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I dazi doganali: inquadramento generale. Focus sull export vitivinicolo negli USA

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Academic year: 2022

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I dazi doganali:

inquadramento generale.

Focus

sull’export vitivinicolo

negli USA

(2)

Relatore Avvocato DAVIDE

TORCELLO

(3)

IL SISTEMA DOGANALE

ED IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il settore doganale è strettamente connesso allo scambio internazionale di merci.

I flussi di merce intraprendono due direzioni:

(corrispondenti ai due momenti di «accertamento» da parte delle competenti autorità doganali):

- IMPORTAZIONE : nello Stato di destinazione;

- ESPORTAZIONE : nello Stato di partenza.

RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

AUTORITA’ ED ISTITUZIONI INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE DOGANALE

In materia doganale operano, a livello internazionale, le seguenti istituzioni:

1- WTO (World Trade Organization)

/ OMC (Organizzazione Mondiale Commercio):

2- WCO (World Customs Organization)

/ OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane):

«Convenzione riveduta di Kyoto»);

finalizzata alla semplificazione «normativa ed operativa»

dei regimi doganali e dello sdoganamento.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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segue da:

AUTORITA’ ED ISTITUZIONI INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE DOGANALE

1- WTO (World Trade Organization) /

OMC (Organizzazione Mondiale Commercio):

Agisce sulla base dei principi fondamentali in tema di commercio internazionali.

Tali principi perseguono l’obiettivo di ottimizzare le ricadute e gli effetti (economici e strategici) determinati della liberalizzazione del commercio internazionale.

Gioca un ruolo rilevante anche in relazione all’attuazione delle previsioni contenute nel cd. GATT (General Agreement on Tariff and Trade).

Il cd. GATT è un trattato internazionale multilaterale; contenente, al suo interno, specifici accordi finalizzati a dettare le regole «operative» relative

agli scambi commerciali internazionali.

Tali regole vengono poi recepite nei vari ordinamenti doganali domestici;

così creando un sistema organico.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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AUTORITA’ ED ISTITUZIONI INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE DOGANALE

2- WCO (World Customs Organization)

/ OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane):

Rappresenta l’unica organizzazione intergovernativa nell’area doganale (nata dal Customs Co-operation Council nel 1952).

Persegue l’obiettivo di garantire un’uniformità applicativa nell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia doganale, esistenti fra i vari Paesi,

e potenziare l’efficacia delle Amministrazioni doganali.

Gestisce la Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato; la quale armonizza il sistema di classificazione delle merci.

Sovrintende all’attuazione della Convenzione internazionale per la Semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali

(cd. «Convenzione riveduta di Kyoto»); finalizzata alla semplificazione

«normativa ed operativa» dei regimi doganali e dello sdoganamento.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

IL CONTESTO EUROUNITARIO L’UE COME «UNICO STATO»

NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE:

Normativa attuale «rilevante»: Codice doganale dell’Unione (cd. «CDU»)

Recepisce il Regolamento (UE) 952/2013.

Si applica dal 1 Maggio 2016.

Prevede le disposizioni normative e procedurali di carattere generale (applicabili, in modo uniforme, alle merci che entrano nel territorio (o che escono dal) eurounitario.

Persegue l’obiettivo di agevolare ulteriormente gli scambi commerciali;

riducendo gli ostacoli al libero commercio internazionale tra l’UE (quale «unico Stato») ed il mondo extra - UE. Ciò mediante l’adozione di regimi e procedure doganali semplici, rapide ed uniformi.

L’Unione doganale

esistente nel contesto eurounitario comporta conseguenze:

sotto il profilo interno: in relazione all’abolizione dei dazi doganali (e dei controlli alle frontiere) negli scambi tra i Paesi membri;

sotto il profilo esterno: in relazione ai rapporti con i Paesi Extra- UE.

Ciò determina la previsione di una Tariffa doganale comune, che si applica agli scambi internazionali (con Stati non appartenenti all’Unione Doganale);

mediante la delineazione di misure uniformi per gli Stati membri,

con riferimento ai dazi da applicare alle merci importate nel territorio eurounitario.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

I DAZI: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE:

Definizione di “dazi doganali”:

Rappresentano il prelievo fiscale operato dall’Autorità competente in relazione all’attraversamento, da parte di beni, di un confine territoriale.

