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Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

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Academic year: 2022

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(1)Repubblica Italiana. Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011. Data 7/11/2019 Numero 90. Periodicità bisettimanale. Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci.

(2) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 2 di 678. SOMMARIO Stato Ministeri Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali Decreto 22 agosto 2019 Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019. Pag. 9. Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 TESTO UNICO DEL COMMERCIO. Pag. 23 Regolamenti Regionali. Regolamento 6 novembre 2019, n. 20 Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale. Pag. 114 Regolamento 6 novembre 2019, n. 21 Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato Pag. 134 Atti del Consiglio Regionale Determinazione 26 settembre 2019, n. A00036 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale per attività di consulenza e supporto giuridico al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Approvazione graduatoria di merito. Pag. 145 Notizie Notizia 23 ottobre 2019 Notizia di presentazione della proposta di legge regionale n. 192 del 22 ottobre 2019.. Pag. 150. Atti del Presidente della Regione Lazio Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 novembre 2019, n. T00268 Legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i. - Modifica e integrazione dei componenti del Comitato regionale per i lavori pubblici. Pag. 152 Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 8 ottobre 2019, n. 719 Rinnovo della "Convenzione fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo e i Comuni di Canino e Montalto di Castro per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale del Parco Archeologico di Vulci finalizzato al completamento e alla gestione del Parco stesso". Pag. 158.

(3) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 3 di 678. Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 758 Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche Anno 2019. Approvazione nuovo Addendum secondo Semestre 2019 Pag. 164 Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 759 Avviso pubblico dedicato alle iniziative culturali dei Comuni del Lazio dirette alla valorizzazione delle tradizioni natalizie ed alla salvaguardia del territorio, da svolgersi nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2019 ed il 13 gennaio 2020. Atto di indirizzo. Pag. 170 Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 760 Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Terracina per l'acquisto di una draga ed il ripascimento del litorale costiero di Terracina". Pag. 175 Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 761 Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006. Pag. 184 Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 762 Adesione alla Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS e sottoscrizione del "Manifesto per una Politica Agricola Comune equa e sostenibile al servizio dei territori". Pag. 189 Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 763 Ricognizione delle garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25. Pag. 198 Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 764 Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Lazio. Definizione di elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto. Pag. 205 Deliberazione 25 ottobre 2019, n. 790 Adozione del "Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale." Pag. 214 Deliberazione 29 ottobre 2019, n. 791 Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Adozione del Regolamento recante "Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato" Pag. 263 DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 16 ottobre 2019, n. G14066 Approvazione rendicontazione Comune di Arce per il contributo concesso, ai sensi della D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 e della determinazione n. G06308/2018, per l'affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: "Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini" – conferma impegno n. 18869/2019 per Euro 441.63 a valere sul capitolo C12607 e conferma impegno n. 18535/2019 per Euro 1.500,00 a valere sul capitolo C11913, esercizio finanziario 2019. Pag. 287.

(4) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 4 di 678. Determinazione 5 novembre 2019, n. G15091 Legge regionale 3 novembre 2015 n. 14 – Modifica della Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. Reg. cron. n. 20926/2018 e s.m.i. Approvazione schema tipo di Convenzione. Esercizio finanziario 2019. Pag. 293 Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14306 Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Infrastrutture della mobilità e trasporto marittimo" della Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Pag. 301 Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14307 Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie" della Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Pag. 309 DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 31 ottobre 2019, n. G14915 Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 29/10/2019. L.R.15/02 "Testo unico in materia di Sport" art. 40. Approvazione allegato "A", contenente elenco delle associazioni sportive che hanno conseguito il punteggio minimo di 50 punti come previsto dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico "Vivi lo Sport" e assegnazione dei contributi per scorrimento graduatoria, destinando ulteriori risorse, pari a 68.082,00 euro, sul capitolo G31900 (aggregato 1.04.04.01.000) per l'annualità 2019. Pag. 317 Determinazione 6 novembre 2019, n. G15198 Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42. Avviso pubblico "La Cultura fa Sistema 2019", approvato con determinazione G08876 del 1.7.2019. Approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili e di quelle finanziabili. Pag. 323 DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 9 ottobre 2019, n. G13547 Pagamento ruolo n. 2019/009042 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Rieti I° settore Polizia Locale prov.le (cartella di pagamento n. 09720190168239737000), relativo a infrazioni al Codice della strada. Impegno di spesa complessivo di € 599,83 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul capitolo T19450. Pag. 329 Determinazione 15 ottobre 2019, n. G13940 Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA per l'affidamento dei servizi necessari all'organizzazione e all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 200 unità di personale, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D – posizione economica D1, e di n. 60 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C – posizione C1, per il potenziamento dei centri d'impiego e delle politiche attive del lavoro, autorizzata con determinazione n. G12088 del 13.09.2019, in favore della ditta Merito S.r.l. Disimpegno di € 23.914,44 per ribasso d'asta e modifica creditore sull'impegno n. 44439/2019 del Cap. T19535 – Esercizio Finanziario 2019 Pag. 332 Determinazione 17 ottobre 2019, n. G14161 Gara comunitaria a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di supporto al monitoraggio 2 del contratto di multiservizio tecnologico occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio: modifica impegno n. 2019/30304 del capitolo H11726, esercizi finanziari 2019-2020-2021-2022 Pag. 337.

