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Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

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Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per in- terventi di recupero del patrimonio edilizio

Introduzione alle spese per ristrutturazione

Legge

449/97 La legge n. 449/97 ha introdotto tale detrazione finalizzandola alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio

sulle parti comuni degli edifici residenziali;

sulle singole unità immobiliari residenziali appartenenti a qualsiasi categoria, compresa quella rurale.

Interventi legislativi successivi hanno ampliato la casistica degli interventi.

Finalità del-

la legge Questa legge aveva ed ha due finalità:

consentire, attraverso la leva degli interessi contrapposti (quello dell’impresa di lavorare e quello del cittadino di ottenere la fattura per poter usufruire dell’agevolazione fiscale), l’emersione di sacche di lavoro nero che nel comparto edilizio sono molto presenti;

agevolare la ripresa economica attraverso un settore, quello dell’edilizia, molto importante per la nostra economia.

Chi ha di- ritto alla de- trazione

Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possie- dono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.

Hanno, quindi, diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste a loro carico,

il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile,

il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, diritto abitazione),

ma anche l'inquilino e il comodatario.

Tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci di coopera- tive non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale.

I soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi sono compresi, invece, tra i detentori dell'immobile.

La detrazione compete anche al familiare convivente del posses- sore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i la- vori, purché ne sostenga le spese.

Non è richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principa- le per il proprietario o per il familiare convivente, essendo suffi- ciente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rap- porto di convivenza.

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E’ possibile usufruire della detrazione per le spese sostenute dal coniuge su un immobile a disposizione di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, anche se non è utilizzato direttamente dal primo, e non costituisce abitazione della famiglia, per- ché su di esso si esplica comunque il rapporto di convivenza.

Le ecce-

zioni Il possessore o detentore dell'unita' immobiliare residenziale può anche assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengo- no realizzati gli interventi non costituisce

bene strumentale per l'esercizio dell'impresa,

né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attivi- tà dell'impresa.

E’ possibile usufruire della detrazione per le spese sostenute dal co- niuge su un immobile a disposizione di proprietà esclusiva dell’altro coniuge perché anche se l’immobile non è utilizzato direttamente come abitazione principale della famiglia, su di esso si esplica co- munque il rapporto di convivenza.

Limiti dell’agevo- lazione

L’agevolazione prevede la detrazione del:

41% delle spese sostenute nel 1998 e 1999 e dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;

36% delle spese sostenute dal 2000 al 2005 e dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2007.

Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del con- tribuente.

Il beneficio spetta fino al limite massimo di spesa di:

77.468,53 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;

48.000 euro per le spese sostenute dopo tale data.

Per gli interventi effettuati fino al 30 settembre 2006, il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione è riferito:

- alla persona fisica che ha sostenuto la spesa;

- alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettua- ti gli interventi di recupero.

Per gli interventi effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli inter- venti di recupero.

In tale situazione, pertanto, su un immobile in comproprietà il li- mite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra i comproprietari.

Prosecu- zione dei lavori

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione dei la- vori iniziati in anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili,

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occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2007 per lavori ini- ziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000.

Attenzione: per gli interventi effettuati prima del 31.12.2001, an- che se costituivano prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, il limite massimo detraibile competeva per ogni periodo

d’imposta.

Esempi Spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, euro 30.000

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 in prosecuzione del medesimo in- tervento, euro 10.000

Importo detraibile per il 2007 è di euro 10.000

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, euro 30.000

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 in prosecuzione del medesimo in- tervento, euro 10.000

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 in prosecuzione del medesimo in- tervento iniziato nel 2005, euro 20.000

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000, l’importo detraibile per il 2007 è di euro 8.000:

48.000 (somma massima agevolabile) – 40.000 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2005-2006) = importo detraibile euro 8.000

Dove indi- care le spese sul 730

Per usufruire della detrazione è necessario compilare la sezione III del quadro E del modello 730.

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Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per in- terventi di recupero del patrimonio edilizio

Interventi agevolabili.

Riferimento

delle spese La detrazione riguarda le spese sostenute per eseguire:

gli interventi di manutenzione straordinaria;

le opere di restauro e risanamento conservativo;

i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Riferimento legislativo:

- art. 31 legge 457/1978 Gli inter-

venti age- volabili

Gli interventi sono agevolabili se realizzati su edifici destinati al- la residenza o singole unità immobiliari residenziali.

Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi devono essere situati nel territorio nazionale e devono essere "censiti dall'uffi- cio del catasto", oppure deve essere stato chiesto l'accatasta- mento.

L’impresa che esegue i lavori può essere anche non residente nel territorio dello Stato.

