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IMPORT EXPORT: le semplificazioni doganali. Martedì 12 aprile 2022

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Martedì 12 aprile 2022

IMPORT – EXPORT:

le semplificazioni doganali

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Semplificazioni all’export in materia di origine Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato - REX

Queste autorizzazioni consentono alle aziende di certificare l’origine preferenziale (OP) dei prodotti a seguito dell’acquisizione dello status di esportatore autorizzato (EA) o del rilascio dell’autorizzazione all’esportatore registrato - REX a dichiarare su fattura o sulla documentazione di scorta alla spedizione l’OP dei propri prodotti all’esportazione.

Nel triennio 2019/2022 in provincia di Como – Lecco - Sondrio:

EA +450% - REX +300%

Sempre più richieste in quanto:

- rivestono un ruolo fondamentale nella strategia commerciale delle imprese;

- facilitano la ricerca di nuovi partner nei paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio (LS) con l’Unione Europea (UE), consentendo loro la possibilità di offrire ai clienti i propri prodotti di OP a prezzi più competitivi rispetto a quelli offerti dai produttori non autorizzati sfruttando l’esenzione daziaria dei prodotti nei paesi di destinazione.

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Semplificazioni all’export in materia di origine Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato REX

Gli accordi internazionali e la normativa di riferimento

La certificazione dell’origine avviene per gli scambi di merci tra la UE e i paesi sottoscrittori degli Accordi di Libero Scambio (ALS) consultabili al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential- origin/arrangements-list_en

o nell’ambito degli Accordi relativi al sistema di interscambio REX o del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), i cui aggiornamenti sono rinvenibili al seguente link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules- origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

Consultando i link sarà possibile rimanere costantemente aggiornati e individuare i paesi o i gruppi di paesi che hanno sottoscritto ALS oltreché verificarne il contenuto.

Nella legislazione dell’Unione Europea i riferimenti normativi sono contenuti negli articoli 64 e ss. del Regolamento (UE) n.

952/2013, Codice Doganale dell’Unione - CDU, negli articoli da 37 a 70 del Regolamento (UE) n. 2446/2015, Regolamento Delegato - RD e negli articoli da 60 a 126 del Regolamento (UE) n. 2447/2015, Regolamento di Esecuzione – RE.

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Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato REX

Certificazione dell’origine e digitalizzazione

Le autorizzazioni in materia di origine e le nuove procedure digitalizzate hanno ridotto drasticamente, rispettivamente, il tempo di attesa per l’uscita delle merci dal territorio UE e i tempi di rilascio delle autorizzazioni.

Attraverso il sistema della «autocertificazione» dell’origine le aziende attestano direttamente sulla fattura o sui documenti di scorta della spedizione l’OP dei propri prodotti a seguito dell’acquisizione dello status di EA o al rilascio dell’autorizzazione all’Esportatore registrato REX.

Attualmente, solo per il REX è possibile l’iscrizione al portale (digitale) dell’operatore registrato.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato - REX

Presupposti per procedere all’istanza:

L’azienda deve procedere a:

I. Individuare la classificazione doganale del prodotto da dichiarare di OP mediante l’inquadramento dello stesso all’interno della TARIC (TARiffa Integrata Comunitaria - sistema di codificazione delle merci adottato in ambito comunitario per identificare la tariffa doganale da applicare ai prodotti importati da paesi terzi e determinarne la misura dei dazi all’importazione);

II. In relazione alla tipologia di prodotto, individuare, eventualmente, la regola fissata all’interno dell’accordo di riferimento affinché lo stesso possa essere certificato di OP.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato - REX

Con riferimento alla valutazione del prodotto è importante analizzare se si tratta di:

I. Prodotto interamente ottenuto: presenta un legame “forte” col territorio da cui proviene;

II. Prodotto sufficientemente lavorato: realizzato utilizzando componenti/materie prime provenienti da diversi paesi, oppure a partire da materia prima in tutto o in parte di origine terza rispetto al quale la componente del bene finito che consente di considerarlo di OP riguarda la particolare tipologia di trasformazione subita dal bene nel paese UE (ad es. un particolare processo industriale) o il maggior valore della lavorazione rispetto a quello della materia prima di partenza.

