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Bollino verde, contabilizzazione del calore, certificazione energetica: nuovi strumenti per la gestione del sistema impianto

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(1)

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

Bollino verde, contabilizzazione del calore, certificazione energetica:

nuovi strumenti per la gestione del sistema impianto

Relatore: Vincenzo Corrado

Torino, lì 26-11-2009

www.assistal.it

(2)

Convegno

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

Convegno

Bollino verde, contabilizzazione del calore, certificazione energetica:

nuovi strumenti per la gestione del sistema impianto 26 Novembre 2009

L tifi i ti il d

26 Novembre 2009

La certificazione energetica: il quadro legislativo e normativo

legislativo e normativo

prof. ing. Vincenzo Corrado Politecnico di Torino

www.polito.it/tebe

(3)

La legislazione e la normativa tecnica nazionale

(4)

Legislazione nazionale

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia .

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione d ll di tti 2002/91/CE l ti l di t ti ll' dili i ” della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizig g energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008.

D P R 2 aprile 2009 n 59 “Regolamento di attuazione dell’art 4 comma

D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 Regolamento di attuazione dell art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in

dili i ” edilizia”,

Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

(5)

Legislazione della Regione Piemonte

• Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”

• Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-

11968 “Aggiornamento del Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”

rendimento energetico nell edilizia

• Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43- 11965 “Disposizioni in materia di certificazione energetica 11965 Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici”

• Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-g g , 11967 “Disposizioni in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari”

(6)

Considerazioni sulla certificazione energetica degli edifici

h l l f

degli edifici

A chi è rivolta la certificazione energetica?

• All’utente finale

Quali sono gli obiettivi della certificazione energetica?

• Fornire informazioni chiare e trasparenti nelle operazioniFornire informazioni chiare e trasparenti nelle operazioni immobiliari

• Sensibilizzare l’utente

Quali sono gli effetti della certificazione energetica?

• Stimolo per l’adozione di comportamenti “virtuosi” dell’utente

• La qualità energetica influenza il valore immobiliare

• Stimolo per interventi di riqualificazione energetica

• Stimolo per interventi di riqualificazione energetica

(7)

Certificazione energetica in Piemonte (1/2)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a

i i dili i è d d l di

ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.

2 N l di dit di i t i bil di

2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole g unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.

(8)

Certificazione energetica in Piemonte (2/2)

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli , , g g impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione

dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di dell unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica in luogo facilmente visibile

p g g g

per il pubblico.

5. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a

ristrutturazione edilizia, l’attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente

i ibil l bbli visibile al pubblico.

(9)

La certificazione energetica in Piemonte: campo di applicazione Piemonte: campo di applicazione

• Si applica a tutti gli edifici, ad esclusione di unità S app ca a tutt g ed c , ad esc us o e d u tà immobiliari prive di impianto termico, quali:

– box cantine – cantine

– autorimesse

– parcheggi multipiano – locali adibiti a depositi

– strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi – strutture temporanee previste per un massimo di sei mesip p p – altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati

Non si applica inoltre a:

difi i di hi i i ibili – edifici dichiarati inagibili

– edifici concessi in locazione a canone vincolato o convenzionato

(10)

Certificazione energetica di edifici

e di singoli appartamenti (Linee Guida nazionali) e di singoli appartamenti (Linee Guida nazionali)

• La certificazione energetica riguarda il singolo

appartamento

• In caso di edifici multipiano o in linea:

si può prevedere una certificazione energetica comune per unità immobiliari che:

presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione

hanno generatori di calore, in caso di impianti individuali, della stessa tipologia e potenza

si può quindi prevedere:

1. in presenza di impianti con contabilizzatore di calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma

unità immobiliare determinato con l utilizzo del rapporto di forma dell’appartamento

2. in presenza di impianti centralizzati senza regolazione e contabilizzazione del calore l’indice di prestazione energetica di ogni alloggio è ricavato a partire calore, l indice di prestazione energetica di ogni alloggio è ricavato a partire da quello dell’edificio in base alle tabelle millesimali

(11)

