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(1)Risoluzione sull’utilizzo del sistema SIDDA-SIDNA da parte delle Direzioni distrettuali antimafia

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(1)

Risoluzione sull’utilizzo del sistema SIDDA-SIDNA da parte delle Direzioni distrettuali antimafia.

(Risoluzione del 13 marzo 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 marzo 2014, ha adottato la seguente delibera:

“lette le relazioni del Procuratore nazionale antimafia relative allo stato dei servizi delle banche dati SIDNA - SIDDA per gli anni 2012 e 2013, trasmesse dal Procuratore Nazionale in conformità a quanto richiesto con la risoluzione in data 25 luglio 2012,

osserva

1. Il tema delle banche dati delle Direzioni distrettuali antimafia e della Direzione nazionale antimafia è stato più volte oggetto di interventi consiliari, a partire dalla relazione approvata nella seduta plenaria del 26 gennaio 1994, dal titolo “Problematiche relative alla D.N.A.”, predisposta dal Gruppo di lavoro per gli interventi del C.S.M. nelle zone più colpite dalla criminalità organizzata.

Già in tale delibera il Consiglio aveva fatto propria una interpretazione della normativa in materia chiaramente orientata a rendere il più ampio possibile il formarsi di un effettivo circuito delle informazioni tra gli uffici antimafia, auspicando, per l’effetto, il superamento di ogni resistenza da parte degli uffici territoriali e dei magistrati che in essi operano. In tale prospettiva era stato auspicato un riconoscimento amplissimo in favore della PNA del diritto di accesso a tutti gli atti e le notizie e la predisposizione di mezzi ordinari di trasmissione del materiale informativo dalle varie sedi periferiche, in virtù di procedure standardizzate e pienamente accettate ed applicate da tutti i soggetti interessati. Il sistema informativo, si era affermato, deve possedere “i caratteri della generalità, della continuità e della tempestività”.

Con la delibera del 30 luglio 2002, il CSM prese atto della bozza - trasmessa dal PNA con nota del 21 giugno 2002 – delle “Regole di organizzazione della banca dati delle direzioni distrettuali antimafia”, redatta all’esito di una specifica riunione tenutasi con i predetti Procuratori distrettuali in data 4 aprile 2002. Tali regole, fra l’altro, al punto 6) prevedevano che “La banca dati costituisce lo strumento per assicurare la completezza e tempestività della reciproca informazione a cui sono tenuti tutti i magistrati della direzione distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 70 bis dell’Ordinamento giudiziario. A tal fine ogni magistrato è tenuto ad inserire o a far inserire in banca dati, previa catalogazione, i seguenti atti delle indagini preliminari entro 48 ore dalla redazione o dalla acquisizione: Verbali illustrativi della collaborazione…, deleghe complesse di indagini alla polizia giudiziaria, informative di polizia giudiziaria, verbali di interrogatorio e di esame, richieste di misure cautelari…, decreti di intercettazione, richieste di rogatorie attive, provvedimenti dei giudici in materia di misure cautelari, richieste di rinvio a giudizio…” (1).

Le ragioni degli interventi consiliari, come si legge nelle delibere citate, stanno nel fatto che il tema delle banche dati antimafia, pur coinvolgendo le funzioni ed i compiti specifici riconosciuti

(1) Tale delibera venne preceduta da un articolato parere dell’ufficio studi del 3 luglio 2001, che è opportuno richiamare sinteticamente.

L’ufficio studi - in esito alla richiesta della settima commissione di valutare il rilievo della prima bozza trasmessa dal PNA per l’individuazione di regole uniformi per il popolamento delle banche dati - si è pronunziato con un “un giudizio di sostanziale congruità dell'iniziativa adottata dal Procuratore nazionale con la predisposizione della bozza in esame, in ragione della sua rispondenza alle attribuzioni conferitegli dalla legge e all’assetto complessivo dei rapporti tra gli uffici interessati.”

La conclusione è stata quindi nel senso che “ Alla luce delle considerazioni che precedono, premesso che l’eventuale pronunciamento del C.S.M. dovrebbe concentrarsi esclusivamente sui profili ed i riflessi ordinamentali ed organizzativi della bozza trasmessa dal PNA, contenente le regole minime uniformi di organizzazione e di funzionamento delle banche dati istituite presso le DDA, si ritiene che l ’iniziativa da questi assunta corrisponde ad un interesse d’istituto della PNA, non sembra, avendo valore di mera proposta, intaccare in alcun modo le competenze di organizzazione e di direzione dell’ufficio da parte dei Procuratori distrettuali ed appare, infine, conforme, anche in dettaglio, alla disciplina processuale che delinea le attribuzioni, le competenze ed i rapporti tra questi Uffici.”.

