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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.

53

del

15/09/2014

Oggetto:

Proposta di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 13,30 nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri:

___________________________________________________________________________

1) CANNELLA FABIO SINDACO Presente

2) SPAGNUOLO MARCO ASSESSORE Presente

3) VALENTINO STEFANO ASSESSORE Presente

4) CICCOTTI ANGELO ASSESSORE Presente

5) MAGAZZENI MARIO ASSESSORE Presente

6) IBBA DONATELLA ASSESSORE Presente

7) MARCELLI KATIUSCIA ASSESSORE Presente

8) SCATENA PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti:8 Assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE

(2)

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l’art. unico del Decreto Ministero Interno 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell’art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n.

102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre

(3)

2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13;

VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), ha modificato i criteri di applicazione dell’imposta disponendo, in particolare: l’esenzione (art. 1 comma 707 lettere a e b) per l’abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201) e per le fattispecie di cui all’art. 1 comma 707 lettera b); la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c); la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a concorrenza dell’imposta (art. 1 comma 707 lettera d);

l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

DATO ATTO che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l’imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l’art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

RILEVATO che l’art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l’applicazione di una tariffa

(4)

giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal Regolamento;

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato di dover approvare per esigenze di razionalizzazione e semplificazione un unico Regolamento disciplinate le tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IMU, TASI e TARI) oltre alle parti comuni ai tre prelievi.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

- Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

- Con voti unanimi

Delibera

(5)

1. di approvare il regolamentoper l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che, allegatoalla presente deliberazione, ne costituisceparte integrante e sostanziale;

2. distabilire che ilregolamentoavrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di pubblicare il regolamentoadottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. distabilire che ilsuddettoregolamentodovràessere trasmessoal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

(6)

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma) Allegato alla Deliberazione n. 53 del 15/09/2014

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Proposta di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

...

lì 04-09-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to MARIO RAG. LETTIERI BARBATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

parere favorevole di regolarità contabile.

...

lì 12-09-2014 Il Responsabile di Ragioneria

F.to DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

(7)

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Il Segretario Comunale Il Sindaco

F.to ROSSI FRANCESCO F.to CANNELLA FABIO

--- Prot. N.

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 18-09-2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);

- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata

trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota nr. 19194 in data 18-09-2014 (art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267)

Dalla Residenza Comunale, li 18-09-2014

Il Segretario Comunale F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI

--- Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione ai capi gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno 28-09-2014 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.

124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 18-09-2014 al 03-10-2014

Dalla Residenza Comunale, lì _____________

Il Segretario Comunale F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI

(8)

C

OMUNEDI

F

ONTE

N

UOVA

Regolamento per l’applicazione della

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ___/___/____

(9)

Indice

CAPITOLO A – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)...5

Art. 1.A – Istituzione e composizione del tributo...5

Art. 2.A – Oggetto...5

Art. 3.A – Determinazione delle aliquote e delle tariffe della IUC...5

Art. 4.A – Termini e modalità di dichiarazione...6

Art. 5.A – Funzionario responsabile e accertamenti...6

Art. 6.A – Accertamento con adesione...7

Art. 7.A – Sanzioni e interessi...7

Art. 8.A – Riscossione coattiva...7

Art. 9.A – Somme di modesta entità (importi minimi)...8

Art. 10.A – Rimborsi...8

Art. 11.A – Contenzioso...8

Art. 12.A - Istituti deflattivi del contenzioso...8

Art. 13.A - Entrata in vigore e norme finali...9

CAPITOLO B – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)...10

Art. 1.B- Oggetto...10

Art. 2.B - Presupposto dell’imposta...10

Art. 3.B - Definizioni...10

Art. 4.B - Esenzioni / agevolazioni...12

Art. 5.B -Determinazione delle aliquote e dell’imposta...13

Art. 6.B - Base imponibile...14

Art. 7.B - Soggetto attivo...15

Art. 8.B - Soggetti passivi...15

Art. 9.B - Detrazioni per l’abitazione principale...16

Art. 10.B - Assimilazioni...16

Art. 11.B - Fabbricati inagibili ed inabitabili e di interesse storico...16

Art. 12.B - Base imponibile delle aree fabbricabili...17

Art. 13.B - Determinazione del valore delle aree fabbricabili...17

Art. 14.B - Decorrenza...17

Art. 15.B - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti...18

Art. 16.B - Versamenti...18

Art. 17.B - Applicazione dell’imposta agli enti non commerciali...19

CAPITOLO C – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)...20

(10)

