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COMUNE DI MONEGLIA (PROVINCIA DI GENOVA)

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Academic year: 2022

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1 COMUNE DI MONEGLIA

(PROVINCIA DI GENOVA)

CAPITOLATO SPECIALE PER ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALE E DI GRUPPO A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ IN AMBIENTE SCOLASTICO, EXTRASCOLASTICO E FAMILIARE, VIGILANZA PRESCOLASTICA E AL TERMINE DELLE LEZIONI- DURATA 2

ANNI dal 14.06.2021 al 13.06.2023

Art. 1 – Oggetto e destinatari del servizio

Il Servizio si sostegno educativo è rivolto a minori residenti nel Comune di Moneglia che vivono in situazioni di disagio sociale/ familiare/ educativo, intervenendo attraverso un approccio relazionale in modo trasversale rispetto ai contesti di vita degli stessi.

La finalità preminente del servizio è quella di creare le condizioni socio educative e ambientali per sostenere i diversi momenti di crescita, facendo emergere e promuovendo le risorse positive presenti nel minore, potenziando e valorizzando le competenze nei genitori e nell’ambiente di contesto.

Le attività suindicate si svolgono nei luoghi di vita dei minori o dove si evidenziano problemi al fine di attivare processi di cambiamento.

Il Servizio pur connotandosi in termini di sostegno e recupero alle situazioni di disagio psicosociale e/o familiare, mantiene una forte valenza preventiva e di promozione della qualità della vita dei minori.

Gli interventi di supporto si articolano in:

1) Interventi in ambito scolastico individuale o di gruppo: a favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Moneglia e frequentanti i servizi 0- 3 anni pubblici, la scuola dell’infanzia statale o paritaria, la scuola primaria e secondaria di primo grado statale, sia con riconoscimento dell’handicap, sia con problemi legati all’apprendimento e alla capacità di relazionarsi in modo adeguato con il contesto di inserimento. I destinatari di questo servizio sono individuati di concerto tra la Scuola, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 4 Chiavarese e i referenti dei servizi sociali del Comune di Moneglia;

2) Interventi in ambito extrascolastico: a favore di minori di qualsiasi età e rispettivi nuclei familiari che vivono in situazioni di fragilità tali da favorire l’insorgenza di problematiche relazionali, di emarginazione e/o devianza;

3) Incontri protetti: a favore di minori interessati da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che indichi tale modalità come necessaria alla tutela del minore nel rapporto con una o entrambe le figure genitoriali;

4) progetto di vigilanza prescolastica: a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria di Moneglia dalle ore 7.40 alle ore 8.15 per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì;

5) progetto integrativo di vigilanza al termine delle lezioni: a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria di Moneglia in giornate da stabilire a seconda dell’orario scolastico, con orario dalle ore 15.20 alle 16.20.

La condizione di alunno disabile è certificata, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della Legge n.

289/2002 e dal DPCM 23.02.2006, n. 185, da verbale di accertamento redatto dal Collegio per

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2 l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap previsto dal DPCM n. 185 del 23.02.2006 e da diagnosi funzionale redatta da servizio specialistico pubblico o privato accreditato.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

La ditta aggiudicataria garantirà che i servizi di cui sopra siano svolti mediante operatori in possesso di un idoneo titolo di studio, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

Nell’anno scolastico 2020/2021, sono state erogate:

A) n. 60 ore settimanali a favore di soggetti minori, destinatari del servizio, dal lunedì al venerdì, sia in ambito scolastico che extrascolastico;

B) n. 2 ore e 55 minuti a settimana per il servizio di vigilanza prescolastica per le classi della scuola primaria, per l’intero anno scolastico dalle ore 7.40 alle ore 8.15 dal lunedì al venerdì;

C) n. 1 ora a settimana per il servizio integrativo di vigilanza al termine delle lezioni nelle classi della scuola primaria, svolto un giorno a settimana, dalle ore 15.20 alle ore 16.20.