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dal codice di procedura penale sia alla PNA che alle DDA ed il loro concreto atteggiarsi nei rapporti reciproci (artt. 371 e 371 bis), ha importanti riflessi sull’organizzazione e l’efficienza degli uffici interessati, con conseguenti effetti sull’allocazione e sull’impiego di mezzi e di personale. Questi aspetti, interessando il funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia, rivestono anche una indubbia valenza di natura ordinamentale, che giustifica un intervento consiliare.

In passato, del resto, il Consiglio, pur separando i profili interpretativi delle norme processuali dagli aspetti di natura ordinamentale, era intervenuto sul tema dei rapporti tra gli Uffici requirenti, e precisamente dei rapporti tra la DNA e le singole Procure della Repubblica (delibera del 21 gennaio 1998 ), della adozione dei cc.dd. protocolli di intesa tra Procure distrettuali e Procure non distrettuali (risoluzione del 14 gennaio1998), sino alla delibera del 27 luglio 2011 sullo stallo istituzionale creatosi tra le procure di Palermo e Caltanissetta.

In tale ultima delibera si è affermato che la previsione dell’istituzione di banche dati, a cui il Procuratore nazionale antimafia ha diritto di accesso, conferma che dall'insieme delle norme che disciplinano le funzioni di quest’ultimo si può ricavare l’esistenza di un potere di accesso diretto e immediato agli atti di indagine compiuti dalle Procure distrettuali in relazione ai delitti di cui all’art. 51, comma tre bis, cod.proc.pen.. In realtà la conoscenza piena, sistematica e continua da parte della Direzione nazionale antimafia degli atti di indagine compiuti dalle Direzioni distrettuali antimafia può essere assicurata dall’inserimento tempestivo e completo nella banca dati distrettuale SIDDA, da parte di ogni Procura distrettuale, degli atti compiuti, secondo le regole definite d’intesa tra Procuratori distrettuali e Procuratore nazionale e recepite dal Consiglio con la delibera 24 luglio 2001 e 30 luglio 2002. Con la delibera del 24 luglio 2001 il Consiglio ha ribadito che ai sensi dell'art. 70 bis comma 2 dell'O.G i Procuratori distrettuali della Repubblica devono curare che i magistrati della DDA, "ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini" e che

"dai dati normativi richiamati si ricava che il compito di regolamentare all’interno della DDA, l’istituzione delle banche dati compete in via esclusiva al Procuratore Distrettuale che con appositi ordini di servizio predispone gli strumenti tecnici, destina il personale e determina l’inserimento dei dati, nel rispetto delle norme processuali, e fissa le regole dell’accesso ai dati, ottemperando così a quanto previsto dall'art. 117 bis cod.proc.pen.“.

Alla luce di tali considerazioni, la valutazione del C.S.M. appare legittima e doverosa, interessando l’indicazione di indirizzi per un coordinamento uniforme, che consenta di ottimizzare l’organizzazione e il funzionamento delle banche dati delle DDA e della DNA sulla base di soluzioni organizzative ed operative che favoriscano i rapporti di collaborazione normativamente previsti e disciplinati.

2. Le relazioni del Procuratore nazionale per gli anni 2012 e 2013 evidenziano la rilevante dimensione raggiunta delle banche dati della rete Dna Dda: risultano, infatti, archiviati ben 1.419.874 atti.

Questo rilevante patrimonio informativo è a disposizione di tutti i magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e attraverso di loro anche degli organi di polizia giudiziaria; la sua consultazione, pertanto, si conferma strumento di rilevante utilità nelle indagini sulla criminalità organizzata. Esso, inoltre, consente alla Direzione nazionale antimafia, nell’esercizio delle attribuzioni di legge, oltre che un efficace opera di coordinamento tra le Procure distrettuali, anche la possibilità di elaborare analisi sui fenomeni criminali.

Dalle relazioni risulta, tuttavia, che ancora permane una situazione di mancato integrale e tempestivo riversamento nel sistema degli atti del procedimento da parte di un numero significativo di Direzioni distrettuali antimafia e che insoddisfacente risulta anche la quantità degli atti

“analizzati” in sede locale dal personale di polizia giudiziaria appositamente addestrato.

