COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti Signori
A)- PER LA PARTE CONCEDENTE
avente codice fiscale
d'ora innanzi anche indicata per esigenze di brevità come la
"parte concedente" o la "concedente";
B)- PER LA PARTE CONCESSIONARIA
BELLO Carmine, nato a Salerno (SA) il 15 luglio 1972, codice fiscale BLL CMN 72L15 H703M, domiciliato per la carica ove appresso che vi interviene non in proprio ma in qualità di procuratore speciale della Società "CK HUTCHISON NETWORKS I- TALIA S.P.A.", con socio unico, con sede in Rho (MI), Largo Metropolitana n. 5, capitale sociale Euro 50.000.000 (cin- quantamilioni), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza e Lodi con codice fiscale e numero di iscrizione 11049880963, abilitato all'e- sercizio dei poteri di rappresentanza in virtù della procura rilasciata dagli Amministratori della Società, rispettiva- mente il dottor CANTINA Mauro, nato a Roma (RM) il 15 gennaio 1965 ed il dottor ECKERT LLOVERAS Robert, nato a Louisville (Kentucky, Stati Uniti d'America) il 9 giugno 1961, con
scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Luca Bollini di Milano in data 28 gennaio 2020, Repertorio n.
23366, Raccolta n. 8107, registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 6 febbraio 2020 al numero 19157 della Serie 1T che in copia digitale certificata conforme è allegata all'at- to a rogito del Notaio Francesco Balletta di Roma in data 25 febbraio 2020, Repertorio n. 9048, Raccolta n. 6249, regi- strato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 24 marzo 2020 al numero 7848 della Serie 1T;
d’ora innanzi anche indicata come la "Parte Concessionaria" o la "Società Concessionaria" o la "Concessionaria";
congiuntamente tra loro anche indicate come le "parti";
si conviene quanto segue.
ARTICOLO 1: Consenso ed oggetto.
Il Signor
concede ai sensi dell'articolo 952 del codice civile alla So- cietà "CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A." che, agendo a mezzo del proprio rappresentante, dichiara di accettare e che conseguentemente acquista il diritto di superficie per la du- rata di anni
a partire dalla data di definitivo perfezionamento del pre- sente contratto, sulla seguente unità immobiliare sita in Co- mune di
e precisamente, una
- piccola area scoperta alla Località
dell’estensione catastale di metri quadrati
al fine di fare e mantenere una sovrastante infrastruttura per reti pubbliche di telecomunicazione di dati, avente la sigla ;
confinante con
salvo altri;
detto cespite è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di regolarmente in ditta al Signor
in carico al
Foglio , Particella Subalterno ;
con corrispondenza al Catasto Terreni del Comune di
alla Partita 1 degli Enti Urbani e Promiscui, in carico al Foglio , Particella ;
Ente Urbano di Are e Centiare , senza rendita;
derivante dalla Pratica di Costituzione presentata in data
con il Protocollo numero
in atti del competente Ufficio Provinciale di Crotone dal
che ha fatto seguito al frazionamento della originaria mag- giore consistenza del lotto di terreno distinto con la Parti- cella del Foglio , effettuato in data
con Tipo Mappale presentato all'Ufficio Provinciale di
con il Protocollo numero
in atti catastali da pari data con il numero
A tale proposito, peraltro, la parte concedente attesta, sul- la base della vigente normativa in materia catastale, che il cespite in oggetto risulta rappresentato nell'elaborato pla- nimetrico depositato presso il competente Ufficio dell'Agen- zia del Territorio di
in data
con il Protocollo numero
che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che detto elaborato planimetrico ed i dati catastali che identi- ficano il cespite in esso rappresentato sono conformi al suo stato di fatto.
ARTICOLO 2: Accessori.
La concessione del diritto di superficie, convenuta a corpo, si riferisce al bene che ne ha formato oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente lo stesso si trova,
come noto ai contraenti, con tutti i diritti, ragioni ed a- zioni, dipendenze, pertinenze ed accessori inerenti, servitù attive e passive e con particolare riferimento ai proporzio- nali diritti di comproprietà sulle parti comuni del compendio immobiliare in cui è ricompreso, ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile.