Per l’intero anno sono state erogate

D) n. 4 ore settimanali a favore di minori seguiti dall’equipe minori distrettuale in ambito extra scolastico.

I progetti A) e B) dovranno seguire il calendario scolastico che verrà adottato per l’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 e saranno effettuati dal lunedì al venerdì rispettando gli orari di funzionamento delle scuole.

Il progetto C) dovrà seguire il seguente calendario: da quando inizierà l’orario pomeridiano, ossia indicativamente da fine settembre fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023, sulla base delle necessita dipendenti dall’orario che sarà approvato dall’Istituto Scolastico.

Il progetto di affido educativo seguirà la durata indicata all’Ass.te sociale e/o dall’equipe minori del distretto.

Si precisa che gli educatori dovranno essere in numero tale da assicurare lo svolgimento del servizio su più utenti nella medesima fascia oraria.

Ogni educatore potrà seguire più soggetti, con modalità e tempi individualizzati da concordare con l’Assistente Sociale Distrettuale e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 4- Chiavarese.

Il servizio di supporto educativo extrascolastico dovrà essere svolto al domicilio dell’utente ovvero presso sedi che verranno individuate all’interno di ogni singolo progetto individualizzato predisposto dai servizi sociali. Il servizio di supporto educativo scolastico potrà essere svolto anche a favore di alunni residenti ma frequentanti i plessi scolastici di altri comuni, ubicati nel raggio di 15 km dal Comune di Moneglia.

Gli educatori dovranno raggiungere le sedi di svolgimento del servizio con mezzi propri.

Il soggetto partecipante dovrà presentare un progetto dettagliato di gestione del servizio che contempli l’organizzazione e gli aspetti eventualmente migliorativi in relazione allo svolgimento del servizio medesimo.

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3 Eventuali variazioni nella modalità di prestazione del servizio saranno concordate nel corso di incontri ai quali parteciperanno l’Assistente Sociale Distrettuale, i referenti del Comune di Moneglia e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 4- Chiavarese.

Qualora il numero dei soggetti assistiti venga a modificarsi nel corso dell’anno scolastico e, sia nel caso sia diminuito sia che sia incrementato, il servizio verrà riorganizzato secondo le direttive dell’Assistente Sociale Distrettuale, dei referenti del Comune e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile.

E’ fatto divieto al soggetto affidatario di ricorrere al subappalto e/o a sub affidamento anche parziale del servizio.

Art. 3 – Luoghi di esecuzione

I servizi previsti nel presente capitolato potranno essere svolti a scuola, in famiglia, presso centri di socializzazione e/o aggregazione, servizi socio assistenziali, biblioteca, strutture ricreative e sportive e in qualunque altro luogo ritenuto idoneo alla situazione da parte dei referenti dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 4 -Durata dell’affidamento

L’affidamento dell’appalto avrà la durata di n. 2 (due) anni, dal 14.06.2021 al 13.06.2023, sulla base delle ore richieste dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 4, dell’Assistente Sociale e dell’Equipe Minori del Distretto.

Art. 5 – Importo a base d’asta.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stati valutati in € 300,00= annui (per formazione degli addetti), IVA al 22% esclusa.

L’importo orario a base di gara per ogni ora di servizio di assistenza educativa prestata è di Euro 23,868=, oltre ad Iva nella misura di legge. Il prezzo è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non, dal Capitolato speciale d’appalto

L’importo complessivo presunto dell’appalto per la sua intera durata prevista in anni 2 (due), dal 15.06.2021 al 14.06.2023 è pari ad € 116.857,73= (IVA esclusa nella misura di legge), oltre gli oneri di sicurezza, pari a €. 600,00=, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs. n.

50/2016, il tutto per complessivi €. 117.457,73= (IVA esclusa). Tale importo è stato determinato moltiplicando l’importo orario a base di gara per il numero di ore di assistenza educativa, stimate per tutto il periodo di durata dell’appalto ed ipotizzando un monte ore annuo pari a n. 2.448 ore.

