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Guida al rimborso annuale Iva 2013

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28 Gennaio 2013 PRIMA PARTE

IL DIRITTO AL RIMBORSO La norma comunitaria

L’art. 183 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che disciplina l’Iva armonizzata nell’Ue, stabilisce che «qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’Iva dovuta, gli stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

Tuttavia gli stati membri possono rifi utare il rimborso o il riporto se l’eccedenza è insignifi cante».

Nel prevedere che le modalità del rimborso sono stabilite dagli stati membri, la norma comunitaria ac- corda loro una certa discrezionalità, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale, sicché può dirsi che la materia non è armonizzata. Nell’esercitare questa discrezionalità, tuttavia, gli stati membri devono ri- spettare i principi dell’imposta e i principi generali dell’ordinamento comunitario, in particolare il princi- pio di neutralità dell’imposta, che è uno dei fondamenti del sistema, il principio di equivalenza, che vieta di applicare al rimborso dell’Iva una disciplina meno favo- revole rispetto a quella riservata al rimborso di tributi interni, e il principio di effettività, che vieta di rende- re impossibile o eccessivamente diffi cile il diritto del contribuente.

La normativa interna

Nella disciplina nazionale, l’art. 30 del dpr 633/72 stabilisce che se dalla dichiarazione annuale emerge un’eccedenza d’imposta detraibile, il contribuente ha diritto di computare in detrazione il credito nell’anno suc- cessivo, per utilizzarlo nei modi consentiti dalla legge.

1. Compensazione «verticale»

Il credito riportato nell’anno successivo può essere uti- lizzato, in primo luogo, per diminuire l’imposta dovuta nei periodi successivi (liquidazioni periodiche e dichia- razione annuale). Il credito dell’anno 2012, pertanto, può essere scomputato nella prima liquidazione periodica per il 2013 (quella relativa al mese di gennaio per i contri- buenti mensili, o al primo trimestre per i trimestrali).

Questa modalità di utilizzo naturale all’interno della stessa imposta, detta anche compensazione «vertica- le» o «interna», deve risultare da adeguate annotazioni nella contabilità Iva e non richiede la presentazione del modello F24; se ritenuto più comodo, tuttavia, anche ta- le compensazione può comunque essere evidenziata nel modello F24, ferma restando la sua natura, che compor- ta l’inapplicabilità dei vincoli di cui appresso.

2. Compensazione «orizzontale»

Il credito dell’anno precedente può essere utilizzato, inoltre, in pagamento di altri tributi diversi dall’Iva, pre- mi, contributi, secondo le regole dell’articolo 17 del dlgs n.

241/97 (compensazione c.d. «orizzontale»); in questo caso,

Guida

al rimborso annuale

Iva 2013

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RANCO

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però, occorre rispettare il limite massimo di 516.456,90 euro per ciascun anno solare, elevato a 1 milione per i subappaltatori edili che si trovano in determinate con- dizioni (si veda l’ultimo paragrafo).

La compensazione orizzontale è soggetta ai seguenti vincoli introdotti dal dl 78/2009:

la compensazione per importi superiori a 5.000 euro

• annui può effettuarsi solo dal giorno 16 del mese suc- cessivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o, per i crediti infrannuali, dell’istanza tri- mestrale TR), utilizzando obbligatoriamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (cfr. provvedimen- to del 21/12/2009)

la compensazione di importi superiori a 15.000 eu-

• ro è subordinata all’apposizione, sulla dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, del «visto di conformità» o, in alternativa, della sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei componenti dell’or- gano di controllo contabile.

Con la circolare n. 1 del 15/1/2010 l’Agenzia delle en- trate ha precisato, tra l’altro, che il limite di 5.000 euro (allora 10.000) riguarda, distintamente, il credito annua- le e (complessivamente) quelli infrannuali, e che fi no al detto limite i vincoli non operano anche se il credito ri- sultante dalla dichiarazione è superiore.

Entro il limite di 5.000 euro annui la compensazione del credito annuale è invece effettuabile già a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello cui il credito si riferisce (e dunque già in occasione del primo appuntamento del nuovo anno con il modello F24, ossia il 16 gennaio 2013). È possibile, per esempio, utilizzare il credito annuale Iva del 2012 per pagare, a gennaio 2013, le ritenute d’imposta operate a dicembre 2012, entro l’im- porto di 5.000 euro, anche se la dichiarazione annuale Iva 2013, dalla quale emergerà il credito, sarà presen- tata successivamente).

Oltre la predetta soglia, invece, per poter effettuare la compensazione occorre rispettare il vincolo della preven- tiva dichiarazione. In considerazione di ciò, il dl 78/2009 ha previsto la possibilità, per i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il cre- dito annuale, di presentare la relativa dichiarazione in forma autonoma, e dunque già dal 1° febbraio (in modo da poter accedere alla compensazione dal 16 marzo). Con la circolare n. 1/2011, l’Agenzia delle entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione autonoma, in via generale, a tutti i contribuenti, anche se a debito.

Per l’eventuale utilizzo in compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti (ricevuti, per esempio, in seguito a incorporazione), occor- re compilare il modello F24 con le particolari indicazioni stabilite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.

286 del 22/12/2009.

L’ulteriore vincolo per i debitori morosi

Dal 1° gennaio 2011, in base all’art. 31 del dl n.

78/2010, la compensazione dei crediti relativi alle impo- ste erariali è vietata fi no a concorrenza dell’importo dei debiti di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruo- lo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. La violazione è punita con la sanzione del 50% dell’importo del debito scaduto, fi no a concorrenza dell’importo indebitamente compensato (si veda la circolare AE n. 13 dell’11/3/2011).

In sostanza, in presenza di debiti scaduti, il credito

deve essere utilizzato prioritariamente per pagare ta- li debiti.

La preclusione in esame si rende operante anche in relazione alle somme risultati dagli accertamenti esecu- tivi di cui all’art. 29 del dl n. 78/2010, qualora sia scaduto il termine di pagamento.

Il rimborso

In alternativa al riporto a nuovo, lo stesso art. 30, dpr 633/72, prevede che i contribuenti che si trovano in una delle situazioni previste dai commi secondo, terzo e quarto, descritte di seguito, possono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso del credito risultante dalla dichia- razione annuale.

Novità

Dal modello di dichiarazione Iva 2013 approva- to dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 15 gennaio 2013, si evince che la richiesta di rimborso, da quest’anno, va espressa compilan- do il rigo VX4, presente sia sul modello ordinario che sul modello base, che ha assorbito le funzioni del soppresso quadro VR. I contribuenti che pre- senteranno la dichiarazione unifi cata troveranno un corrispondente rigo nel quadro RX del model- lo Unico 2013.

Tutti i contribuenti hanno comunque la facoltà di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma auto- noma, cioè separata dal modello Unico; tale dichiarazione può essere trasmessa a partire dal 1° febbraio 2013 e fi - no al termine di scadenza del 30 settembre 2013, cui si aggiungono ulteriori novanta giorni entro i quali la di- chiarazione, seppure tardiva, si considera valida a tutti gli effetti.

Modalità di rimborso

Nel rigo VX4, campo 1, va indicato l’importo del cre- dito risultante dalla dichiarazione annuale del quale si intende chiedere il rimborso.

Nel successivo campo 2, che rappresenta una spe- cifi cazione del campo 1, deve essere indicata la quota del rimborso che il contribuente intende ottenere con la procedura semplifi cata (o in conto fi scale), nella quale l’erogazione avviene direttamente da parte dell’agente della riscossione, entro il limite fi ssato dalla legge.

Il campo 2 non può essere compilato dai responsabili delle procedure concorsuali e dai contribuenti che hanno cessato l’attività, i quali non possono accedere al rimbor- so semplifi cato.