La manu- tenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla age- volazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residen- ziali.

L’art. 31, lett. a), L. n. 457/1978, definisce come tali quegli interventi “che riguar- dano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifi- ci e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologi- ci esistenti”. Al riguardo la Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, punto 3.4, chia- risce che “caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli ele- menti di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente”;

Attenzione: gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro perti- nenze non danno diritto ad alcuna agevolazione.

La manu- tenzione straordina- ria

Gli interventi di manutenzione straordinaria.

L’art. 31, lett. B), L. n. 457/1978, definisce interventi di manutenzione straordinaria

“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche stru- mentali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singo- le unità immobiliari e non comportino mutamento delle destinazioni d’uso”.

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Interventi di restauro e risanamen- to conser- vativo

Per interventi di restauro e risanamento conservativo si intendo- no gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli ele- menti costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio” (art. 31, lett. c), L. n. 457/1978);

Interventi di ristruttura- zione edili- zia

Per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitu- tivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti” (art. 31, lett. d), L. n. 457/1978);

Altri inter- venti age- volabili

Sono inoltre agevolabili altri interventi, non compresi nelle prece- denti tipologie, e finalizzati :

alla realizzazione di autorimesse o posti auto

Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso però la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino com- provate da apposita attestazione rilasciata dal venditore

Inoltre esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immo- biliare abitativa.

alla eliminazione delle barriere architettoniche

(L. n. 13/1989 e D.M. n. 236/1989). Sono opere che possono essere realizza- te sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori, generalmente rientranti nella manutenzione straor- dinaria (così Circolare 57/E).

al conseguimento di risparmi energetici

(L. n. 10/1991 e D.P.R. n. 412/1993). Tali interventi possono essere realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette (così Circolare 57/E). Sarà ne- cessario in queste ipotesi acquisire idonea documentazione attestante il ri- sparmio energetico delle stesse.

alla cablatura degli edifici

Per cablatura si intendono le opere di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249, la quale ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Al riguardo la Circola- re 57/E precisa che “ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile e' limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di age- volazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio,

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la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di cogene- razione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza”.

al contenimento dell’inquinamento acustico

(legge n. 447/1995 e al D.P.C.M. 14 novembre 1997). Tali opere possono es- sere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (ad es.

sostituzione di vetri degli infissi).

In questi casi occorre acquisire idonea documentazione (ad es., scheda tec- nica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o e- sterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa;

all’adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica

L’art. 1, L. n. 449/1997, precisa che tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

all’esecuzione di opere interne

alla messa a norma degli edifici, relativamente a impianti e- lettrici e impianti a metano

(L. n. 46/1990 per gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG di cui alla legge n. 1083/1971 per quelli a metano). Tali interventi riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione, individuati all'articolo 1 della legge 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. La Circolare 57/E chiarisce che sono quindi compresi “tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edili- zio”;

Altri inter- venti intro- dotti con la Legge Fi- nanziaria 2001

Con la finanziaria 2001, sono stati introdotti altre tipologie di in- terventi agevolabili, in particolare quelli finalizzati:

all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad og- getto ascensori e montacarichi

alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comuni- cazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico avanzato, fa- vorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità

Al riguardo la Circolare n. 13/2001 specifica che la detrazione del 36% è ap- plicabile “unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli im- mobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di stru- menti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed e- sterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informati- ci per i quali e' prevista la detrazione del 19 per cento ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR”;

alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi

Si intende per tali, gli atti penalmente illeciti, quali ad es. furto, aggressione,

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sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione determini il supe- ramento dei limiti fisici posti a tutele di diritti giuridicamente protetti (così Circ.

n. 13/2001), la Circolare n. 13 precisa che la detrazione è applicabile unica- mente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili ed elenca i seguenti esempi di misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illecitida parte di terzi:

rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni mu- rarie degli edifici;

apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

porte blindate o rinforzate;

apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

apposizione di saracinesche;

tapparelle metalliche con bloccaggi;

vetri antisfondamento;

casseforti a muro;

fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

alla prevenzione d’infortuni domestici

La Circolare 13 sottolinea che “il Legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione non solo delle opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tutta- via finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica. In ogni caso non dà di- ritto alla detrazione il semplice acquisto, anche ai fini sostitutivi, di appa- recchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto ta- le fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento au- tomatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas)”. Non si richiede inve- ce che l’intervento sia innovativo, ma può anche interessare impianti preesi- stenti.

alla bonifica dall’amianto

La previsione inserita dal legislatore in merito alla bonifica dall’amianto s’inquadra nel sistema agevolativo di cui all’art. 1 della legge 449/1997 e suc- cessive modificazioni, quindi si rende applicabile sulla base dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma. L’ambito di applicazione, pertanto, è circoscritto alle unità immobiliare a carattere residenziale.