Il Comune si riserva la possibilità di ridurre o aumentare il numero delle ore di servizio, con corrispondente riduzione od aumento del corrispettivo spettante, senza che da parte del soggetto aggiudicatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

I costi per il coordinamento del servizio sono compresi nel prezzo offerto e non dovranno comportare oneri aggiuntivi per il Comune.

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4 Art. 6- Revisione del prezzo

I corrispettivi determinati in sede di gara resteranno fissi e invariati per la prima annualità. Per l’anno successivo al primo, il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione periodica, a richiesta del soggetto affidatario, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat rispetto all’annualità precedente.

La revisione del prezzo contrattuale operata in base al presente articolo del capitolato rappresenta l’unica modalità di revisione del prezzo applicabile al presente appalto.

Art. 7 – Risorse umane e organizzazione del servizio

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato sono richieste figure educative, in numero variabile a seconda dei casi che saranno inserite nei servizi, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e di una figura di Coordinatore, in possesso dei necessari titoli di studio e che dovrà aver maturato almeno tre anni di esperienza di coordinamento in servizi uguali o assimilabili a quelli previsti nel presente capitolato, presso strutture pubbliche o private.

Per gli educatori sono richiesti i seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo sociale/psicologico/pedagogico;

diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a diploma di educatore specializzato o professionale conseguito in esito a corsi post secondari riconosciuti dalle regione o, in mancanza del diploma di educatore;

di aver maturato un’esperienza quinquennale in servizi identici a quelli richiesti dal capitolato, presso strutture pubbliche o private, con funzioni di educatore

Si precisa che nei casi in cui non vi sia necessità di un intervento educativo ma unicamente di un intervento assistenziale, a fronte di una certificazione riconosciuta e su indicazione del servizio di Neuropsichiatria Infantile, la figura di educatore potrà essere sostituita con quella di OSS.

Oltre al possesso dei requisiti sopra esposti, per tutti gli operatori sono richiesti:

possesso di patente di guida di categoria B,

idoneità psico-fisica all'impiego.

Sia gli educatori che il coordinatore lavoreranno di concerto con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Moneglia, con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 4- Chiavarese e con gli altri servizi sanitari che dovessero avere in carico il minore, con la scuola e con la famiglia, laddove possibile.

Per ogni minore verrà predisposto un Piano Operativo Individuale che prevederà tempi, modi e obiettivi del servizio.

Per i minori con disabilità o comunque soggetti a progetti di raggiungimento di obiettivi minimi, verrà predisposto e condiviso, tra i soggetti interessati, il Progetto Educativo Individuale (P.E.I.).

Il P.E.I., predisposto a seguito di valutazione del caso da parte dei vari soggetti interessati (scuola, neuropsichiatria infantile, servizi sociali, etc), sarà analiticamente dettagliato con specifica delle modalità di svolgimento e di quelli di verifica, nonché dei compiti di ciascun operatore.

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5 Tutte le prestazioni del servizio socio educativo domiciliare e individuale saranno svolte di norma dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.00, secondo le indicazioni contenute nel singolo progetto personalizzato predisposto dall’assistente sociale di riferimento.

Le prestazioni potranno essere chieste, eccezionalmente, anche nei giorni festivi: tale servizio non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo, fino al limite del 5% in più del monte ore annuo, oltre tale limite verrà riconosciuto un incremento del 15% sul corrispettivo orario.

L’appaltatore fornirà almeno al coordinatore un telefono cellulare con numero appositamente destinato per garantire la massima reperibilità e tempestività nella comunicazione tra gli operatori dell’ufficio Servizi Sociali e gli educatori.

