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CAPO I PRINCIPI GENERALI

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Academic year: 2022

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CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

l. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell‘articolo 152 del Decreto Legislativo I8 agosto 2000 n. 267, ha lo scopo di stabilire le procedure e gli adempimenti necessari alla formazione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle verifiche di equilibrio della gestione, dei programmi di intervento e delle variazioni del patrimonio.

ART. 2 Servizio finanziario

I. Nell’ambito dei principi generali fissati dallo statuto, il servizio finanziario si articola in diverse unità organizzative e provvede al coordinamento e alla gestione di tutti i servizi attinenti l’attività finanziaria dell‘Ente, ivi compresi l'economato, i tributi provinciali, il controllo di gestione, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione provinciale.

2. Il coordinamento dei servizi sopra indicati può essere affidato, secondo quanto previsto dall’ordinamento degli uffici e dei servizi, ad altro soggetto, dotato di posizione organizzativa, che assume le funzioni di Responsabile del servizio finanziario, restando responsabile di tutte le funzioni che la legge,lo statuto ed i regolamenti pongono a suo carico.

In ogni caso compete comunque al dirigente dell’area finanziaria il potere di sostituzione, riesame o avocazione degli atti di competenza del servizio.

3. Il Responsabile del servizio finanziario, o in caso di sua assenza o sostituzione, il dirigente dell‘area finanziaria, oltre a quanto indicato al comma precedente:

- a) appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di impegno di spesa; il visto di regolarità contabile deve limitarsi alla verifica dell’imputazione della spesa nonché alla effettiva disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi forma di verifica in merito alla legittimità o regolarità tecnica dei singoli atti, che resta di esclusiva responsabilità del dirigente che li ha emanati.

- b. vigila sull’esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio;

- c. segnala obbligatoriamente al Presidente, al Segretario e all'Organo di revisione Patti u atti di cui sia venuto a conoscenza nell‘esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'Ente. La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio provvede al riequilibrio della gestione entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

4. Al 15 settembre e al 30 ottobre trasmette ai suddetti organi i risultati della verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché comunica per iscritto ai medesimi l’eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

5. l risultati delle verifiche suddette rappresentano la base necessaria per l’assestamento generale di bilancio (art. l75, comma 8 D.lgs n. 267/2000) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. I93 D.lgs n. 267/2000).

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6. Il responsabile del servizio finanziario e/o il dirigente dell’area finanziaria provvedono per la parte di rispettiva competenza a:

a. esprimere parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione e di determinazione, corredata di relativo schema di provvedimento verificando la regolarità della spesa e della documentazione e la corretta imputazione della spesa medesima;

b. vistare gli impegni di spesa;

c. tenere la contabilità dell`Ente nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento;

d. pone in essere ogni atto ad esso riservato dall’ordinamento.

ART. 3

Competenze in materia di bilancio e rendiconti

l. Al servizio di cui al precedente art. 2, nella sua articolazione organizzativa e con il coordinamento del responsabile di cui al comma 2 del medesimo articolo, compete:

a. la predisposizione. sulla base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso, degli schemi dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta;

b. la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio;

c. la predisposizione della relazione preliminare illustrativa degli elementi finanziari contenuti nei documenti suddetti;

d. l‘esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione provinciale;

c. la formulazione delle proposte di modificazione, sulla base anche di richieste dei competenti servizi.

delle previsioni di bilancio tanto della spesa cosi come dell’entrata:

f. la preparazione del rendiconto da sottoporre alla Giunta, munito della connessa relazione illustrativa.

2. Il servizio finanziario tiene nelle forme prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alle entrate e alle spese quanto al patrimonio e alle sue variazioni.

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CAP0 ll

BILANCI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 4

Il bilancio annuale e pluriennale di previsione

l. La Giunta predispone il progetto di bilancio annuale in termini di competenza per l'anno successivo e di bilancio pluriennale almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di approvazione stabilito dalla legge.

Entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione di giunta contenente il progetto di bilancio, l’organo di revisione provvede a trasmettere al Presidente della Giunta la propria relazione.

Non appena in possesso della relazione del Collegio dei revisori la Giunta ne verifica le eventuali osservazioni e, se lo ritiene necessario, apporta allo schema dei bilancio correzioni e/o integrazioni.

La Giunta trasmette nei successivi 3 giorni alla Presidenza del Consiglio il progetto di bilancio ed i relativi allegati. che vengono a tal fine depositati presso la Segreteria Generale e la Segreteria della Presidenza del Consiglio.

L’avviso di convocazione contenente I’ordine del giorno recante l’approvazione del bilancio di previsione, deve essere notificato ai consiglieri con un preavviso di almeno venti giorni.

3. Gli emendamenti agli stanziamenti del progetto di bilancio, corredati da una breve relazione illustrativa, devono essere presentati dai consiglieri provinciali mediante deposito presso la Segreteria generale, almeno dieci giorni prima della data fissala per I`approvazione del bilancio stesso.

Sugli emendamenti dovrà essere acquisito il visto di regolarità tecnica e contabile del servizio finanziario e il parere dell’organo di revisione.

4. Gli emendamenti proposti non possono riguardare le spese fisse o consolidate e devono consentire il rispetto del pareggio economico e finanziario del bilancio.

ART. 5

Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati

l. l dirigenti delle massime unità organizzative, sulla base di uno schema di riferimento predisposto dal Servizio Finanziario, definiscono le proposte attinenti al bilancio di previsione annuale. alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale nonché al piano esecutivo di gestione, secondo quanto previste al successive art. l0.

4. Le proposte di cui al comma precedente, devono essere presentate al servizio finanziario almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di approvazione stabilito dalla legge che predisporrà lo schema di progetto da sottoporre alla giunta provinciale.

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ART. 6

Pubblicità del bilancio di previsione e del rendiconto

I. Le risultanze del bilancio di previsione annuale e dell’ultimo rendiconto approvato sono pubblicati, per estratto, secondo i modelli stabiliti dalla legge e sul sito internet della provincia.

2. Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge, devono essere attuate modalità di comunicazione diffusa alla comunità amministrata circa gli obiettivi e programmi definiti annualmente e circa i relativi risultati conseguiti a fine esercizio.