In questo secondo caso il prodotto ottenuto a seguito di lavorazione sarà di OP nel caso di:

i. salto tariffario: lavorazione cui consegue un cambio di classifica del prodotto finito all’interno della TARIC rispetto alla materia prima;

ii. lavorazione specifica: caratteristiche del prodotto ottenuto a seguito del particolare processo produttivo rispetto alla materia prima;

iii. valore: valore aggiunto subito dal bene dopo la lavorazione rispetto alla materia prima;

iv. criterio misto: valore aggiunto e particolari lavorazioni.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato - REX

Procedimento autorizzativo per Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato - REX:

autorizzativo:

Valutato il prodotto l’azienda presenta:

Istanza per il rilascio dello status di esportatore autorizzato alla dichiarazione di OP su fattura nell’esportazione verso il paese di interesse

oppure Istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esportatore registrato – REX

L’Ufficio delle Dogane territorialmente competente a ricevere e trattare le istanze è quello competente per il luogo in cui è ubicata la sede legale e/o amministrativa dell’azienda.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore autorizzato ed Esportatore registrato - REX

Differenze tra le due autorizzazioni:

Procedura autorizzativa: per autorizzazione EA pre audit;

per autorizzazione REX istanza cartacea oppure iscrizione diretta dell’azienda nel database di esportatori REX autorizzati ad attestare l’origine;

Prodotti certificabili: l’EA può certificare l’OP di qualunque prodotto aziendale che rispetti le regole degli ALS per cui ha ottenuto l’autorizzazione;

l’esportatore REX indica nell’istanza le prime quattro cifre dei codici TARIC; in caso di ampliamento delle categorie di prodotti: istanza integrativa;

Validità dell’autorizzazione: l’EA per accordi diversi dovrà richiedere una estensione dello status;

l’esportatore REX potrà spendere l’autorizzazione nell’esportazione verso tutti i paesi che hanno aderito al sistema di scambi REX.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore autorizzato

Esportatore autorizzato: pre audit e rilascio dell’autorizzazione

L’art. 120 RE: soggetti residenti in territorio UE,

frequenti esportazioni verso i paesi accordisti,

purché vi sia la garanzia di poter verificare i requisiti circa il carattere originario delle merci esportate.

L’istruttoria: accesso presso il sito aziendale/produttivo per:

I. verifica diretta dei processi produttivi;

II. analisi dei documenti comprovanti l’origine dei prodotti;

III. verifica circa la capacità dell’azienda (figura specializzata) di saper individuare e applicare i criteri di OP ai prodotti da esportare;

IV. verifica della presenza, all’interno dell’azienda, di un sistema di scritture che consenta all’AD di tracciare la filiera della produzione in maniera fluida e celere.

L’autorizzazione:

Viene rilasciata dalla AD mediante l’attribuzione di un numero es: 15899/CO/2022 da riportarsi sulle fatture per merce con valore superiore a 6000,00 euro.

Controlli successivi: dopo il rilascio dell’autorizzazione controlli periodici (post audit) per verificare la permanenza, nel tempo, dei requisiti necessari per il mantenimento dello status.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore registrato - REX Esportatore registrato REX:

Le regole cui fare rifermento sono consultabili nei Regolamenti, nelle Decisioni e negli Accordi relativi al sistema di interscambio REX.

I Paesi o gruppi di Paesi che hanno sottoscritto accordi REX con la UE sono: Canada, Giappone, PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare), Vietnam, Costa d’Avorio, Ghana, stati dell’Africa orientale e australe, Regno Unito e Paesi SPG.

Di seguito un elenco degli Accordi:

- Regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) che abroga il Regolamento (CE) n. 732/2008, relativo alle preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo (PVS);

- Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) tra il Canada da una parte e la UE i suoi Stati membri dall’altra (GUUE Serie L 11 del 14.01.2017).