(5) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 5 di 678. Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14230 Appalto Specifico mediante adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP S.p.A. per l'affidamento del "Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso i Centri per l'Impiego ed altre sedi della Regione Lazio" di cui alla Determina a contrarre G07658 del 5.6.2019. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento. Pag. 342 Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14426 Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di farmaci biologici e biosimilari occorrenti alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio e della Regione Calabria. Provvedimento di ammissione concorrenti al prosieguo della procedura di gara Pag. 348 Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14441 Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori. Indizione e approvazione bando istitutivo. Pag. 355 DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione Decreto 21 ottobre 2019, n. G14324 Delega ai dirigenti delle aree decentrate "Centri per l'impiego Lazio Nord", "Centri per l'impiego Lazio Centro" e "Centri per l'impiego Lazio Sud" del potere di autorizzare le trasferte e le conseguenti liquidazioni, nell'ambito del territorio della Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree. Pag. 398 Determinazione 6 novembre 2019, n. G15168 Trattamento mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - Codice istanza 082019MOBI020580, 082019MOBI020581, 082019MOBI020876, 082019MOBI020907, 082019MOBI021024, 082019MOBI021153, 082019MOBI021447, 082019MOBI021454, 082019MOBI021660, 082019MOBI021665, 082019MOBI021693, 082019MOBI021740, 082019MOBI021830, 082019MOBI021855, 082019MOBI021863, 082019MOBI021898, 082019MOBI021234, 082019MOBI021459, 082019MOBI021232 , 082019MOBI021139. n 082019MOBI020563, 082019MOBI021014, 082019MOBI021475, 082019MOBI021793, 082019MOBI020663, Pag. 401. Atto di Organizzazione 17 ottobre 2019, n. G14207 Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga dell'affidamento ad interim della responsabilità dell'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso della Direzione Lavoro al dirigente Francesco Costanzo. Pag. 431 DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14263 Presa d'atto della modifica della Ragione sociale e della partita IVA della Farmacia sita in viale delle Provincie 66-68, Roma, autorizzata alla vendita di farmaci on line sul sito www.farmaciasancarloroma.com con Determinazioni G06089/2017 e G08057 dell'08/06/2017 a favore del dott. Stefano MELCHIORRI . Pag. 434 Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14427 Modifiche ed integrazioni non sostanziali alla determinazione dirigenziale n. G17556 del 24.12.2018 e presa d'atto del contratto allegato allo stesso provvedimento, sottoscritto tra la Regione Lazio e il R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. mandataria, Università Commerciale Luigi Bocconi mandante. Atti conseguenti. Pag. 437.

