GAZZETTA UFFICIALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
8 DICEMBRE 1967 EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA 10° ANNO N. 299
SOMMARIO
PARLAMENTO EUROPEO
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE
N. 165 dell on. Armengaud alla Commissione delle Comunità Europee
Oggetto : Entrata in vigore delle disposizioni relative ai prodotti oleaginosi originari
degli Stati e paesi d'oltremare associati 1
N. 178 dell'on. Lefebvre alla Commissione delle Comunità Europee
Oggetto : Aiuti del F.E.A.O.G 2
N. 193 dell'on. Armengaud alla Commissione delle Comunità Europee
Oggetto : Riduzioni tariffarie nel settore dei prodotti tropicali 2 N. 200 dell'on. Berkhouwer alla Commissione delle Comunità Europee
Oggetto : Leggi protezionistiche negli Stati Uniti d' America per limitare o impedire le
importazioni di merci 4
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
REGOLAMENTI
Regolamento n. 958/67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano
0 di segala 6
Regolamento n. 959/67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, che fissa 1 supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 8 Regolamento n. 960/67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, relativo
alla fissazione del correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 10
(segue)
2
SOMMARIO (seguito)
Regolamento n. 961 /67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini
di grano o di segala 12
Regolamento n. 962/67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso 15 Regolamento n. 96S/67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, che fissa
i supplementi che si aggiungono ai prelievi per il riso e le rotture di riso 17 Regolamento n. 964/67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, relativo
alla fissazione delle restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso 19 Regolamento n. 965/67/CEE della Commissione, del 7 dicembre 1967, che fissa
il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso 21
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
8 . 12 . 67 N. 299 / 1
PARLAMENTO EUROPEO
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 165
dell'on. Armengaud
alla Commissione delle Comunità Europee (27 settembre 1967)
Oggetto : Entrata in vigore delle disposizioni relative ai prodotti oleaginosi originari degli Stati e paesi d'oltremare associati
Secondo notizie riportate dalla stampa, il governo di uno Stato membro avrebbe comunicato che sarà necessaria l'approvazione del suo Parlamento per l'entrata in vigore delle disposizioni speciali applicabili ai prodotti oleaginosi originari degli Stati e dei paesi d'oltremare associati (*), approvate il 25 luglio 1967 dal Consìglio e dai rappresentanti degli Stati membri della C.E.E.
Quali potrebbero essere le conseguenze di tale situazione sull'attuazione delle menzionate disposizioni che prevedono segnatamente la concessione di un aiuto finanziario a partire dal 1° luglio 1967 ?
Risposta (23 novembre 1967)
Dato il meccanismo che la decisione medesima prevede, in particolare all'articolo 2, n . 4 e n . 5, i primi versamenti eventuali ai S.A.M.A. e ai P.T.O.M.
saranno effettuati al più tardi il 30 giugno 1968 . L' articolo 8 della decisione del 25 luglio 1967
alla quale l'onorevole parlamentare si riferisce, sta bilisce al terzo comma : « I governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legisla zioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione. Se del caso, gli notificheranno senza indugio il com pimento di tali procedure ».
Risulta alla Commissione che , in osservanza del
la predetta disposizione, tre Stati membri hanno informato il Segretario generale del Consiglio che sarebbe occorsa una procedura d'approvazione par lamentare per assicurare l'applicazione della deci
sione summenzionata e che un altro Stato membro ha inviato una lettera d'attesa.
In ogni caso, per le stesse disposizioni che con
tiene, tale decisione è destinata ad essere applicata a decorrere dal 1° luglio 1967, il che significa che le somme dovute agli Stati e territori associati per l'eventuale aiuto saranno determinate segnatamente in base ai quantitativi di prodotti oleaginosi, originari di tali Stati e territori, che da tale data saranno stati importati negli Stati membri, indipendentemente dalle date in cui i contributi degli Stati membri sa
ranno stati messi a disposizione della Commissione .
f1) GU n. 173 del 29. 7. 1967, pag. 1 .
N. 299/2 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 178 dell'on . Lefebvre
alla Commissione delle Comunità Europee (10 ottobre 1967)
Oggetto : Aiuti del F.E.A.O.G.
Può la Commissione comunicare, se è lecito, alle autorità di uno Stato, dopo che un mercato agricolo è stato unificato ed interamente assoggettato alle norme comunitarie, di rifiutare gli aiuti del F.E.A.