Iva di gruppo

Le società controllanti che intendono chiedere il rimborso del credito derivante dalle liquidazioni consolidate (c.d. Iva di gruppo), non devono utiliz- zare il rigo VX4, ma il prospetto riepilogativo PR della dichiarazione.

Regime premiale

L’art. 10 del dl n. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un regime fi scale di vantaggio per i contribuenti che esercitano attività artistica o professionale ovvero di impresa (persone fi siche e società/associazioni di persone), che prevede, tra

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l’altro, l’accelerazione del rimborso, con esonero dalla garanzia, e della compensazione dei crediti Iva. Le disposizioni attuative non sono però state ancora emanate.

I presupposti del rimborso

Vediamo ora quali sono i presupposti che legittima- no la richiesta di rimborso, che i contribuenti devono attestare indicando nel campo 3 del rigo VX4, Causale del rimborso, il codice corrispondente, desumibile dal- le istruzioni.

Codice 1 - Cessazione dell’attività (art. 30, secondo c.)

Il diritto al rimborso del credito, quale che sia l’importo, è riconosciuto ai contribuenti che hanno cessato l’attivi- tà nel corso del 2012.

Ai sensi dell’art. 35 del dpr 633/72, il termine dal qua- le decorrono i trenta giorni per comunicare all’uffi cio la cessazione dell’attività coincide con la data di ultimazio- ne delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.

Ne consegue che, agli effetti dell’Iva, per gli imprenditori tale data deve essere assunta come quella di cessazio- ne dell’attività.

Per gli esercenti arti e professioni, in assenza di specifi - che disposizioni, la data di cessazione coincide con quella dell’effettiva cessazione dell’attività professionale o ar- tistica, ancorché non siano stati defi niti tutti i rapporti inerenti le operazioni attive e/o passive.

Per le società la data di cessazione è quella della chiu- sura del bilancio fi nale di liquidazione; si presti, tuttavia, attenzione ai casi particolari.

Le società di persone che vengono sciolte senza l’apertura della formale fase di liquidazione possono considerare cessata l’attività alla data in cui risultano ultimate tutte le operazioni rilevanti agli effetti dell’Iva (in tale locuzione non rientrano gli adempimenti conse- quenziali, quali il versamento dell’imposta del periodo e la presentazione della dichiarazione annuale).

Con la risoluzione n. 140 del 10/6/97, il ministero delle fi nanze ha precisato che alle società di persone che han- no cessato l’attività non può essere negato il rimborso sul presupposto del mancato deposito del bilancio fi na- le di liquidazione, in quanto per dette società tale obbligo non sussiste; la precisazione è stata ribadita nella circo- lare n. 146 del 10/6/98.

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Relativamente ai soggetti in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, è consentito ai cu- ratori e ai commissari liquidatori, al fi ne di ottenere il rimborso dell’eventuale credito, di presentare la dichia- razione di cessata attività anteriormente alla chiusura della procedura concorsuale, sempre che risultino ulti- mate tutte le operazioni rilevanti ai fi ni dell’Iva (unica eccezione ammessa è la parcella professionale del curato- re o del liquidatore), anche se rimangono aperti rapporti di credito o debito.

Ad avviso dell’amministrazione, l’eventuale richiesta di rimborso da parte del responsabile della procedura concorsuale può essere espressa soltanto con la dichiara- zione annuale, e non anche con la speciale dichiarazione relativa alla frazione di anno antecedente alla sentenza di fallimento che il curatore o commissario liquidatore

è tenuto a presentare utilizzando il modello 74-bis. In senso contrario, però, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (si veda, tra le tante, cassazione n. 4225 del 2/3/2004).

Società in liquidazione

Secondo la direzione regionale delle Entrate per la Lombardia, l’espressione «data di ultimazione delle ope- razioni relative alla liquidazione dell’azienda» va riferita, per tutti i soggetti e non solo per quelli sottoposti a pro- cedure concorsuali, all’ultimo atto di cessione di tutti i beni, strumentali e non, a nulla rilevando la successiva attività di incasso crediti o pagamento debiti. Ne segue che la società in liquidazione, quando abbia ultimato le operazioni Iva, può comunicare la cessazione dell’attività (conseguendo così titolo al rimborso) ancorché non possa ancora chiudere la procedura di liquidazione.

Con sentenza n. 10227 del 27/6/2003, la cassazione ha statuito che la cessazione dell’attività che determi- na il sorgere del diritto del contribuente di chiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza tra l’Iva versata e quella dovuta si verifi ca solo ed esclusivamente con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda e non già con la decisione (peraltro sempre revocabile dall’imprenditore nel libero esercizio della sua autonomia privata) di cessare l’attività imprenditoriale o professionale, le prestazioni dei cui servizi o la cessione dei cui beni sono soggette all’imposta sul valore aggiun- to. Nel caso sottoposto al giudizio della corte, una società aveva ritenuto di poter chiedere il rimborso per effetto della cessazione, nel 1990, dell’attività commerciale, pur essendo entrata nella fase di liquidazione protrattasi fi no al dicembre del 1991 e avendo dichiarato la cessazione formale soltanto nel dicembre del 1992.

Nella sentenza n. 2435 del 2004, invece, la stessa corte ha ritenuto che il diritto al rimborso sorge nel momento in cui la società viene posta in liquidazione. Ciò in ragione del fatto che il passaggio alla fase di liquidazione costi- tuisce un’obiettiva causa di impedimento a recuperare l’imposta mediante il normale meccanismo della detra- zione. Va osservato, però, che questa pronuncia è stata resa con riferimento al testo dell’art. 30 anteriore alle modifi che apportate con il dl n. 90 del 1990.

La questione è di rilevante interesse e meriterebbe di trovare soluzione mediante una disciplina normativa più puntuale, che tenga conto anche delle connessioni con gli adempimenti occorrenti per il registro delle im- prese, nonché dell’evoluzione delle norme in materia di estinzione delle persone giuridiche (si veda, nella secon- da parte, il paragrafo «società estinte»).

Codice 2 - Imprese che vendono ad aliquote più basse di quelle sugli acquisti

(art. 30, terzo comma, lettera a)

Le imprese che operano in alcuni settori (es. caseifi ci, editoria, edilizia) possono trovarsi in una condizione di credito strutturale in quanto le aliquote Iva che gravano sui loro acquisti sono mediamente più elevate di quelle applicate alle operazioni attive.

La lettera a) del terzo comma dell’art. 30, pertanto, ri- conosce il diritto al rimborso al contribuente che «esercita esclusivamente o prevalentemente attività che compor- tano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli ac-

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quisti e alle importazioni.» Con l’art. 3 del dl n. 250/95 è stato stabilito che tale presupposto si realizza quando l’aliquota media d’imposta sulle operazioni attive, au- mentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni.

Vanno esclusi dal calcolo dell’aliquota media solamen- te le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili. Con la circolare n. 25/E del 19/6/2012, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’utilizzatore di beni strumentali in for- za di contratti di leasing può tenere conto dell’importo delle relative fatture d’acquisto ai fi ni del calcolo dell’ali- quota media.

Nelle operazioni attive debbono includersi anche le operazioni imponibili per le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente con il meccanismo del «reverse char- ge», ossia:

cessioni di oro da investimento imponibili su opzione

• cessioni di oro industriale e di argento

cessioni di rottami e materiali di recupero

• cessioni di fabbricati strumentali per natura impo-

• nibili ai sensi delle lettere b) e d) del n. 8-ter) dell’art.

10, dpr 633/72

cessioni di telefonini e microprocessori

prestazioni di servizi dei subappaltatori di lavo-

• ri edili.