(6) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 6 di 678. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO Decreto Soggetto Attuatore Decreto Soggetto Attuatore 12 agosto 2019, n. A00073 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Presa d'atto degli elenchi titolari di attività economiche e produttive ammessi e non ammessi a contributo per i danni subiti strettamente connessi con l'evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - Determinazione del fabbisogno finanziario complessivo sulla base della spesa ammissibile a finanziamento, risultante dalle istruttorie dei Soggetti Istruttori. COMUNE DI GALLINARO Pag. 445 Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 15 ottobre 2019, n. G13889 Det. n. G04816/2016 e s.m.i. - Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di imprese tra Attività Economiche su Strada – Revoca del finanziamento di €. 100.000,00, concesso per il Programma della Rete di Imprese "S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione" a seguito di rinuncia del soggetto beneficiario - COMUNE DI FONTE NUOVA (RM). Recupero-accertamento dell'importo di €. 30.000,00 erogato – relativo al 1° acconto e disimpegno di €. 70.000,00 sul cap. B32518. Pag. 457 Determinazione 15 ottobre 2019, n. G13912 Assunzione di impegno di spesa per complessivi Euro 162,00 sul Cap R21404 - es. fin. 2019 - a favore dei componenti il Comitato Tecnico Regionale di valutazione per il Lazio di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52, istituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane- Artigiancassa S.p.A., per il pagamento dei gettoni di presenza seduta anno 2018. Pag. 464 Determinazione 17 ottobre 2019, n. G14164 DGR n. 797/2018, rettificata con DGR n. 309/2019 – Attuazione Progetto "Verso un Lazio della Sostenibilità". Determinazione n. G07803/2019 - Convenzione Reg. Cron. n. 23185 del 08/08/2019 – Impegno di spesa di euro 210.000,00, a favore della Società in house providing Lazio Innova SpA, sul capitolo C11117 – Es. Fin. 2019 e prenotazione E.F. 2020. Pag. 469 Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14242 POR FESR Lazio 2014 – 2020. Avviso pubblico Bioedilizia e Smart Building. Rimodulazione contributi Edil Cam Sistemi S.r.l e 5EMME Informatica S.p.A approvati con Determinazione Dirigenziale n. G00511 del 17.01.2018. Pag. 474 Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14253 Adeguamento del Diritto Proporzionale Annuo Anticipato (DPAA), dovuto dai titolari di Permessi di ricerca e dai titolari di Concessioni di acque termali, ai sensi degli artt. 5 e 23 della L.R. 90/1980 e dell'art. 10 della legge 537/1993, per l'annualità 2020. Pag. 478 Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14254 Adeguamento del Diritto Proporzionale Annuo Anticipato (DPAA), dovuto dai titolari di Concessioni e Permessi di ricerca di minerali solidi e gassosi, ai sensi dell'art. 25 del R.D. n. 1443/1927 e dell'art. 34 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, per l'annualità 2020. Pag. 484 Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14256 Sollevamento dal vincolo minerario dell'area di Concessione mineraria per anidride carbonica (CO2) denominata "LA SELVA" nel Comune di Montefiascone (VT), avente una estensione di 146 ha, 64 are, 90 cent. - Rilasciata con D.M. 25 luglio 1970 e rinnovata con Determinazione dirigenziale Regione Lazio n. 407 del 01 ottobre 2001 - Società S.A.M.A.C. a r.l. in liquidazione. Pag. 488.

(7) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 7 di 678. Determinazione 24 ottobre 2019, n. G14557 Integrazione e modifica, per errore materiale, della determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456 "PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05)". Pag. 491 Determinazione 25 ottobre 2019, n. G14602 POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 – A0206 Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" (DE n. G17436/2018). Variazione progetto integrato n. A0206-2018-17574. Pag. 556 Determinazione 31 ottobre 2019, n. G14981 PO FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0016. Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'Affidamento del Servizio "Analisi d'implementazione e analisi di impatto delle azioni Start Up del POR FESR 2014-2020". Determina a contrarre. Approvazione Relazione tecnico-illustrativa, capitolato e quadro economico. Impegni in favore di creditori diversi sui capitoli A42191 per € 146.400,00, A42192 per € 102.480,00, e A42193 per € 43.920,00 – E.F. 2019-20202021. Impegno per l'E.F. 2020 sui capitoli A42191 per € 1.428,48, A42192 per € 999,94, e A42193 di € 428,54 in favore del creditore 176734 "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" e contestuale accertamento di entrata di € 2.856,96 sul cap. n. 341559. Impegno di € 225,00 a favore di ANAC sul cap. T19427 – E.F. 2019. Impegno di € 2.915,90 sul cap. S23427 a favore di CSAmed s.r.l. – E.F. 2019. CUP F89E18000140009. Pag. 562 Determinazione 6 novembre 2019, n. G15194 Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Determinazione n. G16905/2018 - Approvazione del progetto presentato da AGCI Lazio Pag. 614 Determinazione 6 novembre 2019, n. G15197 Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. G09391 del 24/07/2018 "Interventi a sostegno dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13. Presa d'atto delle risultanze della Commissione per l'istruttoria tecnica e valutazione. Pag. 618. Enti Locali Province PROVINCIA DI VITERBO Avviso 28 ottobre 2019 Avviso di avvio del procedimento di vincolo preordinato all'esproprio D.P.R. 327/01 "impianto fotovoltaico a terra potenza 89,5 MWp connesso alla RTN" nel Comune di Viterbo (VT) località Cipollaretta elenco progetti Regione Lazio Uff. VIA n. 29/2019 - Proponente CFR SrL Pag. 625. Enti Pubblici Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie ARES 118 Avviso CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI , PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 138 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI – AUTISTA D'AMBULANZA - CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO SUPER PRESSO ARES 118 E AZIENDE DEL SSR AGGREGATE Pag. 629 ASL ROMA 3 Avviso Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e determinato, della durata massima di un anno, di n. 4 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D per le esigenze del P.O.U. "G.B. Grassi – C.P.O." dell'Azienda U.S.L. Roma 3. Pag. 642.