O.G. (ad esempio : le restituzioni all'esportazione o gli aiuti ai privati per la costituzione di scorte o gli acquisti di sostegno previsti dai regolamenti) ad un'azienda che funziona regolarmente e i cui pro dotti sono di qualità indiscutibile, come sono in discutibili i suoi requisiti -ad operare legalmente nell'ambito delle leggi che la disciplinano, con il semplice pretesto che la detta azienda rifiuta di pie garsi ad una decisione amministrativa interna presa
al di fuori delle disposizioni legislative che si appli
cano in materia ed allo scopo evidente di soppri
mere un'incomoda concorrenza per altre aziende che l'amministrazione dello Stato in questione vuole collocare in posizione favorevole sul piano della concorrenza europea ?
In caso negativo, intende la Commissione preci sare di quali mezzi di difesa può disporre l'azienda in tal modo danneggiata, alla quale è stato già ri
sposto oralmente che nel caso di un ricorso alla Corte di Giustizia il tempo necessario per emettere la sentenza sarebbe sufficiente per condurla alla
rovina ?
Risposta (28 novembre 1967)
Dopo che in un settore della produzione agri cola il mercato è stato organizzato e unificato, le condizioni d'applicazione alle imprese delle misure d'organizzazione del mercato, soprattutto per quanto concerne le restituzioni all'esportazione e gli inter
venti sul mercato interno, sono definite dalla re golamentazione comunitaria. Di conseguenza, qual siasi impresa che risponda a dette condizioni può
fruire di tali misure.
Qualora un'impresa ritenga che le autorità am
ministrative di uno Stato membro la escludano a tor
to ed illegalmente dal beneficio di misure previste dai regolamenti del Consiglio o della Commissione,
essa deve adire direttamente la giurisdizione nazio
nale. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale nel quadro dell'articolo 177 del Trattato, nel caso in cui insorga una difficoltà per ciò che riguarda la validità o l'interpretazione dei regolamenti comuni
tari .
È inoltre opportuno ricordare che la Commis
sione, ove rilevi che uno Stato membro non adem
pie agli obblighi impostigli dal diritto comunita
rio, deve esaminare la possibilità di avviare nei suoi confronti la procedura di cui all'articolo 169 del
Trattato .
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 193
dell'on. Armengaud
alla Commissione delle Comunità Europee (17 ottobre 1967)
Oggetto : Riduzioni tariffarie nel settore dei prodotti tropicali
Quali sono le riduzioni tariffarie accordate dalla C.E.E. in occasione dei negoziati multilaterali del G.A.T.T. (negoziati Kennedy) nel settore dei prodotti tropicali e dei
loro derivati ?
8 12 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299/3
Risposta ( 28 novembre 1967 )
Le riduzioni tariffarie accordate dalla C.E.E. in occasione dei negoziati commerciali del G.A.T.T. (negoziati Kennedy) per i principali prodotti tropicali e loro derivati figurano nell'elenco in allegato . È opportuno ricordare che tali riduzioni avevano dato luogo alle consultazioni con i S.A.M.A. , previste dalla Convenzione di Yaoundé, a causa delle varie misure tariffarie già adottate in relazione alla
suddetta Convenzione .
Numero della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Aliquotadi base Aliquota risultante dal negoziato
07.06 B Radici di manioca, ecc . 08.01 C Ananassi (freschi)
D I Polpa disidratata di noci di cocco
6 9 4
0 2,5 II Altre :
— noci del Brasile
6 12 5
3 5
12 12
— non nominate E : Altri :
8 6
— avocati
— non nominati (manghi, mangoste, guaiave)
09.01 A j Caffè
I I non torrefatto
j a) non decaffeinizzato b) decaffeinizzato II torrefatto
a) non decaffeinizzato
16 21
25 30
23 18 25 b) decaffeinizzato
09.02 Tè
A in recipienti di piccola capacità
j altro 09.03 Mate
09.04 Pepe e pimenti
non triati né macinati A
I Pepe
9,6 13 H
15 0) 18 (*)
11,5 9 0
17
10
12 12,5 11,5
10 13
15 18 20
20
25 25 15
20 25
20 25 II Pimenti
c) altri (non destinati ad usi industriali )
B tritati o macinati :
— Pimenti del genere « capsicum »
| — altri
09.05 Vaniglia
09.06 Cannella e fiori di cinnamomo A non tritati né macinati B tritati o macinati
09.07 Garofani, ecc.
A non macinati né tritati B tritati o macinati
0) Concessioni accordate con talune riserve relative alle pratiche di concorrenza anormali da parte dei
paesi terzi esportatori . «
N. 299/4 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
Numero della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Aliquotadi base Aliquota
risultante
dal negoziato
09.08 A
II
Noci moscate , ecc . non tritati o macinati
altri (non destinati alla fabbricazione indu striale)
a) noci moscate b) non nominati
tritati o macinati
— automi e cardamomi
20 20
15 0 R
25 25
5
— macis
25
12,5 18 09.10 D
— noci moscate Zenzero
in radici intere, ecc .
b) altro (non destinato ad usi industriali) altrimenti presentato
altre spezie e miscugli :
17 0 E
I
II
II
ex : polvere e pasta di curry
20 25
25
3 9
0 Gomma lacca
imbianchita
Cacao in grani, ecc .