ART. 7

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Si applicano per l’esercizio e la gestione provvisoria le disposizioni previste dal D.lgs 267/2000.

Nonché le ulteriori norme a tal fine predisposte di livello nazionale o regionale.

ART. 8 Fondo di riserva

l. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva non inferiore all’uno e non superiore al due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale di prelevamento dal fondo di riserva vanno comunicate al Consiglio alla prima seduta utile e comunque non oltre i 90 giorni successivi alla sua adozione.

ART. 9

Variazioni di bilancio

l. Le variazioni al bilancio sono proposte dal dirigente responsabile del settore, d’intesa con l’assessore di riferimento, e vengono presentate alla giunta peri successivi adempimenti.

La giunta, acquisiti i pareri da parte del servizio finanziario adotta la proposta di variazione, e la inoltra all’Organo di revisione per il parere di competenza.

Se ne ricorrono i presupposti, la giunta delibera la variazione di bilancio in via d’urgenza e la sottopone al Consiglio per la successiva ratifica.

Qualora non ricorrano i presupposti dell’urgenza, la proposta di variazione di bilancio, deliberata in giunta, viene sottoposta al consiglio per l’approvazione nei successivi 20 giorni.

ART. 10

Piano esecutivo di gestione

l. Sulla base del bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio, entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio, la Giunta approva il piano esecutivo della gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti.

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Livello l: dirigenza, alla quale è assegnata la responsabilità delle funzioni dei vari titoli di bilancio, sia nella pane dell`entrata che in quella della spesa.

Livello 2: vice dirigenza o responsabile di posizione organizzativa, cui é assegnala la responsabilità dei settori e/o dei servizi dell’ente, e dei relativi centri di costo.

Nel caso in cui sia individuato il responsabile di posizione organizzativa, il dirigente, con il provvedimento di nomina, potrà eventualmente conferire anche la gestione diretta delle risorse del relativo centro di costo.

2. Il piano esecutivo di gestione costituisce strumento di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti delle unità organizzative cui si riferisce.

3. Sotto il profilo contabile il piano esecutivo di gestione suddivide le risorse di entrata in capitoli. I servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli. Sotto il profilo organizzativo il piano esecutivo di gestione individua i collegamenti fra le diverse unità organizzative dell'ente, all‘attività delle quali il piano medesimo va correlato.

Sono il profilo programmatico il piano esecutivo di gestione si collega con la relazione previsionale e programmatica e con il bilancio annuale e pluriennale. Attraverso la classificazione delle spese per obiettivi, programmi, interventi o progetti.

4. Al fine di determinare con attendibile previsione le risorse disponibili per la definizione degli obiettivi di gestione, il responsabile del servizio finanziario, contestualmente alle operazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, richiede ai dirigenti responsabili lo stato di attuazione degli interventi da confrontare con l'ammontare degli impegni e degli accertamenti effettuati e le operazioni da effettuare entro la fine dell’anno per la verifica della capienza degli stanziamenti e delle risorse assegnate.

5. L’aggiornamento progressivo di tali documentazioni costituisce la base storica per l’elaborazione del piano esecutivo di gestione annuale.

Gli stanziamenti di spesa assegnati ai responsabili devono essere il più possibile determinati nell’oggetto dell’intervento.

6. Il piano esecutivo di gestione costituisce riferimento per l‘esercizio del controllo interno di gestione e per la valutazione dei dirigenti in merino all’intervenuto raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG.

7. Entro il 20 luglio e il 20 ottobre i dirigenti delle unità organizzative redigono una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi di gestione predeterminati e alle risorse assegnate. La relazione é redatta secondo lo schema predisposto dall’ufficio di controllo interno. ed è presentata al Presidente e al direttore generale

9. l dirigenti e/o i responsabili dei centri di costo predispongono entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione finale di gestione da trasmettere al servizio finanziario. che costituirà la base per la valutazione del servizio di controllo interno di gestione e per la predisposizione del conto consuntivo.

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CAPO III

LA GESTIONE DEL BILANCIO

ART. 11

Accertamento delle entrate

l. Il responsabile del procedimento al quale sono assegnate le poste di entrata trasmette al responsabile finanziario, entro cinque giorni successivi al perfezionamento delle procedure previste dagli art. l78 e ss del D.lgs 267/2000, le formali documentazioni per la registrazione degli accertamenti di entrata.

2. Su esplicita e formale richiesta del responsabile del servizio finanziario relativa alla verifica degli equilibri di bilancio, il responsabile dei procedimenti di accertamento è obbligato a comunicare i dati relativi al più presto possibile con priorità su qualsiasi altro adempimento il cui ritardo non comporti danno all'Ente.

ART. 12

Riscossione delle entrate

l. Ogni riscossione di entrata di competenza della Provincia é disposta tramite ordinativo di incasso che e tatto pervenire e riscosso dal Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria vigente o stipulata nelle forme stabilite dagli artt. 208 e ss del D.lgs n. 267/2000.

2. L’ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dal dirigente dell’area finanziaria.

ART. 13

Versamento delle entrate

l. Con l’operazione del versamento le somme riscosse affluiscono nelle casse provinciali.

Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano obbligatoriamente le somme riscosse al Tesoriere dell’Ente nel rispetto delle normative vigenti.

2. Gli incaricati interni alla riscossione, designati con provvedimento formale del dirigente dei servizi finanziari, versano le somme riscosse alla tesoreria provinciale con cadenza trimestrale.

3. Per i soggetti di cui al comma precedente il termine perentorio del versamento non può superare i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre.

ART. 14

Fondi regionali per compiti delegati e altri contributi

I. l fondi che la Regione trasferisce per l’assolvimento dei compiti delegati e per altri interventi si suddividono come segue:

a. fondi da utilizzare per l‘esercizio diretto della delega dei quali viene effettuato il rendiconto;

b. fondi per il rimborso delle spese generali sostenute dall'Ente per l'esercizio della delega;

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2. Gli accertamenti di entrata fondi di cui al comma precedente punto a), relativi a fondi iscritti nei titoli ll e IV delle entrate in riferimento al capitolo del bilancio regionale da cui provengono, vengono disposti a seguito di atti o comunicazioni formali. Al momento dell'accertamento viene registrato l’impegno di spesa in quanto trattasi di fondi a destinazione vincolala.