Art. 1.C – Oggetto...20

Art. 2.C – Presupposto impositivo...20

Art. 3.C– Base imponibile...20

Art. 4.C – Decorrenza del tributo...20

Art. 5.C – Servizi indivisibili...20

Art. 6.C – Determinazione delle aliquote...21

Art. 7.C – Soggetto attivo...21

Art. 8.C – Soggetti passivi...21

Art. 9.C – Versamento e riscossione del tributo...22

CAPITOLO D – TRIBUTO COPERTURA COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI) ...23

Art. 1.D – Oggetto...23

Art. 2.D – Natura del tributo...23

Art. 3.D – Presupposto impositivo...23

Art. 4.D – Locali e aree scoperte soggetti al tributo...24

Art. 5.D – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo...24

Art. 6.D – Base imponibile...25

Art. 7.D – Obbligazione tributaria...26

Art. 8.D – Istituzioni scolastiche statali...26

Art. 9.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti...26

Art. 10.D – Determinazione della tariffa di riferimento...27

Art. 11.D – Piano finanziario...27

Art. 12.D – Soggetto attivo...28

Art. 13.D – Soggetti passivi...28

Art. 14.D – Occupanti utenze domestiche...29

Art. 15.D – Tariffa per le utenze domestiche...30

Art. 16.D – Classificazione utenze non domestiche...30

Art. 17.D - Zone non servite...30

Art. 18.D - Mancato svolgimento del servizio...31

Art. 19.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio...31

Art. 20.D - Riduzioni per le utenze domestiche...31

Art. 21.D - Riduzioni per le utenze non domestiche...32

Art. 22.D - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati...32

Art. 23.D - Applicabilità e cumulo delle agevolazioni...33

(11)

Art. 24.D – Tributo giornaliero...33

Art. 25.D – Tributo provinciale...34

Art. 26.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione...34

Art. 27.D – Versamento e riscossione del tributo...36

(12)

CAPITOLO A – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1.A – Istituzione e composizione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2.A – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’Imposta Unica Comunale nel Comune di Fonte Nuova a norma dell’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell’ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.

2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell’ente.

Art. 3.A – Determinazione delle aliquote e delle tariffe della IUC

1. Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:

- le aliquote e le detrazioni IMU;

- le aliquote e le detrazioni della tasi: in conformità con i servizi ed i costi individuati;

- le tariffe della tari: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

(13)

Art. 4.A – Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 5.A – Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

(14)

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.

Art. 6.A – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell’art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all’Imposta Unica Comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 7.A – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8.A – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che

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sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.

Art. 9.A – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l’importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell’articolo 1, sia inferiore ad euro 5,00 (cinque).

Art. 10.A – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Fonte Nuova, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza se accolta, a norma della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di IUC per gli anni successivi.

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 8 del presente regolamento.

Art. 11.A – Contenzioso

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.A - Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell’art.9,comma 5, del D.Lgs.23/2011 si applica all’Imposta Unica Comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.218/1997.

(16)

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi.

Art. 13.A - Entrata in vigore e norme finali

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il presente Regolamento recepisce integralmente i principi, dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n.

212, in materia di tutela dei diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

7. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, nonché pubblicato sui siti ufficiali, affinché possa esserne presa visione.

(17)

CAPITOLO B – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1.B- Oggetto

1. La presente sezione del regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 2.B - Presupposto dell’imposta

1. In base all’art 13, c. 2, del citato D.L. 201/2011, presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

2. L'imposta non si applica altresì:

a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione stabilite nella deliberazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) all’un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) a norma dell’art. 1 comma 708 L. 147/2013, ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 3.B - Definizioni

1.Per fabbricati ed aree, ai fini dell’applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende:

(18)

a) FABBRICATO: quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale “F”, ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell’imposta in base al valore determinato come da art. 5, comma 3 del presente Regolamento, ed in base al valore dell’area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nell’ art. 5, comma 3, del presente Regolamento

b) AREA FABBRICABILE: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

c) TERRENO AGRICOLO: Si intende quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’art.2135 del c.c.; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricolo esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(19)

d) ABITAZIONE PRINCIPALE: l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

e) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA: i fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

Ai fini IMU, si riconosce carattere di ruralità, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;

- alla conservazione dei prodotti agricoli;

- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

- all'allevamento e al ricovero degli animali;

- all'agriturismo;

- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Le porzioni di immobili di cui alla lettera e), destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

(20)

Art. 4.B - Esenzioni / agevolazioni

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. In base al citato art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 , come di seguito riportate:

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.

