OGGETTO: Pratica num. 530/VV/2019 - Quesito in materia di permanenza ultradecennale.
(delibera 20 novembre 2019)
Il Consiglio
rilevato che con nota in data 6.10.2019 la dott.ssa XXX, giudice civile del Tribunale di XXX, ha formulato quesito chiedendo: 1) se la proroga ai sensi dell’art. 19 D. L.vo n. 160/06 possa applicarsi anche alle funzioni civili; 2) se l’assenza prolungata per più di sei mesi per congedo straordinario, intervallato da quattro giorni di congedo ordinario, sia idonea a sospendere il termine;
- considerato che l’art. 19/1, ultima parte, D.l.vo n. 160/06 prevede che il Consiglio Superiore della Magistratura possa disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle “udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni”;
- ritenuto pertanto che la norma non possa essere applicata a chi svolge funzioni civili;
- considerato inoltre che l’art. 4 del regolamento adottato con delibera plenaria del 13/3/08, come modificato dalla delibera plenaria dell’11/2/15, prevede fra le cause di sospensione del termine – fra l’altro – “periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario” (lettera c)) e “tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro e/o oggetto di specifica previsione di legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall’ufficio per un periodo continuativo superiore a mesi sei” (lettera d));
- ritenuto quindi che l’effetto sospensivo si produce se vi è stato esonero totale dal lavoro, anche dovuto a più cause diverse fra loro, purché non vi sia stata soluzione di continuità e l’assenza abbia superato il termine di sei mesi;
delibera
di rispondere al quesito nel senso che l’art. 19/1, ultima parte, D.l.vo n. 160/06 deve essere interpretato nel senso che non può essere applicato a chi svolge funzioni civili e che l’effetto sospensivo del termine di cui all’art. 4 del regolamento adottato con delibera plenaria del 13/3/08 si determina anche nel caso in cui l’assenza sia stata determinata da esonero totale dal lavoro, anche dovuto a più cause diverse fra loro, purché non vi sia stata soluzione di continuità e l’assenza abbia superato il termine di sei mesi.”