3. Gli accertamenti di entrata dei fondi di cui al comma 1, punti b) e c), vengono disposti a seguito dell'assegnazione regionale negli appositi stanziamenti del titolo ll di entrata.

ART. 15 lmpegno di spesa

I. Gli atti di impegno sono sottoscritti dai dirigenti responsabili nell'ambito delle attività attuative del piano esecutivo di gestione per gli obiettivi e le risorse agli stessi affidati.

2. Il dirigente responsabile emana all'uopo specifica determinazione, che è classificata a cura del Dirigente stesso in ordine cronologico con un protocollo interno predisposto in modo da identificare il Settore o Servizio emittente, l’oggetto, il numero progressivo e la data di emissione.

3. La determinazione, corredata dal parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D.lgs 267/2000, viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per i pareri di propria competenza.

Il servizio finanziario istituisce apposito registro in cui vengono registrate, in ordine cronologico le determinazioni presentale per l’acquisizione del parere di competenza.

Il responsabile finanziario, rilascia i pareri previsti dall'art. 49 e 153 del D.lgs 267/2000 e provvede alla conferma dell‘impegno contenuto nella determinazione con la registrazione, anche tramite supporto informatico, sul bilancio dell'Ente.

4. La mancata conferma dell'impegno contenuto nella determinazione blocca il proseguimento delle fasi procedurali ed esecutive di spesa previste nella determinazione.

La determinazione, corredata dei pareri di legge, viene restituita al Dirigente competente di norma entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento da parte del responsabile del servizio finanziario.

5. Le determinazioni relative alle prenotazioni di impegno, alle spese in conto capitale, a quelle vincolate per legge ad entrate e a quelle a valenza pluriennale seguono la procedura prevista dai commi precedenti.

ART. 16

Ordinazione a terzi di forniture e prestazioni

I. Le forniture e le prestazioni sono di regola disposte mediante appositi "Ordini" redatti su moduli con l’indicazione delle quantità e qualità dei beni o servizi cui si riferiscono e delle condizioni essenziali alle quali le stesse devono essere eseguite.

2. L'0rdine pub essere emesso esclusivamente, salvo le diverse ipotesi di legge, in presenza di deliberazione esecutiva o determinazione autorizzativa della spesa e dopo l'individuazione del nominativo del fornitore da effettuarsi secondo quanto prescritto dal Regolamento dei contratti e dalla normativa in vigore.

Gli estremi dell'autorizzazione e dell’impegno devono essere riportate nell’ordine.

Per gli ordini di lavori, servizi e forniture di cui all’ai1. 125 del D.lgs 163/2006 si applicano Ie disposizioni del relativo regolamento.

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ART. 17

Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

I. In esecuzione a quanto previsto dagli art. 182 e ss del D.lgs 267/2000 la liquidazione della spesa è predisposta dal Dirigente responsabile, mediante atto di liquidazione.

2. La liquidazione avviene attraverso la verifica tecnico-amministrativa, consistente nell‘accertamento, da parte del Servizio competente, che la fornitura, il lavoro o la prestazione debitamente autorizzati da deliberazione o determinazione siano stati eseguiti rispettando le condizioni contrattuali, le normative sugli appalti, concessioni e forniture, la normativa antimafia, i requisiti merceologici, tipologici e le norme d’arte che furono concordate. Tale accertamento deve risultare da una relazione o da attestazione di regolare esecuzione o da collaudo o da un benestare apposto sulla fattura, espresso dal funzionario o dirigente preposto, con presa in carico ai fini patrimoniali, ove necessario, da parte del funzionario o dirigente competente.

Nel caso di ordini emessi dai servizi Provveditorato ed Economato gli uffici destinati alla fornitura devono trasmettere, entro cinque giorni dal ricevimento, il proprio assenso alla liquidazione.

3. L‘atto di liquidazione sottoscritto dal dirigente responsabile é trasmesso con tutti i documenti giustificativi al servizio finanziario entro quindici giorni dal ricevimento del documento inviato dal fornitore, salvo il caso in cui il mancato rispetto di clausole contrattuali o altre motivazioni scritte.

consenta il rinvio di tale termine.

Il servizio finanziario istituisce apposito registro in cui vengono registrate, in ordine cronologico le richieste di liquidazione.

Il servizio finanziario effettua i controlli contabili, fiscali e amministrativi sull'atto di liquidazione e riscontratane le regolarità, ordina il pagamento.

ll mandato di pagamento é sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dal dirigente dell'area finanziaria.

4. L’emissione dei mandati di pagamento deve avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’atto di liquidazione, salvo i casi in cui per dimostrate motivazioni il pagamento non sia subordinato all'assunzione di deliberazione della Giunta 0 derivi da finanziamenti disposti dalla Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti per i quali valgono le specifiche norme derivanti dalla legge e da contratto.

ART. 18 Controllo di gestione

l. Il controllo di gestione consiste nell‘insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell'Ente e di conseguenza l’efficacia, l’efficienza, e l'economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione si struttura secondo quanto previsto dall'articolo 191 e seguenti del D.lgs 267/2000, oltre che dalle specifiche disposizioni di legge.

La struttura operativa addetta al controllo di gestione fa pane della Direzione generale ed é diretta dal Direttore Generale supportato dal responsabile del servizio finanziario.

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ART. 19

Modalità del controllo di gestione

l. Il controllo di gestione ha per oggetto I'intera attività amministrativa e gestionale della Provincia.

Esso si articola in 4 fasi:

a. fase di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi;

b, fase di rilevazione ed elaborazione dei dati contabili ed extracontabili relativi agli obiettivi programmati;

c. fase di referto, che consiste nella presentazione dei dati relativi ai risultati conseguiti posti a confronto con gli obiettivi programmati, nonché al livello di economicità delle azioni intraprese;

d. fase di valutazione dei risultati conseguiti.

2. L’Ufficio controllo di gestione attiva quanto di propria competenza non appena la Giunta ha deliberato il piano esecutivo di gestione all'interno del quale sono definiti e quantificati, in esecuzione delle determinazioni programmatiche del Consiglio, gli obiettivi di breve e medio periodo.