(8) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 8 di 678. ASL VITERBO Avviso PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL' ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 POSTI DI ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO CAT. B LIV. Super Pag. 650 Avviso PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL' ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B LIV. Super Pag. 663. IPAB ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Avviso 31 ottobre 2019, n. 1 Avviso selezione pubblica, mediante valutazione dei Curricula formativi e professionali, ai fini dell'affidamento dell'incarico di Segretario Generale degli Istituti di Santa Maria in Aquiro. La versione integrale del Bando ed il relativo allegato è disponibile sul sito www.isma.roma.it nell'apposita sezione Bandi e Gare e Isma Informa. Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito nella giornata del 29 Novembre 2019 entro le ore 12:00. Il Presidente F.to Dr. Enrico Gasbarra Pag. 677.

(9) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 9 di 678. Stato Ministeri Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali Decreto 22 agosto 2019 Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019..

(10) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. DECRETO 22 agosto 2019 Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019.. l'aggregazione. (Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n.242 del 15 ottobre 2019) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni; Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle. Pag. 10 di 678.

(11) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016», che attribuisce all'Ufficio IX del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione delle risorse del Fondo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il tavolo tecnico dei soggetti. Pag. 11 di 678.

(12) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018; Viste la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e da ultimo, la delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, con le quali l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89; Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;. Pag. 12 di 678.

(13) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Considerato che, tra i compiti del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori; Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attivita' dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2019, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review; Ritenuto pertanto opportuno, nella assegnazione del Fondo per l'anno 2019, tenere conto delle attivita' effettivamente svolte in qualita' di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema, nonche' valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attivita' di armonizzazione dei rispettivi programmi; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2019, i requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»). 2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse. Art. 2 Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2019 1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2019 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attivita' di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che: i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it, della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai. Pag. 13 di 678.

(14) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014; ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni; iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati: 1) copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B; 2) valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B; 3) realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B; 4) supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attivita' di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento; 5) richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara; 6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilita' delle banche dati. 2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) e' da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente l'accesso alla ripartizione dell'eventuale quota residua delle risorse del Fondo distribuita secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 che segue.. Pag. 14 di 678.

(15) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Art. 3 Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo 1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potra' accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) e' calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione. 2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della quota assegnata. 1) Copertura delle categorie merceologiche: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione; ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»; iii. il risultato della prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono piu' categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 2) Valore delle iniziative: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito; iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, e' dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio coefficiente regionale di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 3) Realizzazione delle iniziative: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione; la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore. Pag. 15 di 678.

(16) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito; ii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, e' dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero iniziative obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 173.000,00; ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 30.000,00; iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto; iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv); v. il soggetto aggregatore dovra' accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto. 5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 87.000,00; ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 15.000,00; iii. il risultato della prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori; iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, e' necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonche' di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta. E' altresi' necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v). 6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 6) della tabella 1 dell'allegato A; ii. per il riconoscimento della quota assegnata, il soggetto aggregatore dovra' effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attivita' previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) che precede, la cui verifica avverra' da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e. Pag. 16 di 678.