Con specifico riferimento a quanto sopra, peraltro, essendo il bene oggetto di concessione superficiaria intercluso da o- gni lato ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1054 del codice civile, al fine di consentirne l'accesso e l'uso, il Signor
costituisce per la stessa durata del diritto di superficie oggetto di costituzione e quindi per la durata di anni
a far data dal perfezionamento del presente contratto, in favore
del cespite concesso in diritto di superficie alla Società
"CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A.", meglio sopra descrit- to, come detto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
in carico al
Foglio , Particella Subalterno ;
con corrispondenza al Catasto Terreni del Comune di
alla Partita 1 degli Enti Urbani e Promiscui, in carico al Foglio , Particella ;
Ente Urbano di Are e Centiare , senza rendita;
qualificato come fondo dominante; ed a carico
del contiguo lotto di terreno di propria titolarità, sito in Comune di
Località
dell’estensione catastale di metri quadrati
circa;
confinante con
salvo altri;
censito nel Catasto Terreni del Comune di in carico al
Foglio , Particella ;
qualificato come fondo servente;
la servitù di passaggio carraio e pedonale, da esercitarsi con ogni mezzo anche a trazione meccanica o animale, lungo u- na striscia posta al confine con il lotto beneficiario, della larghezza e della lunghezza necessarie ad assicurare l'acces-
so alla strada pubblica, libera e senza vincoli, nonchè di posizionamento, adduzione e conduzione di cavi e condotte di ogni tipo ed impianti interrati a servizio dell'infrastruttu- ra sovrastante, con espressa facoltà, se necessario, utile od opportuno per la parte concessionaria di collocare contatori per l'energia elettrica, propri o di terzi, a carico del fon- do servente, concordando con la parte concedente l'esatta si- stemazione e realizzando, a proprie cure e spese, gli scavi e le opere richieste per la collocazione degli impianti e degli apparati di supporto.
E' esclusa ogni responsabilità della parte concessionaria a fronte degli spostamenti o delle modifiche, richieste o rea- lizzate dall'Ente fornitore dell'energia elettrica ovvero im- poste per Pubblica Autorità.
Con specifico riferimento a quanto sopra, peraltro, il rap- presentante della parte concessionaria dichiara e dà atto della circostanza che gli oneri per la manutenzione straordi- naria per danni derivanti dall'uso dell'impianto e relativo accesso saranno a carico di essa Società "CK HUTCHISON NET- WORKS ITALIA S.P.A."; la Società "CK HUTCHISON NETWORKS ITA- LIA S.P.A." avrà il diritto di libero accesso attraverso il percorso così individuato ed uso del suolo per ogni fine con- nesso con l'installazione dell'impianto di telecomunicazione, delle linee elettriche di collegamento, di ampliamento e di aggiornamento, dei relativi interventi e lavori di manuten-
zione e per ogni altra operazione relativa alla gestione del- l'impianto di telecomunicazione, anche al fine di consentire il passaggio a nuove tecnologie nella trasmissione del segna- le e per massimizzare l'utilizzo e lo sfruttamento anche da parte di eventuali terzi; il tutto da esercitarsi conforme- mente alle vigenti disposizioni normative e regolamentari di- sciplinanti la specifica materia.
Il titolare del fondo dominante ha la facoltà di occupare, con propri mezzi e materiali, il fondo servente per il tempo strettamente necessario, all'esecuzione dei lavori concordan- do gli ingombri con la parte concedente la servitù, con eso- nero per quest'ultima da responsabilità al riguardo.
La Società Concessionaria assume a proprio carico tutti gli oneri connessi all'utilizzo e manutenzione del percorso di accesso all'area oggetto di cessione del diritto di superfi- cie, sollevando il Signor
da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a cose o per- sone per il suo utilizzo.
La linea di esercizio della servitù è graficamente rappresen- tata con bordatura di colore rosso nell'estratto di mappa che si allega al presente atto sotto la lettera "B".