Certificazione energetica di unità immobiliari (Piemonte) ( )

• La certificazione energetica riguarda la singola unità immobiliare

• La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:

– sulla valutazione dell’unità immobiliare interessata

sulla valutazione di un’altra unità immobiliare rappresentativa della stessa – sulla valutazione di un altra unità immobiliare rappresentativa della stessa

tipologia, sulla base delle seguenti condizioni:

medesima destinazione d’uso

stessa superficie utile (±10%)stessa superficie utile (±10%)

stesso rapporto di forma superficie/volume (±10%)

stesso rapporto tra superficie vetrata e superficie utile (±10%)

stesso tipo di impianto di climatizzazione

analoga giacitura, in termini di orientamento e superfici disperdenti, anche nei confronti di altri edifici confinanti

• Altra alternativa prevista per le unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato dotato di un impianto termico centralizzato è la certificazione dell’intero edificio.

• La certificazione della singola unità immobiliare non può prescindere dalla

• La certificazione della singola unità immobiliare non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto termico

centralizzato.

(12)

Gli indici di prestazione energetica

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

EP= indice di prestazione energetica

i = climatizzazione invernale e = climatizzazione estiva

acs = produzione di acqua calda sanitaria

ill = illuminazione artificiale (escluse le abitazioni)

Æ [kWh/ 2] li difi i id i li Æ [kWh/m2] per gli edifici residenziali

Æ [kWh/m3] per gli altri edifici (residenze collettive, terziario, industria)

Nella FASE DI AVVIO:

EP = EP + EP

EPe è valutato attraverso la qualità dell’involucro edilizio

EPgl = EPi + EPacs

(13)

Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in Piemonte

energetica degli edifici in Piemonte

DI PROGETTO DA RILIEVO SU EDIFICIO DI PROGETTO DA RILIEVO SU EDIFICIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti

Tutte le tipologie di edifici esistenti

Edifici residenziali esistenti con

S ≤ 3000 2

Sutile ≤ 3000 m2

Prestazione invernale

involucro edilizio Serie UNI/TS 11300 Serie UNI/TS 11300 DOCET

(CNR-ENEA)

( )

Energia primaria

prestazione invernale Serie UNI/TS 11300 Serie UNI/TS 11300 DOCET (CNR-ENEA) Energia primaria

prestazione acqua calda

sanitaria Serie UNI/TS 11300 Serie UNI/TS 11300 DOCET

(CNR-ENEA)

Prestazione estiva

involucro edilizio Serie UNI/TS 11300 Serie UNI/TS 11300 DOCET

(CNR-ENEA) Le norme di riferimento per il calcolo e i fattori standard di conversione e di emissioni sono contenuti all’interno

N.B. È esclusa la valutazione semplificata prevista dal D.M. 26/06/2009

Le norme di riferimento per il calcolo e i fattori standard di conversione e di emissioni sono contenuti all interno dell’Allegato B

(14)

Metodologie di calcolo di riferimento nazionale

• Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori

riferimento nazionale

nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5%

i tt i i d ti t i d t i ti l’ li i

rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali.

• Tale garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa g da:

– CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento l’applicazione della UNI/TS 11300;

l applicazione della UNI/TS 11300;

– CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento l’applicazione di DOCET.

• Nelle more del rilascio della suddetta dichiarazione, essa è

sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e p dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli

organismi pubblici nazionali citati

(15)

Norme tecniche europee e nuove norme italiane

nuove norme italiane

Fabbisogno 

R di ti l R di ti

termico  per  riscaldamento e  raffrescamento 

dell’edificio

Rendimenti per la  climatizzazione 

invernale e la  produzione di ACS

Rendimenti  per la  climatizzazione 

estiva

Utilizzo di energie  rinnovabili

Norme 

UNI EN 15316‐1 UNI EN 15316 ‐2 UNI EN 15316‐3 tecniche 

europee UNI EN ISO 13790

UNI EN 15316‐4‐1

UNI EN 15316‐4‐2,3,4,5,6,7 UNI EN 15243

UNI/TS 11300‐2 Norme 

tecniche 

nazionali UNI/TS 11300‐1 UNI/TS 11300‐3

UNI/TS 11300‐4

(16)