Regimi monofase

Al calcolo dell’aliquota media non possono concor- rere le operazioni non soggette in quanto rientranti nei regimi monofase di cui all’articolo 74, primo com- ma (vendita di giornali, tabacchi ecc.), che l’articolo 19, comma 3, include fra le operazioni che danno diritto alla detrazione del tributo. Rispondendo al «question time» n. 5-01838 dell’11/12/07, il governo ha riferito che, secondo l’Agenzia delle entrate, stante il rife- rimento della disposizione del calcolo dell’aliquota media alle operazioni «soggette» all’Iva, considerato che le operazioni di cui all’art. 74, primo comma, sono equiparate alle operazioni escluse dall’Iva, nel compu- to dell’aliquota media non si deve tenere conto delle predette operazioni.

Operazioni non imponibili

Con risoluzione n. 17 del 19/3/98 il ministero del- le fi nanze ha ribadito che non rientrano nel computo dell’aliquota media le operazioni non imponibili, per le quali è previsto uno specifi co presupposto di accesso al rimborso.

Operazioni fi nanziarie internazionali

Le operazioni fi nanziarie esenti richiamate nella let- tera a-bis) del comma 3 dell’art. 19, allorquando rese nei confronti di soggetti passivi esteri, oppure di pri- vati consumatori extracomunitari, non si considerano territoriali in Italia. Nella circolare n. 28 del 21 giugno 2011, l’agenzia ha chiarito che tali operazioni non pos- sono considerarsi soggette a Iva con aliquota zero, in modo da concorrere al calcolo dell’aliquota media; esse concorrono invece alla realizzazione del presupposto basato sull’effettuazione prevalente di operazioni non territoriali di cui al successivo punto 5).

Importante

Ulteriore condizione per il rimborso è che l’ec-

cedenza detraibile sia superiore a € 2.582,28;

sussistendo tale condizione, il rimborso può esse- re richiesto anche per un importo inferiore.

CALCOLO DELL’ALIQUOTA MEDIA Esempio n. 1

aliquota media sulle operazioni passive: 15,30%

• aliquota media sulle operazioni attive: 13,85%

aliquota media sulle o.a. maggiorata: 13,85 + (10%

• di 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23

Il rimborso compete in quanto l’aliquota me- dia sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media sulle opera- zioni passive.

Esempio n. 2

ap (aliquota media sulle operazioni passive):

• 15,18%

aa (aliquota media sulle operazioni attive):

• 13,85%

aliquota media sulle o.a. maggiorata: 13,85 + (10%

di 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23

Il rimborso non compete in quanto l’aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta superiore a quella sulle operazioni passive.

Codice 3 - Imprese che hanno effettuato operazioni non imponibili per ammontare

superiore al 25% del fatturato (art. 30, terzo comma, lett. b)

Questa ipotesi riguarda i contribuenti che, effettuando le seguenti operazioni non imponibili (per le quali com- pete il diritto di detrazione), si trovano normalmente a credito dell’Iva assolta «a monte», data l’impossibilità di recuperarla attraverso il meccanismo della rivalsa nei confronti della controparte:

art. 8, dpr 633/72: cessioni all’esportazione, anche

• in triangolazione; cessioni e prestazioni a esporta- tori abituali;

art. 8-bis, dpr 633/72: operazioni assimilate alle ces-

• sioni all’esportazione (settore aeronavale);

art. 9, dpr 633/72: servizi internazionali;

• art. 71, dpr 633/72: cessioni di beni inviati nello stato

• Vaticano e nella repubblica di San Marino;

art. 72, dpr 633/72: operazioni agevolate in base ad

• accordi internazionali;

art. 74-ter, dpr 633/72: prestazioni delle agenzie di

• viaggi rese fuori dal territorio dell’Ue art. 41, dl n. 331/93: cessioni intracomunitarie

art. 58, dl n. 331/93: cessioni a operatore residente

• con consegna dei beni in altro stato membro;

art. 50-bis, dl n. 331/93: cessioni intracomunitarie e

• cessioni all’esportazione di beni estratti da un de- posito Iva.

art. 37, dl n. 41/95: cessioni all’esportazione di beni

• soggetti al regime del margine.

Il diritto al rimborso compete, sempre che l’eccedenza

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a credito superi € 2.582,28, se il rapporto fra l’ammonta- re delle suddette operazioni e quelle complessivamente effettuate supera il 25%; la percentuale va arrotondata all’unità superiore.

Ai fi ni del calcolo occorre considerare anche i corrispet- tivi delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili.

Novità

Si segnala che, a decorrere dal 2013, la realizzazione di questo presupposto è più diffi cile per effetto dell’in- troduzione dell’obbligo di fatturazione per le operazioni non territoriali indicate nel comma 6-bis dell’art. 21, dpr 633/72. In considerazione della predetta decorrenza, la novità non riguarda il rimborso del credito annuale 2012, mentre ha effetto già sui rimborsi infrannuali 2013.

Codice 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e spese per studi

e ricerche (art. 30, terzo comma, lett. c) Se non ricorrono altri presupposti, ferma restando la condizione che l’eccedenza a credito sia di ammontare superiore a € 2.582,28, può essere richiesto il rimborso dell’imposta specifi camente afferente a:

acquisti e importazioni di beni ammortizzabili re-

gistrati nel 2012;

acquisti e importazioni di beni ammortizzabili re-

• gistrati in anni precedenti, sempre che non sia già stata chiesta a rimborso (o compensata) in det- ti anni;

acquisti di beni e servizi per studi e ricerche regi-

• strati nel 2012.

Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, secondo quanto precisato con la circolare n. 2/1990, il rimborso può essere richiesto non solo in caso di acquisto, ma an- che se acquisiti in forza di contratto d’appalto.

Nozione di beni ammortizzabili

Per l’individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alla nozione accolta nella disciplina del- le imposte dirette; in tal senso si esprime la circolare n.

73 del 19/12/84, a proposito della norma che accordava la detrazione dell’Iva sui cespiti ai produttori agricoli. In quella occasione, è stato affermato il principio secondo cui «ai fi ni dell’individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle corrispondenti disposizioni previste in materia di imposizione diretta, con particola- re riguardo ai beni strumentali ammortizzabili, materiali e immateriali».

Rientrano pertanto nella nozione di «beni ammortiz- zabili» quelli per i quali la predetta disciplina prevede la deduzione di quote di ammortamento.

In base a tale considerazione, la risoluzione 2/2/1991, n. 445585 ha riconosciuto il diritto al rimborso a un’im- presa esercente attività di locazione fi nanziaria, essendo i beni da essa acquistati soggetti alla procedura di am- mortamento ai sensi dell’art. 67 (ora art. 102) del Tuir.

Con la risoluzione n. 122 del 13 dicembre 2011, l’agenzia ha precisato che il rimborso spetta anche nel caso in cui l’impresa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l’ammortamento del bene dato in locazione fi - nanziaria, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell’investimento per la durata del contratto.

In ordine ai canoni di locazione fi nanziaria di beni strumentali, modifi cando l’orientamento della circolare n. 2/1990, con risoluzione n. 392 del 28/12/2007 l’agenzia ha affermato che la possibilità di considerare «ammortiz-

zabili» i beni oggetto di contratti di locazione fi nanziaria riguarda solo l’impresa concedente e non l’impresa uti- lizzatrice.

In altra occasione, l’amministrazione fi nanziaria ha chiarito che i fabbricati strumentali per natura sono considerati oggettivamente ammortizzabili, anche se vengono concessi in locazione.

