25 gennaio 2014
I servizi pubblici locali Parte generale
Prof. Alberto Romano
Prof.ssa Elisa Scotti
Le principali questioni
● Qual è la disciplina applicabile? Quali sono i principi europei che si riferiscono ai SPL?
● L’istituzione del SPL
E’ possibile per i Comuni istituire SPL e quali sono i limiti?
● Profili regolatori
autorità/ruolo del Comune
strumenti di regolazione: contratto di servizio/obblighi di s.u.
• concorrenza nel mercato/ concorrenza per il mercato
● Profili organizzativi
=>servizi resi in monopolio: quali sono le possibili forme di gestione? V’è una preferenza per
l’esternalizzazione?
=>monopolio / mercato aperto alla concorrenza
(liberalizzazioni) => sussistono obblighi in tal senso?
=>gestione servizi e reti: proprietà, controllo, gestione.
● Finanziamento e aiuti di stato. Vi sono limiti al
finanziamento dei SPL?
Diversa declinazione delle questioni
● Servizi pubblici economici
● Servizi pubblici non economici
Quali sono i criteri di distinzione?
Evoluzione
normativa
5 FASI
I FASE MUNICIPALIZZAZIONE
l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578
II FASE POTENZIAMENTO GESTIONI PUBBLICHE
l. 142/90 e d.lgs. 267/00
III FASE INTRODUZIONE DELLA CONCORRENZA «PER IL MERCATO»
l. 28 dicembre 2001 n. 448 - d.l. n. 269/2003 e l. n. 350/2003 - d.d.l. n.
772/06
IV FASE INTRODUZIONE DELLA CONCORRENZA «NEL MERCATO»
d.l. n. 112/08 - D.p.r. n. 168/2010
V FASE APPLICAZIONE DEI PRINCIPI EUROPEI Referendum abrogativo 2011
d.l.138/2011, conv con l. 148/2011 ripristina il regime abrogato C. Cost. 199/2012: incost. Il d.l. 138/2011 art. 4 DL. 12 ottobre 2012 n.179 art. 34 comma 20-27
l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578 municipalizzazione dei servizi pubblici locali
Sistema precedente: concessioni a privati Esigenze di fondo:
• esigenza di regolare il mercato privato dei servizi in relazione allo sviluppo industriale e alla forte urbanizzazione
• trasferire l’ingente utile generato dalla gestione monopolistica dei servizi alle casse comunali
• ovviare al fallimento del mercato connesso al monopolio naturale
• ovviare ai comportamenti monopolistici e migliorare le condizioni di vita dei cittadini e lavoratori
• regolare le spontanee iniziative comunali di municipalizzazione e di riscatto delle concessioni
l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578 municipalizzazione dei servizi pubblici locali norme per:
• l’assunzione diretta dei servizi
– La legge, elencando esemplificativamente 19 servizi suscettibili di gestione diretta, teneva conto della realtà economica allora esistente.
• la costituzione e l’amministrazione delle aziende speciali, il procedimento per l’assunzione diretta dei pubblici
servizi e per la vigilanza sulle aziende e sui bilanci, nonché disposizioni sulle aziende consorziali.
– Disincentivo alla municipalizzazione: complesso il procedimento;
l’azienda nasce priva di personalità giuridica; controlli non solo comunali ma anche governativi
R.D. 15-10-1925, n. 2578
• 1. (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). - I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:
• 1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile
• 2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
• 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;
• 4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica
• 5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale
• 6° impianto ed esercizio di farmacie
• 7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case
• 8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;
• 9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;
• 10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;
• 11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;
• 12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;
• 13° fabbrica e vendita del ghiaccio;
• 14° costruzione ed esercizio di asili notturni;
• 15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;
• 16° produzione distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;
• 17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;
• 18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;
• 19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.
• Uguale facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale.
L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico,
intendendosi sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.
R.D. 15-10-1925, n. 2578
• 2. (art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3047). - Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'articolo 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico.
• Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita una azienda sola che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate.
• Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.
• Esse sono soggette alla vigilanza del consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento.
• Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quando si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio
comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.
• Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19.
• Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.
l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578 municipalizzazione dei servizi pubblici locali
Caratteri del sistema
=> riferiti allo stesso soggetto:
gestione proprietà governo
regolazione
effetti
• superati i monopoli privati
• maggior sostenibilità sociale dei servizi
• sviluppo di infrastrutture e servizi a sostegno dello sviluppo industriale e urbano
bilancio positivo della municipalizzazione
nonostante : a) il limite all’assunzione diretta dei servizi determinato dall’elencazione degli ambiti b) Il regime dell’azienda speciale ( complesso il
procedimento; l’azienda nasce priva di personalità giuridica; controlli non solo comunali ma anche
governativi)
Evoluzione municipalizzate
• 1915-16: 170 aziende municipalizzate, di cui 127 costituite ex novo e 43 derivanti dal riscatto di precedenti concessioni a privati.
• periodo successivo alla I guerra e fascismo: il numero delle aziende pubbliche si ridusse alcuni servizi furono di nuovo affidati ai privati.
Ma in quegli anni fu emanato il Testo Unico 2578 del 1925 che
semplificò le procedure di municipalizzazione e riconobbe maggiori margini di autonomia agli enti locali; il rapporto di lavoro delle aziende subì una importante modifica, trasformandosi da pubblicistico a
contrattuale.
• dal secondo dopoguerra: limiti della municipalizzazione e del modello di regolazione su cui esso era fondato => ostacolo al conseguimento di efficienza e di economicità. __________________
• I deficit delle aziende municipalizzate:
– 1960: di poco superiori a 3,5 miliardi di lire, – 1975: 800 miliardi
– 1980: 1800 miliardi
Anni 80 - 90
• Obiettivo: potenziare il carattere imprenditoriale della gestione:
– riforma e rivitalizzazione delle aziende speciali
– diffusione della forma societaria, non prevista dalla legge
– concessione a terzi, anche se sullo sfondo
l’art. 22 l. n. 142/90 (art.112 e 113 d.lgs.
n.267/00)
La legge 142/90 La legge 142/90
Articolo 112 d.lgs n. 267/00 (TUEL) Servizi pubblici locali.
1. Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il Capo III del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo
alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei
servizi.
Art. 113 TUEL Forme di gestione.
La legge 142/90 La legge 142/90
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando
sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
.
Art. 113 TUEL testo storico Art. 113 TUEL testo storico
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione alla natura o all'àmbito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Fine anni 90: cesura
Emergono due poli del SPL
1. servizio pubblico come strumento di soddisfazione di bisogni essenziali
2. servizio pubblico come mercato
Qual è il polo prevalente?
Emerge la polivalenza dei spl
=> pluralità (quantitativa e qualitativa) dei sistemi di norme che li disciplinano
Pluralità dei soggetti che pongono tali norme
Pluralità dei soggetti (amministrazioni) che applicano tali norme intervenendo con
propri poteri sui spl
Emergono diversi sistemi normativi
Accanto alle:
Norme sui spl generali e di settore
Disciplina generale dell’azione amministrativa
Emerge:
Disciplina della concorrenza
Disciplina dei contratti pubblici
Emerge anche la rilevanza europea
SPL=> connotazione locale tendenzialmente di livello comunale SPL=> produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali
Interventi europei sui SPL
I fase – fino alla fine anni 90
si è escluso che i spl fossero “mercati rilevanti”
CGCE 9 settembre 1999, C-108/98 sull'organizzazione da parte del Comune di Ischia del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
“La deroga alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi,
prevista all'art. 55 del Trattato (divenuto art. 45 CE), eventualmente in combinato disposto con l'art. 66 del Trattato (divenuto art. 55 CE), non si applica in una situazione nella quale gli elementi sono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro e che, pertanto, non presenta alcun nesso con una delle situazioni
considerate dal diritto comunitario nel settore della libera
circolazione delle persone e dei servizi”.