- Accordo di Partenariato Economico tra UE e Giappone (Decisione (UE) 1907/2018 (GU della UE serie L 330 del 27.12.2018) e Circolare 1/D del 22.01.2019 – Accordo di partenariato economico fra Unione Europea e Giappone;

- Decisione UE 2013/755/2013 relativa all’associazione dei Paesi e Territori d’Oltremare - PTOM alla UE (GUUE L 344 del 19.12.2013) modificata dalla Decisione UE 2196/2019 (GUUE L 337 del 30.12.2019);

- Decisione n. 753/2020 relativa all’ALS tra UE e Repubblica socialista del Vietnam (GUUE L186 del 12.06.2020);

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore registrato - REX

- Decisione n. 2/2019 del Comitato APE istituito dall’Accordo di Partenariato Economico interinale tra Costa d’Avorio da una parte e la comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra, afferente all’adozione del protocollo n. 1 sulla definizione della nozione di

«prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa (GUUE L 49 del 21.02.2020) e Decisione n. 1/2020 del Comitato APE istituito dall’Accordo di Partenariato Economico interinale tra Ghana da una parte e la comunità europea e i suoi Stati membri dall’alta, relativa all’adozione del protocollo n. 1 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa (GUUE L 350 del 21/10/2020);

- Decisione n. 1/2020 del Comitato APE che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di

«prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra (GUUE L 93 del 27/03/2020);

- Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’energia atomica da una parte e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’altra (GUUE L 444 del 31.12.2020).

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore registrato - REX

Esportatore registrato REX: istanza e rilascio dell’autorizzazione

L’istanza:

I. procedura digitalizzata: iscrizione diretta attraverso il portale dell’Operatore contenente l’elenco dei soggetti autorizzati negli scambi nell’ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali. Il numero di registrazione REX viene rilasciato direttamente dalla piattaforma on line (Circolare 4/D 2021 del 20 gennaio 2021);

II. procedura non digitalizzata: l’azienda munita del codice EORI presenta istanza all’Ufficio delle dogane competente per il luogo in cui è ubicata la sede legale e/o la sede amministrativa o il sito produttivo;

Il portale REX è disponibile nell’EU Customs Trader Portal (EU CTP) al seguente URL: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Autorizzazione: non è previsto un pre audit per il rilascio dell’autorizzazione REX.

Controlli successivi: dopo il rilascio dell’autorizzazione sono previsti dei controlli periodici (post audit) per verificare la permanenza, nel tempo, dei requisiti necessari per il mantenimento dell’autorizzazione.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Esportatore registrato - REX

Vantaggi dell’iscrizione alla piattaforma REX:

- riconoscimento immediato e diretto del codice REX dell’esportatore da parte dell’importatore nel paese di destinazione;

- accesso a tutti i dati degli esportatori alla Commissione europea e alle AD del paese di importazione in occorrenza del controllo simultaneo all’importazione o anche a posteriori;

- accesso diretto al pubblico ad informazioni meno specifiche (dati dell’esportatore, numero di REX, descrizione indicativa dei prodotti e delle merci ammesse al trattamento preferenziale).

Il futuro:

la procedura REX, eliminando nella fase di rilascio la necessità dell’audit, se da un lato opera un significativo snellimento della procedura, dall’altro responsabilizza in maniere diretta l’esportatore che, comunque, deve preventivamente verificare il proprio processo produttivo e le modalità di gestione della merce e della documentazione ad essa afferente all’interno dell’azienda (affidabilità dell’OE e presenza di un adeguato sistema di gestione dei documenti e delle scritture aziendali);

il sistema REX, attualmente limitato agli scambi poc’anzi citati, è destinato a sostituire progressivamente l’attuale sistema di certificazione dell’origine basato sui documenti cartacei, in quanto nei paesi che utilizzano il sistema di interscambio REX questi ultimi non sono più accettati.

Semplificazioni all’export in materia di origine

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Certificazioni di circolazione A.TR: procedura semplificata

Procedura semplificata a emettere certificati di circolazione A.TR.:

Altra semplificazione in tema di scambi commerciali tra due parti dell’Unione doganale, quindi afferente alla posizione doganale della merce, è contenuta nella Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale CE-Turchia del 26.09.2006, avente ad oggetto, appunto, l'attuazione della fase finale dell'unione doganale nell’ambito degli scambi commerciali.

