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La domanda di disoccupazione non vuole più il modello DS22

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La domanda di disoccupazione non vuole più il modello DS22

di Commercialista Telematico Pubblicato il 21 gennaio 2009

l’Inps ha abolito l’obbligo per i datori di lavoro, e per i lavoratori, di presentazione della richiesta per indennità di disoccupazione

Con l’emanazione della circolare n. 115 del 31 dicembre 2008 l’Inps rende noto che sono aboliti i modelli DS22, DS22 mob e DSO sostituiti dal modello semplificato DS21.

Una novità di rilievo in campo del lavoro, che alleggerisce gli adempimenti dei datori di lavoro, è costituita dall’abolizione dei modelli di richiesta dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, e dell’indennità di mobilità. A partire da gennaio 2009 l’Istituto potrà procedere alla liquidazione di dette indennità prelevando i dati necessari da quelli disponibili con il flusso E-mens.

All’uopo, dal luglio 2008, il flusso delle denunce retributive mensili è stato implementato proprio per consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni, con l’inserimento di quattro nuove informazioni, relative a:

§ orario contrattuale;

§ retribuzione teorica del mese;

§ numero di mensilità annue;

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§ percentuale part-time.

Tali informazioni servono alla determinazione delle indennità in argomento, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva. I dati, ed in particolari quelli afferenti il fine rapporto, possono essere implementati dalle sedi Inps attraverso la trasmissione da parte dei servizi per l’impiego del modello Unificato Lav.

La nuova procedura serve anche a velocizzare l’erogazione dell’indennità al lavoratore, che prima, stante la corposità dei documenti da presentare: il rilascio della dichiarazione del datore di lavoro (DS22), la domanda del lavoratore all’Inps (DS21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, autocertificazione dello stesso circa la sussistenza dei requisiti e attestato del datore di lavoro, presentava non pochi problemi in termini di tempistica necessaria.

Indennità di mobilità

L’indennità di mobilità si richiede anche con il modello DS21.

Il nuovo mod. DS21 richiede i seguenti dati:

§ dati anagrafici;

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§ indicazione dell’eventuale richiesta dell’Anf;

§ indicazione circa le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege n. 427/1975;

§ possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio.

Al modello deve essere allegato il mod. ANF/PREST, eventualmente ad integrazione dell’ANF/DIP utilizzato dall’ex datore di lavoro e già presente nella dichiarazione mensile E- mens, esclusivamente nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare.

Disoccupazione edile

Viene istituito il mod. DS22/ed che riporta, per la liquidazione del trattamento speciale edili ex legge n. 427/1975, i dati previsti dalla stessa legge n. 427 e non presenti nel modello E-mens.

I criteri per il calcolo della retribuzione

Può tornare utile conoscere i criteri per calcolare la retribuzione di riferimento per l’indennità di disoccupazione e di mobilità.

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Indennità di disoccupazione

Per la sua determinazione, si deve prendere in considerazione la retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Tecnicamente:

§ si determina la retribuzione teorica media (retribuzione teorica dei tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione diviso 3);

§ si determina la base di calcolo (retribuzione teorica media moltiplicata per numero mensilità annue divisa per 12.000).

Se il rapporto di lavoro è cessato nel corso del mese, si deve recuperare dall’eventuale quarto mese precedente il licenziamento un numero di giorni sufficienti a coprire il periodo mancante comunque non eccedenti 30 giorni di calendario; il divisore mensile per la liquidazione della prestazione è sempre pari a 30.

Indennità di mobilità

Per la sua determinazione, si deve prendere in considerazione la retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

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§ si individua la retribuzione teorica pari ad una mensilità intera;

§ si determina la base di calcolo (retribuzione teorica moltiplicata per il numero mensilità annue divisa per 12.000).

Il valore del divisore mensile si ottiene moltiplicando l’orario contrattuale settimanale per il numero di settimane annue, 52 e dividendo il risultato per il numero dei mesi, 12. Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la percentuale parttime.

21 gennaio 2009

Angelo Facchini

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