Compiti dell’educatore:

- partecipa alla formulazione del progetto complessivo volto allo sviluppo individuale equilibrato e all’integrazione sociale del minore;

- collabora alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, alla definizione dei metodi di lavoro ed alle prassi di intervento;

- segue il caso nei luoghi previsti e ritenuti opportuni, sia in sede comunale che extra- comunale, anche con accompagnamento dei minori, con spese di trasporto dell’educatore a totale carico dell’appaltatore;

- informa tempestivamente il coordinatore del servizio sulle criticità emerse che possano dar luogo a situazioni pregiudizievoli per il benessere del minore;

- propone le modifiche relative all’organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti;

- osserva i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psico- fisiche del singolo e del nucleo familiare;

- contribuisce alla programmazione e alla verifica dell’intervento;

- gestisce azioni mirate al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti attraverso progetti individuali socio- educativi, favorendo livelli più avanzati di autonomia;

- gestisce progetti comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;

- affianca le figure genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita dell’utente;

- elabora strategie di intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche attraverso collaborazioni con le altre istituzioni e servizi;

- documenta la propria attività mediante strumenti cartacei e/o supporto informatico secondo la cadenza prevista nel piano operativo individuale di ciascun utente;

- redige, ogni tre mesi o più spesso qualora il caso lo richieda, a sua firma, relazioni inerenti gli incontri protetti e gli interventi educativi individuali che potranno essere inviate, ove necessario, anche alle competenti autorità giudiziarie;

- partecipa ad attività di supervisione di gruppo proposte dall’ente appaltatore o dal servizio di neuropsichiatria infantile in merito ai casi in carico.

Compiti del coordinatore:

- partecipa a riunioni, incontri, unità di valutazione multidisciplinare con i soggetti coinvolti nel servizio;

- supervisiona e coordina i soggetti impegnati nel servizio;

- gestisce il personale (organizza il piano servizio, ferie, sostituzioni, etc);

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6 - svolge attività di verifica e valutazione del servizio e rendicontazione degli stessi;

- rendiconta mensilmente il piano ore per ciascun servizio, diviso per tipologia di attività;

- mantiene i contatti con le famiglie dei minori per facilitare le comunicazioni relative al servizio;

- provvede alla raccolta e all’invio delle relazioni e di ogni segnalazione all’Ufficio Servizi Sociali del Comune;

- redige annualmente la relazione sull’andamento del servizio.

A seguito della richiesta scritta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Moneglia, l’aggiudicatario dovrà, entro il termine di 15 giorni, provvedere all’individuazione dell’operatore idoneo, per caratteristiche professionali e personali, alla presa in carico del caso e comunicare i dati all’appaltatore, unitamente al curriculum vitae se non già trasmesso precedentemente.

I progetti educativi di lavoro di gruppo, dovranno essere condivisi da tutti i soggetti coinvolti.

In casi di gravità ed emergenza l’amministrazione comunale potrà richiedere un intervento educativo urgente che dovrà essere posto in essere entro 24 ore dalla richiesta.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà prestare lo stesso attraverso personale adeguatamente preparato e munito dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune di Moneglia, tramite l’Assistente Sociale Distrettuale, l’Equipe Minori del Distretto e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 4- Chiavarese in merito all’attuazione del servizio stesso ed in conformità all’offerta presentata in sede di gara.

Sono a carico dell’affidatario tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge.

Il soggetto affidatario dovrà trasmettere i curriculum vitae del personale impiegato nel servizio.

Inoltre per tutta la durata dell’affidamento devono essere comunicate eventuali sostituzioni di personale e/o variazioni rispetto ai dati già dichiarati.

Il personale dovrà garantire un comportamento gentile, rispettoso e irreprensibile, riferendosi alla persona e alla sua famiglia in modo comunicativo e partecipativo, ricercando il coinvolgimento e il dialogo.

Il Comune si riserva, sentita l’Assistente Sociale Distrettuale, l’Equipe Minori del Distretto e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 4- Chiavarese, di valutare l’idoneità del personale impiegato nel servizio. Nel caso in cui si rilevi l’inidoneità, il soggetto affidatario dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni dalla comunicazione. Decorso detto termine senza che sia stata effettuata la sostituzione, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Obblighi del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario, oltre a quanto stabilito negli altri articoli, si impegna a:

- garantire la continuità delle figure educative per la durata dei servizi nonché l’immediata sostituzione degli operatori assenti, in tempo utile per l’espletamento degli stessi, con altri operatori di pari qualifica professionale;