In ordine alla sussistenza del presupposto in esame, la corte di cassazione, nella sentenza n. 4 del 7/1/2004, dopo avere ricordato che, in via di principio, i concetti di «am- mortizzabilità» e di «strumentalità» non coincidono, in quanto non tutti i beni ammortizzabili sono anche stru- mentali e viceversa, ha affermato che, pur limitandosi la legge a prevedere il diritto al rimborso dell’imposta sui beni ammortizzabili, è altresì indispensabile che si tratti di beni strumentali, nel senso che la loro utilizza- zione sia funzionale allo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa.

Riguardo ai beni acquisiti in forza di contratto d’ap- palto (per esempio, fabbricati in corso di realizzazione), il diritto al rimborso compete ove sia possibile attribuire inconfutabilmente al bene «in fi eri» la qualifi ca di bene ammortizzabile.

Con risoluzione n. 372 del 6/10/2008, l’agenzia ha ne- gato che il complesso sportivo realizzato per conto di un ente pubblico, a fronte di un corrispettivo rappresenta- to dall’affi damento in gestione per un certo numero di anni, possa essere considerato bene ammortizzabile per la società appaltatrice-concessionaria, ritenendo conse- guentemente non sussistente, in capo alla società stessa, il presupposto per il rimborso del credito Iva maturato in relazione ai costi di realizzazione dell’opera. L’agen- zia ha osservato che i beni realizzati dalla società sono fi n dall’inizio di proprietà dell’ente locale concedente, per cui vanno iscritti nelle poste patrimoniali del concedente stesso e non possono essere oggetto di ammortamento ai fi ni delle imposte dirette da parte del concessionario.

Questa posizione, secondo notizie di stampa, sarebbe sta- ta modifi cata; tuttavia non constano pronunce uffi ciali.

Con la risoluzione n. 11 del 9/1/2009 l’agenzia ha ri- conosciuto, ai fi ni delle imposte sui redditi, che possono essere considerati beni strumentali ammortizzabili, fi n dal momento della consegna e della conseguente entra- ta in funzione nell’impresa locataria, ai sensi dell’art.

109, comma 2, lett. a) del Tuir, i beni strumentali (nella fattispecie si tratta di navi adibite a rimorchiatori) che l’impresa ha acquisito in base a un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.

Con risoluzione n. 147 del 9/6/2009, l’agenzia ha ribadi- to che per individuare i beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle norme previste per le imposte sui red- diti. In linea generale, in base agli articoli 102 e 102 del Tuir, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto rea- le. L’agenzia ha inoltre precisato che per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi utilizzati per fi nalità di stu- dio e ricerca, costituisce requisito necessario affi nché si intenda realizzato il presupposto stabilito dall’art. 30, se- condo comma, lett. c) del dpr 633/72, l’impiego diretto e strumentale degli stessi, da parte del soggetto passivo, nell’ambito dell’attività di impresa esercitata.

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Beni immateriali: diritti di pesca

Con la risoluzione n. 20 del 22 febbraio 2011, l’agen- zia ha chiarito che i diritti «quota tonno rosso», attinenti alla pesca contingentata del tonno rosso, secondo le di- sposizioni comunitarie e nazionali, si inquadrano nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, con- cessioni e simili. Il trasferimento di tali diritti tra soggetti passivi costituisce pertanto prestazione di servizi relativa a cessione di un «bene immateriale» dell’impresa, stru- mentale all’esercizio dell’attività di pesca professionale, da assoggettare all’Iva con l’aliquota ordinaria. L’impo- sta assolta dal committente in relazione all’acquisizione di un diritto immateriale che, ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Tuir, rientra tra i beni immateriali ammor- tizzabili, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art.

30, terzo comma, lettera c), del dpr 633/72 Valore dei terreni

L’articolo 36, comma 7, del dl 223/2006, come sostituito dall’art. 2, comma 18, del dl n. 262/2006, stabilisce che «ai fi ni del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assun- to al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza». Il comma 7-bis estende la disposizione, che in pratica qualifi ca non ammortizzabile il costo del terreno (e dunque non rimborsabile l’Iva relativa), anche alla quota capitale dei canoni dei contratti di leasing degli stessi fabbricati.

Con la circolare n. 8 del 13/3/2009 l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione agli acquisti di fabbricati strumentali, è esclusa la possibilità di rim- borsare, in base al presupposto in esame, l’Iva riferibile al valore del terreno.

Immobili degli esercenti arti e professioni

La fi nanziaria 2007 (commi 334-335 dell’articolo uni- co della legge 27/12/2006, n. 296) ha modifi cato l’art. 54 del Tuir, ripristinando la possibilità, per gli esercenti ar- ti e professioni, di dedurre le quote di ammortamento e i canoni di locazione fi nanziaria degli immobili strumen- tali all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Si tratta di una misura di carattere temporaneo, poiché la dedu- zione compete in relazione agli acquisti e ai contratti di leasing stipulati nel triennio 2007-2009.

La deduzione del costo d’acquisto dell’immobile spette- rà per quote annuali non superiori a quelle previste dal decreto sui coeffi cienti d’ammortamento, mentre per i canoni di locazione fi nanziaria è richiesto che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici.

Anche per i lavoratori autonomi valgono le disposizioni dell’art. 36, commi 7 e 7-bis, del dl 223/2006, secondo cui ai fi ni della deduzione non si deve considerare il costo del terreno. In prima applicazione, infi ne, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le quote di ammortamento e i canoni di le- asing potevano essere dedotte soltanto per un terzo.

La norma reddituale si rifl ette sull’Iva. La deducibili- tà delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, infatti, imprime agli immobili strumentali acquista- ti o presi in locazione fi nanziaria dagli esercenti arti e professioni nel suddetto triennio la qualifi ca di beni am- mortizzabili ai fi ni dell’imposizione sul reddito; dovrebbe discenderne che, relativamente ai contratti di acquisizio-

ne di immobili strumentali all’esercizio dell’arte o della professione conclusi nel triennio, si realizzi il presuppo- sto per il rimborso dell’Iva pagata all’impresa cedente o all’impresa locatrice.

Pagamenti in acconto per beni acquistati o costruiti Con risoluzione n. 111 del 9/4/2002, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’Iva relativa ai pagamenti in acconto per acquisti di beni ammortizzabili, come pure quella pagata sulle fatture per stati di avanzamento la- vori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili mediante contratti d’appalto, è rimborsabile in base al presupposto in esame.

Acconti in base a contratto preliminare

Con risoluzione n. 179 del 27/12/2005, l’agenzia ha invece ritenuto non rimborsabile l’Iva gravante sugli acconti pagati in base a un contratto preliminare per l’ac- quisto di beni ammortizzabili, in quanto il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, neppu- re qualora sia stata convenuta tra le parti l’anticipata esecuzione delle obbligazioni, compresa la consegna im- mediata della cosa.

Occorre puntualizzare che pare comunque doversi ammettere la possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva sugli acconti nel momento in cui sarà stipulato il con- tratto defi nitivo, ancorché in anni successivi, in base al principio per cui il rimborso dell’Iva sui beni ammortiz- zabili può essere richiesto anche per quelli acquistati in anni precedenti.

Società di gestione del risparmio e fondi immobiliari A norma dell’art. 8 del dl 25/9/2001, n. 351, gli im- mobili costituenti patrimonio del fondo immobiliare e le spese di manutenzione a essi relative si considerano beni ammortizzabili ai fi ni del rimborso dell’Iva; il rim- borso deve essere eseguito nei confronti della società di gestione entro sei mesi e senza prestazione di garanzie.

Riferendosi genericamente agli immobili, la disposizione speciale parrebbe riguardare anche i terreni.

Oneri pluriennali e spese incrementative

Con la citata risoluzione n. 179/2005, l’Agenzia delle entrate, in relazione alle spese di miglioramento, trasfor- mazione e ampliamento di beni terzi, concessi in uso o comodato, ha osservato che le opere realizzate su beni altrui possono essere considerate beni ammortizzabili se si concretizzano in beni materiali che hanno una lo- ro individualità e autonoma funzionalità e, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi.