Gusci o bucce, pellicole, ecc. di cacao
1,5 5,4 13.02 A
18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 20.06
Cacao in massa Burro di cacao
Cacao in polvere
ex Conserve di ananassi :
— in recipienti di più di un kg
9 25 20 27
23 (2) 25 (*) 24 24 5 5 10
5,4 (*) 15 (^
12 (') 16 (!) 22 ( 2) 24 (*)
18 12 0 0 0
— altri 21.02 A
B
Estratti o essenze di caffè Estratti o essenza di tè o di mate Legno tropicale rozzo
Legno tropicale squadrato Legno tropicale segato
44.03 A 44.04 A 44.05 A
(') Concessioni accordate con talune riserve relative alle pratiche di concorrenza anormali da parto dei paesi terzi esportatori .
(2) Senza alcun dazio supplementare per lo zucchero .
INTERROGAZIONE SCRITTA N. 200 dell'on. Berkhouwer
alla Commissione delle Comunità Europee (19 ottobre 1967
Oggetto : Leggi protezionistiche negli Stati Uniti d'America per limitare o impedire le im
portazioni di merci
1 . È esatto che negli Stati Uniti d'America sono in preparazione, o sono già state approvate dal Con gresso, alcune leggi che consentono di limitare o im
pedire l'importazione di quasi tutte le merci, spe cialmente i prodotti dell'industria tessile, gli oro
logi, il petrolio , la carne, i prodotti lattiero-caseari, il piombo, lo zinco e l'acciaio ?
2 . È esatto che nel quadro di questa legislazione
protezionistica è stato o sarà creato anche un mec
canismo restrittivo che consente al capo del gover
no di ostacolare o limitare l'importazione di qual
siasi merce, prodotta a un livello inferiore a quello degli Stati Uniti d'America ?
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299/5
3 . In caso affermativo , la Commissione è disposta a tracciare un quadro riassuntivo delle disposizioni legislative in questione ?
4 . Non c' è motivo di temere che una siffatta le
gislazione protezionistica pregiudichi totalmente o in buona parte i risultati del « Kennedy round » ?
Risposta (28 novembre 1967)
1 . La Commissione è a conoscenza del fatto che numerosi progetti di legge a carattere protezionisti
co sono stati presentati negli ultimi tempi al Con gresso americano ; taluni di essi hanno una portata generale, mentre altri concernono settori determi
nati.
2. e 3. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, i progetti di legge di cui sopra sareb bero i seguenti :
— Progetto Dirksen e Long — Questo progetto, ove fosse approvato, determinerebbe l'applicazione di contingenti quando :
a) il prezzo all'importazione di un prodotto sia inferiore del 10% al prezzo all'ingrosso praticato negli Stati Uniti ;
b) l'incremento delle importazioni sia pari o mag giore del 10 °/o rispetto alla media dei cinque anni precedenti,
c) l'importazione di un prodotto finora non im
portato raggiunga o superi il 10 %> del consumo ne gli Stati Uniti.
— Progetto Dont (Fair Labor Standard Foreign Trade Act), inteso ad autorizzare il Presidente a li mitare le importazioni di « low cost products ».
— Progetto Smith, inteso a rendere più restrit tiva la « escape clause » del Trade Expansion Act.
— Progetto Mills (Textile Trade Act of 1967) inteso a limitare per ogni anno civile, le importa zioni di tessili negli Stati Uniti d'America non sog
gette a un accordo o ad accordi negoziati, al quan titativo medio annuo delle merci importate o uscite dai depositi per essere destinate al consumo, du
rante i sei anni civili 1961-1966 .
— Progetto Dirksen e Hartke (Iron and Steel orderly Trade) inteso a fissare dei contingenti negli Stati Uniti, determinando in tal modo una ridu
zione delle importazioni straniere dall' 11,5 °/o al 9,6 °/o del consumo .
— Progetto H.R. 11.738 , inteso a rimettere in vi gore i dazi applicabili agli orologi soggetti all'« esca pe clause », recentemente annullati dal Presidente .
— Progetto Russel B. Long, inteso a rafforzare il contingentamento del petrolio esistente all'impor tazione negli Stati Uniti ; il contingente attuale è dell'ordine del 12,2 % del consumo previsto .