Tipologie di dazi doganali:

Ad valorem

: rapportati percentualmente al valore della merce (accertato in fase di importazione od esportazione).

Specifici e composti

: gli «specifici» risultano applicati in funzione (non del valore della merce, bensì) di determinati aspetti quantificabili (a titolo esemplificativo: peso, volume, unità di prodotto). I «composti» presentano elementi tariffari

ad valorem

abbinati

ad elementi tariffari specifici.

Stagional

i: la cui determinazione varia in base al periodo dell’anno in cui il bene viene presentato in dogana per l’importazione.

Per destinazione particolare

: imposti in ragione della particolare destinazione.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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I DAZI: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE:

Ed ancora, i dazi possono essere qualificati come:

Antidumping

: introdotti dal cd. «GATT» al fine di prevenire pratiche commerciali sleali (il dumping, infatti, si configura quale strategia economica in forza della quale i beni di un Paese vengono commercializzati in un altro Paese ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore normale dei beni stessi). Si tratta di dazi «aggiuntivi»; introdotti al fine di avvicinare il valore dei prodotti importati a quello normale dei medesimi prodotti

(neutralizzando la pratica distorsiva).

Compensativi (o antisovvenzione)

: consistenti in dazi aggiuntivi introdotti al fine di

riequilibrare la previsione di una sovvenzione (intesa come misura di sostegno dei prezzi di determinati prodotti, con lo scopo di implementarne l’esportazione; secondo quanto

contenuto nel cd. «GATT»); così eliminando il pregiudizio economico arrecato al Paese di importazione.

Differiscono dai dazi compensativi e da quelli antidumping le

misure di salvaguardia

; volte (anziché a fronteggiare pratiche commerciali «scorrette») a tutelare il Paese di

importazione da eventuali variazioni significative dei flussi in entrata di determinate merci.

Esse consentono agli operatori economici attivi nei settori interessati di «riorganizzarsi»

e richiedono un’applicazione indistinta verso tutti i Paesi esportatori del prodotto interessato.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

LE MISURE NON TARIFFARIE ( Non - tariff barriers o «NTB»):

Differiscono dai dazi doganali in senso stretto.

Perseguono l’obiettivo di ostacolare l’importazione della merce; privilegiando un’ottica protezionistica del settore economico nazionale (rischio: perdita di competitività in danno agli esportatori).

Possono consistere nell’attuazione di / nella richiesta di: provvedimenti restrittivi;

standard qualitativi; specifici controlli previsti al fine di limitare lo scambio internazionale, et similia. A titolo esemplificativo, possiamo ricordare le autorizzazioni e le licenze di natura tecnica specificamente richieste per determinate tipologie di prodotti; così come i controlli sulla qualità attuati - anche dal punto di vista sanitario – relativamente a determinati beni.

Variano in base al Paese di destinazione della merce che le pone in essere.

Possono assumere diversa natura: barriere para-tariffarie; quote e contingenti;

licenze all’importazione; ispezioni pre - imbarco; barriere tecniche e richiesta di requisiti documentali.

La Commissione europea elabora una relazione periodica («Report on potentially trade - restrictive measures»), relativa alle misure restrittive introdotte dai maggiori Stati partners commerciali dell’UE; ciò al fine di sorvegliare lo stato del libero commercio.

L’UE pubblica annualmente un «Trade and Investment Barriers Report»; il quale descrive i progressi effettuati in materia di superamento delle barriere per l’ingresso delle merci in 6 mercati di particolare importanza strategica

(Cina; India; Giappone; Mercosu – Brasile/Argentina; Russia e Stati Uniti).

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

GLI OPERATORI DEL SETTORE: GLI ESPORTATORI

L’esportatore è il soggetto responsabile della dichiarazione doganale e delle

Operazioni connesse alle operazioni commerciali di libera circolazione delle merci.

NB: laddove vi sia l’affidamento ad un soggetto terzo (quale intermediario) dell’attività di trasporto della merce, l’eventuale responsabilità in capo all’esportatore (legata alla circolazione della merce stessa) deve essere necessariamente collegata con quella del vettore; relativamente alla conservazione della qualità della merce, nonché all’eventuale deterioramento della medesima.