Spese ac- cessorie detraibili

Oltre alle spese di realizzazione dei lavori, sono da comprendere, tra le spese agevolabili, anche le spese sostenute per:

la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse al tipo di intervento;

l’acquisto di materiali

la stesura della relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

le perizie e sopralluoghi

l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, au- torizzazioni e denuncie di inizio lavori

gli oneri di urbanizzazione

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gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizza- zione degli interventi

la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica dei fabbricati ed interventi necessari in tal senso.

Spese e- scluse dalla detrazione

Non rientrano tra le spese agevolabili, ai fini del 41% o 36%:

gli interessi passivi per mutui eventualmente stipulati per so- stenere le spese dei lavori di recupero,

le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo ne- cessario all’effettuazione degli interventi di recupero

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Detrazione del 41% e/o 36% su spese per in- terventi di recupero del patrimonio edilizio.

Acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati

Immobili ri-

strutturati A partire dall’anno 2002 la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio si applica anche in caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati.

La detrazione d’imposta spetta esclusivamente

all’acquirente

o allo assegnatario dell’immobile.

Individua- zione dell’immo- bile

Con il termine immobile deve intendersi la singola unità immobi- liare.

L'agevolazione non è infatti legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato. Cia- scun acquirente può beneficiare della detrazione per il proprio ac- quisto o assegnazione.

L'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edi- ficio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di ri- sanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardan- ti l'intero edificio eseguiti da imprese di costruzione o ristruttura- zione immobiliare o da cooperative edilizie.

La norma trova quindi applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante).

La detrazione è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edifi- cio siano ultimati entro determinate date.

Tale detrazione non spetta per unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2006.

Riferimenti Art.9, comma2, Legge 448/2001 Tipo di

agevola- zione

L’agevolazione è relativa all’acquisto dell’immobile residenziale e non alla pertinenza, tuttavia, nel caso di atto unico di acquisto di appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazio- ne sul costo complessivo entro il limite consentito.

Nel caso in cui con il medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va ri- ferito ad ogni singolo immobile.

Riferimenti Circolare Agenzia delle Entrate 10.6.2004, n. 24E.

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Misura della

detrazione La detrazione spettante, del 36% o del 41%, deve essere calco- lata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendi- ta o di assegnazione dell'immobile, importo che deve risultare dall’atto di acquisto o di assegnazione dell’immobile stesso.

La misura della detrazione è del:

36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006,dal 1°gennaio 2007 al 30 giugno 2007 sempre che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006.

41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio al 30 settembre 2006

Limiti tem- porali della norma

I limiti temporali previsti dalle norme riguardano sia la data di ul- timazione dei lavori da parte dell’impresa o della cooperativa, sia la data di stipula del contratto di acquisto o di assegnazione.

Riguardo al limite di spesa, questo è direttamente collegato alla data dell’acquisto.

In particolare, l’importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- 77.468,53 euro nel caso in cui l’atto di acquisto o di asse- gnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi uni- tà immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;

- 48.000,00 euro nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta negli anni 2003, 2004, 2005 o 2006 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati dopo il 31 di- cembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Corrispettivo

di vendita Il prezzo a cui fare riferimento per calcolare la detrazione è com- prensivo anche dell’IVA infatti, essendo un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile, contribuisce a determinare la spesa complessiva.

Le eccezioni E’ possibile beneficiare della detrazione del 36% e/o del 41% anche per eventuali acconti versati nel 2006 per l’acquisto di un im- mobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relati- vo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006; in questo caso opererà comunque il limite dei 48,000 euro.

Per beneficiare della detrazione è necessario che

i lavori di ristrutturazione siano stati comunque ultimati en- tro il 31 dicembre 2006,

che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell’immobile, registrato presso l’Ufficio delle Entrate,

la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2007.

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Il limite de-

traibile. In analogia con quanto previsto per gli interventi di ristrutturazione il limite massimo detraibile di 48.000 euro, deve considerarsi riferito ad ogni singolo acquirente se la spesa è stata sostenuta entro il 30 settembre 2006, mentre deve considerarsi di 48.000 euro com- plessivi se la spesa è stata sostenuta dal 1 ottobre 2006.

