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OGGETTO: Pratica num. 278/VV/2021 - Quesito posto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di XXX e da un Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX.

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OGGETTO: Pratica num. 278/VV/2021 - Quesito posto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di XXX e da un Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX.

(delibera 12 maggio 2021)

Il Consiglio

- letta la nota riservata del XXX 2021 del Procuratore generale presso la Corte d’appello di XXX, indirizzata al Consiglio e dal seguente contenuto: “Rappresento l’urgenza di destinare il dott. XXX alla nuova sede, a seguito del trasferimento d’ufficio disposto con delibera adottata da codesto Consiglio il XXX. Per quanto riguarda la Direzione della Procura della Repubblica di XXX, ad avviso dello scrivente, il dott. XXX mantiene le attribuzioni proprie del Dirigente dell’ufficio. Se, però, codesto Consiglio Superiore non condividesse tale interpretazione, si prega cortesemente di volerlo comunicare allo scrivente”;

- rilevato che sulla questione posta dalla predetta nota la dott.ssa XXX, sostituto procuratore della Repubblica di XXX con funzioni di vicario ha inviato ulteriore nota in pari data, con cui ha chiesto

“chi debba intendersi avere la rappresentanza e gestione della Procura di XXX”;

- rilevato che tali note sono state trasmesse alla Settima Commissione;

- ritenuto che con le suindicate note, oltre ad essere stata rappresentata la determinazione assunta dal procuratore generale presso la Corte d’appello di XXX, deve intendersi formulato un quesito al Consiglio;

- rilevato che il dott. XXX, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX, con delibera plenaria adottata nella seduta del XXX è stato trasferito d’ufficio dalle funzioni svolte, ai sensi del regio decreto n. 511/1946, “per incompatibilità con ogni funzione giudiziaria nel distretto di XXX”;

- rilevato che con successiva delibera, assunta in data XXX, dott. XXX è stato trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXX;

- rilevato che pertanto il Consiglio ha eseguito il trasferimento per motivi di incompatibilità entro il termine di cui all’art. 94 della circolare n. 13778/2014 in tema di tramutamenti;

- ritenuto che, nell’arco temporale antecedente alla presa di possesso del dott. XXX alla Procura di XXX nel termine di cui agli artt 10 e 10 bis del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (termine decorrente dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di destinazione), il predetto potrà continuare a svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica di XXX;

- ritenuto, infatti, che le norme di cui agli artt. 10 e 10 bis del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sono di generale applicazione e, come tali, relative ad ogni trasferimento, anche a quelli conseguenti a delibera di incompatibilità ambientale ex art. 2 del Regio decreto n. 511/1946;

- ritenuto peraltro che l’art. 94 della circolare n. 13778/2014 in tema di tramutamenti regola espressamente la fattispecie della destinazione ad altro ufficio del magistrato trasferito ex art. 2 e si limita a prevedere un’accelerazione dei termini del procedimento, senza prevedere che lo stesso magistrato non possa più ricoprire, nelle more, le funzioni in precedenza svolte 1;

1 Articolo 94 (Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.

511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) “1. Il trasferimento per motivi di incompatibilità di cui all’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o per i motivi indicati negli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 deve essere eseguito dal CSM senza indugio e, comunque, entro il termine di giorni trenta. 2. La sede e l’ufficio di destinazione sono scelti in considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto e sono attribuiti con il criterio del concorso virtuale. 3. La Commissione, prima di proporre il trasferimento, invita l’interessato a fare,

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- ritenuto inoltre che non vi è alcuna norma che possa consentire, in via interpretativa, una soluzione contraria, atteso che la norma eccezionale di cui all’art. 106, comma 2, della circolare sulla formazione delle tabelle2 si riferisce alla diversa ipotesi del magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive svolte;

- rilevato peraltro che nelle note trasmesse non vengono rappresentate ragioni di urgenza diverse ed ulteriori rispetto a quelle insite nelle delibere di trasferimento per incompatibilità ambientale ex art.

2 del Regio decreto n. 511/1946 e già prese in considerazione dal regime acceleratorio di cui al suindicato art. 94;

- ritenuto pertanto che possa in questi termini rispondersi al quesito formulato.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito posto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di XXX e dalla dott.ssa XXX con le note datate 4 marzo 2021 nel senso che, nell’arco temporale antecedente alla presa di possesso presso l’ufficio di destinazione a seguito di trasferimento conseguente a delibera di incompatibilità ambientale ex art. 2 del Regio decreto n. 511/1946, il magistrato continua ad esercitare le funzioni in precedenza svolte”.

personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o a esprimere le sue preferenze in ordine alla sede o alle sedi e all’ufficio o agli uffici individuati in applicazione del precedente comma. 4. Nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del comma 1 ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 77 del decreto 38 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’individuazione della sede di destinazione va effettuata ai sensi dell’articolo 126”.

2 “Il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive alla fine del primo quadriennio non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell’ufficio o della sezione”.

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