In ogni caso è concessa al titolare del fondo dominante la facoltà di individuare, con il concorso del titolare del fon- do servente, il tracciato lungo il quale saranno posizionati
i cavidotti e le linee di conduzione degli impianti interrati a servizio dell'infrastruttura di rete, anche modificandone l'ubicazione rispetto alla pre-esistente posizione in caso di diversa esigenza sopravvenuta, purchè in maniera tale da ar- recare il minore aggravio possibile al fondo servente stesso.
La parte concedente, a sua volta, si obbliga a non svolgere nell'area concessa in diritto di superficie ovvero oggetto di servitù, come in precedenza indicato, alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, al funzionamento ed alla manutenzione del predetto impianto di telecomunica- zione.
In deroga alle previsioni di cui all'articolo 953 del codice civile, al termine del contratto, da qualunque causa dipen- dente, anche eventualmente in anticipo rispetto alla scadenza convenuta, la parte concedente non diverrà proprietaria, né acquisirà alcun diritto sull'impianto e sulle opere accesso- rie realizzate al di sopra del terreno, che rimarranno quin- di, di proprietà della Parte Concessionaria la quale si impe- gna, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza stessa, a dismettere l'impianto con tutte le opere accessorie con l'obbligo di ricostituire la situazione del terreno in modo tale da consentirne l'immediato utilizzo, secondo la destina- zione originaria.
ARTICOLO 3: Garanzie.
Il Signor
garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità del diritto immobiliare oggetto di cessione, per aver acquistato la proprietà dell'area in oggetto in virtù di atto a rogito del Notaio
registrato
trascritto
Il medesimo garantisce inoltre la libertà del diritto immobi- liare ceduto da qualsiasi censo, canone, peso, vincolo o gra- vame specie fiscale o ipotecario, o trascrizione pregiudizie- vole, fatta eccezione per
eventuali gravami da verificare con visure ipotecarie
ARTICOLO 4: Prezzo.
I comparenti, edotti dei poteri di accertamento e di rettifi- ca previsti dalla legge in capo all'Agenzia delle Entrate, dichiarano che il prezzo della presente compravendita è stato tra gli stessi determinato nella complessiva somma di Euro
di cui Euro
imputabili alla servitù e, consapevoli delle conseguenze pe- nali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci, in esecuzione del disposto dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestano che detto prezzo verrà successivamente versato dalla parte acquirente alla parte venditrice, mediante un bonifico bancario di corrispon- dente importo, che sarà eseguito nel più breve tempo possibi- le, all'esito del definitivo perfezionamento del presente contratto ed una volta che saranno state espletate le forma- lità di trascrizione nei registri della pubblicità immobilia- re e di preventiva verifica dell'inesistenza di eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli che possano infi- ciare o pregiudicare l'acquisto operato.
A tale proposito, peraltro, le parti hanno concordemente ri- chiesto che il corrispettivo pattuito per la cessione venga depositato presso il Notaio Francesco Balletta di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 143, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e hanno disposto che detta somma, in conseguenza della scelta operata, venisse fi- duciariamente versata nella sua disponibilità, con accantona- mento "alla rinfusa" nell'apposito conto corrente dedicato al
medesimo intestato, in essere presso la Banca DEUTSCHE BANK S.P.A., Agenzia di Roma - Piazza Cuba, mediante un bonifico bancario dell'importo di Euro
ordinato in data
con disposizione di addebito impartita alla UBI BANCA S.P.A., Agenzia n. 5973 di Milano.
Con riferimento a quanto sopra le parti hanno conferito cor- rispondentemente l'incarico di gestire il deposito così co- stituito secondo le modalità che vengono di seguito indicate:
- il Notaio depositario dovrà provvedere a versare al Signor
la somma custodita di Euro
nel più breve tempo possibile, ma solo all'esito della defi- nitiva conclusione del contratto nella forma della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, una volta firmata da tutte le parti e dell'esecuzione da parte sua delle formalità di trascrizione nei registri della pubblicità immobiliare nonchè di preventiva verifica dell'inesistenza a tale data di eventuali formalità pregiudizievoli gravanti sul cespite og- getto di contratto, attive o comunque opponibili alla società concessionaria;
- il versamento delle somme all'avente diritto avverrà me-
diante bonifico bancario alle coordinate IBAN del conto inte- stato alla parte concedente che di seguito si riporta:
Regolato così il pagamento del prezzo, il Signor
rilascia quietanza di saldo, salvo il buon fine delle de- scritte modalità di pagamento.
