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Profili di incompatibilità determinati da ingiustificata modifica del turno di udienza del Sostituto da parte del Procuratore della Repubblica.

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Profili di incompatibilità determinati da ingiustificata modifica del turno di udienza del Sostituto da parte del Procuratore della Repubblica.

(Deliberazione del 6 febbraio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 febbraio 2008, ha adottato la seguente delibera:

" 1. Il 15 novembre 2007 alcuni quotidiani hanno dato notizia dell'iniziativa, assunta dal Procuratore della Repubblica di …, dott. …, concernente la revoca dell'assegnazione di un procedimento in carico ad uno dei sostituti dell'ufficio e, a dire della stampa, senza alcun formale provvedimento, ma mediante una modifica del turno relativo alla partecipazione dei pubblici ministeri alle udienze, con previsione della presenza del Procuratore stesso (in luogo del sostituto assegnatario) all'udienza preliminare in cui veniva trattato il procedimento in questione.

Sempre secondo i quotidiani il Procuratore avrebbe dato questa notizia alla stampa corredandola con l'affermazione che quella in questione era “un'inchiesta di cui vergognarsi”.

2. L'inchiesta in questione era il procedimento n. … a carico di persona imputata di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, assegnato al sostituto dott. …, che aveva coordinato le complesse indagini preliminari interloquendo con il Procuratore aggiunto, dott. …, al quale aveva illustrato l'esito degli accertamenti disposti. Con nota del 30 marzo 2007 il Procuratore … aveva comunicato il proprio dissenso in merito all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'indagato. Con nota del 5 aprile 2007 il sostituto aveva ribadito le proprie convinzioni in ordine alla necessità di esercitare l'azione penale. All'esito dello scambio di tali note, il Procuratore non aveva esercitato il suo potere di revoca dell'assegnazione del procedimento ed il sostituto aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, il dott. … aveva chiesto al Procuratore …, dott. …, quale incaricato della redazione del calendario delle udienze, di designarlo per la trattazione dell'udienza preliminare del 13 novembre 2007 innanzi al GUP, dott.ssa …, al fine di discutere personalmente il processo.

Con nota del 7 novembre 2007, diciassette sostituti della Procura di … formulavano un quesito al Consiglio superiore della magistratura. I Pubblici ministeri chiedevano in particolare se, senza un formale provvedimento di revoca dell'assegnazione, il Procuratore potesse designare se stesso o altro magistrato per trattare in udienza un procedimento, non consentendo al magistrato assegnatario di partecipare a detta udienza.

Al termine dell'udienza preliminare, ai giornalisti che chiedevano notizie in proposito, il Procuratore, dott. … rispondeva: “Perché l'ho fatto? Mi vergognavo dell'inchiesta”; “non ero d'accordo con le conclusioni del dottor … che chiedeva il rinvio a giudizio del professor … . Avevo già cercato di fargli cambiare idea ma senza successo” (articolo del Secolo XIX del 15 novembre 2007).

3. Acquisita documentazione, il Consiglio superiore, richiamando i principi da ultimo affermati nella risoluzione del 21 febbraio 2007, ritenendo preminente l'esigenza di superare le difficoltà insorte e di garantire la massima unione nell'ufficio della Procura …, osserva quanto segue:

a) la collaborazione che deve animare i rapporti tra il Procuratore della Repubblica, i Procuratori aggiunti ed i sostituti deve essere improntata sempre non solo al rigoroso rispetto delle regole, ma anche ai fondamentali canoni di correttezza e di pieno rispetto per tutte le diverse funzioni e deve concretizzarsi in condotte ispirate a costante, leale e fattiva cooperazione;

b) il Consiglio superiore ha sempre ritenuto e ritiene di dovere oggi confermare che quanto più delicate sono le questioni caratterizzanti i rapporti all'interno degli uffici giudiziari (soprattutto se concernenti procedimenti di grande rilevanza ed interesse pubblico), tanto più è necessario che ogni eventuale comunicazione a mezzo stampa avvenga solo dopo la loro canalizzazione nelle opportune sedi istituzionali (confronto tra gli interessati e sottoposizione al Consiglio superiore della magistratura). Solo in questa ottica, infatti, le eventuali divergenze ed i possibili dissensi su singoli provvedimenti o su comportamenti complessivi possono essere ricondotti nell'alveo del sistema di governo autonomo della magistratura, che è il luogo istituzionale dove essi devono essere ricomposti e trovare soluzione;

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c) in ogni caso, nelle situazioni anzidette, allo scopo di scongiurare il rischio che la fisiologica e costruttiva dialettica connessa ai diversi ruoli rivestiti dai magistrati possa ingiustificatamente trasmodare in potenziali fonti di discredito dell'attività giudiziaria, appare necessaria, nel rapporto con i mezzi di informazione e, in genere, nelle dichiarazioni rese in sedi pubbliche, una particolare prudenza e misura che - nella specie - non pare aver caratterizzato la dichiarazione del Procuratore della Repubblica di …, dott. … .

4. Alla stregua di quanto precede il Consiglio superiore della magistratura:

- sottolinea l'esigenza della massima unità e della leale ed efficace collaborazione tra i magistrati impegnati nell'azione di contrasto alla criminalità nella Procura della Repubblica di … ;

- ribadisce il richiamo ai magistrati alla rigorosa osservanza dei doveri derivanti dall'alta responsabilità connessa all'esercizio delle funzioni ed alla massima riservatezza e prudenza nei rapporti con gli organi di stampa;

- non essendovi provvedimenti da adottare, delibera l'archiviazione della pratica."

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