L’esportatore, ai sensi dell’art. 5.31 del «CDU», deve avere stabilito nel territorio UE:

la sede statutaria;

l’amministrazione centrale; ovvero una stabile organizzazione; intesa quale sede fissa di affari in cui sono ubicate (in modo permanente) le risorse umane e tecniche necessaria ai fini dello svolgimento delle operazioni doganali.

L’esportatore deve inoltre:

essere titolare di un rapporto contrattuale con il destinatario dei prodotti in un Paese terzo;

avere la facoltà, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione, di decidere in merito al trasferimento della merce al di fuori del territorio eurounitario.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

FOCUS SUL MERCATO STATUNITENSE:

IL SISTEMA DOGANALE

AUTORITA’ COMPETENTE: Customs Service and Border Protection o «CBP».

Le principali funzioni di tale Autorità , relativamente al settore doganale, consistono nel:

raccogliere i dazi, le tasse e le commissioni concernenti il commercio internazionale;

controllare e facilitare la circolazione di mezzi, merci e persone;

tutelare i consumatori (e l’ambiente) dall’introduzione di eventuali merci pericolose;

tutelare il tessuto industriale e produttivo nazionale dalle pratiche di concorrenza sleale di altri Paesi;

contrastare il contrabbando e le operazioni illegali finalizzate all’introduzione di droga o armi negli USA;

effettuare controlli ed ispezioni al fine di prevenire e combattere eventuali atti terroristici.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

«VADEMECUM» DOCUMENTALE PER L’EXPORT IN USA

L’esportazione della merce dall’Italia all’interno del territorio statunitense richiede la compilazione e la produzione di documentazione:

chiara;

completa;

veritiera;

in lingua inglese;

completa delle informazioni relative:

alla tipologia dei beni importati;

al numero di pezzi;

al peso;

alle dimensioni;

al valore dei medesimi.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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«VADEMECUM» DOCUMENTALE PER L’EXPORT IN USA

In particolare, i documenti di esportazione consistono in:

Codice meccanografico: consiste in un codice alfanumerico (preceduto da una M),

attribuito alle imprese che intrattengono rapporti commercial i con l’estero. Si tratta di una matricola che identifica l’azienda presso il M inistero dello sviluppo economico; la quale deve essere indicata nei documenti utilizzati nelle operazioni con l’estero.

Fattura commerciale: descrive, nel dettaglio, il prodotto ai fini dello sdoganamento.

Richiede l’indicazione di determinate specifiche (nomi; numero progressivo e data della fattura; Paese di origine; denominazione dell’esportatore risultanti dai pubblici registri;

natura, qualità̀ e quantità̀ dei prodotti; indicazione dei pesi e delle misure; metodo di pagamento; modalità̀ di trasporto ed estremi del DDT; etc).

Fattura pro forma (in alternativa): contiene il contenuto «per estratto» della fattura commerciale ed è finalizzata ad agevolare, per l’importatore, il calcolo del costo globale dell’operazione (con evidenza della tassazione federale e statale); così permettendo al medesimo importatore di ottenere le eventuali licenze previste.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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«VADEMECUM» DOCUMENTALE PER L’EXPORT IN USA

In particolare, i documenti di esportazione consistono in:

Packing list: consiste nella «bolla di carico» dei prodotti; con la descrizione degli imballi utilizzati per il trasporto dei medesimi (anche ai pallet che contengono la merce; oltre ad eventuali casse, supporti ed imballi in legno che devono essere fumigati onde evitare le infestazioni di insetti).

Bill of lading: consiste nella polizza di carico inserita nel contratto di spedizione

(il titolare di tale polizza ha il diritto di farsi consegnare la merce giunta a destinazione).

Registration of food facility: attesta l’adempimento delle formalità relative alla registrazione dell’impianto utilizzato per la produzione, presso la Food and Drug Administration (FDA); in ossequio al Bioterrorism Act.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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«VADEMECUM» DOCUMENTALE PER L’EXPORT IN USA

In particolare, i documenti di esportazione consistono in:

Certificato di origine: emesso di regola dalla CCIAA (anche se superfluo in virtù

dell’accordo bilaterale del 2006 fra l’allora Comunità Europea e gli USA sul commercio del vino, salvo casi particolari).

Dichiarazione doganale di esportazione: consiste in moduli conformi al modello

Dau - EX (Documento amministrativo unico), deve presentarsi alla Dogana presso la quale si intende compiere l’esportazione (con necessaria indicazione delle voci previste dalla

Tariffa doganale d’uso integrata (reperibile sul sito: https://hts.usitc.gov/).

