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Il cambio del posses-so dell’im-mobile

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati ef-fettuati lavori di ristrutturazione può derivare da atto tra vivi o a se-guito di decesso dell’avente diritto.

Si realizza la variazione per atto tra vivi in caso di vendita o do-nazione dell’immobile. In questi casi l’agevolazione che non è stata interamente fruita dal venditore o dal donante si trasferi-sce all’acquirente o al donatario.

In caso di morte del contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi.

La spesa deve essere riportata nella terza sezione del quadro E, proseguendo nella rateizzazione scelta dal precedente titolare.

Chi ha all’acquirente solo se si tratta di persona fisica.

In caso di morte dell’avente diritto, la legge finanziaria 2003 ha precisato che la detrazione compete all’erede soltanto se con-serva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Riferimento legislativo e normativo:

- Circolare Ministeriale 24/02/1998, n. 57 - Legge 289/2002 sog-getto che aveva la detenzione dell’immobile alla fine del periodo d’imposta considerato.

Ad esempio, se un soggetto ha ceduto un immobile in data 28 di-cembre 2007, la detrazione relativa all’anno d’imposta 2007 spetterà interamente all’acquirente; mentre se l’immobile viene ceduto il 2 gennaio 2008, la detrazione spetterà al venditore.

Detrazione da parte dell’erede

La detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede, in sostanza significa che l’erede può disporre a proprio piacimen-to e quando lo desidera dell’immobile, a prescindere dalla cir-costanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Pertanto:

- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quan-to l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piaci-mento;

- nel caso di più eredi e di immobile vuoto, cioè a disposi-zione, ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;

- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non aven-done più, gli altri eredi, la disponibilità;

- in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge su-perstite, e mantenimento del solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In questo caso, inoltre, in presenza di altri eredi (ad esempio figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

Riferimento normativo:

- Circolare Agenzia Entrate 10/6/2004, n. 24/E La

detra-zione si trasferisce all’acqui-rente

La detrazione si trasferisce all’acquirente in considerazione del fatto che il prezzo di vendita si presume influenzato dagli inter-venti realizzati. In pratica attraverso il prezzo di vendita si è tra-sferito, di fatto, l’onere economico sostenuto dal venditore per gli interventi realizzati.

Riferimento normativo:

- Circolare Ministeriale 12/05/2000, n. 95 Vendita

parziale dello im-mobile

Se la vendita è solo di una quota dell’immobile e non del 100%, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore.

Riferimento normativo:

- Circolare Agenzia Entrate 10/06/2004, n.24/E La

L’acquirente, il donatario e l’erede per poter fruire della detrazione devono essere in possesso della documentazione originaria comprovante sia la spesa che il rispetto di tutti gli adempimen-ti richiesadempimen-ti dalla normaadempimen-tiva.

Dove indi-care la spesa nel 730

La spesa deve essere riportata, nel modello 730, nella terza se-zione del quadro E, proseguendo nella rateizzase-zione scelta dal precedente titolare.

Se il precedente proprietario, avendone i requisiti, ha optato per la rideterminazione del numero delle rate, il contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile, sul quale opera il beneficio del 41 o 36%, può continuare ad usufruire della rateizzazione più favorevole anche se non possiede il re-quisito dell’età.

In questo caso il contribuente, nella colonna 5, dovrà indicare:

il codice 1 in caso di eredità, acquisto o donazione di immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;

il codice 3 in caso di eredità, acquisto o donazione di immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 o 2006 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate.

Esempio

pratico Vediamo ora un esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un’età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazio-ne in tre rate.

spesa sostenuta nel 2004 per un importo di euro 10.000 originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

nella colonna 1 indichiamo 2004, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

nella colonna 5 il codice 1 in quanto si tratta di eredità da parte di un soggetto che aveva operato una sola rideterminazione delle rate.

nella colonna 6 l’anno in cui è stata effettuata la prima rideterminazione, 2006.

a colonna 7 le rate originarie, cioè 10.

a colonna 8 in corrispondenza con la scelta delle tre rate indicheremo 2 perché l’erede subentra nella seconda rata della rideterminazione avve-nuta nel 2006 .

infine a colonna 9 indicheremo l’intero importo della spesa perciò 10.000 Diritto di

detrazione all’inquilino o comoda-tario

A differenza di quanto succede in caso di vendita, donazione o ere-dità, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi oggetto della detrazione.

L’inquilino o il comodatario, infatti, continueranno a fruire della de-trazione fino alla conclusione del periodo di godimento.

Detrazione del 41% e/o del 36% su spese per

in-terventi di recupero del patrimonio edilizio

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