Riferimenti normativi:

- Circolare Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24/E

Esempio In data 2 ottobre 2006 ho acquistato un immobile facente parte di un edificio inte- ramente ristrutturato in comproprietà con mia moglie; nel rogito è indicato un prez- zo complessivo, I.V.A. compresa, di euro 300.000,00. Qual è l’importo massimo sul quale io e mia moglie possiamo usufruire della detrazione del 36%?

Prima di tutto occorre determinare l’importo pari al 25% del prezzo di acquisto, che in questo caso è pari al 75.000,00 euro.

L’importo massimo detraibile, però, non potrà superare 48.000 e deve essere suddiviso fra i coniugi in quanto l’acquisto è stato effettuato successivamente al 30 settembre 2006.

Calcolo del limite di spesa

Ai fini del calcolo del limite di spesa, si ricorda che se in anni prece- denti si è usufruito della detrazione calcolata sugli importi degli acconti, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo (48.000 euro) diminuito della somma, relativa agli acconti, già con- siderata per il riconoscimento del beneficio.

Riferimenti Riferimenti normativi:

- Circolare Agenzia delle Entrate 01.02.2002, n. 15E, punto 5 - Circolare Agenzia delle Entrate 10.06.2004, n. 24E

La docu-

mentazione Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare l’atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita regi- strato, dal quale risulti il rispetto delle condizioni previste per la detraibilità della spesa.

Nel caso in cui

l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contenga- no le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristruttu- razione;

e che trattasi di immobile facente parte di un edificio intera- mente ristrutturato;

deve essere esibita, da parte del contribuente, una dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopra citate.

Manuten- zione e sal- vaguardia dei boschi

I benefici fiscali relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia sono applicabili, a partire dall’anno 2002, anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a di- fesa del territorio e del suolo contro i rischi di dissesto geologi- co.

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Su tali spese spetta esclusivamente la detrazione del 36% in rela- zione ai seguenti limiti:

♦ euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;

♦ euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2006.

La detrazione non spetta per spese sostenute nel 2007.

Riferimenti normativi:

- art. 9, comma 6, legge 448/2001;

- D.M. 19.4.2002 n. 124.

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Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per in- terventi di recupero del patrimonio edilizio

Adempimenti

Gli adem-

pimenti Per usufruire dell’agevolazione, il contribuente deve compiere, a pena di decadenza, alcuni adempimenti.

Gli adempimenti, previsti dalla norma, si distinguono in preventivi, cioè da realizzare prima dell’inizio dei lavori e contestuali o successivi ai lavori.

Riferimento normativo:

- Decreto interministeriale 18.02.1998, n. 41 La comuni-

cazione di inizio lavori

Prima di iniziare i lavori il contribuente deve trasmettere la comu- nicazione di inizio lavori, tramite raccomandata, al Centro Opera- tivo di Pescara.

Si considerano validamente trasmesse le comunicazioni erronea- mente inviate ai Centri di Servizio non più attivi o ad un altro uffi- cio dell’Agenzia delle Entrate, diverso da quello competente, a con- dizione che sia conservata e venga esibita, se richiesta, la ricevu- ta della raccomandata.

La comunicazione viene redatta su apposito modello e deve in- cludere, in allegato, i seguenti documenti:

copia delle abilitazioni amministrative, se previste dalla legi- slazione edilizia (concessione, autorizzazione o denuncia di ini- zio lavori);

fotocopia della domanda di accatastamento (in mancanza dei dati catastali);

fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta, a decorrere dal 1997;

fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesi- male di ripartizione delle spese, nel caso di lavori su parti comuni di edifici residenziali;

dichiarazione del proprietario di consenso ai lavori, se ese- guiti da locatario o comodatario.

E’ possibile allegare alla comunicazione, in sostituzione della docu- mentazione prevista, una autocertificazione che ne attesti il pos- sesso e la disponibilità ad esibirla, su richiesta.

Pur non allegando la documentazione, i contribuenti devono co- munque barrare, sul modello di comunicazione, le apposite caselle relative ai documenti in possesso.

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Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, per beneficiare della detrazione, non è previsto l’invio della comunica- zione al Centro di servizio di Pescara.

Attenzione: la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori (o anche lo stesso giorno) ma non necessariamente deve essere effettuata prima di iniziare i paga- menti delle spese relative alla ristrutturazione.

Alcuni pagamenti, infatti, possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa.

Lavori entro

il 30.6.2000 Per i soli lavori iniziati entro il 30/6/2000, si considerano valide le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio dei lavori.

Gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, possono inviare la comunicazione anche successivamente alla da- ta di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della di- chiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.