Calcolo della prestazione energetica di edifici d t ti di i i t (Pi t )

non dotati di impianto (Piemonte)

• CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

– Si valuta dapprima il fabbisogno netto di energia termica

d ll’ difi i (UNI/TS 11300 1) il l l d ll’ i i i dell’edificio (UNI/TS 11300-1) e per il calcolo dell’energia primaria si presume che le condizioni di comfort siano raggiunte grazie ad apparecchi elettricipp

• ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)

• ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)

– Si valuta dapprima il fabbisogno di energia termica per la produzione di ACS dell’edificio (UNI/TS 11300-2) e

produzione di ACS dell edificio (UNI/TS 11300 2) e

successivamente l’energia primaria, presupponendo che il servizio sia fornito mediante l’uso di apparecchi elettrici.

N.B. Per il fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria si fa riferimento a quello contenuto nell’All. 1 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e alle successive delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

(17)

Classificazione energetica degli edifici (Linee Guida nazionali)

(Linee Guida nazionali)

EP l = EPi + EP + EP + EPill EPgl EPi + EPacs + EPe + EPill

EPgl(CLASSE n) = K1n EPi L(2010) + EPacs n + K2n EPe L + EPill n

K

1n e

K

2n sono parametri adimensionali

EP

è il li i i i ibil d ll’i di di i

EP

i L(2010) è il limite massimo ammissibile dell’indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1° gennaio 2010

Nella FASE DI AVVIO:

EPgl(CLASSE n) = K1n EPi L(2010) + EPacs n

CLASSE CONFRONTARE EPgl CON EPgl (CLASSE n)

CLASSE

ENERGETICA

(18)

Scala di classi energetiche

(prestazione globale edifici residenziali) (prestazione globale, edifici residenziali)

Classe A + < 0 25 EP + 9 kWh/m2 anno Classe Agl+ < 0,25 EPi L(2010) + 9 kWh/m2 anno

0,25 EPi L(2010) + 9 kWh/m2 anno ≤ Classe Agl < 0,50 EPi L(2010) + 9 kWh/m2 anno 0,50 EPi L(2010) + 9 kWh/m2 anno ≤ Classe Bgl < 0,75 EPi L(2010) + 12 kWh/m2 anno 0 75 EP + 12 kWh/m2 anno ≤ Classe C < 1 00 EP + 18 kWh/m2 anno 0,75 EPi L(2010) + 12 kWh/m2 anno ≤ Classe Cgl < 1,00 EPi L(2010) + 18 kWh/m2 anno 1,00 EPi L(2010) + 18 kWh/m2 anno ≤ Classe Dgl < 1,25 EPi L(2010) + 21 kWh/m2 anno 1,25 EPi L(2010) + 21 kWh/m2 anno ≤ Classe Egl < 1,75 EPi L(2010) + 24 kWh/m2 anno 1 75 EP + 24 kWh/m2 anno ≤ Classe F l < 2 50 EP + 30 kWh/m2 anno 1,75 EPi L(2010) + 24 kWh/m anno ≤ Classe Fgl < 2,50 EPi L(2010) + 30 kWh/m anno

Classe Ggl ≥ 2,50 EPi L(2010) + 30 kWh/m2 anno

Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale, tenendo conto dell’evoluzione normativa, è stato posto il requisito minimo fissato a partire dal 2010 quale limite di separazione tra le classi C e D (soglia di riferimento legislativo)

(19)

Classificazione energetica degli edifici (Piemonte)

(Piemonte)

EPL= indice di prestazione energetica lordo É

É la somma degli indici di prestazione energetica relativi a:

– climatizzazione invernale – climatizzazione estiva

– produzione di acqua calda sanitaria – illuminazione artificiale

Nella FASE DI AVVIO:

Nella FASE DI AVVIO:

EPL comprende esclusivamente la somma dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (esclusione di fonti g p (

energetiche rinnovabili) e dell’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

CONFRONTARE EPL CON EPLTo CLASSE

ENERGETICA

(20)