- garantire la sostituzione, entro 5 giorni dalla richiesta del Comune, del personale che denota incapacità e inadeguatezza;

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7 - utilizzare, per l’erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato, personale dipendente regolarmente assunto e retribuito in base ai Contratti Collettivi di Lavoro, ove previsti; per i soci lavoratori varranno le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché il rispetto delle condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amm.ne Com.le si riserva di sospendere in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amm.ne Com.le potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Su richiesta del Comune l’aggiudicatario dovrà presentare idonea documentazione che comprovi la regolarità degli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale utilizzato nel presente appalto;

- provvedere alla remunerazione del personale impiegato nei servizi entro i termini previsti dal vigente contratto nazionale CCNL di riferimento. Sul rispetto di tali termini il Comune esercita un’accurata vigilanza; in caso di ritardo che risulti privo di giustificazione il Comune assume le iniziative, occorrendo anche orientate alla tutela degli operatori, tese a garantire la continuità e la qualità del servizio;

- assumere prioritariamente gli operatori attualmente impiegati dal precedente aggiudicatario nei servizi oggetto del presente capitolato;

- osservare, oltre al capitolato, le norme vigenti in materia di prevenzione e infortunistica, contratti di lavoro, assicurazioni sociali, le norme sanitarie e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio in oggetto. L’aggiudicatario dovrà inoltre dimostrare di aver effettuato informazione e formazione sui rischi specifici per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nello svolgimento della propria mansione ai sensi del d. lgs. n. 82/2008 e di aver ottemperato a tutti gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi di cui alla normativa in oggetto;

- dare tempestiva comunicazione alle famiglie degli utenti, nel caso di impossibilità a prestare i servizi, dovuta a sciopero del personale dipendente o ad altre cause di forza maggiore (non saranno considerati tali le ferie, aspettative, malattie), nei termini previsti dall’art. 2 della legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa;

- dare immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione dell’appalto o a persona dallo stesso individuata, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento dei servizi nonché dell’eventuale difficoltà di rapporti tra operatore e utente. In tale quadro, nell’ambito del principio generale della reciproca collaborazione, l’aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati;

- assicurare la continuità nell’aggiornamento e nella formazione/ supervisione degli operatori addetti;

- osservare la normativa inerente il trattamento dei dati personali e sensibili;

- provvedere alla stipula di polizza assicurativa della Responsabilità Civile Terzi (di cui copia con quietanza dovrà essere consegnata al Comune prima dell’avvio del Servizio) con le caratteristiche di cui all’art. 12 del presente capitolato;

- assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza degli utenti da parte dei relativi operatori (art. 2070 c.c.) esonerando in tal modo il Comune da ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti subiti dagli utenti stessi.

Art.9 – Obblighi del Comune

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8 Il Comune di Moneglia si riserva la competenza in materia di:

- programmazione generale del servizio;

- garantire la disponibilità di spazi adeguati allo svolgimento dei servizi con le caratteristiche richieste;

- analisi delle richieste e delle segnalazioni, proposta di intervento e attivazione del servizio;

- determinazione delle linee guida e delle finalità dell’intervento;

- collaborazione nell’elaborazione dei piani educativi personalizzati e dei relativi tempi ed autorizzazione dei medesimi;

- collaborazione con l’aggiudicatario nell’individuazione della figura educativa o gruppo idoneo al soddisfacimento dei bisogni specifici dell’utente;

- monitoraggio dei piani educativi personalizzati e proposte di eventuali modifiche degli stessi e dei relativi tempi;

- monitoraggio, verifica e controllo dell’effettiva fruizione della prestazione educativa;

- agevolazione dei rapporti con la famiglia, le Istituzioni, l’Autorità Giudiziaria, gli Enti pubblici e privati, le agenzie educative presenti sul territorio;

- mantenimento dei contatti con la rete istituzionale del territorio;

- cessazione della prestazione.

Art. 10 - Verifiche e controlli

Il Comune nominerà, fra il proprio personale, un direttore dell’esecuzione dell’appalto.