In particolare, la relazione del 2013 e gli allegati segnalano in modo preciso con riferimento ai singoli uffici l’omesso inserimento nella banca dati distrettuale di atti e informazioni investigative relative a numerosi procedimenti che risultano iscritti a registro generale, così come evidenziano ritardi nell’inserimento di mesi e talvolta di anni rispetto alla redazione dell’atto.

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Si ritiene opportuno riportare alcuni stralci della relazione riferita all’anno 2013 del Procuratore nazionale antimafia sull’alimentazione della banca dati:

<<Così come operato nella precedente relazione annuale, è sembrato di nuovo utile raffrontare il numero dei procedimenti penali che ciascuna DDA ha iscritto al Re.Ge. (ovvero nel sistema SICP, dove esistente) per reati ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. (ossia la totalità dei procedimenti avviati presso ciascuna Direzione distrettuale) con il numero dei procedimenti che la medesima DDA ha inserito in SIDDA/SIDNA ….: in teoria i due numeri dovrebbero coincidere, ad indicare che per ogni procedimento avviato (e, quindi, iscritto nel registro delle notizie di reato) vi è almeno un atto riversato in banca dati.

omissis

La DDA di Ancona, nel periodo oggetto della rilevazione, ha inserito solo 1 procedimento in SIDDA/SIDNA a fronte di 19 procedimenti iscritti contro noti in Re.Ge. …...

Con riferimento ai procedimenti già pendenti, invece, ha inserito 61 atti dei quali 37 afferiscono a tipologie “pesanti” sul piano dei contenuti informativi (informative di reato, dichiarazioni e richieste di misure cautelari).

Rispetto all’annualità precedente risulta confermata una ridottissima attitudine “riversativa”

(anche nel 2012 risultava iscritto in SIDDA/SIDNA un solo procedimento a fronte di 28 procedimenti pulsanti). E’ drasticamente calato anche il numero degli atti complessivamente riversati (da 245 a 61).

…..la sede di Bari -confermando le eccellenti performance già segnalate nello scorso anno- presenta uno scenario profondamente diverso: a fronte di 140 procedimenti pulsanti iscritti in Re.Ge., 110 risultano iscritti anche in SIDDA/SIDNA con il riversamento di ben 1295 atti (il 45%

dei quali relativi a documenti particolarmente “ricchi”, come informative, dichiarazioni, richieste e ordinanze cautelari).

Va qui rilevata, peraltro, la vistosa contrazione del numero degli atti riversati (erano stati 2150 nel 2012, con riferimento a 145 procedimenti): in particolare calano le informative di reato inserite (e documenti assimilati), che passano da 524 a 365, e i verbali di dichiarazioni, che passano da 178 a 166.

Anche il riversamento degli atti relativi ai procedimenti già pendenti mostra una vistosa riduzione (da 3677 a 2752).

Ancora diversa è la situazione offerta dalla DDA di Bologna: a fronte di 92 procedimenti

“pulsanti” avviati nell’anno, risultano iscritti in SIDDA/SIDNA 70 procedimenti (contro noti), in relazione ai quali sono stati inseriti 343 atti. Qui la percentuale degli atti appartenenti a categorie significative è ancora maggiore e arriva al 56,8% (195 atti tra informative dichiarazioni, richieste e ordinanze cautelari). Detta percentuale supera, addirittura, il 67% con riferimento agli atti inseriti relativamente a procedimenti già pendenti (359 atti “pesanti” su 548 complessivamente inseriti).

Particolare è, poi, la situazione di Brescia, che, a fronte di 31 procedimenti “pulsanti” iscritti nell’anno, non ha inserito alcun procedimento in SIDDA/SIDNA (e, di conseguenza, il network SIDDA/SIDNA non dispone di alcun atto relativo ad una così cospicua fetta di procedimenti penali recenti). Tale situazione, peraltro, consegue a quella -di identico tenore- dell’anno precedente: a fronte di 57 procedimenti “pulsanti” iscritti nel 2012 non risultava inserito alcun atto in SIDDA//SIDNA.

Se osserviamo, d’altra parte, gli atti inseriti nell’ultimo anno con riguardo ai procedimenti già pendenti, noteremo che oltre il 98 % degli stessi è costituito da atti non “pesanti” (per la stragrande maggioranza: verbali o trascrizione di intercettazioni).