D'altra parte, sarebbero stati elaborati anche :
— un progetto di legge in materia di carni, aven
te come scopo principale la modificazione del perio do di base per la determinazione dei contingenti d'importazione e il rafforzamento del controllo per le carni (Meat Inspection Tequirements),
— un progetto di legge in materia di pelli di visone, inteso a limitare l'importazione di tali pro dotti in franchigia mediante l'applicazione di dazi tariffari del 50 % sulla parte delle importazioni che superano il 50 °/o del consumo interno,
— per le fragole preparate in creme o in polpa, per le quali sarebbe richiesta l'applicazione di con tingenti.
Vanno altresì aggiunti a questo elenco due altri progetti, presentati recentemente al Senato, che riguardano le calzature (S. 2540) e i prodotti elettro nici (S. 2539).
4 . La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare : infatti, l'even tuale applicazione delle misure restrittive previste da questi progetti di legge potrebbe compromettere i risultati del negoziato Kennedy.
La Commissione e gli Stati membri seguono at
tentamente l' evoluzione della situazione ed hanno
già compiuto dei passi a Washington ed a Bruxel les per richiamare l'attenzione del governo degli Sta ,ti Uniti d'America sulla gravità di tali misure.
N. 299/6 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO N. 958/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono
essere modificati conformemente alla tabella alle
gata al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1 Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea,
Visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consi
glio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 13, para grafo 5,
Considerando che i prelievi applicabili all'impor tazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE (2) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;
Considerando che, in funzione dei prezzi offerti
e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto
I prelievi che devono essere percepiti all'impor
tazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore 1 8 di cembre 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967 .
Per la Commissione S.L. MANSHOLT
Vicepresidente
(*) CU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 5.
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299/7
ALLEGATO
a! regolamento della Commissione del 7 dicembre 1967 che (issa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala
Numero della tariffa
doganale
comune
Designazione dei prodotti u.c. / tm
ex 10.01 Frumento tenero e frumento sega 50,33 lato
ex 10.01 Frumento duro 50,08
10.02 Segala 35,88
10.03 Orzo 34,75
10.04 Avena 31,91
10.05 A Granturco, ibrido, destinato alla 35,53 i1)
semina
10.05 B Granturco altro 35,53
10.07 A Grano saraceno 0
ex 10.07 B Miglio 9,80
ex 10.07 B Sorgo e durra 31,69
ex 10.07 B Non nominati 0
11.01 A Farine di frumento o di spelta 74,45 11.01 B Farine di frumento segalaio 74,45
ex 11.01 C Farine di segala 59,87
ex 11.02 A I Semole e semolini di frumento 87,29 duro
ex 11.02 A I Semole e semolini di frumento 79,99
tenero
(') Al massimo 4 %> del valore in dogana .
N. 299 /8 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
REGOLAMENTO N. 959/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1 Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea,
Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consi
glio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
Considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE (2) e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;
Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i sup plementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in
La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del rego lamento n. 120/67/CEE , è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore 1 8 di
cembre 1967.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967.
Per la Commissione S. L. MANSHOLT
Vicepresidente
í1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(•) GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 8.
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299 / 9
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1967 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto
(u.c . / tin)
Numero della tariffa
doganale
comune
Designazione dei prodotti Corrente12 1° term .1 2 o term .2 3 o term .3
ex 10.01
j
Frumento tenero e frumento sega lato
0 0,35 0,35 0,55
ex 10.01 Frumento duro 0 3,25 3,25 3,50
10.02 Segala 0 1,25 1,25 0
10.03 Orzo 0 0,85 0,85 0,85
10.04 Avena 0 2,25 2,25 2,25
10.05 A Grunturco, ibrido, destinato alla
semina
0 0 0 0
10.05 B Granturco altro 0 0 0. 0
10.07 A Grano saraceno o 0 0 υ
ex 10.07 B Miglio 0 15,00 15,00 16,00
ex 10.07 B Sorgo e durra 0 0 0 0
ex 10.07 B Non nominati j 0 0 0 0
(u.c. /100 kg)
Numero della tariffa
doganale
comune
Corrente
Designazione dei prodotti 12 1° term .1
" : j 2° term .