Quest’ultimo o altro personale dallo stesso individuato avrà facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche sia in merito allo svolgimento del servizio stesso che all’attuazione del progetto sia in relazione al rispetto del CCNL e alle norme contributive nei confronti del personale o quant’altro riguardi il presente capitolato o il rispetto delle norme vigenti.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contradditorio con il Coordinatore, avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente all’aggiudicatario. Qualora le contestazioni riguardino il Coordinatore saranno effettuate direttamente all’aggiudicatario ai recapiti indicati in sede di gara.

Art. 11 – Inadempienze e penali

Qualora l’amministrazione comunale, anche dietro segnalazione di terzi, rilevi l’inosservanza da parte del soggetto affidatario di alcuno degli obblighi di cui al presente capitolato, procederà tempestivamente alla contestazione per iscritto dell’inadempimento, assegnando un termine congruo per adempiere, salvo che l’inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto.

Il soggetto affidatario ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione dell’inadempimento per far pervenire per iscritto all’ A. C. che ha contestato l’inadempimento idonee giustificazioni relative alla consistenza ed imputabilità dell’addebito.

Decorso il termine assegnato, in assenza di controdeduzioni ritenute valide, l’A.C. procedente applicherà una sanzione a titolo di penale, il cui ammontare, secondo la gravità dell’inadempienza ed a giudizio insindacabile dell’A. C. procedente, è stabilito tra un minimo di € 50,00= ed un massimo di € 500,00= per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sottospecificate per le quali sono previste le penali nell’ammontare indicato:

a. € 100,00= per ciascun giorno di ritardo nel sostituire il personale assente;

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9 b. € 100,00= per ciascun giorno di ritardo oltre il termine assegnato nella trasmissione al

competente ufficio comunale:

-della documentazione richiesta ai fini di comprovare l’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti verso il personale, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti;

-della relazione annuale sull’andamento del servizio;

-della documentazione relativa ai controlli sul servizio;

c. € 100,00= per ogni giornata di mancata prestazione del servizio, ad esclusione dei casi di forza maggiore

d. € 500,00= nel caso che la ditta ometta ingiustificatamente la prestazione del servizio per un totale di tre giornate, anche non consecutive, nell’arco temporale di validità del rapporto.

L’A.C. procederà all’applicazione delle penali trattenendo i relativi importi sulla prima fattura utile.

Qualora le inosservanze divenissero frequenti ed abituali, tali da compromettere la regolarità del servizio, il Comune potrà addivenire alla risoluzione del contratto, con le modalità dei cui all’art. 14 del presente capitolato.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;

- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla gestione dei servizi;

- accertata evasione fiscale o frode dell’aggiudicatario;

- fallimento o sottoposizione a procedura concorsuale dell’aggiudicatario;

- cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;

- interruzione non motivata dei servizi;

- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;

- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010;

- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c.

Art. 12 - Assicurazione e polizza assicurativa

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L’aggiudicatario solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’aggiudicatario è tenuto a stipulare, prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo

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10 delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l’appaltatore possa arrecare al Comune, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non deve essere inferiore ad Euro 2.000.000,00=

(due milioni) per sinistro/persona/cose per Responsabilità Civile verso terzi (RCT).

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

La polizza deve essere in vigore per tutta la durata del contratto. Copia della stessa dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, ogni anno, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento.

Art. 13 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità

Il corrispettivo orario risultante dall’offerta presentata in sede di gara verrà pagato mensilmente sulla base delle ore effettivamente erogate a favore dei minori nei servizi di cui all’art. 1, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che dovranno essere emesse posticipatamente e, di norma, al termine di ciascun mese e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La fattura dovrà essere accompagnata da un report contenente l’elenco degli operatori, delle ore prestate per ogni singolo utente e della tipologia del servizio.

Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito si intendono interamente compensati dall’A.C. tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere, anche non espressamente indicato dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall’I. A. nell’offerta tecnica sono interamente a carico dell’offerente e tali prestazioni si intendono integralmente compensate nell’offerta economica.