(17) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito. 3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse: a) le iniziative gia' computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti; b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori. 4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorieta', individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, potra' aggiornare, attraverso apposita determina, i seguenti parametri di calcolo: perimetro di azione dei soggetti aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo, fattore di ripartizione, valore iniziative ponderato obiettivo, numero iniziative obiettivo di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 all'allegato B. 5. L'eventuale quota residua del Fondo che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto nei commi che precedono, verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4) e 5). La ripartizione della quota residua verra' effettuata in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del Soggetto Aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di partecipazione si intende il rapporto tra la somma delle quote assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4), 5), sul totale delle quote assegnate a tutti i soggetti aggregatori per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 5). I soggetti aggregatori che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) non possono partecipare alla ripartizione dell'eventuale quota residua di cui al presente comma 5. Art. 4 Modalita' per accedere al Fondo 1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro il 31 gennaio dell'anno 2020, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it Art. 5 Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del fondo 1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1, Dipartimento dell'amministrazione generale, del. dell'art. personale. 4, il e dei. Pag. 17 di 678.

(18) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4. 2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente. 3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti. Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 agosto 2019 Il Ministro: Tria. Allegato A Elementi per il calcolo delle quote validi per l'anno 2019.. di. ripartizione. del. Fondo. Tabella 1: percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della quota requisito Per quota requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2019 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), secondo le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella ============================================================= | Requisito di cui all'art. 2, | Percentuale di | | comma 1, punto iii) | ripartizione Fondo 2019 | +=================================+=========================+ |1) copertura delle categorie | | |merceologiche | 35,0% | +---------------------------------+-------------------------+ |2) valore delle iniziative | 15,0% | +---------------------------------+-------------------------+ |3) realizzazione delle iniziative| 30,0% | +---------------------------------+-------------------------+ |4) supporto ad altri soggetti | | |aggregatori | 10,0% | +---------------------------------+-------------------------+. Pag. 18 di 678.

(19) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. |5) richiesta di supporto ad altri| | |soggetti aggregatori | 5,0% | +---------------------------------+-------------------------+ |6) portale dei soggetti | | |aggregatori ed interoperabilita' | | |delle banche dati | 5,0% | +---------------------------------+-------------------------+ Tabella 2: coefficiente regionale di ponderazione La seguente tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente regionale di ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione con piu' abitanti e la popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosita' della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore ed e' finalizzato al calcolo del valore iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) di cui alla tabella 4 dell'allegato B. ===================================================================== | Regione | Popolazione (*) | Coefficiente | +=========================+===================+=====================+ |OMISSIS +-------------------------+-------------------+---------------------+ |Lazio | 5.502.886| 1,76| +-------------------------+-------------------+---------------------+ OMISSIS +-------------------------+-------------------+---------------------+ (*) Numerosita' della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel censimento 2011. Allegato B Elementi per il calcolo delle quote specifici per l'anno 2019.. di. ripartizione. del. Fondo. Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori La seguente tabella individua il perimetro di azione utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1). Il perimetro di azione e' l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, e con i successivi decreti di attuazione. ===================================================================== | | |Numero di categorie| | |Categorie merceologiche | merceologiche nel | | Gruppo |nel perimetro di azione |perimetro di azione| +======================+========================+===================+ | |farmaci, vaccini, stent,| | | |ausili per incontinenza | | | | (ospedalieri e | | | | territoriali), protesi | |. Pag. 19 di 678.

(20) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. | | d'anca, medicazioni | | | | generali, | | | | defibrillatori, | | | | pace-maker, aghi e | | | | siringhe, servizi | | | | integrati per la | | | | gestione delle | | | | apparecchiature | | | |elettromedicali, servizi| | | |di pulizia per gli enti | | | | del Servizio sanitario | | | | nazionale, servizi di | | | | ristorazione per gli | | | | enti del Servizio | | | | sanitario nazionale, | | | | servizi di lavanderia | | | | per gli enti del | | | | Servizio sanitario | | | | nazionale, servizi di | | | | smaltimento rifiuti | | | | sanitari, vigilanza | | | | armata, Facility | | | |management immobili (*),| | | | pulizia immobili, | | | |guardiania, manutenzione| | | | immobili e impianti, | | | | guanti (chirurgici e | | | | non), suture, | | | | ossigenoterapia, | | | soggetti aggregatori | diabetologia | | | di cui al comma 1 | territoriale, servizio | | | dell'art. 9 del |di trasporto scolastico,| | | decreto-legge 24 | manutenzione strade - | | | aprile 2014, n. 66 |servizi e forniture (**)| 24 | +----------------------+------------------------+-------------------+ | | vigilanza armata, | | | | Facility management | | | | immobili (*), pulizia | | | | immobili, guardiania, | | | soggetti aggregatori |manutenzione immobili e | | | di cui al comma 2 | impianti, servizio di | | | dell'art. 9 del | trasporto scolastico, | | | decreto-legge 24 | manutenzione strade - | | | aprile 2014, n. 66 |servizi e forniture (**)| 6 | +----------------------+------------------------+-------------------+ |(*) La categoria Facility management immobili viene considerata | |come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, | |pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il | |numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non tiene| |conto del Facility management immobili. | +----------------------+------------------------+-------------------+ |(**) Per la categoria merceologica manutenzione strade servizi e | |forniture, l'obbligo e' differito di un anno dalla data di | |pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | |del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri | |dell'11 luglio 2018, fatte salve le programmazioni gia' avviate | |sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti | |aggregatori e gli interventi gia' programmati dalle regioni alla | |data di entrata in vigore per la categoria. | +----------------------+------------------------+-------------------+ Tabella 2: numero di categorie merceologiche obiettivo. Pag. 20 di 678.