Gli OE che effettuano frequenti spedizioni per le quali è possibile il rilascio del certificato di circolazione A.TR che offrano alla AD adeguate garanzie di affidabilità circa il controllo della posizione delle merci possono essere autorizzati a emettere autonomamente, mediante una procedura semplificata, certificati di circolazione A.TR. (art. 11 della Decisione) senza presentare per ogni singola spedizione all’AD le merci e la richiesta del certificato di circolazione A.TR.

Dovranno apporre un timbro speciale, che può anche essere prestampato (la cui figura è riportata nell’allegato III della Decisione) nella casella 12 del certificato, indicare al campo 12 il codice ISO alpha dell’Italia (IT) nonché il codice identificativo dell’esportatore autorizzato (IT/---/CO/2022).

Obblighi: conservazione documenti comprovanti la posizione doganale della merce oltre a tutte le prescrizioni dettate dalla Decisione.

Semplificazioni doganali

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Semplificazioni in materia di origine, autorizzazioni ai Regimi doganali speciali e Portale CDMS Customs Decisions Management System

Le aziende impegnate nell’attività di trasformazione di merci di origine terza sono quelle che sempre più spesso richiedono le autorizzazioni in materia di origine.

Diventa interessante la possibilità di abbinare questo tipo di autorizzazioni con altre «semplificazioni» quali, ad esempio, quella al luogo approvato, e/o quelle relative allo status di destinatario e speditore autorizzato per il transito e/o altre autorizzazioni ai c.d. regimi doganali speciali.

Attualmente, la maggior parte delle autorizzazioni alle semplificazioni e i regimi doganali speciali vengono gestite mediante una piattaforma informatica dell’Unione Europea: il Portale della UE CDMS Customs Decisions Management System.

Semplificazioni doganali, autorizzazioni e regimi doganali speciali, digitalizzazione

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Il Portale CDMS Customs Decisions Management System

Il Sistema delle Decisioni Doganali (Customs Decisions System, CDS), trova la sua base giuridica nel Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione “sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione”, che ha specificato le norme procedurali necessarie all’armonizzazione dei processi relativi a domande, adozione e gestione delle decisioni doganali esclusivamente mediante procedimenti informatici, in attuazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, del CDU “gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici” (Circolare 1/D/2018 del 30gennaio 2018).

Il CDS è una piattaforma digitale della UE messo a disposizione degli SM dai Servizi della Commissione a partire dal 2 ottobre 2017, ed è composto:

- da un Portale UE destinato agli operatori commerciali (EU Trader Portal-TP),

- da un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali (Customs Decisions Management System - CDMS) riservato alle AD.

Attualmente rappresenta lo strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli OE e tutti gli altri soggetti interessati per la presentazione e il trattamento delle domande, nonché per l’adozione delle decisioni e la relativa gestione.

Decisioni doganali e digitalizzazione

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Regimi doganali speciali

I regimi doganali speciali: articolo 210 CDU.

Rappresentano particolari procedure, sempre da autorizzarsi dall’AD, che si pongono, appunto, in un ottica di specialità rispetto alle formalità doganali connesse ai regimi doganali ordinari rappresentati dall’importazione e dall’esportazione.

L’utilizzazione di un regime doganale speciale consente alle aziende che movimentano merci in ambito internazionale di svolgere l’attività aziendale mediante regole più semplici e/o meno onerose, potenziando, di fatto, la loro competitività rispetto ai partners commerciali.

La scelta rispetto al regime da utilizzare dipende dall’attività aziendale.

I regimi doganali speciali sono:

Transito (Interno ed Esterno)

Deposito (Deposito doganale e Zona franca)

Uso particolare (Ammissione temporanea e Uso finale)

Perfezionamento (Perfezionamento attivo e Perfezionamento passivo).