2
3o term . 3
4o term .
j 4
0,062 0,062 0,098 0,098
0,047 0,047 0,073 0,073
I
0,151 0,151 0,151 i 0,151
0,113 0,113 0,113 0,113
0,151 0,151 0,151 0,151
0,113 0,113 0,113 0,113
0,054 0,054 0,085 ! 0,085
0,132 0,132 0,132 0,132
0,132 0,132 0,132 1 0,132
ex 11.07 Malto non torrefatto, di frumento, 0
A I (a) presentato sotto forma di farina
ex 11.07 Malto non torrefatto, di frumento, 0
A I (b) altro
ex 11.07 Malto non torrefatto, d'orzo , altro 0 A II (a)
ex 11.07 Malto non torrefatto, d'orzo, pre- ; 0
A II (b) sentato sotto forma di farina
ex 11.07 Malto non torrefatto, altro, pre 0
A III (a) sentato sotto forma di farina
ex 11.07 Malto non torrefatto, altro, non 0
A III (b) nominato
ex 11.07 Malto torrefatto, di frumento 0 BI
ex 11.07 Malto torrefatto , d'orzo 0
Bli
ex 11.07 j Malto torrefatto, altro 0
BUI
N. 299/ 10 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12. 67
REGOLAMENTO N , 960 / 67 / CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
relativo alla fissazione del correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
67/CEE (3) prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel
mese nel quale sarà effettuata l'esportazione ;
Considerando che, quando il titolo d'esportazione è valido fino all'esportazione del quinto mese suc
cessivo a quello durante il quale è stato rilasciato, l'importo della restituzione fissata anticipatamente, applicabile ad una esportazione di grano tenero e di orzo , effettuata durante i due ultimi mesi di
validità del titolo, deve essere eguale, per ciascun prodotto, a quello applicato ad un' esportazione effettuata nel terzo mese successivo a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato ;
Considerando che risulta dall'insieme delle di
sposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile l' 8 dicembre 1967 deve essere fissato come è indi
cato nella tabella allegata al presente regolamento ;
che il correttivo cosi fissato sarà eventualmente
adattato dalla Commissione, prima della sua fissa zione, quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo im
porto superiore a 0,125 unità di conto ;
Considerando che le misure previste dal pre sente regolamento sono conformi al parere del Co
mitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n . 120/
67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente
regolamento.
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Con
siglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), e in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, 4° comma, prima frase,
Considerando che in virtù dell'articolo 16, para grafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restitu zione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo ; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla
restituzione ;
Considerando che il regolamento n. 196/67/
CEE (2) ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali ;
Considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presenta zione della domanda deve essere, in caso di fissa
zione anticipata, diminuita di un importo eguale alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di ima unità di conto in più ; che la resti tuzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di ima unità di conto in più ; Considerando che il prezzo cif è quello deter minato conformemente all'articolo 13 del regola mento n . 120/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 di
cembre 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967 .
Per la Commissione S.L. MANSHOLT
Vicepresidente
(8) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/07.
(*) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(•) GU n. 134 del 30. 6. 1907, pag. 2821/67.
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299 / 11
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1967 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
( u.c . i tm) Numero
della tariffa doganale
comune
Designazione dei prodotti
I
Corrente ! 12
1° term . 1
j 2 o term . '
2
3° term . 3
ex 10.01 Frumento tenero e frumento sega
lato
1 o i
0 0 0ex 10.01 Frumento duro 0 + 3,25 + 3,50 + 3,50
10.02 Segala 0 + 1,25 0 0
10.03 Orzo ! 0 0 0 0
10.04 Avena o + 2,25 + 2,25 + 1,80
10.05 B Granturco altro 0 0 — 1,20 — 1,70
10.07 A Grano saraceno — — — —
ex 10.07 B Miglio o 1 0 0 0
ex 10.07 B Sorgo e durra
0 ':
0 0 0ex 10.07 B Non nominati — — — —
N. 299 / 12 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
REGOLAMENTO N. 961 /67/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
oriteri specifici sono definiti all'articolo 4 del re golamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restitu zione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti consi derati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n . 162/67/CEE (s) ;
Considerando che la situazione del mercato mon
diale o le esigenze specifiche di certi mercati posso no rendere necessaria la differenziazione della resti
tuzione per certi prodotti, a seconda della loro desti
nazione ;
Considerando che la restituzione deve essere
fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;
Considerando che l'applicazione di dette regole
e criteri alla situazione attuale dei mercati nel set
tore dei cereali ed, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mon
diale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all' articolo 1 lettere a), b) e c) del rego
lamento n . 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.
2 . Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna resti
tuzione . Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea,
Visto il regolamento n . 120/67/CEE del Con
siglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto ca
poverso, prima frase,
Considerando che a norma dell' articolo 16 del
regolamento n. 120/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;
Considerando che in virtù dell' articolo 2 del
regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabiliste, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (2), le restitu
zioni devono essere fissate prendendo in considera zione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d' altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comu
nità ;
Considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;
Considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 di cembre 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967 .
Per la Commissione R. HERINGA
Direttore generale aggiunto
í1) GU n . 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
( s) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.
