Cause che determina-no la perdi-ta della a- gevolazio-ne
L’art. 4, del Decreto Intermediale 18/02/1998, n. 41, disciplina le cause di diniego dell’agevolazione.
In genere le cause che determinano la perdita dell’agevolazione sono riconducibili alla mancata o parziale esecuzione degli a-dempimenti previsti dalla legge.
Nel tempo, rispetto ad ogni singolo adempimento, sono state fornite precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate che attenuano le cause di perdita del diritto.
Per ogni singolo adempimento, quindi, analizziamo le cause che determinano la perdita dell’agevolazione e le interpretazioni che l’Agenzia ha fornito sull’argomento.
Comunica-zione inizio lavori: per-dita del di-ritto alla de-trazione
Il primo adempimento è quello relativo alla comunicazione di inizio lavori.
In questo caso si perde il diritto all’agevolazione se:
• la comunicazione non è stata trasmessa prima dell’inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara;
• la comunicazione non contiene i dati catastali relativi allo immobile oggetto dei lavori o non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
• non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
• non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’ICI re-lativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
• non è allegata la copia della delibera assembleare e della ta-bella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
• non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori
Non è comunque prevista la decadenza del diritto all’agevo-lazione se l’ICI, i cui bollettini devono essere allegati alla comu-nicazione, risulti pagata tardivamente.
Acquisto di box e posti auto perti-nenziali
In caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizza-ti, la comunicazione può essere inviata anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
In caso di acquisto o assegnazione di immobile ristrutturato non deve essere inviata alcuna comunicazione.
Validità giorno stesso dell'inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione, infatti l’invio preventivo si realizza anche se l'a-dempimento è posto in essere nell'arco della stessa giornata ma in un momento antecedente a quello in cui hanno inizio i lavori.
Il contribuente non decade dal diritto se la comunicazione è stata inviata ad un Centro di Servizio diverso da quello previsto, quindi anche in questo caso la ricevuta della raccomandata è da considerarsi valida.
Se non sono stati allegati i documenti o non è stato compilato e-sattamente il modello di comunicazione, si ha decadenza dal di-ritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regola-rizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indi-cato dall’Ufficio.
Riferimento normativo:
- Circolare Agenzia Entrate 20/04/2005, n. 15/E Mancato
invio co- municazio-ne alla ASL
Altra causa di perdita del diritto all’agevolazione è il mancato invio della comunicazione alla ASL, prima della data di inizio lavori, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, quando obbligatoria, cioè se prevista dai decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza dei cantieri. Questa circostanza non è sanabile in alcun modo.
Anche se la comunicazione all’ASL è stata inviata, è comunque causa di decadenza dal diritto, la violazione di norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi, il contribuente non decade dal diritto alla detrazione, se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecu-trice dei lavori. vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risul-ti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Se manca il pagamento tramite bonifico bancario o postale ovvero nel bonifico mancano i dati richiesti, il contribuente per-de il diritto alla per-detrazione.
E’ bene ricordare che per alcune spese non è previsto il paga-mento tramite bonifico bancario.
Si tratta di:
• pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998;
• pagamenti in relazione a spese per oneri di urbanizzazione,
• ritenute d’acconto operate sui compensi,
• imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le auto-rizzazioni e le denuncie di inizio lavori.
Bonifico di pagamento incompleto
Nel caso in cui il bonifico risulti incompleto del riferimento nor-mativo, questo può essere ugualmente ritenuto valido purché il contribuente sia in grado di dimostrare che la spesa si riferisce ad un intervento di ristrutturazione.
Riferimento normativo:
- Circolare Ministeriale 12/05/2000, n. 95 Bonifico per
più soggetti interessati alla detra-zione
Se i soggetti interessati alla detrazione sono più di uno, il boni-fico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono inte-ressati al beneficio fiscale.
Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato la comunicazione al Centro di Ser-vizio, gli altri soggetti che intendono beneficiare della detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Riferimento normativo:
- Circolare Agenzia Entrate 10/6/2004, n. 24/E
- Circolare Agenzia Entrate 20/04/2005, n. 15/E Pagamento
con asse-gno banca-rio
Il pagamento dell’impresa esecutrice dei lavori tramite assegno bancario non consente di usufruire della detrazione, salvo che si tratti di pagamenti effettuati prima del 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell’agevolazione re-lativa agli immobili ristrutturati.
Riferimento normativo:
- C. M. 01/06/1999, n. 122 Causa di
decadenza Costituisce altra causa insanabile di decadenza dalla agevola-zione, l’esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comuni-cate al Centro operativo di Pescara ed il mancato rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.
Il visto di conformità del CAF
Il CAF, ai fini dell’apposizione del visto di conformità non deve entrare nel merito della detraibilità delle spese sostenute per inter-venti di recupero del patrimonio edilizio, ma deve controllare sol-tanto che siano state rispettate tutte le condizioni per usufruire di tale detrazione.
In presenza, però, di fatture relative a spese palesemente diffor-mi da quelle agevolabili, il CAF non può riconoscere la detra-zione.
Elenco del-le spese agevolabili
L’elenco, seppure esemplificativo, delle spese agevolabili, che è sta-to redatsta-to dall’Agenzia delle Entrate, è consultabile nel manuale, set-tore approfondimento.
Irregolare documen-tazione
E’ sempre causa di perdita dell’agevolazione, non meno importante delle altre, la mancata esibizione, a fronte di una richiesta degli Uffici, di fatture o ricevute relative alle spese e delle ricevute re-lative ai bonifici, ovvero documentazione (fattura e bonifico) in-testata a persona diversa da quella che ha inviato la comunica-zione di inizio lavori, o che richiede la detracomunica-zione, ovvero di fat-ture relative a spese che non rientrano tra quelle agevolabili.
Contenuto
delle fatture E’ ancora causa di perdita dell’agevolazione, la mancata indica-zione nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento, del costo della manodopera.
Tale prescrizione è in vigore per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006.
Comunica-zione e pa-gamento delle spese
Quando la comunicazione è stata trasmessa da un contribuente mentre su fatture e bonifici è riportato anche il codice fiscale del coniuge a carico, potrà usufruire dell’agevolazione, per intero, soltanto il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spe-sa, purché annoti tale circostanza sulla fattura.
Spetta l’agevolazione al contribuente che abbia effettuato la tra-smissione della comunicazione ed effettuato il bonifico, anche se le fatture sono intestate al coniuge.