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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO

1A - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino soc.coop.

Sede legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre snc

Sede Amministrativa in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino snc Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630

Email:trasparenza@bccmontepruno.it- Sito internet: www.bccmontepruno.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Salerno n. 115469 – C.F. 00269570651 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1

Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Per l’applicazione delle norme relative al credito ai consumatori, l’importo dell’affidamento deve essere ricompreso da

€ 200,00 e € 75.000,00

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo:

Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3

T.A.E.G: 14,44% Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva.

Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato, si assume che abbia una durata pari a 3 (tre) mesi.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Importo totale del credito

Durata del contratto di apertura di credito Indeterminata

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TASSI

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido

entro fido:

EURIBOR 3M (MMP 365 GG) (Attualmente pari a: - 0,037%) + 11,75 punti perc.

Valore effettivo attualmente pari a: 11,713%

Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 12,23759%

Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido

EURIBOR 3M (MMP 365 GG) (Attualmente pari a: - 0,037%) + 14,5 punti perc.

Valore effettivo attualmente pari a: 14,463%

Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 15,26649%

Commissione onnicomprensiva 2%

ANNUALE Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) € 15,00

In caso di utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la banca svolge una attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l’addebito.

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali:

-

pagamento titoli ed effetti (es. assegni, cambiali, ecc);

-

esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. bonifici, utenze e RID, Ri.Ba, MAV/RAV/Freccia, ricarica carte prepagate, ecc);

-

pagamento deleghe fiscali;

-

prelevamento contanti ed emissione assegni circolari;

-

acquisto di strumenti finanziari/assicurativi;

-

ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare.

Tali casi risultano così dettagliati:

-

addebito insoluti;

-

addebiti conseguenti a prelevamenti ATM;

-

addebiti conseguenti a pagamenti POS;

-

addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca;

-

nei rapporti con i consumatori quando:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;

- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

In ogni caso la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario ossia nei seguenti casi:

-

addebito delle competenze;

-

pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca.

Resta fermo che l’autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l’autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Spese collegate all'erogazione del credito € 0,00

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Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni

economiche

Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale, MASSIMO € 500,00

Spese per la gestione del rapporto

Invio comunicazioni periodiche

POSTA: € 2,80

CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,80 NON INVIATA: € 2,80

CHIOSCO MULTIMEDIALE: € 2,80 CASELLARIO ELETTRONICO: € 2,80

Altre comunicazioni

POSTA: € 2,80

CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,80 NON INVIATA: € 2,80

CHIOSCO MULTIMEDIALE: € 2,80 CASELLARIO ELETTRONICO: € 2,80 Spese collegate al rinnovo del credito € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Inoltre, per quanto le modalità e le tempistiche inerenti la CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca http://www.bccmontepruno.it/trasparenza-prodotti-bcc-mpr-indice.php.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Variazioni unilaterali delle condizioni

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Contratto a tempo determinato

Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto (cd. Diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso, seguendo le modalità ivi indicate.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento al ricorrere di una giustificata causa. In ogni caso, il cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato, gli interessi ed ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.

Contratto a tempo indeterminato

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti.

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.

Il recesso ha l’effetto di sospendere l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

(4)

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, via Paolo Borsellino snc, 84037 Sant’Arsenio (SA), indirizzo di PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it, indirizzo di posta elettronica trasparenza@bccmontepruno.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- o un altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

Rimborso Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi

momento di rimborsare l’importo totale del credito senza preavviso in caso di recesso per giusta causa della banca, altrimenti con un preavviso di 15 giorni.

In ogni caso per il pagamento gli viene concesso un termine di 15 giorni

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati

La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all’art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione).

Diritto di recesso dal contratto di credito Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni.

Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

LEGENDA

(5)

Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Clientela al dettaglio I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.

Canone annuo / Spese tenuta conto Spese fisse per la gestione del conto.

Capitalizzazione degli interessi Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.

Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di fido / Sconfinamento extra-fido

Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.

Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Spesa singola operazione non compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Causali che non concorrono al computo delle spese per operazione

016 – Commissioni

018 – Interessi e competenze 060 – Rettifica valuta

066 – Spese 068 – Storno Spese annue per conteggio interessi

e competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratto conto Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Commissione onnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

D.M. 644/2012

Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso, quale recupero costi sostenuti per la valutazione dello sconfinamento.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce:

- Pagamento assegni, cambiali, titoli e altri effetti;

- Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, utenze, RID, etc.);

- Pagamento deleghe fiscali;

- Prelevamento di contante allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari/lettera;

- Acquisto di strumenti finanziari;

- Anticipazione effetti e altri documenti oltre i limiti del fido;

- Ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate.

Esenzioni:

La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca.

Quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- Per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo

complessivo (anche se derivante da più addebiti) è

inferiore o pari a 500,00 euro; per gli utilizzi extra-fido

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l’ammontare di questi ultimi (anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro;

- Lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia dell’esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.

Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito.

Tasso BCE (Tasso delle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea)

E’ il tasso applicato alle operazioni attraverso le quali le banche si procurano liquidità dalla Banca Centrale Europea.

Tasso di interesse debitore effettivo (TAE)

Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti, verificare che la differenza tra il tasso ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (in tal caso occorre ridurre il tasso in modo che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi.

Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

BIC – Bank Identifier Code Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario) IBAN – International Bank Account

Number

Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L’IBAN è indicato sull’estratto conto.

SEPA Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di

pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell’EPC.

Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei

sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i

cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell’area SEPA

(che comprende i Paesi UE, l’Islanda, la Norvegia il

Liechtenstein e la Svizzera).

Riferimenti

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