Le risultanze bancarie relative all'emissione degli strumenti di pagamento in concreto utilizzati ed all'accredito degli stessi agli aventi diritto faranno prova tra le parti del- l'avvenuto saldo del prezzo, senza necessità di addivenire alla sottoscrizione di ulteriori atti di quietanza.
Le parti, inoltre, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, ed ai sen- si e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiarano di non essersi avvalse, al fine della conclusione del presente contratto, dell'attività di intermediari.
ARTICOLO 5: Possesso.
La Società concessionaria viene immessa nel pieno possesso del diritto immobiliare in oggetto dalla data di definitivo perfezionamento del contratto, con i conseguenti diritti ed obblighi dalla stessa data.
Tra le parti rimane espressamente convenuto che alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie testè costi-
tuito, sarà onere della società concessionaria re-immettere il Signor
nel pieno possesso dell'area dedotta in contratto, libera da persone e cose e provvedere alla rimozione di ogni manufatto o addizione sulla stessa insistente ovvero posta nel suo sot- tosuolo, con l’obbligo di ricostruire la situazione origina- ria dell'area in oggetto, riportandola alla precedente condi- zione, tale da consentirne l'immediato utilizzo secondo la naturale destinazione, con spese a proprio esclusivo carico.
I comparenti, inoltre, si danno reciprocamente atto delle circostanze
- che il lotto di terreno concesso in superficie è stato fat- to oggetto di locazione tra la parte concedente e la Società
a cui è subentrata la Società
in virtù di originario contratto di locazione perfezionato con scrittura privata sottoscritta in data
registrata presso l'Agenzia delle Entrate di il
al numero della Serie ;
- che, in seguito, la Società CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. è subentrata alla Società WIND TRE S.P.A., ai sensi
dell’articolo 2558 del Codice Civile, in seguito al conferi- mento di una serie di assets patrimoniali di titolarità di quest'ultima, con efficacia dal 31 dicembre 2019, tra cui fi- gura anche il contratto di locazione sopra citato, effettuato con atto a rogito del Notaio Andrea De Costa di Milano in da- ta 27 dicembre 2019, Repertorio n. 9049, Raccolta n. 4853, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano II il 20 gen- naio 2020 al numero 3675 della Serie 1T;
- che, in dipendenza di quanto sopra, il citato contratto di locazione si risolve per confusione, ai sensi di legge;
- che, in caso di cessione a terzi del diritto di proprietà dell'area sulla quale è stato costituito il diritto di super- ficie prima della scadenza del termine di durata dello stes- so, la parte concedente manleverà la società superficiaria da qualsiasi richiesta economica a qualsiasi titolo e/o a qual- siasi ragione possa provenire dal cessionario in funzione del diritto oggetto di concessione;
- che la società superficiaria, in qualsiasi momento, potrà rinunziare al diritto di superficie; tale rinunzia, che dovrà essere effettuata in forma idonea alla trascrizione nei Regi- stri Immobiliari, ai sensi dell'articolo 1350, n. 5 del codi- ce civile, con spese a carico della società superficiaria; in caso di rinunzia da parte della società concessionaria, rima- ne inteso tra le parti che nulla sarà dovuto dalla parte con- cedente ad alcun titolo, né sarà pretesa alcuna somma a qual-
siasi titolo dalla parte concessionaria, fermo restando quan- to convenuto al precedente articolo 2 in merito alla titola- rità dell'infrastruttura e delle opere accessorie da questa realizzate nel bene in oggetto.
ARTICOLO 6: Rinunzia all'ipoteca legale.
Essendo state compiutamente adempiute le obbligazioni scatu- renti dal presente contratto, la parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale, con espressa dispensa al competente Di- rettore dell'Agenzia del Territorio dall'effettuazione di qualsivoglia iscrizione d'ufficio e con esonero da ogni re- sponsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7: Spese.
In conformità del disposto dell'articolo 1475 del codice ci- vile, le parti convengono che le spese del presente atto e quelle accessorie siano a carico della Società CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A.