3 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299 / 13
ALLEGATO
(in u.c. /t)
N. della tariffa doganale
comune
Designazione dei prodotti
Ammontare delle restituzioni
ex 10.01
ex 10.01 10.02 10.03
Frumento tenero (1) e frumento segalato :
— per le esportazioni verso il Regno Unito :
— di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comu
nità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimenta
zione umana
— di un altro prodotto
— per le esportazioni verso i paesi della :
— zona I a)
— zona II
— zona IV b)
— zona IV c)
— zona V a)
— zona V b)
— zona V c)
— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi
Frumento duro
Segala 0)
Orzo :
— per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e
la Danimarca
— per le esportazioni verso i paesi della zona II
— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi
Avena Granturco altro Miglio Sorgo — dari
Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato :
— tenore in ceneri da 0 a 520 :
— per le esportazioni verso i paesi della :
— zona IV
— zona III a)
— zona III b)
— zona II
— zona I
— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi
— tenore in ceneri da 521 a 600 :
— per le esportazioni verso i paesi della :
— zona IV
— zona III a)
— zona III b)
— zona II
— zona I
— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi
51,00
51,00
58,00 52,00 52,00 54,00 58,00 55,00 53,00 51,00 48,00 34,80
29,75 33,25 32,25 24,00 35,75 1,00 30,75
80,00 80,00 78,00 78,00 75,00 73,00
75,00 75,00 73,00 73,00 70,00 68,00 10.04
10.05 B ex 10.07 B
ex 11.01 A ex 11.01 B
(') Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento n. 120/67/CEE .
M.B. Le zone sono stabilite dal regolamento n . 649/67/CEE (GU n . 245 dell' ll . 10 . 1967).
L ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente, conformemente all'articolo 1 del regolamento
n. 587/67/CEE, alle restituzioni è 2 u.c./t.
N. 299/14 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
(in u.c.lt)
Ammontare N. della
tariffa doganale
comune
Designazione dei prodotti delle
restituzioni
64,00
— tenore in ceneri da 601 a 900
— tenore in ceneri da 901 a 1100 :
— per le esportazioni verso i paesi :
— della zona IV a)
— della zona III a)
72,00 72,00 60,00 55,00 51,00 ex 11.01 C
— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi
— tenore in ceneri da 1101 a 1650
— tenore in ceneri da 1651 a 1900 Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700
— tenore in ceneri da 701 a 850
— tenore in ceneri da 851 a 1150
— tenore in ceneri da 1151 a 1400
— tenore in ceneri da 1401 a 1600
— tenore in ceneri da 1601 a 1800
— tenore in ceneri da 1801 a 2000 Semole dure :
— per le esportazioni verso i paesi della zona IV b )
■— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi
Semole tenere
39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 ex 11.02 A I
78,00 72,00 74,50 ex 11.02 A I
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299/ 15
REGOLAMENTO N. 962/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea,
Visto il regolamento n. 359/67/CÉE del Con
siglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (*) ed in particolare l'articolo 11 , paragrafo 5,
Considerando che, come disposto dall'articolo 11 del regolamento n. 359/67/CEE, il prelievo deve essere riscosso all'atto dell'importazione del risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso e, che per il riso semi
greggio o lavorato e le rotture di riso detto prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo cif ; che, per il risone, il riso lavorato a grano lungo e il riso semilavorato, il prelievo deve essere derivato dal prelievo applicabile rispettiva
mente al riso semigreggio, al riso lavorato a grano tondo e al riso lavorato corrispondente ;
Considerando che i prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati, per la campagna 1967/1968, dai re golamenti n . 363/67/CEE (2) e n . 468/67/CEE (3) ; Considerando che, per calcolare il prezzo cif di detti tre prodotti, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE e dal regolamento n. 469/67/CEE (4), modificato dal rego lamento n. 842/67/CEE (5), e in particolare le possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative della ten denza effettiva di tale mercato, tenuto conto in par
ticolare della necessità di evitare variazioni improv vise che potrebbero provocare perturbazioni anor mali sul mercato della Comunità, come pure della qualità della merce offerta, sia che questa corri sponda alla qualità tipo precisata nel regolamento n . 362/67/CEE (6), sia che si debbano effettuare i conguagli necessari con l'applicazione dei correttivi previsti dal regolamento n. 469/67/CEE ;
Considerando inoltre che, come dispone 1 arti colo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, per calcolare il prezzo cif del riso semigreggio, la Commissione deve tenere conto, se del caso, del corso o dei prezzi del risone sul mercato mondiale, conguagliando questi ultimi mediante gli elementi fissati nel regolamento n. 467/67/CEE (7) ; che, per calcolare il prezzo cif del riso lavorato, la Commis
sione deve, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, tenere conto, se del caso, delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale del riso semi lavorato, conguagliando queste ultime mediante gli elementi fissati dal regolamento n. 469/67/CEE ;
Considerando che nei conguagli di cui sopra, la Commissione deve tener presente che certe offerte di riso contengono percentuali di rotture superiori alle percentuali tollerate nella qualità tipo deter minata nel regolamento n. 362/67/CEE e, in questo caso, adattare le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato nel regolamento n . 467/67/CEE ;
Considerando che, in virtù del regolamento n.