(21) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. La seguente tabella individua il numero delle categorie merceologiche obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1) ========================================================= | | Numero categorie | | Gruppo | merceologiche obiettivo | +===========================+===========================+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 1 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 6 | +---------------------------+---------------------------+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 2 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 2 | +---------------------------+---------------------------+ Tabella 3: fattore di ripartizione La seguente tabella individua il fattore di ripartizione utilizzato per il calcolo del valore delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) e della realizzazione delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 3), distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed e' definito in base alla numerosita' dei soggetti aggregatori ======================================================= | Gruppo | Fattore di ripartizione | +===========================+=========================+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 1 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 80% | +---------------------------+-------------------------+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 2 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 20% | +---------------------------+-------------------------+ Tabella 4: valore iniziative ponderato obiettivo La seguente tabella individua il valore iniziative ponderato obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Valore delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito dei soggetti aggregatori, come risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017, delle categorie merceologiche in perimetro di azione e ponderati in base ai coefficienti regionali di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Pag. 21 di 678.

(22) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. ========================================================= | |Valore iniziative ponderato| | Gruppo | obiettivo | +===========================+===========================+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 1 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 6.000.000.000 € | +---------------------------+---------------------------+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 2 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 200.000.000 € | +---------------------------+---------------------------+ Tabella 5: numero iniziative obiettivo La seguente tabella individua il numero iniziative obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Realizzazione delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei dati storici relativi al numero di iniziative bandite dai soggetti aggregatori, come risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017, nelle categorie merceologiche in perimetro di azione. =================================================== | | Numero iniziative | | Gruppo | obiettivo | +===========================+=====================+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 1 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 8 | +---------------------------+---------------------+ |soggetti aggregatori di cui| | |al comma 2 dell'art. 9 del | | |decreto-legge 24 aprile | | |2014, n. 66 | 2 | +---------------------------+---------------------+. Pag. 22 di 678.

(23) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 TESTO UNICO DEL COMMERCIO. Pag. 23 di 678.

(24) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 24 di 678. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I Principi generali Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio per: a) valorizzare e sostenere il commercio, anche attraverso la promozione delle reti di imprese tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione nonché degli esercizi di vicinato; b) favorire l’integrazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi relativi alla localizzazione delle strutture distributive, garantendo l’equilibrio territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo; c) semplificare le procedure, favorendo l’unitarietà dei processi decisionali, nell’ambito di applicazione dei principi e delle norme europee e statali in materia di procedimento amministrativo, modulistica, tempi di durata e trasparenza delle fasi procedurali; d) promuovere e sostenere i processi di innovazione tecnologica con particolare riferimento alle micro e piccole imprese;.

