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Quanto tempo si deve lavorare per avere la disoccupazione?

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Quanto tempo si deve lavorare per avere la disoccupazione?

written by Redazione | 31/08/2020

Chi perde il lavoro contro la sua volontà può avere diritto ad un sussidio pubblico per un massimo di due anni ma deve avere cumulato, nel periodo precedente, un periodo minimo di anzianità.

Perdere il lavoro, soprattutto in età avanzata, significa andare incontro a molte incognite. Occorre rimboccarsi le maniche e ripensare la propria vita.

Nell’immediato, occorre anche far fronte al brusco cambio di disponibilità economica, in quanto il lavoratore si ritrova privo del proprio reddito mensile.

Per sostenere il reddito dei disoccupati lo Stato eroga la disoccupazione. Tuttavia, non tutti possono accedere a questo strumento il quale richiede un periodo minimo di anzianità. Quanto tempo si deve lavorare per avere la disoccupazione?

Come vedremo, i requisiti da rispettare per accedere alla disoccupazione sono molteplici e riguardano i giorni di lavoro cumulati prima della disoccupazione, le settimane di contributi previdenziali versati e il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.

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Cos’è la disoccupazione?

Con il termine disoccupazione si intendono, nel linguaggio comune, due cose distinte. Innanzitutto, la disoccupazione è lo status del soggetto che ha perso il lavoro e che diventa, quindi, disoccupato. In secondo luogo, in modo impreciso, si parla di disoccupazione anche per indicare l’indennità economica mensile che l’Inps eroga a chi perde il lavoro, al ricorrere di determinate condizioni. Sotto questo secondo profilo, la disoccupazione è uno strumento di protezione sociale che trova il suo fondamento nella Costituzione, che prevede l’intervento economico dello Stato a favore di chi non può procurarsi il reddito a causa della disoccupazione involontaria [1].

L’indennità di disoccupazione persegue la finalità di garantire la continuità del reddito del lavoratore che perde il lavoro contro la sua volontà. Nel corso del tempo il legislatore ha modificato gli strumenti finalizzati a tale scopo e, dal 2015, tale ruolo è svolto dalla Naspi, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione, istituita dalla legge [2] per gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1°

maggio 2015.

A chi spetta la disoccupazione?

La disoccupazione spetta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Tuttavia, per stabilire se si ha diritto o meno a questo sussidio, occorre verificare qual è la tipologia di rapporto di lavoro che legava il disoccupato con il suo ex datore di lavoro.

Infatti, la disoccupazione spetta solo ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi:

apprendisti, assunti con contratto di apprendistato;

lavoratori subordinati dello spettacolo;

dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a termine;

soci lavoratori della cooperativa che sono, al contempo, lavoratori subordinati e soci della cooperativa stessa.

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Sono, invece, esclusi dal diritto alla disoccupazione:

lavoratori autonomi;

partite Iva;

collaboratori coordinati e continuativi;

dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

lavoratori stagionali extracomunitari;

lavoratori che hanno già diritto al pensionamento;

lavoratori percettori dell’assegno di inabilità al lavoro.

Cosa significa perdita involontaria del lavoro?

Per avere accesso alla disoccupazione, la perdita del lavoro deve essere involontaria. Ne consegue che sono escluse tutte quelle modalità di cessazione del rapporto di lavoro in cui l’effetto estintivo dipende dalla volontà del lavoratore.

Pertanto, in generale, la disoccupazione spetta sempre in caso di licenziamento e non spetta in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Non sempre, tuttavia, le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono il frutto di una scelta del tutto libera del lavoratore.

Proprio per questo, sono previste delle eccezioni alla regola generale, ossia, dei casi in cui anche a fronte delle dimissioni del lavoratore o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, spetta comunque la disoccupazione.

In particolare, queste eccezioni sono le seguenti:

dimissioni per giusta causa [3]: in questo caso il lavoratore è indotto a dimettersi da un grave fatto posto in essere dal datore di lavoro che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. La giurisprudenza e la prassi Inps [4] hanno chiarito, nel tempo, quali possono essere le scorrettezze datoriali tali da legittimare il recesso in tronco del dipendente. In particolare, sono state individuate le seguenti ipotesi di giusta causa di dimissioni: mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

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modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; mobbing, ossia, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi che si protraggono nel tempo e che sono finalizzati a condurre il dipendente a dimettersi;

notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione d’azienda o di ramo di essa; trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dalla legge; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro determinata dal rifiuto del trasferimento del dipendente, quando la nuova sede di lavoro dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore e/o sono necessari più di 80 minuti per raggiungerla con i mezzi pubblici;

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sottoscritta dalle parti nell’ambito della procedura presso l’Ispettorato territoriale del lavoro prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nel caso del licenziamento, al contrario, la Naspi spetta sempre e comunque al lavoratore, anche in caso di licenziamento per giusta causa.

Quanto tempo si deve lavorare per avere la disoccupazione?

Oltre alla perdita involontaria del lavoro, il diritto alla disoccupazione è subordinato ad una certa anzianità di lavoro maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro. Questo requisito, in realtà, si esprime attraverso due distinti requisiti: il requisito contributivo ed il requisito lavorativo.

Requisito contributivo: per ottenere la Naspi, sono richieste almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si deve intendere anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Inoltre, per il perfezionamento del requisito contributivo si considerano utili anche:

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i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;

i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;

i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Requisito lavorativo: per avere la Naspi sono richieste almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per giornate di lavoro effettivo devono intendersi quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Questo requisito potrebbe risultare difficile da raggiungere, ad esempio, quando nel corso dell’ultimo anno il lavoratore è stato spesso assente per malattia. La legge, tuttavia, ha previsto questo scenario.

Alcuni eventi, quando si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono il periodo di disoccupazione, determinano l’ampliamento del periodo di 12 mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate.

Tali eventi sono:

assenza per malattia e infortunio sul lavoro;

cassa integrazione guadagni straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;

periodi interessati da contratti di solidarietà difensivi, risalenti nel tempo e concretamente utilizzati con sospensione dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal dipendente che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, oppure, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

periodi di assenza dal lavoro del lavoratore per congedo obbligatorio di maternità, a condizione che, all’inizio dell’astensione dal lavoro, risulti già versata o dovuta la contribuzione;

periodi di assenza dal lavoro del lavoratore per congedo parentale, a condizione che siano regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

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nel caso di somministrazione di lavoro, periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e periodi durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;

periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali;

periodi di lavoro all’estero presso Pesi con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Occorre, inoltre, ricordare che il tempo lavorato prima dell’accesso alla disoccupazione è rilevante anche per stabilire la durata della fruizione della Naspi.

La Naspi viene erogata dall’Inps per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione involontaria versate dal lavoratore nei quattro anni che precedono l’inizio dello stato di disoccupazione. Ne consegue che, al massimo, la Naspi dura due anni.

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