469/67/CEE modificato nei conguagli riferiti alla qualità tipo, la Commissione deve tenere conto del fatto che certe offerte sono espresse in « C & F » e riguardano un prodotto presentato in sacchi e deve, in questo caso, conguagliare queste offerte median te i tassi o importi precisati nel regolamento sud detto perché l'offerta sia comparabile a un prodotto espresso in cif o relativo a un prodotto presentato alla rinfusa ;
Considerando che il prezzo cif è calcolato con l'ausilio degli elementi di cui sopra per Rotterdam, le offerte fatte per gli altri porti sono conguagliate tenuto conto delle correzioni necessarie per le dif ferenze fra le spese di trasporto rispetto a Rotter dam ;
Considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati ed i paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro confronti deve essere, conformemente al regolamento n. 404/
67/CEE (8), diminuito di un certo importo per il riso semigreggio e le rotture di riso, di un importo appli cabile al riso semigreggio adattato conformemente al regolamento n. 467/67/CEE per il risone, il riso semilavorato e il riso lavorato, mentre il prelievo applicabile a questi due ultimi stadi di trasforma (*) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1 .
(2) GU n. 174 del 31 . 7. 1967, pag. 29.
(3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 4.
(4) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.
(5) GU n. 276 del 15. 11 . 1967, pag. 3.
(«) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 27.
(7) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1 . (8) GU n . 183 del 5. 8 . 1967, pag. 1 .
N. 299/ 16 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
zione del riso forma ancora oggetto di una ulteriore riduzione ;
Considerando che, come risulta dall'applicazione dell'insieme delle disposizioni suddette, i prelievi applicabili al 1° settembre 1967 devono essere fis sati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento ; che questi prelievi non subiranno mo
difiche solo se la variazione degli elementi di cal colo comporterà una maggiorazione od una dimi nuzione almeno uguale a 0,10 unità di conto,
I prelievi da riscuotere all' atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , let
tere a) e b), del regolamento n . 359/67/CEE sono fissati nella tabella allegata .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 di
cembre 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967 .
Per la Commissione S. L. MANSHOLT
Vicepresidente
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1967 che fissa i prelievi applicabili
al riso e alle rotture di riso
(in u.c . / 100 kg)
N della tariffa doganale
comune
Designazione delle merci Paesi terzi P.T.O.M
S. A. M. A
10.06 Riso :
A. greggio o semigreggio (non pilato) :
(I) Riso greggio (non pilato) 2,256 1,656
(II) Riso semigreggio (non pilato) 2,820 2,070
B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :
(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/
larghezza inferiore a 2 :
(a) Riso semilavorato 5,305 3,845
(b) Riso lavorato a fondo 5,650 4,130
(II) altro :
(a) Riso semilavorato 5,920 4,350
(b) Riso lavorato a fondo j 6,346 4,706
C. spezzato 0
i
0
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299 / 17
REGOLAMENTO N. 963 /67/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
che (issa i supplementi che si aggiungono ai prelievi per il riso e le rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
memente all'allegata tabella del presente regola
mento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1 Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea,
Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consi glio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
Considerando che i supplementi che si aggiun gono ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento n. 521/67/CEE (*) ;
Considerando che in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif di acquisto a termine di questo giorno, i supplementi che si aggiungono ai prelievi, attual mente in vigore, devono essere modificati confor
I supplementi che si aggiungono ai prelievi fis sati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso di cui all'articolo 13 del regolamento
n . 359/67/CEE sono modificati come indicato nella
tabella del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 di cembre 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967 .
Per la Commissione S. L. MANSHOLT
Vicepresidente
(*) GU n. 174 del 31 . 7. 1967, pag. 1 . (l) GU n. 212 del 1° 9. 1907, pag. 33.