In caso contrario, cioè qualora le opere non siano sepa- rabili dai beni cui accedono, le spese incrementative su beni di terzi vanno iscritte tra le «altre immobilizzazioni immateriali», per cui non si può parlare fi scalmente di

«beni immateriali», ma di oneri pluriennali ex art. 108, comma 3, Tuir.

Ne discende che il diritto al rimborso dell’Iva su ta- li spese non può essere riconosciuto, in quanto l’opera realizzata, restando di proprietà altrui, non può essere considerata bene ammortizzabile proprio del soggetto che l’ha realizzata. In senso diverso si è pronunciata la Ctp di Salerno con la sentenza n. 65 del 4/3/2009. Ad av- viso del giudice, la posizione dell’agenzia non è corretta perché le spese relative alle opere su beni di terzi, in ba-

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se ai principi contabili internazionali, non rientrano tra quelle di cui al comma 3 citato, in quanto risultano esse- re capitalizzabili, ma in quelle di cui all’art. 103 del Tuir, soggette ad ammortamento del costo, sicché la relativa Iva deve ritenersi rimborsabile.

Fattispecie diversa è costituita dalle spese incremen- tative su beni propri, su cui non risultano pronunce in ordine alla rimborsabilità o meno dell’Iva in base al pre- supposto in esame; in proposito, si è del parere che, ove si tratti di spese migliorative di beni ammortizzabili, capi- talizzate a incremento del cespite e sottoposte al processo di ammortamento, il rimborso possa essere richiesto.

Attenzione: chi chiede il rimborso in base a questo presupposto (e dunque limitatamente all’imposta relativa agli acquisti speciali qui considerati), può chiedere anche la restituzione della minore ecce- denza del triennio (successivo punto 8), che deve, naturalmente, essere depurata dell’imposta afferen- te gli acquisti di beni ammortizzabili e per studi e ricerche già chiesta autonomamente a rimborso.

In tal caso, fondandosi la richiesta su più di un presupposto, nella casella 3 del rigo VX4 occorre riportare il codice «9».

Codice 5 - Prevalente effettuazione di operazioni non territoriali

(art. 30, terzo comma, lett. d)

Questa condizione si realizza quando il contribuen- te ha effettuato prevalentemente operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva per difetto del presupposto territoriale: per esempio, il consulente che nel corso del 2012 ha operato nei confronti di un’impresa estera, fat- turando prestazioni non territoriali ai sensi dell’art. 7-ter, l’impresa edile che ha costruito un’autostrada all’estero, operazione non territoriale ai sensi dell’art. 7-quater.

La condizione non sussiste, ovviamente, quando tali operazioni siano poste in essere da stabili organizzazio- ni all’estero di soggetti residenti in Italia.

Il riferimento alla «non territorialità», secondo l’ammi- nistrazione fi nanziaria, attrae nella previsione in esame non soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servi- zi delocalizzate (come quelle esemplifi cate), ma anche quelle che erano considerate (impropriamente) non ter- ritoriali dall’ultimo comma dell’art. 7, nel testo in vigore fi no al 31/12/2009, ossia le operazioni elencate negli artt.

8, 8-bis e 9 del dpr n. 633/72 e quelle indicate negli artt.

40, comma 9 e 58 del dl n. 331/93.

Questa posizione, seppure ne sia venuto meno il fonda- mento formale per effetto della mancata riproposizione, nel contesto della nuova disciplina sulla territorialità come riformulata dal dlgs n. 18/2010, dell’impropria di- sposizione di cui all’ultimo comma del previgente art. 7, è confermata anche nelle istruzioni della dichiarazio- ne Iva 2013.

Le operazioni extraterritoriali, non soggette ad adem- pimenti formali ai fi ni dell’Iva (fi no al 2012), debbono essere assunte con riferimento al momento della loro effettuazione, da individuarsi in base ai criteri fi ssati dall’art. 6, dpr 633/72.

La «prevalenza» che conferisce il diritto al rimborso (subordinato anche in questo caso alla condizione che l’eccedenza detraibile sia superiore a € 2.582,28) sussiste se l’importo complessivo delle operazioni in esame supe-

ra il 50% di tutte le operazioni effettuate.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. b), le operazioni «non territoriali» si considerano opera- zioni con diritto di detrazione subordinatamente alla condizione che, se fossero effettuate in Italia, darebbe- ro tale diritto.

Codice 6 - Soggetti non residenti in Italia (art. 30, terzo comma, lett. e)

Il diritto di chiedere il rimborso è riconosciuto, sem- pre se l’eccedenza a credito supera € 2.582,28, ai soggetti d’imposta stranieri che hanno acceso una posizione Iva in Italia attraverso l’istituto della rappresentanza fi sca- le, contemplato dall’art. 17 del dpr 633/72.

Secondo questa disposizione, i soggetti non resi- denti possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti previsti dalle disposizioni sull’Iva mediante un rappresentante fi scale, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni medesime.

La qualifica di rappresentante fiscale deve essere comunicata alla controparte anteriormente all’effettua- zione dell’operazione e deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l’uffi cio delle Entrate competen- te in relazione alla residenza del rappresentante. A tal riguardo va segnalato che ad avviso dell’amministra- zione fi nanziaria è imprescindibile, nel caso di nomina effettuata secondo l’ultima modalità indicata, l’avvenuta annotazione della lettera in un apposito registro tenuto dall’uffi cio delle Entrate, formalità che non può essere, dunque, surrogata dalla semplice protocollazione o tim- bratura della lettera stessa da parte dell’uffi cio.

Con risoluzione n. 116 del 26/8/98 è stato chiarito che nell’ipotesi in cui il soggetto estero abbia provveduto al- la sostituzione del rappresentante fi scale che risultava intestatario delle polizze fi deiussorie prodotte all’uffi - cio per l’ottenimento del rimborso, è consentito al nuovo rappresentante regolarizzare le garanzie in modo che la società possa conseguire il rimborso.

Si richiama l’attenzione sul fatto che è rimborsabile soltanto l’imposta detraibile ai sensi delle disposizioni degli artt. 19 e seguenti.

Soggetti identifi cati direttamente

Il diritto al rimborso in base alla disposizione in esame spetta altresì nell’ipotesi in cui il soggetto non residen- te, anziché attraverso un rappresentante fi scale, abbia aperto direttamente una posizione Iva identifi candosi ai sensi dell’articolo 35-ter del dpr 633/72.

Chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 44 del 1° agosto 2003, nella quale è stato precisato che i soggetti non residen- ti devono chiedere, contestualmente alla presentazione del modello VR (ora della dichiarazione annuale) o en- tro i quaranta giorni successivi, l’accreditamento del rimborso indicando gli estremi del conto bancario o po- stale. L’erogazione potrà avvenire secondo le ordinarie procedure vigenti in materia di conto fi scale anche se il soggetto non residente risulta titolare di conto corrente in altro stato; in tale ipotesi, tuttavia, occorre considerare le commissioni di accredito dovute all’istituto di credito e i relativi tempi.

Stabile organizzazione

A seguito delle modifi che apportate dal dl 135/2009,

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l’esistenza di una posizione aperta mediante rappresen- tante fi scale (o mediante identifi cazione diretta) non è più compatibile con l’esistenza di una stabile organizza- zione. In presenza di stabile organizzazione, pertanto, non è consentito al soggetto estero aprire ulteriori posi- zioni Iva in Italia.

Premesso che non constano tuttora chiarimenti uffi cia- li, parrebbe corretto ritenere che la stabile organizzazione possa accedere al rimborso, sulla base del presupposto qui in esame, limitatamente agli acquisti di beni e servi- zi effettuati direttamente dal soggetto estero e transitati dalla propria dichiarazione, mentre per gli acquisti pro- pri possa chiedere il rimborso qualora sussista uno degli altri presupposti dell’art. 30.