3. Le attività di rilevazione e successiva elaborazione poste in essere dall'Ufficio addetto al controllo di gestione sono effettuate a livello di ciascun servizio o centro di costo e sono mirate a verificare i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi impegnati, i risultati quali- quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi diretti.

4. II referto del controllo di gestione avviene con cadenza quadrimestrale.

5. Entro il mese successivo ad ogni scadenza l’Ufficio trasmette al Presidente, al Direttore generale ed al Collegio dei revisori, una relazione nella quale sono evidenziate le analisi svolte sui servizi o centri di costo, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed il grado di economicità dell’intera attività della Provincia, mediante l’utilizzo di opportuni indicatori.

Analoga relazione, ma limitata ai servizi o centri di costo di propria competenza, viene trasmessa a tutti i Dirigenti responsabili.

(Copia della relazione viene allegata alla documentazione necessaria per la verifica dello stato di avanzamento dei programmi.

6. Gli indicatori di cui al comma precedente verranno successivamente individuati come specifici provvedimenti del direttore generale, dopo le necessarie valutazioni effettuate di concerto dall’Ufficio controllo di gestione c dai responsabili di ciascun servizio o centro di costo.

7. Nel caso che la struttura addetta al controllo di gestione abbia necessità di richiedere dati, documenti o fascicoli inoltra richiesta motivata al responsabile di servizio.

Il responsabile del servizio o centro di costo deve adempiere alla richiesta entro e non oltre tre giorni lavorativi dai ricevimento, salvo casi eccezionali regolarmente documentati.

Il responsabile inadempiente risponde disciplinarmente.

8. La struttura addetta al controllo di gestione collabora con il Collegio dei revisori fornendo i dati e le informazioni che il Collegio richiede.

ART. 20

Relazione annuale sul controllo di gestione

I. Entro il mese di febbraio di ogni anno la struttura operativa addetta al controllo di gestione trasmette al Presidente, e agli altri organi di cui all‘articolo precedente, la relazione conclusiva dei controlli effettuati ai fini della verifica degli obiettivi programmati.

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Copia della predetta relazione, per la parte di propria competenza, viene trasmessa ai dirigenti responsabili per le loro opportune valutazioni.

ART. 21 Auditing lnterno

I. Accanto alla Struttura preposta al controllo di gestione si può prevedere l'istituzione del servizio di Auditing lnterno.

2. L'Auditing lnterno é preposto principalmente alla verifica della congruità delle procedure amministrative e contabili adottate dalla Provincia.

3. in particolare gli obiettivi specifici dell'Auditing interno consistono in:

a. valutare la correttezza e l’adeguatezza dei controlli operativi, contabili finanziari ed in genere di tutta l’attività amministrativa in essere presso la Provincia proponendo eventuali aggiustamenti e modifiche migliorative

b. accertare l’attendibilità dei dati contabili e di ogni altro alto della Provincia;

c. espletare tutte le verifiche ed i controlli più opportuni, al fine di constatare le eventuali deviazioni rispetto al corretto e funzionale svolgimento delle attività amministrative ed al fine di individuare le possibilità di razionalizzazione delle procedure.

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CAPO IV INVESTIMENTI

ART. 22

Fonti di finanziamento

l. Il finanziamento degli investimenti avviene con l'utilizzo delle fonti elencate dall'art. 199 del D.lgs n. 267/2000.

2. Il ricorso all’indebitamento mediante l'assunzione di mutui viene effettuato dopo aver verificato le possibilità di finanziamento attraverso altre fonti meno onerose.

3. I mutui vengono prioritariamente stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti o con la Direzione Generale dell’I.N.P.D.A.P., nel limite delle loro disponibilità, nonché con l’lstituto per il Credito Sportivo, I mutui possono altresì essere finanziati mediante ricorso ad altri istituti di credito che erogano condizioni più vantaggiose rispetto a quelle della Cassa Depositi e Prestiti.

4 Il ricorso al mutuo bancario viene attivato nel caso di opere o interventi non finanziabili dagli lstituti di cui al comma precedente, previo accertamento delle condizioni più vantaggiose, ed in caso di interventi di somma urgenza, per i quali il ripristino delle opere o dei servizi non permette di esperire le procedure previste dai medesimi istituti.

ART. 23

Finanziamento delle spese indotte dagli investimenti

l. Il provvedimento deliberativo di approvazione del progetto o del piano esecutivo dell’investimento deve dare atto della copertura degli incrementi di spesa derivanti dall'attivazione dell’investimento stesso nel Bilancio Pluriennale, e, nel caso di finanziamento con mutuo, dell’onere di ammortamento (quota interessi e quota capitale) attraverso idonee risorse previste nei primi tre titoli di Entrata o riduzione di altre spese di nature corrente. L’impegno deve essere esteso ai Bilanci Pluriennali degli esercizi successivi.

ART. 24

Altre operazioni finanziarie

I. Al finanziamento degli investimenti, dopo aver verificato le forme di finanziamento previste, si può provvedere inoltre:

a. mediante emissione di prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge;

b. mediante contratti di leasing immobiliare;

c. mediante altre forme riconducibili a specifiche disposizioni di legge nazionale o regionale.

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ART. 25

Equiparazione di operazioni finanziarie

1. Sono equiparate ai mutui, oltre alle operazioni di cui agli articoli precedenti, le garanzie fideiussorie rilasciate a favore di Aziende, Consorzi e Società di capitali per gli scopi e con le modalità e i limiti previsti dalle norme di legge vigenti.

2. Ogni altra operazione che comporti I'esborso di interessi passivi per una durata superiore a 5 anni.

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CAPO V

IL SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 26

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria della Provincia e svolto da un istituto di credito secondo quanto previsto dagli artt. 208 ss, nonché da specifiche disposizioni di legge o regolamento regionali, previa deliberazione del Consiglio Provinciale.

2. L'affidamento del servizio di tesoreria avviene mediante la procedura prevista dalla normativa comunitaria e recepita con D.lgs I2 aprile 2006 n. 163, nonché delle specifiche disposizioni di legge nazionali o regionali sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio Provinciale che ne stabilisce le modalità operative e la durata nel rispetto del presente regolamento.

Il Tesoriere della Provincia deve tenere una contabilità separata per tutte le operazioni di rilevanza dell'Ente.

ART. 27

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è I'insieme delle operazioni elencate dall‘articolo 209 del D.lgs n.