DISCIPLINA URBANISTICA.
Con riferimento alla vigente disciplina in materia urbanisti- ca ed in esecuzione del disposto dell'articolo 46 del D.P.R.
6 giugno 2001 n. 380, il Signor
- dichiara di aver consegnato al rappresentante della società concessionaria il certificato di destinazione urbanistica re- lativo al lotto di terreno trasferito, rilasciato dal Comune di
in data
dal quale si evince che lo stesso ricade in zona
che, in originale, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "C";
- dichiara che successivamente alla data del suo rilascio non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici del predetto Comune rispetto alle risultanze del certificato stesso;
- dichiara, sulla scorta di quanto alla stessa attestato dal costituito procuratore della Società concessionaria e senza assunzione di responsabilità al riguardo, che l'installazione dell'impianto insistente sull'area dedotta in contratto è stata realizzata in virtù di
* Autorizzazione Edilizia Protocollo rilasciata dal Comune di
in data
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, la parte concedente dichiara che il terreno in contratto non ha natura boschiva, né pasco- liva, ed il relativo soprassuolo non è stato percorso dal
fuoco negli ultimi quindici anni. La medesima, inoltre, di- chiara e garantisce che non esistono aventi diritto ad eser- citare la prelazione agraria.
DICHIARAZIONI INERENTI AL REGIME CONIUGALE.
Ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dalle Leggi 19 maggio 1975 n. 151 e 27 febbraio 1985 n. 52, il Si- gnor
dichiara di essere
DICHIARAZIONI FISCALI.
Ai fini fiscali, le parti danno atto della circostanza che l'atto di concessione superficiaria testè posto in essere è assoggettato all'imposta di Registro in misura ordinaria.
La presente scrittura rimarrà depositata nei rogiti del nota- io che ne autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni.
REPERTORIO N.
AUTENTICA DI FIRMA REPUBBLICA ITALIANA Certifico io sottoscritto dott.
Notaio in
REPERTORIO N. RACCOLTA N.
AUTENTICA DI FIRMA REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto dottor Francesco Balletta, Notaio in Roma, con lo studio in Via Antonio Bertoloni n. 26/A, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che il Signor:
BELLO Carmine, nato a Salerno (SA) il 15 luglio 1972, codice fiscale BLL CMN 72L15 H703M, domiciliato per la carica ove appresso, il quale è intervenuto alla scrittura che precede non in proprio ma in qualità di procuratore speciale della Società "CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A.", con socio uni- co, con sede in Rho (MI), Largo Metropolitana n. 5, capitale sociale Euro 50.000.000 (cinquantamilioni), interamente ver- sato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza e Lodi con codice fiscale e numero di iscrizione 11049880963, abilitato all'esercizio dei poteri di rappresen- tanza in virtù della procura rilasciata dagli Amministratori della Società, rispettivamente il dottor CANTINA Mauro, nato
a Roma (RM) il 15 gennaio 1965 ed il dottor ECKERT LLOVERAS Robert, nato a Louisville (Kentucky, Stati Uniti d'America) il 9 giugno 1961, con scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Notaio Luca Bollini di Milano in data 28 gen- naio 2020, Repertorio n. 23366, Raccolta n. 8107, registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 6 febbraio 2020 al numero 19157 della Serie 1T che in copia digitale certificata conforme da me Notaio è allegata a precedente atto a mio ro- gito del 25 febbraio 2020, Repertorio n. 9048, Raccolta n.
6249, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 24 marzo 2020 al numero 7848 della Serie 1T;
della cui identità personale, anche con la qualifica ed i po- teri di cui sopra, io Notaio sono certo, da me preventivamen- te ammonito circa le responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ed ai sensi e per gli effet- ti dell'articolo 76 del D.P.R. 23 dicembre 2000 n. 445, alle ore
ha apposto alla mia presenza la propria sottoscrizione, in calce ed ai margini della scrittura che precede e degli alle- gati "A" e "B", al medesimo da me integralmente letta, previa dispensa dalla lettura degli allegati.
L'anno duemilaventi, il giorno del mese di in Roma,