Codice 7 - Produttori agricoli che hanno effettuato vendite non imponibili

(art. 34, comma 9)

I produttori agricoli e ittici che applicano il regime speciale di cui all’articolo 34, com’è noto, non possono recuperare l’Iva assolta sugli acquisti, ma trattengono (a titolo di detrazione forfetaria) una somma corrispon- dente alle percentuali di compensazione stabilite con apposito dm, applicate all’importo imponibile delle ces- sioni di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata al dpr n. 633/72. Nel caso di cessioni all’espor- tazione o intracomunitarie non imponibili, dunque, mancando l’applicazione dell’imposta, il recupero for- fetario con la suddetta modalità non è concretamente possibile.

Il comma 9 dell’art. 34 contempla pertanto una spe- cifi ca previsione che attribuisce il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva corrispondente alle percentuali di compensazione che risulterebbero applicabili, qualora effettuate nel territorio dello stato, alle seguenti opera- zioni aventi per oggetto prodotti compresi nella prima parte della tabella A:

cessioni all’esportazione di cui al primo comma

dell’art. 8 (incluse le vendite su dichiarazione d’in- tento degli esportatori abituali);

cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all’art.

38-quater;

cessioni a favore di organismi internazionali di cui

all’art. 72;

cessioni intracomunitarie.

• Anche se si tratta di una disposizione normativa auto- noma rispetto a quelle delineate nell’art. 30, il ministero delle fi nanze ha precisato che l’ipotesi di rimborso in questione si ricollega alla disciplina generale stabilita dal citato articolo e che, pertanto, il rimborso compete solamente nel caso in cui l’eccedenza superi l’importo di € 2.582,28.

La richiesta di rimborso può riguardare sia l’Iva teori- ca di competenza (afferente, cioè, a operazioni registrate nel 2012), sia quella relativa a operazioni registrate negli precedenti, purché, ovviamente, non sia già stata chiesta a rimborso in precedenza.

Codici 8 e 10 - Minore eccedenza del triennio Qualora non ricorra nessuna delle ipotesi sopra illu- strate, il quarto comma dell’art. 30 consente comunque di accedere al rimborso ai contribuenti che per tre anni consecutivi hanno presentato la dichiarazione a credito:

in tal caso è ammesso il rimborso del minor credito d’im-

posta risultante dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio, anche se inferiore a € 2.582,28.

La disposizione è diretta a mitigare la tassatività delle condizioni di accesso al rimborso, consentendolo nei li- miti della minore eccedenza di un arco temporale di tre anni; tale minore eccedenza può essere chiesta a rimbor- so anche solo parzialmente. Il codice causale da indicare nella casella 3 del rigo VX4 è «8».

Attesa l’equiparazione tra rimborso e compensazione

«orizzontale», le eccedenze devono essere considerate al netto di quanto eventualmente compensato con il mo- dello F24.

Con risoluzione n. 103 del 29/3/2002 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che possono avvalersi della di- sposizione sul rimborso del minor credito del triennio anche i curatori fallimentari, nel corso della procedura, considerato che non esiste alcuna preclusione norma- tiva e che, del resto, la legge sull’Iva non discrimina la fase di gestione dell’impresa da quella della liquidazio- ne, anche concorsuale. Ai fi ni in esame, secondo l’agenzia, si devono prendere in considerazione le eccedenze cre- ditorie emergenti dalle dichiarazioni annuali, ma non anche quella della speciale dichiarazione relativa alle operazioni registrate nella frazione di anno solare ante- cedente all’apertura del fallimento.

Società aderenti all’Iva di gruppo

Possono chiedere il rimborso in base al presupposto in esame anche le società controllate che, all’atto dell’in- gresso nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito dell’anno precedente, per effetto della preclusione introdotta dal- la legge fi nanziaria per il 2008. Tale credito resta infatti defi nitivamente nella disponibilità della società che ne è titolare, la quale potrà chiederlo al rimborso in presen- za dei presupposti di legge, compreso quello della minore eccedenza del triennio. Il codice causale da indicare nel- la casella 3 del rigo VX4 è «10».

SECONDA PARTE LA PROCEDURA

Con provvedimento del 28 gennaio 2012, l’Agenzia delle entrate ha ridefi nito le modalità di richiesta del rimborso, in conseguenza della soppressione del model- lo VR e della reintroduzione della richiesta nell’ambito della dichiarazione annuale. Si riportano di seguito al- cuni passaggi del provvedimento.

Rettifi ca della somma

La rettifi ca della somma richiesta a rimborso in conto fi scale avviene mediante presentazione di una dichia- razione annuale Iva o di una dichiarazione unifi cata integrativa. In tal caso, l’erogazione del rimborso è rimes- sa alla valutazione dell’uffi cio. Nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la predetta dichiarazione integrativa va presentata en- tro il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, dpr n. 322/98, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazio- ne relativa al periodo d’imposta successivo.

Società controllanti

Per i rimborsi richiesti dalla società controllante, è fatto obbligo alla società controllata che ha trasferito l’eccedenza di credito d’imposta presentare preventiva-

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mente la propria dichiarazione.

Attività dell’uffi cio e dell’agente della riscossione Entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione recan- te richiesta di rimborso in conto fi scale, l’Agenzia delle entrate trasmette all’agente della riscossione i relativi dati per via elettronica. Nei successivi dieci giorni, l’agen- te della riscossione chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione della garanzia ovvero la dichiarazione so- stitutiva di esonero.

L’agente eroga il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall’inte- statario del conto fi scale.

Se invece il rimborso è richiesto con la procedura ordinaria, l’agente della riscossione provvede all’eroga- zione sulla base della disposizione di pagamento emessa dall’uffi cio, ai sensi dell’art. 20, comma 4-bis, del decreto 28 dicembre 1993, n. 567.

Interessi

Ai sensi dell’art. 38-bis del dpr 633/72, sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi cal- colati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta. Il tasso annuo degli interessi, fi no al 31/12/2009 del 2,75%, a decorre- re dall’1/1/2010 è stato ridotto al 2% dall’art. 1 del dm 21/5/2009.

In base alle indicazioni contenute nella circolare n. 119 del 22/7/1994, l’erogazione degli interessi eventualmente dovuti dall’agente della riscossione deve formare oggetto di specifi ca, distinta richiesta da parte del creditore.

La maturazione degli interessi è sospesa nel periodo compreso fra la data in cui l’uffi cio ha notifi cato la richie- sta dei documenti di rito e la data della loro consegna, qualora detto periodo superi quindici giorni e il ritardo sia imputabile al contribuente.

Società di comodo

Ai sensi dell’art. 3, comma 45, della legge n. 662/96, non possono ottenere il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale le società che, nel corrispon- dente periodo d’imposta, devono essere qualifi cate non operative in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 37 del medesimo articolo 3.

Con la circolare ministeriale n. 36 del 13/2/1997 è sta- to precisato che il «congelamento» del credito riguarda anche la parte costituita da eccedenze riportate dagli anni precedenti.

Con la circolare n. 25 del 4/5/2007, poi, è stato chiarito che la disposizione riguarda esclusivamente l’ecceden- za a credito risultante dalla dichiarazione annuale, per cui la società in possesso dei requisiti richiesti dal se- condo comma dell’art. 38-bis potrà ottenere il rimborso del credito infrannuale, salvo l’obbligo di restituzione, con gli interessi, qualora a fi ne esercizio dovesse risul- tare non operativa.