La DDA di Cagliari ha registrato nell’ultimo anno 47 procedimenti “pulsanti” dei quali solo 4 sono stati iscritti in SIDDA/SIDNA con il riversamento di 28 atti (dei quali 26 “pesanti”). Con

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riguardo ai procedimenti già pendenti, sono stati inseriti nell’ultimo anno 446 atti (solo il 18% dei quali riguardano atti “pesanti”: dichiarazioni, informative, richieste e ordinanze cautelari).

La DDA di Caltanissetta presenta 138 procedimenti “pulsanti” (erano stati 207 nell’annualità precedente), dei quali 66 inseriti in SIDDA/SIDNA (erano stati 139 nell’anno precedente) con il riversamento di 1355 atti (erano stati 676 l’anno precedente): oltre il 57% di essi afferiscono a tipologie “pesanti” (tale percentuale l’anno precedente aveva superati il 65%). Anche con riguardo agli atti relativi ai procedimenti già pendenti si rileva una diminuzione dei documenti “pesanti”.

Campobasso mostra l’avvio di 10 procedimenti “pulsanti” e la contestuale iscrizione di 7 di questi in SIDDA/SIDNA, con l’inserimento di 74 atti (per il 33% definibili “pesanti”); anche con riguardo ai procedimenti già pendenti tale percentuale ascende al 33%.

La DDA di Catania fa registrare 240 procedimenti “pulsanti”, dei quali ben 160 sono iscritti in SIDDA/SIDNA (va sottolineato l’evidente miglioramento rispetto all’anno precedente, allorquando - a fronte di 300 procedimenti “pulsanti”- solo 57 erano stati iscritti anche nel SIDDA/SIDNA). Il nuovo impulso appare evidente anche osservando il numero degli atti riversati, che passa dai 791 del 2012 ai 1118 del 2013 (il 40% dei quali ascrivibile a categorie “pesanti”;

nell’anno precedente erano solo il 17%); con riguardo ai procedimenti già pendenti il numero degli atti aumenta sensibilmente (passa da 4172 a 6359 atti inseriti), anche se flette quello della percentuale degli atti “pesanti”.

La DDA di Catanzaro è caratterizzata da 250 procedimenti “pulsanti” iscritti nell’ultimo anno, dei quali solo 119 risultano iscritti anche in SIDDA/SIDNA,con l’inserimento di 1433 atti (erano stati 715 nel 2012), costituiti, per il 49% da documenti “pesanti”. Anche con riferimento ai procedimenti già pendenti tale percentuale si mantiene significativamente elevata: oltre il 49% dei 5869 documenti inseriti appartiene a tipologie “pesanti”.

A Firenze, dei 90 procedimenti “pulsanti” iscritti nell’ultimo anno, solo 7 compaiono in SIDDA/SIDNA (si replica, sostanzialmente, la situazione già registrata nella scorsa relazione, allorquando, a fronte di 124 procedimenti “pulsanti”, solo 18 trovavano riscontro anche in SIDDA/SIDNA), con 128 documenti (circa il 33% di essi riguardano atti “pesanti”). Relativamente ai procedimenti già pendenti, invece, risultano inseriti nell’anno 2969 atti, di quali poco più del 38%

appartenente al novero degli atti “pesanti”.

La DDA di Genova presenta 72 procedimenti “pulsanti”, dei quali, però, solo 8 sono iscritti in SIDDA/SIDNA (sostanzialmente replicando, anche per questa annualità, la situazione precedente: 96 procedimenti “pulsanti” e solo 9 di essi iscritti anche in SIDDA/SIDNA), con un bagaglio di 131 documenti (solo 35 di essi sono costituiti da atti “pesanti”); per quanto attiene ai procedimenti già pendenti, dei 497 atti inseriti, il 32% afferisce all’area delle cosiddette tipologie

“pesanti”.

Molto nitida appare la situazione relativa alla DDA de L’Aquila, dove risultano registrati, nell’anno, 63 procedimenti contro noti (dei quali 39 “pulsanti”: ebbene, la quasi totalità dei procedimenti contro noti (61) compare in SIDDA/SIDNA con il riversamento di 386 atti (per l 63%

appartenenti a categorie “pesanti”). Anche con riferimento ai procedimenti già pendenti la percentuale degli atti “pesanti” appare notevolissima, ammontando ad oltre il 91%.