267/2000.

Il tesoriere è responsabile per i danni causati secondo quanto previsto dall’articolo 211 del citato D.lgs n. 267/2000.

2. Il Tesoriere della Provincia collabora con l'Ente nel perfezionamento e sviluppo del collegamento informatico e telematico al fine di consentire l'interscambio dei dati e dei documenti in tempo reale.

3. Il tesoriere gestisce ed e responsabile di ogni deposito intestato all'Ente nonché di tutto quanto previsto dalla convenzione che regola il servizio.

ART. 28

Le operazioni di riscossione

1. Il tesoriere ha l'obbligo di riscuotere qualsiasi somma di competenza della Provincia; esso ne rilascia quietanza numerata ed in ordine cronologico per esercizio finanziario.

La quietanza e compilata su un modello, predisposto a cura del Tesoriere ed approvato dalla Provincia, contenente tutti i dati fondamentali per identificare l’operazione (oggetto, importo, data, ecc).

2. La quietanza é composta dall'originale e da una copia: l'originale è consegnato all'interessato mentre la copia é mantenuta, a cura del Tesoriere, agli atti e trasmessa con la documentazione del rendiconto dell'esercizio. Le operazioni di riscossione sono comunicate, anche attraverso collegamento informatico, al servizio finanziario della Provincia entro il secondo giorno lavorativo successivo all’operazione.

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3. L’insieme delle operazioni di Tesoreria viene inoltre riepilogato con cadenza mensile nel giornale di cassa tenuto a cura del Tesoriere, che lo stesso è obbligato a trasmettere al servizio finanziario entro i quindici giorni successivi alla fine di ogni mese.

Il giornale di cassa riepiloga i movimenti intervenuti con riporto del saldo all'inizio del mese e la determinazione del saldo alla fine del mese.

Entro i venti giorni successivi alla fine dell'esercizio il Tesoriere trasmette il giornale di cassa dell’esercizio finanziario.

4. Il Tesoriere é obbligalo a riscuotere somme di competenza dell'Ente anche senza la preventiva emissione dell‘ordinativo di incasso; in tal caso il responsabile del competente ufficio finanziario è tenuto ad emettere l'ordinativo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’incasso, che deve avvenire immediatamente.

ART. 29

Le operazioni di pagamento

1. l pagamenti possono essere effettuali solo se i relativi mandati rispettano quanto previsto dall’articolo 216 del D.lgs n. 267/2000.

2. ll Tesoriere provvede all`estinzione dei mandati di pagamento in conto residui solo se gli stessi trovano riscontro nell'apposito elenco sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.

Il responsabile del servizio finanziario deve consegnare l‘elenco dei residui all'inizio dell'esercizio e comunque entro il termine del 31 gennaio.

Nel caso di comprovata urgenza il Tesoriere può effettuare pagamenti su mandati in conto residui in assenza dell'elenco solo per spese di personale, mutui e spese necessarie al funzionamento dell'Ente allorquando gli stessi siano corredati da una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario attestante la regolarità dell'impegno alla base del mandato in pagamento.

3. L’estinzione dei mandati di pagamento, l'annotazione della quietanza e l’esecuzione dei mandati non estinti al termine dell‘esercizio sono disciplinati dagli articoli 2I7 e ss del D.lgs n. 767/2000.

ART. 30

Delegazioni di pagamento

l. La notifica delle delegazioni di pagamento relative al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui o dei prestiti impone al Tesoriere l’obbligo di versamento ai creditori dell'importo dovuto alle scadenze prescritte.

2. In caso di ritardato pagamento il Tesoriere è obbligato al pagamento dell’indennità di mora senza nulla pretendere nei confronti della Provincia.

ART. 31

Gestione dei titoli e valori

1. l titoli di proprietà della Provincia sono gestiti dal Tesoriere che provvede a versare nel conto di tesoreria le cedole alle loro scadenze.

(15)

2. Nei casi previsti al precedente comma il Tesoriere rilascia apposita ricevuta denominata "ramo depositi" contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione.

3. La quietanza di "ramo depositi" e predisposta e conservata con le stesse regole dettate per le riscossioni ordinarie.

4. II servizio finanziarlo trasmette, mediante apposito ordinativo, la richiesta di prelievo totale o parziale del deposito tramite apposito modello nel quale sono riportate in modo sintetico le motivazioni del prelievo.

Allorquando gli impegni assunti e per i quali sono stati prestati i depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sono esauriti, il servizio finanziario trasmette al Tesoriere la determinazione di restituzione del deposito o dell‘eventuale rimanenza.

Il Servizio finanziario o il Settore competente provvedono a comunicare l’emissione della determinazione di restituzione al soggetto interessato.

ART. 32

Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa

1. Il Collegio dei Revisori provvede trimestralmente alla verifica ordinarla di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli agenti contabili.

2. La verifica straordinaria di cassa avviene nel casi e con le modalità previste dall’articolo 774 del D.lgs n. 267/2000.

ART. 33

Conto del tesoriere e anticipazioni di tesoreria

1. La compilazione del conto del tesoriere segue le disposizioni dell'articolo 226 del D.lgs n.

267/2000; la trasmissione dei dati e delle informazioni alla Corte dei Conti viene effettuata nel rispetto delle norme e dei protocolli di comunicazione, anche tramite supporti informatici.

2. Le anticipazioni di tesoreria sono disciplinate dall'articolo 222 del D.lgs n. 267/2000.

(16)

CAPO VI

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

ART. 34

Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto riepiloga e dimostra i risultati della gestione della Provincia e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Ai sensi dell’articolo 227 del D.lgs n. 267/2000 il rendiconto o deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo; in sede di esame e di deliberazione il Consiglio deve tenere conto della relazione del Collegio dei Revisori.

La proposta viene messa a disposizione dei consiglieri entro il 20 giugno.

2. Allorquando la relazione del Collegio contenga segnalazioni o raccomandazioni il Consiglio, oltre agli adempimenti di legge, motiva l’accoglimento o meno delle segnalazioni o raccomandazioni provvedendo, se necessario, alla ridefinizione degli orientamenti programmatici o dando mandato alla Giunta per eventuali provvedimenti esecutivi e di organizzazione.

