GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19-Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione
Decreto del Vicepresidente Giunta Regionale del 31 dicembre 2014, n. 1 AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE
Determinazione n. 161 del 22/07/2015
Oggetto: Autoscuola “Sardegna” di Zanda Valerio Michele e C. S.A.S., con sede nel Comune di San Giovanni Suergiu.Trasferimento sede di esercizio. Presa d’atto.
Il Dirigente
Premesso che l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come novellato dall’art. 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato l’attività, e, da ultimo, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività, attribuisce alle province la funzione relativa alla vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole;
Viste le dichiarazioni autocertificative presentate al SUAP del Comune di San Giovanni Suergiu (pratica n. 3479 del 09/05/2015), acquisite al protocollo di questo Ente al n. 11309 in data 09/06/2015, con le quali il Sig. Zanda Valerio Michele, rappresentante legale dell’autoscuola
“Sardegna”, autorizzata con atto n. 06/11/AS del 20/12/2011 della Provincia di Carbonia Iglesias, comunica il trasferimento della sede di esercizio dell’autoscuola dal Comune di Carbonia, Via Gramsci, 42, al Comune di San Giovanni Suergiu, Via Porto Botte, 114B;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato dal competente ufficio in data 06/07/2015, acquisito al protocollo al n. 13381 in pari data, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 317/95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, come novellato dal Decreto Ministeriale 10 gennaio 2014, n. 30;
Considerato che durante il sopralluogo effettuato, sono state accertate alcune carenze per le quali l’Ufficio Trasporti di questa Gestione Commissariale della ex Provincia di Carbonia Iglesias, ha chiesto al rappresentante legale dell’autoscuola, con lettera raccomandata prot. n. 13956 del 14/07/2015, notificata in pari data, che venissero sanate entro 15 giorni, pena l’emissione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività;
Appurato che a seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato in data 22/07/2015, il cui verbale è stato acquisito al protocollo al n. 14497 in pari data sono risultate sanate le carenze riscontrate nel primo controllo;
Preso atto che l’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, ha rilevato la positiva verifica dei requisiti di legge, in capo al richiedente;
Visto l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107:
DETERMINA
-Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della comunicazione del Sig. Zanda Valerio Michele, rappresentante legale dell’autoscuola “Sardegna”, relativa al trasferimento della sede di esercizio dell’autoscuola dal Comune di Carbonia, Via Gramsci, 42, al Comune di San Giovanni Suergiu, Via Porto Botte, 114B;
-Di comunicare il presente provvedimento, all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari e al Comune di San Giovanni Suergiu, e di notificarlo all’Impresa interessata.
IL DIRIGENTE