810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, 73 comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. alle condizioni di cui all’art. 18 del presente Regolamento.

g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977, n.984 in quanto il territorio del Comune di Fonte Nuova rientra nell'elenco dei Comuni esentati, come da circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993 (Supplemento G.U. 141 del 18/06/1993)

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3. Sono altresì esenti a norma dell’art. 13 comma 9bis del D.L. 201/2011 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 5.B -Determinazione delle aliquote e dell’imposta

1. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.

2. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.

Art. 6.B - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per

cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

‐ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

‐ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

‐ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

‐ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

‐ 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito,cambio ed assicurazione);

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‐ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

3. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, per i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano”

per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e per i fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo di Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio tecnico, il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di

“sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani;

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

6. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base agli artt. 3 e 12 del presente regolamento.

Art. 7.B - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato limitatamente al gettito dell’imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata in base all’aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari allo 0,76 per cento.

2. Le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 8.B - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell’art 9, c. 1, del D.Lgs. 23/2011, i soggetti passivi dell’imposta sono quelli individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

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a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

b) Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

c) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 9.B - Detrazioni per l’abitazione principale

1. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolare (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della rata a saldo.

Art. 10.B - Assimilazioni

1. Il Comune considera/può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

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acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera/può considerare, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

5. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

6. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

7. L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione del presente articolo, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della rata a saldo ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

Art. 11.B - Fabbricati inagibili ed inabitabili e di interesse storico 1. La base imponibile è ridotta del 50%:

 per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22.1.2004 n.42;

 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, correlata di idonea documentazione (anche fotografica) allegata.

L’inagibilità/l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato o pericolante,

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fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

Art. 12.B - Base imponibile delle aree fabbricabili

1 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2 A norma dell’art, 36,comma 2 del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3 In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art.3, comma1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 13.B - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1 Il Comune con apposita deliberazione della Giunta Municipale , su proposta dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili

Art. 14.B - Decorrenza

1. L’Imposta Municipale propria si applica alle aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal P.R.G. comunale all’entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da Varianti al P.R.G., l’imposta si applica dal 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da Variante al P.R.G., l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

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Art. 15.B - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti 1.Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali. L’agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l’intero terreno.

Art. 16.B - Versamenti

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purché persona fisica, anche per conto degli altri.

Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo Stato per l’anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma dell’art. 13 comma 13bis D.L. 201/2011 e s.m.i. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai

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provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili

5. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 (cinque) euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 17.B - Applicazione dell’imposta agli enti non commerciali

1. Sono esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, con modalità non commerciali secondo i requisiti, generali e di settore, di cui al Decreto Min. Economia e Finanze del 19 novembre 2012 n. 200.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

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CAPITOLO C – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1.C – Oggetto

1. Il presente capitolo del regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Fonte Nuova, a norma dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito “Legge”).

Art. 2.C – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3.C– Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 4.C – Decorrenza del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5.C – Servizi indivisibili

1. I servizi alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Fonte Nuova sono i seguenti:

 Pubblica illuminazione

 Cura del verde pubblico

 Polizia locale

 Sicurezza

 Viabilità

 Acquedotto e fognatura

 Cultura e servizi bibliotecari

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 Urbanistica

 Manutenzione del patrimonio

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

a) personale

b) acquisto di beni e servizi c) fitti e noleggi

d) trasferimenti e) interessi passivi

f) quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all’erogazione del servizio.

La determinazione di quest’ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all’art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).

3. L’applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

Art. 6.C – Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI , in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al comma 3.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all’art. 6, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Art. 7.C – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Fonte Nuova sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

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2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. E’ cura del Consiglio Comunale deliberare annualmente le aliquote e le percentuali di ripartizione.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9.C – Versamento e riscossione del tributo

2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. La TASI, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Fonte Nuova.

4. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti il giorno 16 giugno e 16 dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Per l'anno 2014 il versamento del tributo è effettuato in rata unica, scadente il giorno 16 Dicembre.

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CAPITOLO D – TRIBUTO COPERTURA COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI)

Art. 1.D – Oggetto

1. Il presente capitolo del regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Fonte Nuova, a norma dell’art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2.D – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3.D – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; anche in assenza delle suddette condizione l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall’attivazione di tali servizi.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

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Art. 4.D – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 5.D – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

‐ Utenze domestiche

1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

2. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale inferiore ad 1, 20 m;

3. locali uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

4. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

‐ Utenze non domestiche

1. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del presente regolamento;

Riferimenti

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