3. Il Collegio dei Revisori completa la relazione al rendiconto e la trasmette agli organi e nel tempi previsti dal successivo art. 57.

Gli allegati al rendiconto e le procedure di trasmissione dei dati alla Corte dei Conti sono disciplinati dal citato articolo 227 del D. L.v0 n. 267/2000.

ART. 35

Conto economico, del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività della Provincia secondo i criteri di competenza economica.

La predisposizione e la rappresentazione dei conti e dei valori ad essi connessi è regolata dalle disposizioni dettate dagli art. 229 e 230 del D.lgs n. 267/2000.

2. Il conto economico si suddivide in conti economici di dettaglio a seconda dei servizi o settori di intervento sui quali e organizzata la struttura della Provincia.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione del patrimonio, determina la consistenza del patrimonio alla fine dell‘esercizio ed evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.

I criteri di valutazione e gestione del conto del patrimonio tengono conto di quanto previsto dall’articolo 72 del citato D.lgs n. 77/95.

I beni mobili di facile consumo o di modico valore quali cancelleria, stampati, suppellettili ordinarie, posacenere, stampe, poster, minuteria metallica, modeste attrezzature da idraulico, falegname, fabbro, supporti informatici, licenze d'uso, ecc., non vengono inventariati.

3. Il Collegio dei Revisori può effettuare controlli a campione dei beni mobili elencati al comma precedente al fine del rispetto delle condizioni di non inventariabilità.

(17)

ART. 36

Conti degli agenti contabili interni

l. Gli agenti contabili interni rendicontano al responsabile del servizio finanziario, con cadenza trimestrale, le operazioni effettuate allegando copia degli atti giustificativi.

2. Il rendiconto deve essere trasmesso entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre; il ritardo nella trasmissione del rendiconto comporta l’attivazione della procedura disciplinare prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti.

ART. 37

Obbligo di rendiconto

I. Per tutti i contributi straordinari assegnati all'Ente da amministrazioni pubbliche é dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogate entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento con una relazione del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo.

ART. 38

Classificazione dei beni immobili

1. l beni immobili si suddividono nelle seguenti categorie:

a. beni demaniali;

b. beni patrimoniali indisponibili;

c. beni patrimoniali disponibili.

ART. 39 Inventari

1. Tutti i beni costituenti il patrimonio della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti e sulla base di modelli da esse previsti.

2. Gli inventari sono suddivisi in:

Per i beni immobili:

a. inventario dei beni di uso pubblico per natura;

b. inventario dei beni di uso pubblico per destinazione;

e. inventario dei beni patrimoniali.

Per i beni mobili:

d. inventario dei beni di uso pubblico;

e. inventario dei beni patrimoniali.

Per i rimanenti beni:

f. inventario dei crediti;

g. inventario dei debiti, oneri ed altre passività;

h. inventario dei titoli e delle partecipazioni in altri Enti ed Aziende e Società;

(18)

i. inventario dei beni di terzi in deposito.

ART. 40 Beni demaniali

1. L’inventario dei beni demaniali deve riportare con chiarezza:

a. la denominazione, l’ubicazione, l‘estensione, l'uso cui sono destinati;

b. il titolo di provenienza e i dati catastali;

c. il valore da determinarsi secondo quanto disposto dall'art. 230 del D.lgs n. 267/2000.

ART. 41

Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

1. Il passaggio di beni dal demanio al patrimonio della Provincia deve essere dichiarato con apposita deliberazione di Consiglio da pubblicarsi nei modi previsti dalla legge.

2. La deliberazione di cui al precedente comma ha carattere semplicemente dichiarativo.

ART. 42

Beni immobili patrimoniali

1. L’inventario dei beni immobili deve riportare con chiarezza:

a. la denominazione, l’ubicazione, I'estensione, l'uso cui sono destinati;

b. il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c. le servitù e gli oneri di cui sono gravati;

d. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e. l’ammontare delle quote di ammortamento applicate;

f. le eventuali rendite.

ART. 43

Classificazione dei beni mobili

1. I beni si classificano nelle seguenti categorie:

a. mobili e macchine d’ufficio;

b. materiale bibliografico;

c. apparecchiature e materiale informatico;

d. macchinari, attrezzature e impianti;

e. automezzi e altri mezzi di trasporto;

f. altri beni mobili;

g. beni di antiquariato ed artistici;

h. titoli del debito pubblico e partecipazioni azionarie.

(19)

3. Per alcune categorie di beni di cui al punto l possono essere redatti separati inventari.

ART. 44

Inventario dei beni mobili

I. L’inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a. il luogo in cui si trovano;

b. la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c. la quantità e il numero di consistenza;

d. il valore.

2. Tutti i beni sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. Non si procede all'inventariazione dei beni di valore inferiore ad euro 516,00 con esclusione degli arredi delle aule scolastiche c pertinenze (banchi, sedie, lavagne, cattedre, attaccapanni, ecc).

4. I beni non inventariati sono annotati in appositi registri, a carico e scarico, a quantità e specie.

5. I titoli e le partecipazioni azionarie sono valutati al valore nominale tenendo conto di eventuali perdite deliberate dalle Società partecipate e da|I'incremento di valore risultante da stime effettuate da organi ufficialmente preposti.

6. Per le partecipazioni azionarie quotate in Borsa o al mercato ristretto la valutazione può essere determinata sulla base di valori medi rilevati nell’ultimo trimestre dell‘anno di riferimento.

ART. 45 Ammortamento

1. Il valore di inventario è determinato dal prezzo di acquisto e successivi incrementi, dedotte le quote d’ammortamento applicate che avranno inizio, per i beni di nuova acquisizione, l'anno successivo alla iscrizione in inventario.

2. Gli ammortamenti sono determinati con i coefficienti fissati dall'art. 229 del D.lgs n. 267/2000.

3. Le quote di ammortamento vengono determinate con il metodo a quote costanti.

4. I beni totalmente ammortizzati continuano ad essere iscritti in inventario al valore simbolico di euro 10,00, fino al termine della loro utilizzazione.

5. L’ammortamento dei beni immobili di nuova costruzione realizzati dall‘Ente decorre dal secondo anno successivo a quello della sua ultimazione.