Diversa la situazione a Lecce, in continuità con le performance già rilevate nell’anno scorso: a fronte di 104 iscrizioni Re.Ge. di procedimenti “pulsanti”, si rinvengono solo 15 procedimenti in SIDDA/SIDNA, caratterizzati da 30 atti (21 relativi a tipologie “pesanti”); con riguardo ai procedimenti già pendenti, la percentuale degli atti “pesanti” ascende al 74%.

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La DDA di Messina mostra 62 procedimenti “pulsanti” iscritti al Re. Ge., ma solo 3 di questi sono censiti nel SIDDA/SIDNA (con l’inserimento di soli 7 atti, uno solo dei quali definibile

“pesante”).

Non si tratta di una novità, giacché anche nel 2012 su 68 procedimenti “pulsanti” solo 2 risultavano presenti anche in SIDDA/SIDNA, sia pure simbolicamente, in quanto gli atti riversati consistevano unicamente nelle disposizioni del PM.

Un notevole miglioramento, invece, si registra in relazione agli inserimenti degli atti riferibili ai procedimenti già pendenti: si passa da 58 atti inseriti nel 2012 a 1746 atti inseriti nel 2013, il 30%

dei quali riferibili a categorie “pesanti”.

La DDA di Milano continua a presentare una situazione particolarmente allarmante: a fronte di 101 procedimenti “pulsanti” iscritti al Re.Ge. (nei confronti di oltre 1400 indagati), solo uno di essi risulta iscritto anche in SIDDA/SIDNA, con l’inserimento di un solo atto: una richiesta di ordinanza cautelare.

Del tutto diversa sembra essere la situazione con riguardo ai procedimenti già pendenti: 1434 dei 5810 documenti inseriti (circa il 25%) afferiscono a tipologie “pesanti”.

Una particolare positiva considerazione va svolta in relazione alla DDA di Napoli che accresce la primazia su tutte le altre sedi per quantità di atti complessivamente inseriti dall’atto della costituzione della banca dati.

Ebbene, nel corso della precedente relazione si era rilevato che, a fronte di una conclamata sensibilità che quella sede aveva storicamente dimostrato verso le esigenze della condivisione delle informazioni, solo il 34% dei procedimenti “pulsanti” era stata iscritta anche in SIDDA/SIDNA, con il riversamento di 3839 atti .

La nuova rilevazione attesta un netto allineamento su valori grandemente positivi: su 891 procedimenti “pulsanti” iscritti nel 2013, ben 655 di essi sono iscritti anche in SIDDA/SIDNA, con l’inserimento di ben 9427 atti.

Se la percentuali di riscontri in SIDDA/SIDNA passa, dunque dal 34% ad oltre il 73%, il numero degli atti inseriti cresce del 245%.

Anche relativamente ai procedimenti già pendenti, se si conferma un incremento considerevole degli inserimenti (si passa da 17563 a 24834 atti) la percentuale degli atti “pesanti” si mantiene su valori elevatissimi, raggiungendo il 47% (per comprendere le effettive dimensioni dell’apporto conoscitivo, basti cogliere il dato relativo ad oltre 8300 informative e oltre 2000 verbali di dichiarazione inseriti.

La DDA di Palermo presenta 182 procedimenti “pulsanti”; in SIDDA/SIDNA ne compaiono 237, ossia sono stati riversati anche procedimenti poi riuniti o trasferiti (con l’inserimento di 925 atti, dei quali, però, solo 90 appartenenti a categorie “pesanti”). Con riguardo, invece, ai procedimenti già pendenti, i nuovi inserimenti concernono, per una considerevole parte (oltre il 44%), atti “pesanti”.

Va precisato che la DDA di Palermo, come quella di Napoli, presenta un consistente numero di procedimenti iscritti al mod. 45 (Fatti non costituenti reato).

Perugia mostra 25 iscrizioni al Re.Ge. di procedimenti “pulsanti”, ma solo 8 di essi figurano anche in SIDDA/SIDNA (con soli 20 atti, dei quali 6 ascrivibili alla categoria di quelli “pesanti”);

non sembra migliore la situazione relativa agli inserimenti concernenti i procedimenti già pendenti, giacché dei 104 atti nuovi, solo 15 possono essere ricondotti alle tipologie “pesanti”.