Regimi doganali e autorizzazioni

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Il perfezionamento attivo

Il perfezionamento attivo: articoli 255 - 258 CDU, articoli 240 - 241 RD, articoli 324 - 325 RE

Il regime speciale del perfezionamento attivo, già disciplinato dalla normativa comunitaria all’interno del CDC e delle relative Disposizioni di attuazione, ha subito notevoli cambiamenti nella nuova normativa unionale:

I. informatizzazione della procedura (attualmente la richiesta, il rilascio e la gestione dell’autorizzazione sono digitalizzate sia per l’OE sia per la AD all’interno del portale CDMS);

II. ha inglobato fattispecie prima trattate separatamente (es. il regime di trasformazione sotto controllo doganale);

III. eliminazione del sistema del rimborso, per cui l’unica modalità applicabile di perfezionamento è quello con il sistema della sospensione previa prestazione di una garanzia;

IV. non è più obbligatorio la riesportazione della merce lavorata (art. 241 RD).

I requisiti per ottenere questa autorizzazione, oltre alla residenza sul territorio della UE, sono quelli di cui abbiamo già discusso oggi in relazione alle varie autorizzazioni/certificazioni: l’AD valuta l’affidabilità dell’OE mediante la verifica dei requisiti indicati dall’art.

39, lettere a), b) e d) CDU): rispettivamente, assenza di violazioni gravi e ripetute alla normativa doganale e fiscale, e sistema di alto livello di controllo sulle operazioni, e sul flusso delle merci, mediante un sistema di gestione delle scritture che consenta adeguati controlli;

in alcuni casi è previsto il soddisfacimento del requisito indicato dall’art. art. 39, lett. c) CDU afferente alla solvibilità finanziaria e alla

Regimi doganali speciali

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CONCLUSIONI:

Attraverso la combinazione delle diverse autorizzazioni in materia di origine, semplificazioni doganali e regimi speciali l’impresa potrebbe:

- mediante l’autorizzazione al luogo approvato e allo status di destinatario autorizzato per il transito: ricevere direttamente presso lo stabilimento di produzione la merce da lavorare

- mediante l’autorizzazione al perfezionamento attivo:

1. ottenere un alleggerimento degli oneri finanziari rappresentati dai diritti doganali all’importazione afferenti alla materia prima da lavorare, che andrebbero solo garantiti durante il ciclo produttivo e fino a quando la merce lavorata lascerà effettivamente e definitivamente il territorio della UE mediante una cauzione da versarsi in contanti o mediante il deposito, presso l’UD competente, di una polizza fideiussoria proporzionata all’importo dei diritti doganali gravanti sulla merce da vincolare al regime.

2. corrispondere i diritti doganali solo dopo la trasformazione, decidendo, in base agli accordi commerciali stipulati coi clienti destinatari, se riesportare il prodotto ottenuto, o la materia prima destinandoli a clienti in territorio extra UE e così chiedere lo svincolo della cauzione, o importarli in territorio UE liquidando i diritti doganali gravanti sulle merci da introdurre definitivamente nel territorio della UE.

- mediante l’autorizzazione EA o REX e allo status di speditore autorizzato per il transito, infine, attestare direttamente e autonomamente in fattura l’OP del prodotto e spedirlo ai clienti finali.

Semplificazioni doganali autorizzazioni e digitalizzazione

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Grazie per l’attenzione M. Massara

IMPORT – EXPORT: le semplificazioni doganali

Fonti: Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione - CDU Regolamento (UE) n. 2446/2015, Regolamento Delegato - RD

Regolamento (UE) n. 2447/2015, Regolamento di Esecuzione - RE

Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione del 14 novembre 2017

Circolare 1/D/2018 del 30gennaio 2018 Circolare 4/D 2021 del 20 gennaio 2021

Contatti: Ufficio delle Dogane di Como: tel. 031 4495 1 (lun. - ven. dalle 08,00 alle 18,00 e sabato dalle 08,00 alle 14,00) - mail: dogane.como.urp@adm.gov.it e orari URP: tel. 031 4495 970 (lun. - ven. dalle 08,00 alle 18,00) - mail: dogane.como.urp@adm.gov.it

Regimi doganali e autorizzazioni: tel.- 031 4495 280 (lun.- ven. dalle 08,00 alle 16,00) - mail: maria.massara@adm.gov.it SOT di Lecco: 031 4495 974 (lun. - ven. dalle 08,00 alle 18,00) mail: dogane.como.lecco@adm.gov.it

Ufficio delle Dogane di Tirano - URP: tel. 02 45389260 (lun. - ven. dalle 08,00 - 18,00) - mail: dogane.como.tirano@adm.gov.it Le opinioni eventualmente espresse nella presentazione di questo lavoro sono personali e non impegnano l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

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