Limiti al potere di nomina del vicario da parte del Procuratore della Repubblica, rilevanza del provvedimento in caso di superamento dei limiti posti dalla legge, rinunciabilità del vicariato.
(Risposta a quesito del 25 giugno 2009)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:
“visto il quesito proposto in data 5 agosto 2008 dal dott. …, concernente:
- i limiti posti dalla legge al potere del Procuratore della Repubblica di nominare un vicario
- la rilevanza del provvedimento di designazione del vicario sull'assetto organizzativo in caso di superamenti dei limiti posti dalla legge
- la rinunciabilità o meno del vicariato.
OSSERVA
Il quesito avanzato ha riguardo ai limiti posti dalla legge al potere del Procuratore della Repubblica di nominare un vicario, alla rilevanza di tale nomina ed alla rinunciabilità del vicariato.
Quanto alla prima questione la stessa è già stata risolta nell'ambito della pratica 893/FT/2007, previo parere dell'Ufficio studi del 19 luglio 2007, allorquando si è statuito che dall'art. 1, comma 3, del D.Lvo n. 106/2006 che prevede che il Procuratore della Repubblica “può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario” discende che detto potere di designazione può riguardare unicamente i magistrati che negli uffici di Procura svolgano funzioni semidirettive. Ciò induce a ritenere che nel caso di specie, la designazione del vicario da parte del Procuratore della Repubblica di …, sia avvenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge, posto che nell'organico di detta Procura non risulta prevista la presenza di alcun Procuratore aggiunto. Ferma la legittimità degli atti organizzativi eventualmente compiuti medio tempore dal magistrato designato quale vicario, deve ritenersi che la designazione datata 4 luglio 2006 del Procuratore della Repubblica di … non rilevi altrimenti nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio, trattandosi di provvedimento reso in assenza del relativo potere.
Per il caso di Procuratore decaduto ai sensi dell'art. 16 ter legge 31/2008 questo Consiglio si è già espresso (circolare n. 17664/08 del 4 luglio 2008) nel senso della applicabilità dell'art. 109 Ord.
giudiz. con il che il supplente per l'esercizio delle funzioni corrispondenti all'incarico direttivo cessato è il magistrato più anziano in servizio, segnatamente il Procuratore della Repubblica scaduto dott. … .
La rilevata impossibilità presso la Procura della Repubblica di … di designare un vicario determina carenza di interesse in ordine al quesito circa la rinunciabilità o meno alla designazione quale vicario.
Il Consiglio, pertanto,
delibera
di rispondere che: 1) il Procuratore della Repubblica di … non può nominare un vicario; 2) in assenza del Procuratore della Repubblica o a seguito di cessazione del periodo di reggenza dello stesso le funzioni del Procuratore vengono svolte dal sostituto più anziano, ivi compreso il Procuratore della Repubblica scaduto”.