Comunica- zione alla Azienda Sanitaria

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, i soggetti interessati alla detrazione, devono anche inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata AR con le seguenti infor- mazioni:

- generalità del committente, ubicazione e data di inizio dei lavori;

- natura dell’intervento da eseguire;

- dati identificativi dell’impresa con esplicita assunzio- ne di responsabilità, da parte della stessa, rispetto agli obblighi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione.

La comunicazione alla ASL non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza dei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare.

Adempi- menti con- testuali o successivi ai lavori

Tra gli adempimenti contestuali o successivi all’esecuzione dei lavori sono compresi:

- il pagamento tramite bonifico bancario o postale;

- la dichiarazione di esecuzione dei lavori per i lavori di ammonta- re complessivo superiore a 51.645,68 euro;

- la conservazione di fatture, ricevute fiscali e bonifici o altri documenti di spesa.

Modalità di pagamento delle spese

Per usufruire della detrazione è necessario che le spese vengano pagate tramite bonifico bancario o postale.

Il bonifico deve riportare:

- la causale del versamento;

(15)

- il codice fiscale del soggetto che paga;

- il codice fiscale, o la partita IVA, del beneficiario del versa- mento.

Interventi su parti comuni condomi- niali

Se i soggetti interessati alla detrazione sono più di uno, il boni- fico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono inte- ressati al beneficio fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato la comunicazione al Centro Opera- tivo di Pescara, gli altri soggetti che intendono beneficiare della detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiara- zione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare anche quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.

Per beneficiare della detrazione è necessario che le spese soste- nute dal 4 luglio 2006 nella fattura emessa dal soggetto che ese- gue l’intervento sia esposto separatamente il costo della manodo- pera.

Attenzione: nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, per beneficiare della detrazione, non è necessario il pagamento tramite boni- fico.

Dichiara- zione di esecuzione dei lavori

Al termine degli interventi, i contribuenti interessati devono produrre ed inviare al Centro operativo di Pescara, quando l’ammontare complessivo dei lavori è superiore a 51.645,68, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un pro- fessionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti o geometri o da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di pre- sentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il predetto limite.

Conserva- zione della documen- tazione

Il contribuente conclude gli adempimenti previsti con la conserva- zione della documentazione utile ai fini del riconoscimento degli interventi e cioè di:

copia delle comunicazioni e dei documenti eventualmente allegati (comunicazione di inizio lavori e comunicazione all’ASL, se dovuta);

copia delle ricevute delle raccomandate;

fatture e ricevute fiscali;

bonifico bancario o postale;

documentazione relativa alle spese per le quali è previsto

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che il pagamento possa non essere eseguito con bonifico;

dichiarazione di esecuzione lavori (se prevista).

Documen- tazione per interventi su parti comuni condomi- niali.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, in luogo di tutta la documentazione prevista, il contribuente può uti- lizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del con- dominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

Periodo di conserva- zione dei documenti

I documenti devono essere conservati, ai fini del riconoscimento del beneficio, fino al termine del quarto anno successivo all’ultimo utilizzo dell’onere.

Ad esempio, il contribuente che usufruisce per l’ultima volta, nella dichiarazione presentata nel 2008, della detrazione per spese di ri- strutturazione, dovrà comunque conservare la documentazione fino al 2012.

La docu- mentazione per spese di manu- tenzione e salvaguar- dia dei bo- schi

Ai fini del riconoscimento della detrazione per le spese di manuten- zione e salvaguardia dei boschi, il contribuente dovrà presentare opportuna documentazione per le spese sostenute (fatture o altri documenti fiscali equipollenti) da dove sia possibile rilevare il tipo di intervento effettuato, l’eventuale prodotto utilizzato e i dati catastali relativi all’immobile interessato alla manutenzione o salvaguardia (e- stratto catastale) e inoltre una relazione di un tecnico abilitato del settore forestale.

(17)

Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per in- terventi di recupero del patrimonio edilizio

La compilazione del modello 730

ANNO Spesa

massima Percentuale

di detrazione Numero rate

1998 - 1999 77.468,53 41 5 o 10

2000 - 2001 77.468,53 36 5 o 10

2002 77.468,53 36 10

2003 – 2004

-2005 48.000,00 36 10

(5 o 3 per soggetti di età non inferio- re a 75 o 80 anni)

2006 fino al

30 settembre 48.000,00 41 10

(5 o 3 per soggetti di età non inferio- re a 75 o 80 anni) dal1.10.2006

al 31.12.2007 48.000,00

per unità immobiliare 36 10

(5 o 3 per soggetti di età non inferio- re a 75 o 80 anni) Tabella rie-

pilogativa

Riconosci- mento della detrazione in rate an- nuale.