In considerazione del fatto che la verifica delle condizioni di non operatività attiene alla disciplina dell’imposizione diretta (ed è quindi effettuabile all’at- to della chiusura dei bilanci o della compilazione della dichiarazione dei redditi), le società, qualora intendano chiedere il rimborso del credito, possono attestare la con- dizione di operatività barrando la casella 6 del rigo VX4;

successivamente dovranno confermare tale attestazione mediante autocertifi cazione.

In base alle modifi che apportate dall’art. 35, comma 15, del dl 223/2006, per le società e gli enti non operativi l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione pre- sentata ai fi ni dell’Iva, oltre che non rimborsabile, non può neppure formare oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del dlgs n. 241/97, né di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del dl 70/88.

Inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fi ni dell’imposta sul valore aggiunto almeno pari all’importo che risulta dalla applicazione delle per- centuali di cui al comma dell’art. 30, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a de- bito relativa ai periodi d’imposta successivi.

Diniego del rimborso

Se l’uffi cio ritiene insussistenti i presupposti per il rimborso, notifi ca al contribuente un provvedimento di diniego, invitandolo a computare in detrazione il credito nella prima liquidazione utile ovvero nella dichiarazione annuale, previa annotazione nel registro degli acquisti.

Questa prassi è stata codifi cata nel regolamento ap- provato con dpr n. 443 del 10/11/1997, le cui disposizioni sono state illustrate dal ministero delle fi nanze con la cir- colare n. 134 del 28/5/1998.

Col predetto decreto è stato, inoltre, stabilito che il credito relativo al rimborso negato è improduttivo di interessi e che se il contribuente impugna il provvedi- mento di diniego, i relativi effetti sono sospesi e il credito potrà essere portato in detrazione solo dopo la senten- za defi nitiva.

Società estinte

L’art. 5 del dm 26 febbraio 1992 stabilisce che il rim- borso Iva spettante alla società cancellata dal registro delle imprese può essere eseguito al liquidatore nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio fi nale di liquidazione depositato nella can- celleria del tribunale.

Al riguardo, nella risoluzione n. 77 del 27 luglio 2011 l’Agenzia delle entrate ha osservato che questa disposi- zione si inquadra nel contesto normativo antecedente la modifi ca della norma del codice civile che disciplina gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali, come interpretata dalle sezioni unite della corte di cassazione. Con l’irreversibile estinzione della società, viene a mancare il soggetto al quale l’uffi cio potrebbe liquidare il rimborso, in quanto non può esservi rappresentante legale di un soggetto estinto.

Di conseguenza, si deve ritenere che, come per le socie- tà di persone, anche per le società di capitali la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta diretta- mente ai soci, pro quota.

Per quanto riguarda la materiale erogazione del rimborso, l’agenzia osserva poi che con la circolare n.

255/2000 è stato chiarito, in relazione ai soci di società di persone cessate, che il conferimento di una delega a un solo socio per la riscossione del rimborso non costitu- isce un obbligo, ma una mera facoltà.

Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale del- le società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, viene evidenziata l’opportunità di conferire delega alla riscossione a uno di essi o a un terzo,

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al fi ne di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. I soci titolari del diritto al rimborso potrebbero pertanto delegare all’incasso lo stesso ex liquidatore, previa comunicazione della delega al competente uffi cio dell’Agenzia delle entrate.

Società controllanti e controllate

Per le società che si avvalgono della procedura di li- quidazione dell’Iva cosiddetta «di gruppo» di cui al dm 13/12/1979 (società controllate e controllanti), il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’eccedenza di cre- dito consolidata è la società controllante. A tal fi ne, come già detto, deve essere utilizzato non il quadro VX, ma il prospetto riepilogativo 26 PR.

Ai fi ni della verifi ca della sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 30, terzo comma, occorre fare riferimen- to alla situazione di ciascuna delle società del gruppo, compresa la controllante, che hanno evidenziato nelle rispettive dichiarazioni annuali un credito trasferito e non compensato.

E’ inoltre necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni a credito delle società controllate.

La garanzia

Per ottenere il rimborso è necessario, salvo che nei casi particolari descritti più avanti, prestare idonea garan- zia: polizza fi deiussoria o atto di fi deiussione rilasciati da una compagnia assicuratrice, da un’azienda o un istituto di credito, oppure da un’impresa commerciale giudicata affi dabile dall’amministrazione fi nanziaria; cauzione in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa, o anche in buoni postali fruttiferi.

Per le piccole e medie imprese, le garanzie possono es- sere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fi di di cui all’art. 29 della legge 5/10/1991, n. 317 (la disciplina dell’attività dei «confi di» è ora contenuta nell’art. 13 del dl n. 269/2003, come modifi cato dalla legge n. 244/2007), sotto forma di depositi bancari in titoli vin- colati, secondo le disposizioni del regolamento approvato con decreto delle fi nanze n. 366 del 22/9/1999.

Per i gruppi societari con patrimonio risultante dal bi- lancio consolidato superiore a 258.228.449,50 euro (500 miliardi di vecchie lire) la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione, da parte della capogruppo o controllante, dell’obbligazione verso l’amministrazione fi nanziaria; si vedano in proposito i chiarimenti e lo sche- ma di obbligazione diffusi dal ministero con la circolare n. 164 del 22/6/1998.

Con risoluzione n. 189 del 12/6/2002 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la garanzia deve essere presta- ta necessariamente dalla società al vertice del gruppo (o dalla controllante, nell’ipotesi in cui il gruppo sia costitu- ito solo da due società: controllante e controllata), mentre non è ammessa la garanzia da parte di soggetti interme- di, quali le sub-holding.

Con risoluzione n. 202 del 3/8/2007, l’agenzia ha pre- cisato che la società capogruppo non può garantire se stessa nella forma dell’assunzione diretta dell’obbliga- zione, ma dovrà prestare garanzia nei modi ordinari (a nulla rilevando la circostanza che si tratti di una socie- tà controllata dal ministero dell’economia). Tuttavia, con successiva risoluzione n. 51 del 25/2/2009, l’agenzia ha ritenuto che, nell’ambito della procedura Iva di gruppo, la possibilità per la società capogruppo/controllante Iva

di garantire - mediante assunzione diretta dell’obbligo di restituzione del credito stesso ai sensi dell’articolo 38-bis, primo comma, terzo periodo - l’eccedenza di credito Iva proveniente dalla società controllata, può essere ricono- sciuta anche per l’eccedenza chiesta a rimborso, quando in capo alla società controllata, da cui il credito deriva, si è realizzato uno dei presupposti.

Riguardo alle imprese assicuratrici abilitate a presta- re fi deiussione, il ministero, con la circolare n. 129 del 3/5/1997, ha chiarito che per effetto del dlgs 17/3/1995, n. 175, con il quale sono state recepite le prescrizioni in materia di assicurazione danni dettate dalla direttiva Ce n. 92/49, tutte le compagnie autorizzate a esercitare nel ramo cauzioni si intendono autorizzate a prestare la garanzia per il rimborso dell’Iva, se fi gurano nell’elenco redatto dall’Isvap oppure, per le imprese e le rappre- sentanze di imprese aventi sede nell’Ue, nell’elenco pubblicato nella G.U. del 27/6/1996.

Per quanto riguarda, invece, le imprese commercia- li, che sono ammesse a prestare garanzia se giudicate affi dabili dall’amministrazione fi nanziaria, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 66 del 5/4/2000, con- cernenti anche le imprese comunitarie.

Ambito della garanzia

La garanzia deve avere validità fi no alla scadenza dei termini per l’accertamento e deve coprire non solo il credito d’imposta cui si riferisce, bensì, sempre nei li- miti della somma richiesta a rimborso, tutti i crediti a qualsiasi titolo vantati dall’amministrazione fi nanziaria riguardo all’Iva (per esempio, imposta interessi, sanzio- ni, spese di notifi ca) originati da provvedimenti emessi dagli uffi ci delle Entrate sia per la stessa annualità del rimborso che per le annualità precedenti, purché notifi - cati nel periodo di validità della garanzia stessa.