ART. 46

Consegnatari di beni mobili

1. I beni mobili, con esclusione dei beni di facile consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ai consegnatari e possono essere affidati ai dirigenti responsabili, che assumono la veste di sub consegnatari.

2. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il Servizio Finanziario, l'altro dal responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

(20)

3. In caso di sostituzione o avvicendamento dei consegnatari, la consegna è effettuata redigendo il verbale apposito, che viene sottoscritto dal consegnatario cessante, da quello subentrante nonché dal funzionario che assiste alla consegna.

4. Per i beni ceduti in uso temporaneo ad Uffici e Servizi di Enti c Istituzioni, a seguito di specifico provvedimento, consegnatario responsabile è il legale rappresentante dell'Ente od Istituzione cui i beni sono in uso, o suo delegato.

5. Detti beni sono iscritti in appositi registri di consistenza ed il Servizio Finanziario esplicherà attività di vigilanza, anche con saltuarie ricognizioni, allo scopo di accertare lo stato dei beni stessi ed il loro utilizzo.

ART. 47

Carico e scarico dei beni mobili

1. l beni mobili sono inventariati sulla base di ordini di carico emessi dai servizi competenti e firmati dal responsabile. All‘atto della presa in carico ogni bene è contraddistinto da un numero progressivo d'inventario.

2. Non sono iscritti negli inventari i beni di rapido consumo e Facilmente deteriorabili.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per ultimato utilizzo, perdita, cessione, od altri motivi ò disposta con atto del Dirigente del servizio finanziario preposto al patrimonio, sulla base di motivata proposta del consegnatario.

4. Sulla scorta degli atti 0 documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

6. Per le partecipazioni azionarie quotate in Borsa o al mercato ristretto la valutazione può essere determinata sulla base di valori medi rilevati nell'ultimo trimestre dell‘anno di riferimento.

ART. 45 Ammortamento

1. Il valore di inventario è determinato dal prezzo di acquisto e successivi incrementi, dedotte le quote d'ammortamento applicate che avranno inizio, per i beni di nuova acquisizione, l'anno successivo alla iscrizione in inventario.

2. Gli ammortamenti sono determinati con i coefficienti fissati dall'art. 229 del D.lgs n. 267/2000.

3. Le quote di ammortamento vengono determinate con il metodo a quote costanti.

4. l beni totalmente ammortizzati continuano ad essere iscritti in inventario al valore simbolico di euro 10,00, fino al termine della loro utilizzazione.

5. L’ammortamento dei beni immobili di nuova costruzione realizzati dall‘Ente decorre dal secondo anno successivo a quello della sua ultimazione.

ART. 46

Consegnatari di beni mobili

1. l beni mobili, con esclusione dei beni di facile consumo, sono dati in consegna con apposito

(21)

2. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il Servizio Finanziario, l’altro dal responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

3. In caso di sostituzione o avvicendamento dei consegnatari, la consegna è effettuata redigendo il verbale apposito, che viene sottoscritto dal Consegnatario cessante, da quello subentrante nonché dal funzionario che assiste alla consegna.

4. Per i beni ceduti in uso temporaneo ad Uffici e Servizi di Enti e istituzioni, a seguito di specifico provvedimento, consegnatario responsabile è il legale rappresentante dell'Ente od Istituzione cui i beni sono in uso, o suo delegato.

5. Detti beni sono iscritti in appositi registri di consistenza ed il Servizio Finanziario esplicherà attività di vigilanza, anche con saltuarie ricognizioni, allo scopo di accertare lo stato dei beni stessi ed il loro utilizzo.

ART. 47

Carico e scarico dei beni mobili

1. l beni mobili sono inventariati sulla base di ordini di carico emessi dai servizi competenti e firmati dal responsabile. All‘atto della presa in carico ogni bene è contraddistinto da un numero progressivo d‘inventario.

2. Non sono iscritti negli inventari i beni di rapido consumo e facilmente deteriorabili.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per ultimato utilizzo, perdita, cessione, od altri motivi è disposta con atto del Dirigente del servizio finanziario preposto al patrimonio, sulla base di motivata proposta del consegnatario.

4. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

5. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e sottoscritti dal responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato.

7. Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo dei libri inventariali che possono essere tenuti anche su supporto informatico.

ART. 48

Forma degli inventari

1. Gli inventari assumono la forma analitica e quella sintetica; copia di tali inventari è tenuta dal personale che ha in consegna i beni, l‘altra dal Servizio Finanziario.

2. Lo stato di consistenza dei beni immobili demaniali e patrimoniali è compilato dal competente servizio dell’Ufficio Tecnico provinciale su appositi registri ed è firmato dal relativo responsabile.

3. Annualmente il Servizio di cui al precedente comma 2 aggiorna lo stato di consistenza con l’iscrizione delle variazioni avvenute nel corso dell’anno e lo trasmette entro il 31 marzo dell'anno successivo al Responsabile del Servizio Finanziario.

(22)

ART. 49

Revisione periodica degli inventari

1. Gli inventari dei beni immobili sono soggetti a revisione straordinaria ogni dieci anni e, se necessario, si procede al rinnovo dei libri inventariali.

ART. 50 Beni di consumo

1. I consegnatari provvedono alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti meccanografici, combustibili, carburanti, lubrificanti, materiale di pulizia, ecc.

2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.

3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

ART. 51 Magazzini di scorta

1. Qualora se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti appositi magazzini per il deposito e la conservazione di beni e materiali di scorta.

2. Il predetto materiale deve essere tenuto in evidenza in apposito registro dai responsabili economali, che provvederanno a fine esercizio a trasmettere gli elenchi con le risultanze finali (quantità e valore) per la compilazione del Conto del Patrimonio.

3. Possono altresì essere istituiti centri di deposito e conservazione dei beni mobili a disposizione del Settore Provveditorato, al quale è demandata la tenuta dei registri a carico e scarico.

Le risultanze di fine esercizio di tali registri dovranno essere trasmesse al Servizio Finanziario agli effetti del Conto del Patrimonio.

(23)

CAPO VII

RISANAMENTO FINANZIARIO

ART. 52 Dissesto finanziario

1. Qualora l'Ente non possa garantire |'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistano nei confronti dell'ente stesso crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto fronte e non sia possibile farvi fronte con mezzi ordinari 0 straordinari, con provvedimento da adottare entro il 30 settembre come previsto dall‘articolo 193 del D.lgs n. 267/2000, si verifica lo stato di dissesto finanziario, da dichiarare formalmente con deliberazione del Consiglio provinciale.

