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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA AFFERENTI A CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CUI AL DECRETO DIGNITA N

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COMUNE DI CAPODRISE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ AFFERENTI A CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI

CUI AL DECRETO DIGNITA’ N. 87/2018.

Il Segretario Comunale PREMESSO:

- che la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’art.54 bis della L. n.

96 del 21/06/2020 di conversione del D.L. n.50 del 24/04/2017, unitamente alle indicazioni fornite in materia dalla circolare INPS n. 107 del 5/07/2017;

- che l’art. 2 bis del D.L.n.87 del 12/07/2018, cd. Decreto Dignità, introdotto in sede di conversione dalla L. 9 agosto 2018, n.96 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali, unitamente ai successivi chiarimenti resi sul punto dalla circolare INPS 17 ottobre 2018, n.103;

RISCONTRATO che sulla base della suindicata normativa nazionale, si evince quanto di seguito indicato:

- il contratto di prestazione occasionale in esame è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese agricole, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma;

- tali limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 5.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);

per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

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- tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

- la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

- il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

- il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

- al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%. Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%. La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale.

- non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

DATO ATTO che, con specifico riferimento alla categoria degli Enti Locali, cui per l’appunto appartiene il Comune di Capodrise, si stabilisce quanto di seguito rappresentato:

- gli enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

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per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

- gli enti locali, come le pubbliche amministrazioni in genere, non sono soggetti al divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto, nel caso in cui l’ente locale sia già registrato, fra gli utilizzatori, nella piattaforma informatica delle prestazioni occasionali.

ACCERTATO che, come si evince dal quadro normativo riportato in premessa, per il prestatore di attività lavorativa occasionale vi sono dei limiti economici da rispettare, pari ad € 2.500,00 netti (pari a € 3.300,00 lordi) per anno civile, da parte di ciascun singolo committente, e per i percettori di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 135 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, laddove si disponeva quanto di seguito rappresentato:

1) Di recepire integralmente quanto rappresentato nella parte narrativa del richiamato atto collegiale;

2) Di avvalersi della possibilità lavorativa di contratto di prestazione occasionale a favore di quelle persone che, aventi i requisiti indicati dalla normativa che disciplina il lavoro occasionale, si rivolgono ai servizi sociali comunali per ottenere prestazioni economiche, trovandosi in condizione di indigenza;

3) Di utilizzare i prestatori di lavoro occasionale in ogni attività consentita dalla legge agli Enti Locali, ovvero:

- lavori di piccolo giardinaggio, pulizia strade, parchi, piazze, parcheggi, cimitero e parco Rodari;

- lavori di pulizia del Palazzo delle Arti, della biblioteca comunale e dell’ufficio di Polizia Locale;

4) Di dare indirizzo ai Responsabili dei settori interessati, affinché ponessero in essere, a ragione della propria competenza gestionale, atti e provvedimenti consequenziali e necessari alla realizzazione delle direttive indicate nella narrativa caratterizzante tale deliberazione dell’Esecutivo;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai suddetti Responsabili Competenti, ai fini della relativa necessaria nonché opportuna presa d’atto;

6) Di impegnare per tale iniziativa l’importo di euro 5.000,00 imputando tale somma al cap.1100- 50 del Bilancio di Previsione- esercizio 2020, trattandosi di risorse erogate in base all’art. 53 del D.L. n. 104/2020 per un importo complessivo di euro 65.591,84 ricevuto e accantonato nel Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 137 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Variazione d’urgenza per emergenza Covid-19” laddove si disponeva l’integrazione di euro 5.000,00 delle predette risorse per un totale di euro 10.000,00 di cui 2.000,00 da destinare all’acquisto di materiale di consumo e attrezzature varie e minute utili al progetto di cui trattasi;

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Vista infine la determinazione R.G. n. 762 del 22/01/2021 approvativa del presente Avviso;

RENDE NOTO

che il Comune di Capodrise (CE) indice una ricerca di personale per l’attivazione di prestazioni occasionali di lavoro accessorio da prestare nel periodo ricompreso tra il mese di Marzo ed il mese Aprile 2021 per i servizi di seguito indicati:

- lavori di piccolo giardinaggio, pulizia strade, parchi, piazze, parcheggi, cimitero e parco Rodari;

- lavori di pulizia del Palazzo delle Arti, della biblioteca comunale e dell’ufficio di Polizia Locale;

Compenso: il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora. In particolare, per il Comune di Capodrise, il prestatore avrà diritto ad un compenso giornaliero, per quattro ore lavorative, pari ad un minimo di euro 50,00 lordi che al netto corrispondono ad euro 9,00 per ciascuna ora prestata (euro 36,00 netti).

Il tetto massimo di retribuzione va da un minimo di euro 5.00,00 LORDI ad un massimo di euro 1.000,00 LORDI per l’intero bimestre di riferimento nel corrente anno per ciascun singolo prestatore di lavoro.

Le misure dei predetti compensi saranno decurtate del 25% per i percettori di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito.

Si precisa altresì:

che lo svolgimento di tali prestazioni lavorative occasionali non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare, ma sono riconosciute a fini contributivi;

che i beneficiari non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro subordinato;

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Ai fini della presentazione della domanda, gli interessati dovranno possedere, alla data di pubblicazione del presente Avviso, i seguenti requisiti:

1) Residenza nel Comune di Capodrise;

2) ISEE da o a 6.000,00 euro (da allegare alla domanda);

CRITERI DI SELEZIONE:

I lavoratori che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di selezione accompagnati dai rispettivi punteggi:

1) ISEE:

da 0 a 1.000,00 euro- 6 punti da 1.001,00 a 2.000,00- 5 punti

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da 2.001.00 a 3.000,00- 4 punti da 3.001.00 a 4.000,00- 3 punti da 4.001.00 a 5.000,00- 2 punti da 5.001.00 a 6.000,00- 1 punto

2) Presenza Figli Minori nel nucleo familiare:

n. 1- 1 punto n.2- 2 punti n.3- 3 punti oltre 3- 4 punti;

3) Presenza di Disabili:2 punti;

4) Nucleo Monogenitoriale: 2 punti;

5) I percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (Disoccupazione, Cassa Integrazione, Lavoratori in mobilità) saranno presi in considerazione in via residuale rispetto a chi non ha alcuna forma di sostegno;

La graduatoria verrà stilata sulla base dei criteri suindicati, da parte di apposita Commissione composta dal Personale dell’Ente, a sua volta nominata con successivo atto determinativo, e sarà resa pubblica nelle forme di Legge, alla conclusione delle operazioni valutative, ed approvata con apposita determinazione di settore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Coloro che intendono candidarsi devono presentare l’allegato modello di domanda, scaricabile dall’Albo Pretorio on line e dal sito telematico dell’Ente, che dovrà pervenire

mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente durante gli orari d’ufficio da lunedì a venerdì;

- a mezzo PEC alla casella protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it

perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 10/03/2021. Sulla busta contenente la domanda deve essere trascritta la seguente dicitura:“PRESENTAZIONE DOMANDA PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CUI AL DECRETO DIGNITA’ N. 87/2018”.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati raccolti non verranno divulgati a terzi.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Affari Generali del Comune di Capodrise tel. 0823-836200 pec: protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it

Copia del presente avviso verrà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di CAPODRISE e pubblicato sul sito Web ufficiale.

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Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Segretario Comunale - Dott.ssa Amanda Di Meo.

CAPODRISE, Lì 23/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Amanda Di Meo

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