(25) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 25 di 678. e) tutelare i consumatori con un’appropriata comunicazione sui prezzi, sulle loro modalità di comunicazione, sull’implicazione dei prodotti sulla salute e su ogni possibile forma e stile di consumo responsabile; f) favorire lo sviluppo e l’adozione di formule commerciali innovative, nonché maggiore flessibilità nell’adeguamento dell’offerta alle mutate esigenze e modalità di consumo, anche consentendo in modo semplificato l’esercizio di attività congiunte tra settori diversi; g) promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore; h) favorire, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni statali, ogni forma di legalità e di contrasto all’abusivismo nel rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro; i) favorire, anche attraverso strumenti di finanza di progetto o processi di natura associativa privata, pubblica o mista, la messa in rete dei mercati su aree pubbliche e la loro riorganizzazione ed evoluzione; l) promuovere la concertazione come metodo di relazione con enti locali, organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, organizzazioni dei lavoratori e associazioni dei consumatori al fine di perseguire una partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti del territorio; m) favorire il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica mediante l’aumento del numero delle rivendite e l’ampliamento delle superfici espositive e di vendita, facilitare l’accessibilità del servizio nei piccoli comuni, nelle aree montane e rurali, promuovere lo sviluppo del servizio anche ai fini turistici e culturali del territorio, favorire il mantenimento del pluralismo della stampa per la salvaguardia della libertà di espressione e l’effettività del diritto all’informazione; n) individuare misure dirette a promuovere la protezione degli animali di affezione nell’ambito delle attività finalizzate al commercio degli stessi, favorendo altresì le attività di adozione di animali randagi e di quelli invenduti; o) favorire il commercio di prodotti frutto di attività di riciclo, riuso, recupero e rigenerazione di materiali e beni nonché di prodotti sfusi e alla spina al fine di ridurre l’impatto ambientale della produzione dei rifiuti e i relativi costi economici e sociali di smaltimento; p) sostenere il commercio equo e solidale ovvero le attività dell’altra economia quale modello di sviluppo di un commercio fondato sulla sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina: a) il commercio in sede fissa, le forme speciali di vendita e le reti di imprese tra attività economiche; b) il commercio su aree pubbliche nonché i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche; c) il commercio all’ingrosso; d) la vendita e la diffusione della stampa quotidiana e periodica; e) la somministrazione di alimenti e bevande; f) il commercio di animali di affezione..

(26) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 26 di 678. Art. 2 (Motivi imperativi di interesse generale) 1. L’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, può trovare condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, in particolare agli articoli 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione. Art. 3 (Ripartizione delle funzioni) 1. Le funzioni e i compiti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge sono ripartite tra la Regione e i comuni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. 2. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande concernenti: a) il commercio su aree pubbliche, secondo quanto previsto dall’articolo 52, comma 2; b) i mercati all’ingrosso, secondo quanto previsto dagli articoli 61, comma 6, e 64, commi 2 e 5; c) i centri commerciali all’ingrosso non alimentare, secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2; d) la somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2..

(27) 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90. Pag. 27 di 678. Art. 4 (Regolamenti di attuazione) 1. In attuazione e integrazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali, sono disciplinati, oltre alle modalità e ai requisiti per l’attribuzione dell’attestazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), in particolare: a) per le attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita di cui al capo II: 1) i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo, l’insediamento e l’adeguamento delle attività commerciali di cui all’articolo 19, comma 1; 2) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per l’apertura e l’ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture ai sensi degli articoli 25, comma 7 e 26, comma 11, lettera b); 3) le modalità, i criteri e i requisiti per l’istituzione dei punti ai sensi dell’articolo 26, comma 11, lettera c); 4) le procedure e i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi unica nel caso di insediamento di medie o grandi strutture di vendita a seguito di variante urbanistica, ai sensi dell’articolo 27, nonché le modalità di raccordo tra le strutture regionali ai fini dell’espressione del parere; 5) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto degli alimenti negli esercizi di vicinato; b) per le attività commerciali su aree pubbliche di cui al capo III: 1) i requisiti e le modalità per l’individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica e le iniziative per la relativa promozione e valorizzazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4; 2) i criteri regionali per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 52; 3) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto ai sensi dell’articolo 42, comma 5; c) relativamente al commercio all’ingrosso di cui al capo IV: 1) la specificazione dei requisiti e dei servizi complementari nonché dei parcheggi dei centri commerciali all’ingrosso non alimentare ai sensi dell’articolo 63, comma 2; 2) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione, anche prevedendo una adeguata dotazione di parcheggi, e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, ivi inclusi quelli relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al servizio igienico sanitario e ai servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettere a), d) ed e); 3) i criteri e le modalità per l’attribuzione della valenza regionale, metropolitana o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera b); 4) le modalità e i tempi per l’adeguamento dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento stesso, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera c);.

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