Potenza conferma le sue caratteristiche assai positive: a fronte di 31 procedimenti “pulsanti”

iscritti in Re.Ge., rinveniamo in SIDDA/SIDNA ben 27 procedimenti, con 213 atti, il 78% dei quali

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ascrivibile al novero degli atti “pesanti”; con riferimento ai procedimenti già pendenti, 150 atti su 382 vanno definiti “pesanti”.

Giova, qui, sottolineare come la DDA potentina, in pratica, assicuri al network DDA/DNA la conoscenza integrale delle indagini in corso, condividendo, fin dall’inizio delle investigazioni, le informazioni contenute nei rapporti e nelle informative di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni raccolte dal P.M.; è, poi, fisiologico che, con il progredire delle indagini il materiale riversato sia, per quote progressivamente crescenti, riconducibile a tipologie diverse da quelle definite “pesanti”, in quanto queste risultano già tempestivamente riversate in banca dati.

La DDA di Reggio Calabria fa rilevare, a fronte di 168 procedimenti “pulsanti”, ben 137 iscrizioni in SIDDA/SIDNA, con l’inserimento di 173 atti (19 di essi appartengono alle categorie

“pesanti”); con riguardo ai procedimenti già pendenti, i nuovi inserimenti (nel numero complessivo di 785) sono relativi per oltre il 64% a tipologie “pesanti”.

La DDA di Roma, confermando una situazione già evidenziata nella precedente relazione, mostra 181 procedimenti “pulsanti” dei quali un numero veramente esiguo (20) si ritrova in SIDDA/SIDNA (con il riversamento di 132 atti, dei quali 94 relativi a categorie “pulsanti”.

Esaminando gli inserimenti relativi ai procedimenti già pendenti, il 50% di essi attiene a categorie

“pesanti”.

A Salerno vengono registrati 84 procedimenti “pulsanti”, dei quali solo 14 risultano inseriti in SIDDA/SIDNA con 328 atti (dei quali circa il 40% appartiene a tipologie “pesanti”); nei procedimenti già pendenti, invece, risultano inseriti 1593 atti (erano stati 4741 nell’anno 2012), di cui circa il 45% definibili “pesanti”.

Anche la situazione di Torino appare critica: a fronte di 40 procedimenti “pulsanti” iscritti in Re. Ge. nell’ultimo anno, solo 4 di essi sono stati iscritti anche in SIDDA/SIDNA, con l’inserimento di 45 atti (di cui 17 afferenti a categorie “pesanti”); relativamente ai procedimenti già pendenti, i nuovi inserimenti sono consistiti in 222 atti, dei quali il 37 % afferente a categorie

“pesanti”.

La DDA di Trento presenta 17 procedimenti “pulsanti” dei quali nessuno è stato inserito in SIDDA/SIDNA.

Con riguardo ai procedimenti già pendenti, si registrano 278 nuovi inserimenti di atti, dei quali il 63% afferente a categorie “pesanti”.

La DDA di Trieste conferma la situazione positiva già registrata con riguardo alla precedente annualità: a fronte di 44 procedimenti contro noti (dei quali 34 “pulsanti”) risultano iscritti in SIDDA/SIDNA ben 41 procedimenti (ossia, come nel caso di Potenza, l’intero spettro dei procedimenti in trattazione, ivi compresi taluni di quelli stralciati o trasferiti, trova la sua rappresentazione in SIDDA/SIDNA), con l’inserimento di 1777 atti (erano stati 786 atti nel 2012), di cui solo il 7% appartiene alle tipologie “pesanti”). Relativamente ai procedimenti già pendenti, gli inserimenti sono consistiti in 4918 atti (erano stati 8887 nel 2012), di cui quelli “pesanti”

costituiscono il 22%.

Anche la DDA di Venezia mostra una situazione di ampia condivisione delle informazioni investigative: a fronte di 55 nuovi procedimenti “pulsanti” iscritti a Re. Ge., ben 59 sono quelli iscritti anche a SIDDA/SIDNA (comprensivi, come già si è chiarito con riguardo ad altre sedi virtuose, di taluni procedimenti poi stralciati o trasferiti). 1537 sono gli atti inseriti (nel 2012 erano stati 772): (circa il 23% appartengono a tipologie “pesanti”); relativamente ai procedimenti già pendenti, dei nuovi 4414 atti inseriti, il 28% attiene a categorie “pesanti”.>>

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La situazione rappresentata, non consentendo il formarsi di un patrimonio conoscitivo aggiornato e completo, finisce per pregiudicare la circolazione delle informazioni voluta dal legislatore con le norme di legge in materia e di conseguenza il perseguito aumento di efficacia delle indagini svolte dal complesso degli uffici. Così come rimane indebolito il potere di impulso e coordinamento attribuito al Procuratore nazionale antimafia.