La detrazione è riconosciuta sulla base di rate annuali, costanti e di pari importo, il cui numero dipende dall’anno in cui si sono compiuti i lavori.

Ad esempio:

per le spese sostenute negli anni dal 1998 al 2001 la detrazione competeva in cinque o dieci rate, su opzione da esprimere nel- la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale erano state sostenute le spese;

per le spese sostenute a partire dal 2002 la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci rate annuali.

Compila- zione del quadro “E”

Per usufruire della detrazione è necessario compilare la sezione III del quadro E del modello 730.

Sono disponibili quattro righi da E33 a E36

Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di in- terventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

Se gli interventi effettuati sono superiori a quattro si dovranno utilizza- re altri modelli 730, secondo le necessità.

La compilazione dei righi avviene come segue:

nella colonna 1 si deve indicare l’anno in cui sono state soste- nute le spese;

la colonna 2 va compilata solo se le spese sono state sostenute nell’anno 2006.

(18)

In particolare, indicare

- il codice 1 se le spese sono state sostenute dal 1° gen- naio al 30 settembre 2006,

- il codice 2 se le spese sono state sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006.

Attenzione: la colonna 2 non va mai compilata se le spese si riferi- scono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

nella colonna 3 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, il modulo di comunicazione per fruire della detrazione, quale ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sullo im- mobile.

La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, de- ve essere indicato il codice fiscale del condominio o della co- operativa.

Eccezione: nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobi- liari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il co- dice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o del- la cooperativa che ha effettuato i lavori.

nella colonna 4 indicare il codice relativo ad alcune tipologie di intervento realizzato, e in particolare:

- codice 1, nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2007 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;

- codice 2, nel caso di acquisto o assegnazione di immobili fa- centi parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;

- codice 3, nel caso di interventi di manutenzione e salvaguar- dia dei boschi (spese sostenute dal 2002 al 2006);

- codice 4, nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ri- strutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ri- strutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l’atto di ac- quisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l’atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;

- sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogi- to è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno

(19)

2007;

- nella precedente dichiarazione dei redditi ha già in- dicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ri- strutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti.

Tali colonne sono riservate

- ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che intendo- no rideterminare nell’anno 2007 o hanno rideterminato negli anni precedenti il numero delle rate;

- ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai predetti soggetti.

Nella colonna 8 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contri- buente utilizza per il 2007.

Ad esempio se si tratta della terza rata di dieci si dovrà indicare 3 in corrispondenza della colonna 10 rate.

Omesso in- serimento in dichiara- zione dei redditi di spese per ristruttura- zione

A fronte di spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia, a- venti titolo alla detrazione fiscale del 36% e, per errore, non inserite nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta corrispondente, purché ricorrano tutte le condizioni per usufruire dell’agevolazione, il contribuente potrà inserire nella corrente dichiarazione dei redditi la spesa relativa all’anno precedente, indicando, però, a colonna 1 l’anno in cui sono state sostenute effettivamente le spese e a colon- na 8 il numero della rata corrispondente al presente anno d’imposta considerato. Per la rata non compresa nella precedente dichiarazio- ne potrà presentare il modello UNICO integrativo (ravvedimento o- peroso entro il mese di luglio).

Esempio:

spese sostenute nell’anno 2006, euro 30.000

inserimento spese nel 730/2008, redditi 2007

indicazione a colonna 1, quadro E, sezione III: anno 2006

indicazione a colonna 8, numero rate da riferire al 2007: 2^ rata

la 1^ rata formerà oggetto di emissione del modello UNICO integrativo per il suo recupero.

Riferimenti: Circolare ministeriale 12.5.2000, n. 95

Nella colonna 9 indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1.

(20)

Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ri- strutturati (codici ‘2’ o ‘4’ in colonna 4), l’importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un im- porto massimo di euro 77.468,53 o euro 48.000,00.

Esempio 1 Vediamo ora alcuni esempi di compilazione della sezione III del quadro E.

Un contribuente, unico proprietario dell'immobile nel quale risiede, ha sostenuto nel mese di aprile dell'anno 2007 spese per ristrutturazione pari a 10.000,00 euro.

La compilazione del quadro avverrà come segue:

- a colonna 1 si indicherà 2007, l'anno di sostenimento della spesa - a colonna 2 non sarà compilata

- le colonne da 3 a 7 non saranno compilate

- a colonna 8 si indicherà 1 in corrispondenza della casella tre, in quanto si tratta della prima rata di 10

- a colonna 9 si indicherà l'importo delle spese, e quindi 10.000,00.

