutture;

- qualora il superficiario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;

- in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nella presente convenzione;

- accertamento di attività illecite da parte della magistratura o delle competenti autorità;

- mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune di Pontinia potrà pagare, in caso di revoca, al superficiario, a titolo di indennizzo, il valore delle opere costituito dal solo prezzo dei materiali e della mano d’opera impiegata per realizzarli, oppure, se minore, l’aumento del valore arrecato al fondo.

Il calcolo verrà fatto su base frazionale, in relazione al periodo di durata della convenzione, compreso ogni onere derivante dalla fidejussione, con abbattimento ulteriore del 50% dell’importo finale, a titolo di risarcimento del danno.

Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, al momento del rinnovo a favore di un terzo del diritto di superficie oggetto della convenzione; le risultanze dei lavori della commissione peritale costituita dai tre tecnici suddetti, sono assunte dalla commissione stessa a maggioranza.

Qualora per effetto della decadenza del concessionario insorga per il Comune l’obbligo, ai sensi dell’art.37 della legge 865/71 di subentrare nelle obbligazioni derivanti dal mutuo ottenuto dal concessionario, il Comune sarà tenuto a corrispondere al concessionario decaduto l’indennizzo per le opere eventualmente realizzate, previa detrazione di una somma pari all’importo complessivo del mutuo stesso per i relativi oneri, salvo sempre restando i maggiori danni.

L’eventuale indennizzo sarà corrisposto al momento del rinnovo a favore di un terzo del diritto di superficie oggetto della convenzione.

ARTICOLO 9

Caratteristiche costruttive degli immobili

Nella costruzione dell’intervento edilizio, il Concessionario dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del relativo piano e del Regolamento Edilizio Comunale, nonché alle disposizioni delle leggi e provvedimenti nazionali e regionali concernenti il tipo di intervento oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario ha l’obbligo, una volta effettuato lo spiccato e prima di iniziare gli scavi di sbancamento, di richiedere la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune dell’esatto

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6 posizionamento sull’area assegnata.

Gli edifici risponderanno alle caratteristiche costruttive e tipologiche descritte nel progetto esecutivo da approvarsi da parte del Comune di Pontinia, o nelle eventuali varianti che verranno proposte e che dovranno essere anch’esse preventivamente approvate dal Comune di Pontinia.

ARTICOLO 10 Disposizioni varie

La parte concessionaria si obbliga ad apporre nel cantiere alla data di inizio lavori un tabellone, realizzato a sua cura e spese, che illustri le caratteristiche dell’intervento.

.

ARTICOLO 11

Trascrizione della convenzione

I comparenti autorizzano la trascrizione della presente convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina.

ARTICOLO 12

Foro Competente - Domicilio del Concessionario

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, sia in corso d’opera, che al termine dei lavori o per qualunque altra causa per tutta la durata del diritto di superficie, sarà deferita alla magistratura ordinaria del FORO di LATINA, con l’esclusione della competenza arbitrale.

La concessionaria e i suoi aventi causa eleggono il loro domicilio come in comparsa per quanto attiene la presente convenzione.

ARTICOLO 13

Certificato di destinazione urbanistica

Il Comune di Pontinia, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30 del DPR 380/2001 ,mi presenta il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data ______________ prot. n. _______ che si allega al presente atto sotto la lettera “A” e dichiara che relativamente al terreno in oggetto, ricadente all’intero della zona C4 destinato a “Servizi collettivi”

del PRG del suddetto Comune come meglio specificato nel suddetto certificato, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

ARTICOLO 14 Il Concessionario, come costituito e rappresentato dichiara:

- che per sé e per i familiari iscritti nel suo stato di famiglia, non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

- di aver depositato, presso il Comune di Pontinia, prima della stipula del presente contratto, la dichiarazione prescritta dal D.P.C.M. in data 11 maggio 1991 n. 187.

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