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3 della “Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia” del di cui alla delibera del CSM del formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX

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OGGETTO: Pratica n. 92/VV/2019. Quesito relativo all'interpretazione del comma 5 dell'art.

3 della “Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia” del 17.11.2010 di cui alla delibera del CSM del 19.10.2016, formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX.

(delibera 6 marzo 2019)

Il Consiglio

Vista la nota del 18 gennaio 2019, avente ad oggetto “Quesito relativo all’interpretazione del comma 5 dell’art.3 della Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia del 17 novembre 2010 di cui alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 ottobre 2016”, con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX ha formulato un quesito in materia di procedura per la designazione dei sostituti alla DDA ed, in particolare, ha chiesto di conoscere “se la norma introdotta nel comma 5 dell’art. 3 della circolare sul funzionamento delle Direzioni distrettuali antimafia possa essere interpretata nel senso che è consentito al procuratore della Repubblica disporre le procedure per la designazione dei sostituti anche in periodo antecedente i sei mesi dalla vacanza del posto, motivando adeguatamente in ordine alle particolari esigenze organizzative e di funzionalità dell’ufficio, vieppiù se legate a particolari situazioni in cui in breve lasso di tempo si verifica un ricambio consistente per effetto di trasferimenti o ultradecennalità (come testualmente si ricava dalla relazione illustrativa della delibera che ha modificato la circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia)”.

Il quesito pone all’attenzione del Consiglio la questione relativa ai tempi di espletamento della procedura di designazione dei nuovi sostituti alla direzione distrettuale antimafia.

L’art.3, comma 5 della circolare, introdotto con la delibera di plenum del 19 ottobre 2016, che ha innovato la normativa secondaria sull’organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia, prevede, infatti, che “il Procuratore della Repubblica valuta, ove possibile, l’opportunità di espletare le procedure per la designazione dei sostituti di cui ai commi che precedono a partire dai sei mesi precedenti la vacanza del posto, così da realizzare un avvicendamento che garantisca la puntuale e progressiva trasmissione delle conoscenze e delle informazioni al magistrato designato, in relazione allo specifico gruppo investigativo al quale sarà destinato, anche attraverso l’eventuale anticipazione di alcune coassegnazioni. Resta fermo l’impiego del magistrato designato nel settore di provenienza, secondo le generali regole dell'ufficio in materia, fino al momento del passaggio in DDA“.

La norma è stata inserita allo scopo di favorire un utile avvicendamento tra magistrato entrante e magistrato uscente, affinchè avvenga senza cesure e consentendo il proseguimento delle indagini con immediata padronanza da parte del magistrato neo addetto alla DDA.

In quest’ottica, l’anticipazione della procedura concorsuale prima della scopertura, già nota, del posto (ad esempio per scadenza del termine massimo di permanenza nell’ufficio o per destinazione ad altro incarico), consentirebbe al nuovo magistrato designato – fermo il suo impegno nel settore di provenienza fino al momento dell’effettivo passaggio in DDA – di acquisire un primo patrimonio informativo in relazione al settore di affari e alle specifiche indagini che erediterà dal magistrato uscente, eventualmente anche attraverso la coassegnazione di alcuni procedimenti.

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Nella valutazione effettuata dal Consiglio si è ritenuto che il termine di sei mesi potesse bilanciare le contrapposte esigenze di assicurare l’utile avvicendamento dei magistrati in DDA senza tuttavia distogliere con troppo anticipo il magistrato entrante in DDA dal settore ordinario di assegnazione.

L’esigenza rappresentata dal Procuratore della Repubblica di Napoli appare tuttavia meritevole di considerazione specie quando, come già previsto nella stessa relazione di accompagnamento alla nuova circolare, nel breve lasso di tempo si verificherà, come nel caso prospettato dal Procuratore della Repubblica di XXX, un ricambio consistente di trasferimenti o di ultradecennalità.

In questi casi, allora, non sembra sussistere un impedimento ad anticipare ulteriormente l’avvio della procedura di assegnazione dei nuovi sostituti alla DDA, purchè rimanga fermo il limite di sei mesi anche solo per iniziare quell’avvicendamento che porterà all’effettivo ingresso in DDA.

In altri termini, ritiene il Consiglio che il dirigente possa avviare la procedura di concorso interno anche prima di sei mesi dalla vacanza del posto, purchè le concrete attività volte a preparare l’avvicendamento (es. eventuale assegnazione a gruppi di lavoro, specifiche coasssegnazioni in vista dell’ingresso, assegnazione di processi a dibattimento in vista dell’ingresso, disposizioni in ordine alla assegnazione dei magistrati uscenti dalla DDA ad altre sezioni, disposizioni sulla destinazione dei ruoli lasciati dai magistrati entranti) rispetto all’effettiva assegnazione, non avvenga prima dei 6 mesi previsti dall’art. 3, comma 5, della citata Circolare.

Per tali ragioni

delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

“il procedimento per l’assegnazione di nuovi sostituti alla direzione distrettuale antimafia può essere avviato anche prima del termine previsto dall’art.3, comma 5 della circolare sull’organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia, purché le concrete attività volte a preparare l’avvicendamento non avvengano prima dei 6 mesi previsti dalla predetta disposizione di Circolare”.

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