N. 299/ 18 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUtiOtEE 8 . 12 . 67
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1967 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso
(in u.c. / 100 kg) Numero
della tariffa doganale
comune
1 Designazione dei prodotti Corrente12
1° term . 1
2 o term . 2
3 o term . 3
4o term . 4
10.06 Riso :
A. greggio o semigreggio (non pilato) :
(I) Riso greggio (non pilato) : 0 0 0 0 0
(II) Riso semigreggio (non pi lato)
0 0 0 0 0
B. in grani interi pilati, anche
lucidati o brillati :
(I) di cui almeno il 90 °/o dei grani hanno una lun
ghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza infe
riore a 2 :
(a) Riso semilavorato o 0 o 0 0
(b) Riso lavorato a fondo 0 0 0 0 0
(II) altro :
(a) Riso semilavorato 0 0 0 0 0
(b) Riso lavorato a fondo 0 0 0 0 0
! C. spezzato 0 0 0 0 0
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299/ 19
REGOLAMENTO N. 964/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
relativo alla fissazione delle restituzioni all'esportazione per il riso e le
rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE, zione quando la proporzione di rotture contenute nel
riso esportato è superiore alla detta quantità mas
sima ;
Considerando che il regolamento n . 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3 , i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;
Considerando che la situazione del mercato mon
diale e le esigenze specifiche di certi mercati pos sono rendere necessaria la differenziazione della resti
tuzione per certi prodotti, a seconda della loro desti nazione ;
Considerando che la restituzione deve essere fis
sata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;
Considerando che l'applicazione di dette regole
e criteri alla situazione attuale del mercato del riso
ed in particolare, al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fis
sare la restituzione negli importi elencati in allegato ; Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parlare del Comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1
1 . Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 , del regolamento n. 359/
67/CEE a esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento .
2 . Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell' allegato, non è fissata alcuna
restituzione . Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea,
Visto il regolamento n . 359/67/CEE del Con
siglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (*) ed in par ticolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,
Considerando che a norma dell'articolo 17 , del regolamento n. 359/67/CEE , la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da
una restituzione all'esportazione ;
Considerando che in virtù dell'articolo 2 , del
regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restitu zioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo (2), le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospetti ve di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mer
cato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in con
formità della stessa disposizione occorre altresì assi
curare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;
Considerando che il regolamento n . 669/67 / CEE (3) ha fissato, per la campagna di commercia lizzazione 1967-1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la re stituzione all'esportazione, ed ha determinato la per centuale di diminuzione da applicare a tale restitu
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore F8 di
cembre 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967 .
Per la Commissione S.L. MANSHOLT
Vicepresidente
i1) GU n. 174 del 31 . 7 . 1967, pag. 1 . (2Ì GU n. 174 del 31 . 7. 1967, pag. 34 . (8) GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.
N. 299/20 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 12 . 67
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1967 relativo alla fissazione delle restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di rìso
(kt u.c. / 100 kg)
Numero della tariffa
doganale
comune
Ammontare
Designazione dei prodotti delle
restituzioni
10.06 Riso :
A. greggio o semigreggio (non pilato) : (I ....
1,90 2,80
2,35 2,82
2,50 3,00 (II) Riso semigreggio (non pilato)
(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/
larghezza inferiore a 2 : (b) altro :
B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :
(I) di cui almeno il 90 %> dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/
larghezza inferiore a 2 : (a) Riso semilavorato
— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria
— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo
— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria
— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (II) altro :
(a) Riso semilavorato
— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera
— Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria
— Per le esportazioni verso i paesi (*) della zona I a), della zona IV, della zona V a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico del
l'U.R.S.S. e verso la Finlandia
— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo
•— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera
— Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria
— Per le esportazioni verso i paesi (1) della zona I a), della zona IV, della zona V a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico del
l' U.R.S.S. e verso la Finlandia
— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi
3,73 4,85
6,72 5,32
4,00 5,20
7,20 5,70
(') Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n . 241 del 5 . 10 . 1967), le zone sono quelle stabilite dall' allegato A del regola mento n . 694/67/CEE (GU n . 245 dell'll . 10. 1967).
L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente, conformemente all'articolo 1 del regolamento n . 719/67/CEE, alle restituzioni, è 0,20 u.c./lOO kg.
8 . 12 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. 299/21
REGOLAMENTO N. 965/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1967
che fìssa il correttivo applicabile alla restituzione per il rìso e le rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
mente applicabile alla restituzione come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE RECOLAMENTO :
Articolo 1 Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea,
Visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consi
glio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (*), ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,
Considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso è stato fissato dal regolamento n. 522/67/CEE (2) ;
Considerando che l'applicazione delle regole, criteri e modalità di cui al regolamento n. 359/
67/CEE, ai dati di cui la Commissione dispone at
tualmente porta a modificare il correttivo attual
II correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regola mento n . 359/67/CEE , è modificato come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 di
cembre 1967 .
Il presente regolamento è obbligatorio applicabile in ciascuno degli Stati membri.
in tutti i suoi elementi ed è direttamente
Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1967 .
Per la Commissione S. L. MANSHOLT
Vicepresidente
0) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. 212 del 1° 9. 1967, pag. 35.