2. Ai fini del risanamento della situazione di dissesto si applicano le norme e le procedure previste negli articoli 244 c ss del D.lgs n. 267/2000.

(24)

CAPO VIII

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 53

Il Collegio dei Revisori

l. Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 membri, scelti e nominati dal Consiglio Provinciale secondo le modalità di legge.

2. La scelta dei candidati avviene su segnalazione da parte degli ordini professionali e per autocandidatura, a seguito di bando da rendersi pubblico con mezzi idonei almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Collegio in carica.

3. I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla da di esecutività della delibera di nomina e sono rieleggibili per una sola volta. Nel caso si proceda alla sostituzione di un singolo componente.

l'incarico del nuovo Revisore ha termine alla scadenza dell’intero Collegio.

4. I Revisori possono essere revocati da parte del Consiglio solo per inadempienza.

5. Le cause di cessazione dall'incarico sono:

a. scadenza del mandato;

b. dimissioni volontarie;

c. impossibilità a svolgere l’incarico per un periodo di tempo superiore a 6 mesi.

6. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplinate dall'art. 236 del D.lgs n. 267/2000.

7. Al Collegio dei Revisori si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma I, 4, comma I, 5, comma I e 6 del D.L. I6 maggio I994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge I5 luglio I994, n. 444.

ART. 54

Modalità di esercizio dell‘attività dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori ha un proprio ufficio presso la sede della Provincia c si avvale di una segreteria, dotata di adeguate risorse umane e tecnologiche messe a disposizione dall'Ente.

2. L’esercizio delle funzioni, indicate nel|'articolo 56, è svolto collegialmente. Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione, almeno ogni bimestre, delle riunioni che si svolgono con l'assistenza del personale di cui al precedente comma; di tali sedute si redigono i relativi verbali.

3. In caso di inerzia del Presidente la convocazione può essere richiesta al Presidente della Provincia dai restanti Revisori.

4. Le sedute del Collegio sono valide se sono presenti almeno due membri.

5. Il verbale di ogni seduta del Collegio è sottoscritto dai Revisori intervenuti, numerato progressivamente e riportato nel libro dei verbali delle riunioni.

6. I Revisori possono compiere, autonomamente o su incarico del Presidente, verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti. Di tali verifiche riferiscono successivamente al Collegio per la necessaria informazione e verbalizzazione.

7. Il Revisore che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute formali consecutive del Collegio è riconosciuto inadempiente ed il Presidente del Collegio deve proporne la revoca e la sostituzione da parte del Consiglio.

(25)

8. In caso di cessazione di un Revisore in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato. Il Consiglio Provinciale delibera la sostituzione entro trenta giorni dalla data in cui l‘Amministrazione ne viene a conoscenza, previa attuazione, entro dieci giorni della procedura di cui al comma 2 dell’articolo 54.

9. Il Collegio può avvalersi, sotto la propria responsabilità e senza onere aggiuntivo per la Provincia, per la funzione inerente la revisione economico-finanziaria, di collaboratori esterni aventi i requisiti previsti all'articolo 100 del D.lgs n. 77/95, i quali verranno segnalati all'Amministrazione e potranno avere accesso agli uffici e agli atti al pari dei Revisori.

I0. La Provincia può inoltre avvalersi di una Società di revisione e certificazione e/o di altri esperti.

Gli incarichi devono essere regolamentati da apposita convenzione che deve specificare l’oggetto delle rilevazioni, i tempi necessari alla certificazione ed il relativo compenso.

ART. 55 Funzioni

l. Il Collegio dei Revisori adempie alle funzioni previste dalla legge, ed in particolare:

a. collabora con il Consiglio Provinciale, relativamente a:

1. bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale;

2. variazioni del bilancio e relativi assestamenti;

3. piani economico-finanziari, relativi ad investimenti finanziati da mutuo che riguardano I'esercizio di servizi pubblici;

4. debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;

5. costituzione e gestione di Istituzioni, di Consorzi e di Aziende speciali;

6. partecipazione a Società di capitali;

b. elabora pareri sulla proposta di bilancio di previsione c dei documenti allegati c sulle variazioni di bilancio;

c. predispone una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto;

d. esercita la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria della gestione anche mediante analisi e verifiche effettuate sulla base di motivate tecniche di campionamento con riferimento a:

I. acquisizione delle entrate;

2. effettuazione delle spese;

3. attività contrattuale;

4. amministrazione dei beni;

5. completezza della documentazione;

6. adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

7. tenuta della contabilità;

e. riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f. provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti, e partecipa alla verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Presidente della Provincia.

II. Tutti gli altri pareri che potranno essere richiesti, in particolare sulla creazione di Istituzioni, di Consorzi e di Aziende speciali e sui rapporti con gli stessi, nonché sulle gestioni da affidare a terzi, devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento.

(26)

d. Su richiesta del Presidente della Provincia, il Collegio può essere inoltre chiamato a riferire al Consiglio, alla Giunta ed alle competenti Commissioni consiliari, con relazioni scritte, su specifici argomenti inerenti le proprie funzioni.

ART. 57 Responsabilità

1. I Revisori rispondono del loro operato secondo quanto previsto dall’art. 240 del D.lgs n.

267/2000.

ART. 58

Trattamento economico

1. Il compenso spettante ai Revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, con le modalità ed entro i limiti fissati dall’art. 241 del D.lgs n. 267/2000.

2. Per ogni Istituzione costituita verrà riconosciuto un aumento del 10% dei compensi previsti fino ad un massimo complessivo del 30%.

(27)

CAPO IX

SERVIZIO DI ECONOMATO

ART. 59 Disciplina generale

1. II Servizio Economato ha la propria sede operativa presso gli Uffici Finanziari. Potrà essere prevista una sede staccata dell’Ufficio presso ciascuna delle sedi dell’Amministrazione provinciale ove siano dislocati uffici operativi.

La disciplina del servizio è demandata all’apposito regolamento di organizzazione del servizio economato.

(28)

CAPO X NORME FINALI

ART. 60 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi.

2. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

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