Certificato di esportazione: autorizza l’esportatore a commercializzare la quantità di prodotto specificato entro il periodo di validìtà previsto dal titolo stesso; al fine di gestire, in maniera unitaria, i mercati di prodotti agricoli (fra cui il vino).

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

AUTORITA’ COINVOLTE NELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO A LIVELLO FEDERALE

Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

, deputata a:

disciplinare la gestione dei prodotti alcolici;

amministrare le tasse federali in relazione alle bevande alcoliche;

garantire la regolarità del mercato, con specifica competenza in tema di pubblicità ingannevole;

assistere gli operatori del settore negli adempimenti previsti dal FAA Act (Federal Alcohol Administration Act in tema di regolamentazione federale delle bevande alcoliche ed

etichettatura);

verificare la conformità dell’etichettatura alla disciplina interna;

monitorare le importazioni di alcolici.

Food and Drug Administration (FDA), deputata a:

garantire e preservare la sicurezza dei prodotti alimentari.

Department of Home Security (DHS), deputata a:

sorvegliare l’ingresso di persone e merci all’interno del territorio statunitense.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE USA «THREE TIER – SYSTEM»:

Produzione, Importazione e Distribuzione.

1 IMPORTATORI:

Primo livello: gli Importatori sono responsabili dell’entrata del vino negli USA.

2 DISTRIBUTORI:

Secondo livello: operano nei singoli Stati. I Distributori appartengono, sostanzialmente, a due categorie:

grandi aziende distributrici: detengono filiali in diversi Stati e promuovono vini di diversi Importatori;

aziende locali: agiscono in singoli Stati; tendono a valorizzare specifiche zone di produzione vitivinicola.

3 PUNTI VENDITA:

Terzo livello: i Punti Vendita, tendenzialmente, si distinguono in:

soggetti on premise (Horeca): in relazione alle attività alberghiere - ristorative;

soggetti off premise (negozianti): in relazione ai rivenditori autorizzati.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

TAX REFORM del 2020.

Il 27 dicembre 2020, il Presidente Trump ha firmato il Taxpayer Certainty and Disaster Tax Act.

La riforma costituisce una svolta storica rispetto al modello USA, rendendo permanenti la maggior parte delle disposizioni contenute nel Craft Beverage Modernization and Tax Reform (CBMA); con particolare riferimento al Tax Cuts and Jobs Act del 2017.

Quali sono le più importanti novità?

l’ introduzione delle aliquote ridotte su birra e distillati; nonché di crediti d'imposta per il vino;

l’adattamento della gradazione alcolica per determinate classi di vino fermo (con gradazione comprese tra 14% e il 16%);

la previsione di aliquote d'imposta più basse per alcuni idromeli e vini a bassa gradazione alcolica;

la statuizione di cessioni di birra in vincolo tra birrai (i quali non appartengono alla stessa proprietà).

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

TASSA DI ESPORTAZIONE IN USA:

IL CALCOLO AGGIORNATO AL 2021.

FONTE: https://www.ttb.gov/tax-audit/tax-and-fee-rates#wine

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

LE TASSE NEI SINGOLI STATI:

REPORT ALLA TASSAZIONE NEI SINGOLI STATI.

FONTE: https://taxfoundation.org/state-wine-tax-rates-2020

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE

DELLE MERCI TRAMITE CODICE

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

TARIFFARIO SPECIFICO

DELLA CATEGORIA 22: PRODOTTI ALCOLICI

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

MODELLI DI GESTIONE» STATALE

DELLA NORMATIVA IN TEMA DI BEVANDE ALCOLICHE.

Gli approcci alla predisposizione ed all’attuazione della normativa in materia di bevande alcoliche, da parte dei singoli Stati, sono:

Control States: la distribuzione e la vendita di bevande alcoliche è sottoposta al controllo monopolista da parte del singolo Stato.

Primary Source States: l’acquisto dei prodotti alcolici, da parte dei distributori, è consentito soltanto presso una fonte primaria autorizzata o un unico importatore.

Franchise States: la commercializzazione dei prodotti alcolici è consentita mediante l’individuazione di un unico distributore. L’eventuale «cambio» del distributore deve essere subordinato alla dimostrazione alle autorità competenti, della «giusta causa»

(ossia il disservizio posto alla base della necessità di effettuare tale cambio)..