Con la circolare n. 146/98 è stato però precisato che l’amministrazione non può escutere la garanzia relati- vamente ai crediti scaturiti a seguito di accessi, ispezioni, verifi che o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscen- za prima dell’inizio della validità della garanzia stessa.

Ai sensi dell’art. 9 del dl n. 269/2003, la durata della garanzia non può comunque superare tre anni dalla data del rimborso; in sostanza, il periodo di validità della ga- ranzia viene a scadere nel più breve termine tra quello di decadenza per l’accertamento e il decorso di tre anni dall’esecuzione del rimborso.

Poiché il rimborso viene eseguito direttamente dall’agente della riscossione fi no a concorrenza dell’im- porto di 516.456,90 euro, e su disposizione dall’uffi cio per l’eventuale eccedenza, il contribuente che chiede la restituzione di un credito superiore a detto limite può presentare separatamente le garanzie, in tempi diversi, dopo averne ricevuto distintamente richiesta da ciascu- no dei due enti erogatori; in alternativa, può presentare un’unica garanzia, per l’intero ammontare del rimbor- so, all’agente della riscossione.

La garanzia deve essere comunque rilasciata a favo- re dell’uffi cio delle Entrate competente.

Con provvedimento del 10/6/2004, l’agenzia ha appro- vato un nuovo schema unico di fi deiussione, da utilizzare sia da parte delle compagnie assicuratrici che dalle ban- che. In questo contesto, è stato previsto un meccanismo di accertamento dell’autenticità della garanzia consistente in uno scambio di corrispondenza tra l’uffi cio e il fi deius-

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sore. In conseguenza di ciò, si è ritenuto che sia venuta meno la necessità di autenticare la fi rma del soggetto che ha rilasciato la garanzia.

Omissione della garanzia: effetti

Con la circolare n. 17 del 6 maggio 2011, l’agenzia ha affrontato la questione delle conseguenze che derivano dall’omessa presentazione della garanzia, distinguendo il caso in cui il rimborso debba essere disposto dall’uf- fi cio (procedura ordinaria) da quello in cui sia erogato direttamente dall’agente della riscossione (procedura semplifi cata o in conto fi scale).

Procedura ordinaria

La circolare chiarisce anzitutto che l’atto di garanzia, pur rappresentando un documento da acquisire durante l’iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al con- tribuente ai fi ni del controllo della regolarità formale dell’istanza presentata, ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso. Essendo quindi l’atto di garanzia del tutto ininfl uente ai fi ni dell’accertamento e della rettifi ca della dichiarazione da cui risulta il credi- to Iva, l’eventuale mancata presentazione dell’atto stesso non fa scattare il prolungamento del termine di decaden- za del potere di accertamento, non rientrando esso tra i documenti cui si riferisce l’articolo 57 del dpr 633/72.

L’agenzia osserva, inoltre, che la garanzia è destina- ta a cessare ovvero a essere superfl ua, se non prestata, qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incon- testabile per decorso dei termini di accertamento, per cui, in tale ipotesi, il rimborso deve essere comunque eroga- to anche senza garanzia.

Infi ne, in caso di mancata prestazione della garanzia, il contribuente può rettifi care la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa al fi ne di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazio- ne o compensazione (variazione del quadro VX). Resta salva la facoltà per il contribuente di presentare all’uffi - cio la garanzia tardivamente, ma comunque prima che siano decorsi i termini di decadenza dell’accertamen- to, cosicché lo stesso possa procedere alla liquidazione del rimborso.

Procedura semplifi cata

A differenza dei rimborsi richiesti con procedura or- dinaria, nella procedura del conto fiscale è previsto espressamente che, qualora non venga prestata la ga- ranzia entro quaranta giorni dalla richiesta di rimborso, la stessa non ha corso.

Anche in questo caso il contribuente può rettifi care la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa, al fi ne di indicare, alter- nativamente, il medesimo credito (o parte di esso):

come eccedenza da utilizzare in detrazione o compen-

sazione (variazione del quadro VX);

come eccedenza da erogare tramite procedura ordina-

• ria (variazione del quadro VR).

Per gli anni antecedenti il 2010, per i quali era prevista la separata presentazione del Modello VR direttamente all’Agente della riscossione, la richiesta di rettifi ca, sia per il rimborso ordinario che semplifi cato, andrà presen- tata a quest’ultimo soggetto.

Infi ne, il contribuente che sia in grado di prestare, an- che se tardivamente, le garanzie, potrà sollecitare, con un’ulteriore istanza, diretta all’agente della riscossione

competente, la liquidazione del rimborso, cui sarà at- tribuito un nuovo ordine cronologico nell’ambito della graduatoria di erogazione dei rimborsi stessi.

Quando non occorre la garanzia

Nell’art. 38-bis sono previsti alcuni casi in cui non oc- corre prestare la garanzia, che vanno ad aggiungersi alla previsione generale contenuta nell’art. 21 del dm n. 567/93, secondo cui non occorre prestare garanzia al concessionario per l’erogazione di rimborsi fi no all’am- montare del 10% dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fi scale, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati (ai fi ni della verifi ca del limite, si cumulano i rimborsi erogati nei due anni pre- cedenti la data della richiesta).

Si riportano, di seguito, i casi di esonero dall’obbligo di garanzia.

Crediti fi no a € 5.164,57

Sono esonerati dall’obbligo di prestare garanzia i con- tribuenti che richiedono un rimborso d’imposta non superiore a € 5.164,57. Tale limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non a ogni singola richiesta, per cui nell’ipotesi di più richieste (esempio, rimborso annuale e infrannuale) di importo complessivo superiore al predet- to limite, scatta l’obbligo di prestare la garanzia.

Con risoluzione n. 165 del 3/11/2000 il ministero ha chiarito che i contribuenti con crediti superiori a € 5.164,57 possono chiedere il rimborso fi no a tale importo senza obbligo di garanzia e utilizzare il residuo credi- to in compensazione «orizzontale» (cioè in pagamento di altri tributi, premi o contributi). E’ stato così implici- tamente chiarito anche che il tetto di € 5.164,57 per il rimborso senza garanzia non è intaccato dalle compen- sazioni con il modello F24. Un chiarimento più esplicito in tal senso si rinviene nella successiva risoluzione n.

38 del 29/3/2001.

Imprese virtuose

Altra ipotesi di esonero dal prestare garanzia (non valido, però, per tutti i presupposti di accesso al rim- borso, come si preciserà più avanti) riguarda le imprese fi nanziariamente in buona salute e in regola con fi sco e previdenza. In particolare, sono richieste le seguen- ti condizioni:

attività esercitata da almeno cinque anni

a) assenza di accertamenti da cui risulti una differenza b)

tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta (o a credito) dichiarata superiore a determinate soglie;

presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto c) di notorietà attestante che non vi sono state ridu-

zioni del patrimonio né alienazioni di azioni o quote proprie oltre una certa percentuale e che sono sta- ti eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Sussistendo tali condizioni, l’impresa otterrà senza prestazione di garanzia il rimborso, fi no a concorrenza di un importo pari alla metà dell’ammontare comples- sivo dei versamenti tributari e contributivi affl uiti nel conto fi scale nel biennio precedente. A tal fi ne, l’impre- sa dovrà presentare autocertifi cazione redatta secondo lo schema allegato alla circolare ministeriale n. 54 del 4/3/99. In merito ai termini di presentazione dell’auto- certifi cazione, si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 109 del 14/1/2011.

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