Calcolo:

- l’importo della detrazione spettante viene riportato nel prospetto di liquidazio- ne al rigo corrispondente a “detrazioni di cui alla sezione III del quadro E” e sa- rà pari ad euro 360:

(10.000:10 rate = 1.000 x 36% = 360)

Esempio 2 Analizziamo ora il caso di un contribuente che ha sostenuto le seguenti spese:

fattura del mese di febbraio2005 pagata a maggio 2005 euro 30.000,00;

fattura del mese di aprile 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00 e pagata a dicembre 2006;

fattura del mese di settembre 2007, in prosecuzione del medesimo inter- vento euro 20.000,00 e pagata a ottobre 2007.

La compilazione del quadro avverrà come segue:

nel primo rigo del modello si indicherà:

a colonna 1 2005

le colonne da 2 a 7 non saranno compilate

a colonna 8 si indicherà 3 in corrispondenza della casella tre, in quanto si tratta della terza rata di 10

a colonna 9 si indicherà l'importo delle spese, e quindi 30.000,00 nel secondo rigo del modello si indicherà:

a colonna 1 2006

le colonne 2 andrà indicato cod.1

la colonna 3 non sarà compilata

a colonna 4 si indicherà il codice 1, in quanto si tratta di prosecu- zione dei lavori di anni precedenti

le colonne da 5 a 7 non saranno compilate

a colonna 8 si indicherà 2 in corrispondenza della casella tre, in quanto si tratta della seconda rata di 10

a colonna 9 si indicherà l'importo delle spese, e quindi 10.000,00 nel terzo rigo del modello si indicherà:

a colonna 1 2007

la colonna 2 non sarà compilata

la colonna 3 non sarà compilata

a colonna 4 si indicherà il codice 1

le colonne da 5 a 7 non saranno compilate

a colonna 8 si indicherà 1 in corrispondenza della casella tre, in quanto si tratta della prima rata di 10

(21)

Essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, l’importo da indicare a colonna 9 è di euro

8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva so- stenuta negli anni 2005 e 2006).

Rateizza- zione di spese per manuten- zione o sal- vaguardia dei boschi

Attenzione: per le spese sostenute per gli interventi di manutenzio- ne o salvaguardia dei boschi (anni dal 2002 al 2006) la detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo.

La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

(22)

Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per in- terventi di recupero del patrimonio edilizio

La rideterminazione delle rate

Ripartizione della detra- zione

La detrazione per spese di ristrutturazione è riconosciuta sulla base di rate annuali, costanti e di pari importo, il cui numero di- pende dall’anno in cui si sono compiuti i lavori.

Contribuen- ti con 75 e 80 anni di età

Dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio possono optare per una diversa ripartizione della spesa.

La ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto rea- le sull’unità abitativa oggetto di intervento.

Non possono pertanto beneficiare di tale disposizione i contribuen- ti che abbiano la semplice detenzione dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, come ad esempio l’inquilino o il como- datario.

Ridetermi- nazione del numero delle rate

I soggetti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio possono ridetermi- nare il numero delle rate secondo le quali suddividere le detrazioni per le spese di ristrutturazione. In particolare:

coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;

coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 ra- te annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti.

Eccezioni Per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o sal- vaguardia dei boschi i contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Attenzione: la scelta di rideterminare le rate non sempre è conveniente;

dovrà essere valutata la convenienza in base alla effettiva possibilità di re- cuperare il credito (capienza di imposta).

(23)

Modalità per la ride- terminazio- ne delle ra- te nel 730

I contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimen- to alle spese sostenute in anni precedenti,

intendono rideterminare nell’anno 2007

o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004, 2005 o 2006, il nu- mero delle rate, devono compilare anche le colonne 5, 6 e 7 del quadro E sezione III del modello 730.

Tali colonne devono essere compilate anche dai soggetti che han- no ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni.

Compila- zione del quadro E, sezione III

Nella colonna 5 è necessario indicare il:

- codice 1, nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, aven- do un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;

- codice 2, nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2007 ed intende rideterminare in 3 rate la de- trazione che nella precedente dichiarazione aveva già ride- terminato in 5 rate, ovvero aveva compiuto 80 anni nell’anno 2005 o 2006 ed aveva rideterminato nel medesimo anno in tale anno in 3 rate la detrazione che in precedenza nella pre- cedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;

- codice 3, nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, aven- do compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 o 2006 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti.

Nella colonna 6 deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate.

Attenzione: Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicando- vi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che preve- dono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;

Nella colonna 7 deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa.

Attenzione: La casella di colonna 7 non può essere compilata qua- lora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5).

