Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto:
Cassazione
written by Redazione | 06/04/2021
Quando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza?
L’esimente della particolare tenuità del fatto è compatibile con la guida in stato di ebbrezza
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto applicabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
Cassazione penale sez. IV, 11/11/2020, n.11655
Guida in stato di ebbrezza: la non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile con le soglie di rilevanza penale
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., risulta configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile col giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi etilici accertati, anche ove, al di sotto della soglia di rilevanza penale, sussiste una fattispecie che integra un illecito amministrativo.
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2019, n.44171
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – a ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo.
Il giudizio sulla tenuità richiede, comunque, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo dovendosi considerare comunque che, se nessuna presunzione è consentita, chiaramente quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo.
Cassazione penale sez. IV, 10/10/2019, n.43669
Guida in stato di ebrezza e applicabilità dell’esimente della tenuità del fatto
In tema di guida in stato di ebbrezza, concorrono tutti i presupposti della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. allorché il superamento della soglia di punibilità sia ridottissimo e le condizioni di realizzazione della condotta appaiano denotate da una minima offensività (nella specie, non era stata segnalata alcuna manovra rischiosa posta in essere dal conducente che, pur fermato per un controllo di routine, in ora notturna, guidava con evidenza in una situazione di assenza di traffico, quindi in condizioni di relativo pericolo concreto per i terzi, non essendo segnalata alcuna ulteriore violazione di norme della circolazione stradale).
Cassazione penale sez. IV, 20/02/2019, n.22080
La non punibilità per particolare tenuità in caso di guida in stato di ebbrezza esclude la confisca del veicolo
In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può disporsi la confisca del veicolo.
Cassazione penale sez. IV, 04/12/2018, n.7526
In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. (In motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’accertamento del reato).
Cassazione penale sez. IV, 04/12/2018, n.7526
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si applica anche alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto trova applicazione anche in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica (nella specie, la Corte ha sottolineato che il giudizio di particolare tenuità va espresso considerando l’escursione di gravità interna alla singola fattispecie e non la complessiva scala di gravità definita dagli illeciti descritti dalle disposizioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), c.d.s. e ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva valutato, al fine dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., il solo dato numerico del livello del tasso alcolemico, trascurando gli altri indicatori della tenuità tra cui la modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo ed il grado di colpevolezza).
Cassazione penale sez. IV, 04/12/2018, n.5009
Per la motivazione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è sufficiente il superamento della soglia minima del tasso alcolemico
L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica.
(Fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’orario notturno, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità esclusivamente in ragione del superamento della soglia minima del tasso alcolemico e della
commissione del fatto in tarda notte) .
Cassazione penale sez. IV, 29/11/2018, n.58261
Guida in stato di ebbrezza: compete al giudice di accertare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente pericoloso
In tema di circolazione stradale, l’articolo 186, comma 2, del codice della strada, configura ipotesi contravvenzionali di pericolo presunto, rispetto all’attitudine che la condizione alterata del conducente ha ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell’integrità personale.
Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa a essa sottesa, resta, però, sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole.
Ciò si riflette sull’apprezzamento circa l’applicabilità dell’articolo 131-bis del Cp, nel senso che compete al giudice di accertare, alla luce di tutte le peculiarità del caso, ed anche laddove si tratti della fattispecie più grave prevista dalla lettera c) dell’articolo 186, comma 2, del codice della strada, se il fatto illecito abbia generato o no un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati (nella specie, la Corte, proprio relativamente alla contestazione del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, ha annullato la sentenza limitatamente al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, rilevando l’erroneità di tale diniego, motivato impropriamente solo valorizzando il dato di fatto che si trattava dell’ipotesi contravvenzionale più grave) (cfr., per riferimenti, Sezioni unite, 25 febbraio 2016, T.).
Cassazione penale sez. IV, 09/11/2018, n.54018
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei
limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
Cassazione penale sez. IV, 09/11/2018, n.54018
Solo se la guida in stato di ebbrezza non ha prodotto particolari situazioni di pericolo è applicabile la particolare tenuità del fatto
Ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod, pen. alle contravvenzioni di cui all’art.
186 commi 2 e 7 cod. strada, il giudice è tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna relativa al reato di cui all’art. 186, comma 7 cod.
strada, che aveva negato la sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 131 bis cod. pen. in considerazione del comportamento, ritenuto non improntato a lealtà e correttezza, tenuto dall’imputata che, dopo essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti di rito nell’immediatezza, aveva consegnato alla polizia un test negativo a sette giorni di distanza dall’incidente).
Cassazione penale sez. IV, 28/09/2018, n.46438
Ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod, pen. alle contravvenzioni di cui all’art.
186 commi 2 e 7 cod. strada, il giudice è tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma.
(Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna relativa al reato di cui all’art. 186, comma 7 cod. strada, che aveva negato la sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 131 bis cod. pen. in considerazione del comportamento, ritenuto non improntato a lealtà e correttezza, tenuto dall’imputata che, dopo essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti di rito
nell’immediatezza, aveva consegnato alla polizia un test negativo a sette giorni di distanza dall’incidente).
Cassazione penale sez. IV, 28/09/2018, n.46438
Esclusa la particolare tenuità del fatto per l’automobilista colto ubriaco di notte alla guida lungo un’arteria stradale ad alto scorrimento
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (esclusa, nella specie, l’esimente de quo, per l’imputato, colto alla guida in stato di ebbrezza in ora notturna lungo un’arteria stradale ad alto scorrimento).
Cassazione penale sez. IV, 13/09/2018, n.51304