Il pagamento delle fatture, potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti o irregolarità all’aggiudicatario, in riferimento al servizio prestato.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’aggiudicatario e quant’altro dallo stesso dovuto.

L’aggiudicatario deve assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. A tal fine si impegna:

- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente servizio;

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11 - a comunicare al Comune di Moneglia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture stesse, fatte salve le verifiche di legge. A tal fine farà fede il timbro del protocollo dell’Ente gestore e, in caso di richiesta di note di accredito, il termine dei 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di queste ultime.

Le fatture dovranno prevedere lo split payment e saranno redatte in forma elettronica conformemente alla normativa vigente.

Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero di determinazione di aggiudicazione, il numero di impegno e il CIG oltre al conto corrente bancario coincidente con quanto dichiarato ai fini del rispetto della L. 136/2010.

I mandati di pagamento verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente comunicato, secondo quanto disposto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune di Moneglia si riserva di richiedere l’emissione di apposite fatture per servizi svolti in determinati contesti qualora gli stessi servizi risultino finanziati con specifiche poste di bilancio a tal fine vincolate.

In fattura dovrà essere indicato il numero delle ore di servizio effettivamente prestate moltiplicato per il prezzo orario offerto in sede di gara.

Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti a irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture o DURC irregolare, l’affidatario non potrà porre eccezioni al Comune né avrà titolo ad alcuna altra pretesa.

Art. 14 – Clausola risolutiva

Il presente servizio si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o soggezione ad altra procedura concorsuale del prestatore del servizio;

b) cessione del contratto;

c) mancata sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio, non ritenuto idoneo, nei termini di cui al precedente articolo 8;

d) reiterate violazioni alle disposizioni del presente capitolato e del contratto;

e) interruzione del servizio che non sia stata concordata con il Comune e che non dipenda da motivi oggettivi non imputabili al prestatore del servizio, che possono causare danno agli utenti;

f) gravi e/o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia tali da pregiudicare la funzionalità del servizio ed il loro conseguente normale esercizio.

Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto alla lettera a), il Comune dovrà comunicare al prestatore del servizio un motivato atto di contestazione, fissando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Decorso detto termine, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto del servizio in questione.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per legge a seguito dei danni causati con dolo e/o colpa della condotta del prestatore del servizio.

Art. 15 – Garanzia definitiva.

(12)

12 L’aggiudicatario, come previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, prima della stipula del contratto e a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, è obbligato a costituire, con i mezzi ammessi dal D. Lgs. n. 50/2016 (commi 2 e 3 dell’art. 93), una garanzia definitiva d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’amministrazione comunale.

La garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.;

- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il concorrente in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell’importo della cauzione, ulteriormente ridotto del 20 % come previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione.

Art. 16 – Divieto di Subappalto

È vietato all’aggiudicatario cedere o subappaltare anche parzialmente le prestazioni oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello stesso.

Art. 17 – Variazioni qualitative e quantitative delle prestazioni contrattuali

L’amministrazione Comunale, a seguito del mutamento dei presupposti normativi e/o economici in base ai quali il contratto di aggiudicazione è stato stipulato, o per il sopraggiungere di nuove necessità in seno alla collettività, che potrebbero anche richiedere prestazioni di servizio sociale professionale da svolgersi sulla base di progetti particolari di volta in volta definiti, si riserva di apportare variazioni qualitative in relazione alla tipologia di prestazioni già svolte nell’ambito del servizio prestato, o variazioni quantitative. L’aggiudicatario non potrà opporre rifiuto a quanto richiesto e le prestazioni dovranno avere luogo secondo le regole del presente capitolato e della normativa vigente in materia e saranno compensate ai prezzi offerti in sede di gara.

Tali variazioni in aumento possono essere autorizzate solo dopo l’adozione del relativo impegno di spesa e/o l’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile dell’ufficio ragioneria.