(24)

Esempio.

Compilazione del quadro E, sezione III, per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell’anno 2006, ha optato nella precedente dichiarazione per la ridetermi- nazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della se- conda rata.

Spesa sostenuta nel 2004 per un importo di euro 10.000,00 con originaria ra- teizzazione in 10 quote annuali.

- La spesa è stata sostenuta nel 2004 perciò nella colonna 1 indicheremo 2004.

- Le colonne 2,3,4 e 5 non andranno compilate

- Nella colonna 6 indicheremo invece 2006 che è l’anno in cui è stata effettua- ta rideterminazione.

- A colonna 7 dobbiamo indicare le rate originarie, cioè 10.

- A colonna 8 in corrispondenza con la scelta delle tre rate indicheremo 2 essendo questa la seconda rata dopo la rideterminazione avvenuta nel 2006.

- Infine a colonna 9 indicheremo l’intero importo della spesa perciò 10.000

(25)

Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per in- terventi di recupero del patrimonio edilizio

Il cambio di possesso

Il cambio del posses- so dell’im- mobile

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati ef- fettuati lavori di ristrutturazione può derivare da atto tra vivi o a se- guito di decesso dell’avente diritto.

Si realizza la variazione per atto tra vivi in caso di vendita o do- nazione dell’immobile. In questi casi l’agevolazione che non è stata interamente fruita dal venditore o dal donante si trasferi- sce all’acquirente o al donatario.

In caso di morte del contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi.

La spesa deve essere riportata nella terza sezione del quadro E, proseguendo nella rateizzazione scelta dal precedente titolare.

Chi ha dirit- to della de- trazione in caso di vendita o donazione o in caso morte

In caso di vendita o donazione, la detrazione si trasferisce all’acquirente solo se si tratta di persona fisica.

In caso di morte dell’avente diritto, la legge finanziaria 2003 ha precisato che la detrazione compete all’erede soltanto se con- serva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Riferimento legislativo e normativo:

- Circolare Ministeriale 24/02/1998, n. 57 - Legge 289/2002

Passaggio di compe- tenza della detrazione

La detrazione, nei casi di passaggio di proprietà, compete al sog- getto che aveva la detenzione dell’immobile alla fine del periodo d’imposta considerato.

Ad esempio, se un soggetto ha ceduto un immobile in data 28 di- cembre 2007, la detrazione relativa all’anno d’imposta 2007 spetterà interamente all’acquirente; mentre se l’immobile viene ceduto il 2 gennaio 2008, la detrazione spetterà al venditore.

Detrazione da parte dell’erede

La detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede, in sostanza significa che l’erede può disporre a proprio piacimen- to e quando lo desidera dell’immobile, a prescindere dalla cir- costanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Pertanto:

- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quan- to l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piaci- mento;

(26)

- nel caso di più eredi e di immobile vuoto, cioè a disposi- zione, ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;

- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non aven- done più, gli altri eredi, la disponibilità;

- in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge su- perstite, e mantenimento del solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In questo caso, inoltre, in presenza di altri eredi (ad esempio figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

Riferimento normativo:

- Circolare Agenzia Entrate 10/6/2004, n. 24/E La detra-

zione si trasferisce all’acqui- rente

La detrazione si trasferisce all’acquirente in considerazione del fatto che il prezzo di vendita si presume influenzato dagli inter- venti realizzati. In pratica attraverso il prezzo di vendita si è tra- sferito, di fatto, l’onere economico sostenuto dal venditore per gli interventi realizzati.

Riferimento normativo:

- Circolare Ministeriale 12/05/2000, n. 95 Vendita

parziale dello im- mobile

Se la vendita è solo di una quota dell’immobile e non del 100%, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore.

Riferimento normativo:

- Circolare Agenzia Entrate 10/06/2004, n.24/E La docu-

mentazione dello acqui- rente, do- natario, e- rede

L’acquirente, il donatario e l’erede per poter fruire della detrazione devono essere in possesso della documentazione originaria comprovante sia la spesa che il rispetto di tutti gli adempimen- ti richiesti dalla normativa.

Dove indi- care la spesa nel 730

La spesa deve essere riportata, nel modello 730, nella terza se- zione del quadro E, proseguendo nella rateizzazione scelta dal precedente titolare.

Ridetermi- nazione delle rate del prece- dente pro- prietario

Se il precedente proprietario, avendone i requisiti, ha optato per la rideterminazione del numero delle rate, il contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile, sul quale opera il beneficio del 41 o 36%, può continuare ad usufruire della rateizzazione più favorevole anche se non possiede il re- quisito dell’età.

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