Classificazione energetica degli edifici EDIFICI

RESIDENZIALI (Fase transitoria)

Classe A+ EPLTo < 27 kWh/m2

( )

Classe A 27 kWh/m2 ≤ EPLTo < 44 kWh/m2 Classe B 44 kWh/m2 ≤ EPLT < 82 kWh/m2 Classe B 44 kWh/m ≤ EPLTo < 82 kWh/m Classe C 82 kWh/m2 ≤ EPLTo < 143 kWh/m2 Classe D 143 kWh/m2 ≤ EPLTo < 201 kWh/m2 Classe E 201 kWh/m2 ≤ EPLT < 249 kWh/m2 Classe E 201 kWh/m ≤ EPLTo < 249 kWh/m Classe F 249 kWh/m2 ≤ EPLTo < 300 kWh/m2 Classe G 300 kWh/m2 ≤ EPLTo < 435 kWh/m2

NC > 435 kWh/m2

NC > 435 kWh/m

I valori di Rr (riferimento alla legislazione) e Rs (riferimento allo stock edilizio) della norma UNI EN ISO 15603 sono fissati rispettivamente pari a 70 kWh/m2e a 180 kWh/m2

(21)

Classificazione energetica degli edifici

ALTRI EDIFICI (Fase transitoria)

Classe A+ EPLTo < 9 kWh/m3

ALTRI EDIFICI (Fase transitoria)

Classe A 9 kWh/m3 ≤ EPLTo < 14 kWh/m3

Cl B 14 kWh/ 3 EP 27 kWh/ 3

Classe B 14 kWh/m3 ≤ EPLTo < 27 kWh/m3 Classe C 27 kWh/m3 ≤ EPLTo < 46 kWh/m3 Classe D 46 kWh/m3 ≤ EPLTo < 64 kWh/m3

Cl E 64 kWh/ 3 ≤ EP < 79 kWh/ 3

Classe E 64 kWh/m3 ≤ EPLTo < 79 kWh/m3 Classe F 79 kWh/m3 ≤ EPLTo < 95 kWh/m3 Classe G 95 kWh/m3 ≤ EPLTo < 137 kWh/m3

NC > 137 kWh/m3

NC > 137 kWh/m3

(22)

ACE nazionale

(23)

ACE nazionale

(24)

ACE in Piemonte

(25)

Targa di efficienza energetica in Piemonte g g

(26)

L’attestato di certificazione energetica (Linee Guida nazionali)

(Linee Guida nazionali)

• Ha una validità temporale massima di 10 anni

• La validità è confermata solo se sono rispettate le

prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo

p g p p

di efficienza energetica

• È aggiornato: gg

– ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica che riguarda almeno il 25% della superficie esterna

– ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica che riguarda l’installazione di sistemi impiantistici con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali

p p

– ad ogni intervento che possa ridurre la prestazione energetica – facoltativamente in tutti gli altri casi

• I libretti di impianto o di centrale sono allegati all’attestato

(27)

Rilascio dell’attestato di certificazione energetica (Linee Guida nazionali)

(Linee Guida nazionali)

• Per interventi di nuova costruzione e ristrutturazioni totali la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori

lavori

• Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente

d ll’ tt t t di tifi i ti il S tt tifi t

dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla regione o provincia autonoma

• Qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi

legati alla qualità energetica dell’edificio, la richiesta dell’attestato di certificazione può essere resa obbligatoria prima del deposito di certificazione può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia

(28)

L’attestato di certificazione energetica (Piemonte)

(Piemonte)

• È redatto all’atto di chiusura dei lavori inerenti agli È redatto all atto di chiusura dei lavori inerenti agli interventi edilizi (nuova costruzione e ristrutturazione edilizia). Il nominativo del certificatore è comunicato al Comune entro la data di inizio lavori

• È rilasciato da un professionista che deve essere estraneo alla progettazione e alla direzione lavori

• Ha validità massima di 10 anni ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche

• In caso di compravendita o locazione degli edifici, è redatto p g in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di

loca ione

locazione

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