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

PROCEDIMENTO DI ESPORTAZIONE IN USA .

Registrazione dell’azienda presso il FDA.

Presentazione, da parte dell’azienda, del prodotto agli importatori.

Richiesta, da parte degli importatori interessati, di un campione all’azienda italiana.

Ottenimento del cd. COLA waiver (Permesso di importazione temporaneo) ai fini dello sdoganamento dei campioni.

Trasmissione, da parte del produttore italiano, della merce previa notifica attraverso il Prior Notice.

Verifica della cd. Pre - Cola Evaluation; ossia l’approvazione della formula (e l’invio del campione da analizzare) laddove si assiste ad una manipolazione del vino (per esempio: diventando una bevanda da aperitivo a base vinicola o un vino infuso con altri ingredienti).

Registrazione dell’etichetta del prodotto, da parte dell’importatore (previo concerto con l’azienda produttrice), presso il TTB (il cd. COLA: Certificate of Label Approval). I tempi di lavorazione sono di circa di 20 giorni ma ci possono essere anche ritardi a seconda della mole di lavoro al TTB.

Autorizzazione all’importazione del prodotto; in modo tale che il produttore italiano apporrà̀ la nuova etichetta registrata al fine di spedire la merce (previa notifica tramite il Prior Notice).

Vendita al distributore; il quale, a sua volta, rifornisce i canali «on and off- premise».

Supporto, dal punto di vista commerciale e comunicativo, da parte del produttore italiano.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

ACCORDO BILATERALE

UE - USA NEL SETTORE VITIVINICOLO .

L’Accordo bilaterale sottoscritto a Bruxelles tra UE e USA in data

24.3.2006 prevede il reciproco riconoscimento delle disposizioni vigenti in materia di vinificazione; ciò stante l’uniformità degli obiettivi (commerciali, strategici ed economici) perseguiti, nell’ambito vitivinicolo, da entrambe le Parti.

In particolare:

Si registra l’accettazione delle reciproche procedure di produzione;

imbottigliamento ed etichettatura dei vini; con precipuo riferimento

all’allineamento delle modalità operative prescritte dai soggetti firmatari.

E’ favorita la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; al fine di determinare uno scambio funzionale e più snello di tali prodotti. Ciò

attraverso l’accettazione e la semplificazione, da parte dei soggetti firmatari, delle previsioni e delle procedure attinenti alle operazioni di

esportazione/importazione dei prodotti vitivinicoli.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

FINE DEI DAZI PER L’UE

ACCORDO RIPARATORE USA-UE

Primo accordo raggiunto in data 5.3.2021: si prevedeva la sospensione dei «dazi aggiuntivi» (pari al noto innalzamento del 25%) per 6 mesi tra USA e UE.

Secondo (e definitivo) accordo di abolizione dei dazi stipulato in data 14.6.2021:

raggiunto a Bruxelles tra il Presidente degli Stati Uniti (Joe Biden) e la Presidente della Commissione Europea (Ursula Von der Leyen).

L’accordo siglato dai due esponenti politici in questione è una delle più importanti novità per il mercato relativo all’export del settore produttivo vitivinicolo.

Ciò ha comportato l’eliminazione, per i prossimi cinque anni, dei dazi «aggiuntivi»

relativi ai prodotti vitivinicoli in riferimento alle due aree geografiche in questione.

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RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

FONTI CONSULTE

Le fonti consultate, ai fini del presente intervento sono:

(salvo diverse indicazioni specificamente individuate nelle slides di competenza)

ITA (Italian Trade Agency) - Agenzia ICE New York (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), ESPORTARE NEGLI USA – DISCIPLINA SULLE IMPORTAZIONI (www.ice.it/it);

ITA (Italian Trade Agency) - Agenzia ICE New York (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, INFORMAZIONI DOGANALI SETTORE VINO, Giugno 2020 (www.ice.it/it);

ITA (Italian Trade Agency), GUIDA EXPORT VINO 2021 – Sezione Americhe; USA, (sites.google.com/ice.it/guidaexportvino2021/americhe/stati-uniti).

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GRAZIE

PER L’ATTENZIONE!

(30)

RELATORE: Avvocato DAVIDE TORCELLO

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