In passato il PNA aveva già rappresentato la predetta situazione con una prima missiva del 12 dicembre 2002 (prot. 22315/G/02) e, successivamente, con l’ulteriore nota in data 4 novembre 2003 (prot. 15781/G/2003), il cui contenuto era stato anticipato, mediante l’invio di una bozza della medesima, al C.S.M., che ne prese poi atto nella seduta del 28.09.2005 (2).

Peraltro nella citata missiva del 4 novembre 2003 veniva rappresentato come pure la Commissione Parlamentare Antimafia, nella sua relazione al Parlamento del 2003, aveva sostanzialmente rilevato come il mancato inserimento delle informazioni nel sistema SIDDA/SIDNA “deve accompagnarsi a precisi indizi di responsabilità in capo ai soggetti inadempienti, non dovendo escludersi nemmeno l’integrarsi della fattispecie del danno erariale”.

L’insostenibilità di tale situazione ha indotto il PNA a indirizzare al Procuratori distrettuali la nota n. 5072/2001 del 23 febbraio 2011, con la quale - nel richiamare la deliberazione approvata nel 1994 dal Consiglio Superiore della Magistratura - è stato ribadito come le persistenti inadempienze da parte delle DDA avevano finito per vanificare gli auspici del Consiglio Superiore della Magistratura sul punto.

A tale nota ha fatto seguito l’adozione della delibera consiliare del 27 luglio 2011 sopra richiamata.

3. Da una parte, dunque, va preso atto dell’impegno della Direzione nazionale antimafia nella realizzazione del sistema di banche dati integrato, la cui evoluzione è stata descritta dal Procuratore nazionale antimafia nella prima parte della sua relazione (pagg. 3-6 ), così come va preso atto positivamente della collaborazione di molte Procure distrettuali antimafia nel curare in modo completo e tempestivo l’inserimento degli atti.

Dall’altra si deve ancora registrare un comportamento di alcune Procure distrettuali, che tale inserimento continuano a non effettuare, così disattendendo le precise indicazioni normative più volte richiamate nelle citate deliberazioni del Consiglio

Si devono, pertanto, ribadire ancora una volta i principi e le indicazioni da ultimo poste a conclusione della delibera adottata in data 25 luglio 2012 in ordine al corretto utilizzo del Sistema informativo della Direzione nazionale antimafia SIDDA/SIDNA.

In sintesi, va ricordato ai Procuratori distrettuali che il regolare e tempestivo inserimento degli atti del procedimento e in particolare di quelli delle indagini preliminari nel sistema informativo Dna – Dda da parte delle Procure Distrettuali costituisce adempimento del dovere di coordinamento tra uffici del pubblico ministero, come previsto dall’art. 371 cod. proc. pen., ed è funzionale all’espletamento delle funzioni proprie del Procuratore nazionale antimafia, previste dall’art. 371 bis cod. proc. pen..

L’implementazione delle banche dati SIDDA/SIDNA costituisce una delle funzioni organizzative dei procuratori distrettuali, considerati i profili di responsabilità connessi al non corretto uso e all’omessa alimentazione delle stesse banche dati, ostativi –come si è più volte detto- allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Procura Nazionale Antimafia.

Inoltre, che ciascuno di essi, secondo l’art.. 3 ter, comma primo bis, della legge 22 febbraio 2010, n.

24, deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

Tanto premesso, il Consiglio

(2) Comunicata al Ministero della Giustizia ed al PNA con nota del 4 ottobre 2005, prot. P28281/2005.

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delibera

- di prendere atto della situazione rappresentata nelle relazioni del Procuratore nazionale antimafia relative allo stato dei servizi delle banche dati SIDNA - SIDDA per gli anni 2012 e 2013;

- di ribadire i principi e le indicazioni da ultimo poste nella delibera adottata in data 25 luglio 2012 in ordine al corretto utilizzo del Sistema informativo della Direzione nazionale antimafia SIDDA/SIDNA.

Si dispone di trasmettere la presente delibera al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, al Procuratore nazionale antimafia e ai Procuratori distrettuali.”

Riferimenti

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