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Naspi Inps: la nuova disoccupazione

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Naspi Inps: la nuova disoccupazione

written by Noemi Secci | 18/11/2015

Disoccupazione Naspi: come ottenerla, quando spetta, a quanto ammonta, casi di sospensione e decadenza.

La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione, che dal primo maggio 2015 ha sostituito l’Aspi e la Mini Aspi (che a loro volta hanno sostituito i vecchi trattamenti DS e DS a requisiti ridotti).

La Naspi è erogata direttamente dall’Inps, dietro richiesta del lavoratore, che deve aver perso la propria occupazione da non più di 68 giorni: vediamo, nel dettaglio, come funziona il trattamento, quando se ne ha diritto, a quanto ammonta, quando si sospende e quando decade.

Naspi Inps: chi ne ha diritto

I requisiti per fruire della nuova disoccupazione Naspi sono:

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– perdita involontaria dell’occupazione (chi ha rassegnato le dimissioni potrà comunque ottenere il trattamento se il recesso è stato determinato da giusta causa, o se è intervenuto durante il periodo tutelato di maternità; potrà ottenere la Naspi anche chi ha cessato il rapporto di lavoro per risoluzione consensuale, qualora si tratti di risoluzione interna alla procedura conciliativa per licenziamento );

– possesso dello stato di disoccupazione;

– possesso di almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (non 4 anni solari, ma 48 mesi, contando a ritroso dalla fine del contratto di lavoro);

– possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (anche in questo caso non deve essere contato l’anno solare, in corso o precedente, ma ci si riferisce ai 12 mesi precedenti alla cessazione, individuabili contando a ritroso dalla data di licenziamento); per chi ha il contratto di lavoro domestico, al posto delle 30 giornate è richiesto il requisito di 5 settimane lavorate per almeno 24 ore.

Non possono essere contati i periodi già indennizzati, ma determinati periodi possono essere neutralizzati (in pratica, i periodi neutri vengono “saltati”, e si continua a contare a ritroso, come se non esistessero).

Naspi Inps: come contare i periodi non lavorati

Vediamo, in sintesi, come computare, ai fini della Naspi, i principali periodi non lavorati:

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– CIG, CIG in deroga e CIGS a zero ore: la cassa integrazione a zero ore è considerata neutra ai fini del calcolo, pertanto, come appena esposto, si dovrà ampliare l’arco dei 48 mesi da contare a ritroso, sino a ricostruire i 48 mesi al netto della Cig a zero ore e di altri eventi neutri;

– Lavoro all’estero in Paesi non convenzionati: anche in questo caso, il periodo è da considerare neutro, se il Paese estero non risulta aver stipulato convenzioni bilaterali con l’Italia in materia contributiva;

– Aspettativa sindacale e chiamata a ricoprire cariche pubbliche elettive:

anche tali periodi sono considerati neutri nel computo;

–malattia non integrata dal datore di lavoro: si tratta, anche in questo caso, di un periodo neutro;

–permessi e congedi Legge 104 (per assistenza di familiari con handicap grave): anche tali assenze sono da considerare quale periodo neutro;

– Aspi, Mini Aspi o disoccupazione ordinaria/a requisiti ridotti già godute: le settimane di contributi già indennizzate con disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DS o AspI ) sono escluse dal computo; tuttavia, se il trattamento non è stato goduto in misura intera, sarà ridotto il totale delle settimane da escludere, in proporzione al rapporto tra la disoccupazione fruita e quella spettante;

– periodi d’inoccupazione: i periodi non assicurati non sono neutri, pertanto non danno luogo all’ampliamento dei 48 mesi.

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Naspi Inps: come si calcola l’ammontare

Per determinare l’assegno mensile di disoccupazione, bisognerà basarsi sull’

imponibile degli ultimi 48 mesi, diviso per le settimane di contributi, e moltiplicato per 4,33:

– se il risultato è inferiore a 1.195 Euro, l’assegno ammonterà al 75%;

– oltre 1.195 Euro, l’assegno sarà così composto: 75% di € 1.195, più il 25% della differenza tra € 1.195 ed il maggior importo, sino ad un limite massimo di 1.300 Euro.

Naspi Inps: come si richiede

Per richiedere la Naspi si potrà utilizzare, alternativamente, una delle seguenti procedure:

– Portale web dell’Inps, Sezione Servizi per Il Cittadino, Invio di Domande di Prestazione a sostegno del reddito (qualora in possesso di Pin personale);

– Contact Center Inps, chiamando il numero 803.164;

– tramite un qualsiasi patronato.

Il termine per inviare la domanda è di 68 giorni dalla perdita dell’occupazione. Il trattamento, se la domanda è inviata nei primi 8 giorni dalla cessazione del rapporto, decorrerà dopo 8 giorni dalla perdita dell’occupazione, diversamente decorrerà dalla data della domanda, se successiva.

Naspi Inps: quando si perde

La decadenza dalla Naspi si verifica nelle seguenti ipotesi:

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– attività lavorativa in forma autonoma o d’impresa non comunicata all’Inps;

– raggiungimento dei requisiti per la pensione;

– rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o a tempo determinato superiore a 6 mesi, se il reddito annuo supera 8.145 Euro;

-attività di lavoro occasionale accessorio (buoni lavoro o voucher), con reddito annuo superiore a 3.000 Euro;

– attività di lavoro autonomo con reddito annuo superiore a 4.800 Euro;

– mancata partecipazione, o irregolare partecipazione, senza giustificato motivo, ad un’ iniziativa di politica attiva del lavoro (incontri di orientamento, formazione, tirocini…);

– rifiuto di un’offerta di lavoro congrua ( si considera adeguata quando la retribuzione supera di almeno il 20% l’importo lordo della Naspi);

– diritto all’assegno ordinario d’invalidità (categoria IO).

Naspi Inps: quando si sospende

L’indennità Naspi è sospesa d’ufficio dall’Inps laddove insorga un rapporto di lavoro subordinato a termine, inferiore ai 6 mesi, con reddito superiore a 8.145

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Euro: in questo caso, l’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto, e riinizierà a decorrere dopo il termine.

Naspi Inps: quando si riduce

L’indennità Naspi è ridotta nei seguenti casi:

– nuovo rapporto subordinato a tempo indeterminato, a termine, o della durata maggiore di 6 mesi, con reddito inferiore a 8.145 Euro: in questo caso la Naspi è ridotta dell’80% del reddito derivante dal nuovo impiego;

– nuovo reddito da lavoro autonomo o d’impresa, non superiore ai 4.800 Euro annui: anche in quest’ipotesi, l’indennità è ridotta dell’80% delle entrate presunte.

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