Art. 18 – Sciopero

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscono l’espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L’affidatario è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

(13)

13 Art. 19 – Controlli sul servizio

1. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei i controlli diretti a verificare che il servizio venga svolto in conformità alle norme di legge applicabili, secondo quanto stabilito dal presente capitolato, dall’offerta presentata, nonché di impartire all’aggiudicatario indicazioni utili alla modifica dei comportamenti organizzativi risultati inidonei ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile.

2. Gli accertamenti volti a verificare la presenza in servizio degli operatori ed il corretto svolgimento delle prestazioni richieste potranno essere disposti a discrezione dell’Amministrazione Comunale, anche senza alcuna informazione preventiva.

3. Rappresenta una forma di controllo routinaria la precisa tenuta e consegna mensile all’A.C., da parte dell’aggiudicatario, di rapporti relativi al servizio svolto, utilizzando anche sistemi informatici di rilevazione, che possono essere corredati anche da ulteriori informazioni richieste dall’A.C.

4. Rientra nella facoltà di controllo la richiesta all’aggiudicatario della documentazione, anche non espressamente citata dal presente capitolato, da parte dell’A. C. ritenuta idonea a comprovare il regolare adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

5. L’aggiudicatario si obbliga:

 a consentire lo svolgimento, entro i termini indicati nella richiesta da parte dell’A. C., delle attività di controllo poste in essere sia attraverso proprio personale che avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi accreditati, secondo sua insindacabile scelta;

 a fornire agli addetti al controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo copia di tutta la documentazione da essi richiesta;

 ad attuare entro i termini della richiesta le indicazioni fornite dall’A.C. per conformare le proprie prestazioni a quanto maggiormente idoneo ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile;

 ad informare con immediatezza l’A.C. degli esiti di eventuali controlli, comunque connessi all’attività svolta ai sensi del presente capitolato, effettuati da autorità terze, fornendo copia dei relativi verbali e/o provvedimenti.

6. Nelle situazioni soggette ad interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria per il personale coinvolto nel progetto, sono previsti confronti costanti ed attività specifiche di monitoraggio e supervisione concordate con l’aggiudicatario e definite in considerazione del progetto individuale e delle richieste dell’Autorità Giudiziaria stessa.

Art. 20 – Revoca dell’affidamento

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l’affidamento, mediante semplice preavviso di 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

a) mutamento dei presupposti giuridici, legislativi e finanziari che lo consentono;

b) sopravvenuti e gravi motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;

c) concordato preventivo;

d) cancellazione dagli albi regionali di cui alla L. 381/91 qualora l’aggiudicatario sia cooperativa sociale.

2. In tali ipotesi l’aggiudicatario non potrà richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

(14)

14 1. L’amministrazione Comunale e l’aggiudicatario si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016- GDPR) .

2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà del comune ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adottando tutte le misure prescritte dalla normativa vigente.

3. Il Comune nella qualifica di "Titolare" dei trattamenti di dati personali nominerà, con atto formale, l'Aggiudicatario quale "Responsabile del trattamento", in relazione all'oggetto del contratto. Il Responsabile ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà del Comune ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

4. Il responsabile del trattamento:

 tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali;

 garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

 adotta tutte le misure richieste dalla vigente normativa a tutela della sicurezza del trattamento;

 rispetta le condizioni prescritte dalla vigente normativa per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

 assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

 assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

 restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, restituzione che deve avvenire nel termine perentorio di 10 giorni;

 mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

5. Durata della nomina del trattamento dei dati:

 la nomina a Responsabile del trattamento avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata;

 la nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dall'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune titolare.

L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale dell'aggiudicatario, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della stessa, l'obbligo di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi.

6. L'Aggiudicatario solleva nel più ampio dei modi il comune da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in affidamento.

Art. 22 – Spese contrattuali

(15)

15 Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria e ogni altra spesa derivanti dal contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.

Art. 23 – Domicilio e foro competente

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio nel Comune di Moneglia e, pertanto, in merito a qualsiasi controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 24 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni in materia di pubblici appalti ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti.

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