Fase attuale
l’Unione riconosce l’appartenenza dei spl al mercato interno europeo e, pur riconoscendo le specificità del servizio pubblico locale, tutela tale mercato e promuove in esso l’instaurazione, ove compatibile con le missioni
d’interesse generale, di un regime di concorrenza
Esempi di misure considerate prive di effetti sugli scambi tra Stati membri
• Nel caso della piscina di Dorsten, si è ritenuto che la sovvenzione annuale destinata alla costruzione e alla gestione della piscina comunale di Dorsten,
che sarebbe stata utilizzata soltanto dalla popolazione locale, non potesse incidere sugli scambi tra Stati membri.
• Nel caso degli ospedali irlandesi76, si è ritenuto che un sistema di deduzioni in conto capitale a favore della creazione di strutture per ospedali pubblici locali relativamente piccoli che servivano un mercato dei servizi ospedalieri chiaramente insufficiente, non avrebbe potuto attirare investimenti o clienti da altri Stati membri e non avrebbe pertanto nemmeno potuto incidere sugli
scambi.
• Nel caso delle aree di servizio a
Tenerife77, si è ritenuto che le sovvenzioni concesse per la costruzione, da parte di
associazioni locali di trasporti stradali, di
aree di servizio riservate ai propri membri
non avrebbero potuto incidere sugli scambi
tra Stati membri, in quanto erano destinate
ad un uso esclusivamente locale.
• Nel caso dei musei locali in Sardegna, si è ritenuto che il finanziamento di progetti
museali di dimensioni ridotte e di budget limitato non avrebbe inciso sugli scambi
tra Stati membri poiché, eccezion fatta per
alcuni grandi musei di fama internazionale,
era improbabile che i cittadini di altri Stati
membri avrebbero attraversato i confini
allo scopo precipuo di visitare tali musei.
Relativamente alle sovvenzioni per le
produzioni teatrali nel paese Basco, si è deciso che esse non incidevano sugli scambi tra Stati membri in quanto si trattava di produzioni di
piccola entità allestite da microimprese o
piccole compagnie, che i potenziali spettatori erano limitati agli abitanti di una specifica
regione geografica e linguistica e che esse non
avrebbero potuto attirare i turisti stranieri.
In un caso relativo al finanziamento di un centro di promozione della cultura e del
patrimonio di Cipro a Nicosia (Cipro)80, la Commissione ha concluso che il carattere locale e la posizione geografica del centro, associate al tipo di attività, escludevano
qualsiasi effetto sugli scambi tra gli Stati
membri.
il sostegno alla costruzione di un centro di cura a medio e lungo termine per il trattamento delle malattie mentali nel Nord-est del Portogallo non inciderà sugli scambi tra Stati membri per la
limitata capacità (50 letti) del centro, che verrà
utilizzato quasi esclusivamente per la fornitura
di servizi a favore dei residenti della zona, e
della mancanza di interesse degli altri soggetti
a fornire servizi di questo tipo in zona.
COME INTERVIENE L’UE?
• No disciplina generale europea dei servizi pubblici locali.
• Intervento riguardo a specifici casi:
Commissione: procedura d’infrazione riguardante prima la disciplina di cui alla l.
n. 142/90 e poi quella di cui all’ art. 35 l. n. 448/2001; comunicazioni sul finanziamento dei sp
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale: note pronunce relative all’in house providing
GLI INTERVENTI SI SONO AD OGGI APPUNTATI SULLA DISCIPLINA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DEI SPL
Non hanno toccato l’istituzione e la definizione del SPL Applicazione dei principi generali dell’UE
Plurime rilevanze del SPL e ripartizione interna di
competenze
Potestà legislativa
I servizi pubblici locali, non sono nominati nell’art. 117 cost. tra le materie di
competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente => rientrano
nella competenza legislativa regionale
residuale.
• Materie trasversali rispetto ai SPL (e di competenza esclusiva statale):
1. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
2. Tutela della concorrenza
Come si intrecciano queste competenze?
Giurisprudenza CCOST.
• Corte cost., in un primo momento, nonostante la previsione di una competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ha posto dei limiti al legislatore statale e ha riconosciuto
corrispondenti ambiti di competenza regionale. Il richiamo alla tutela della concorrenza, ha precisato la C. cost. nella sent. n. 272/2004 nel dichiarare l’incostituzionalità del comma 7 dell’art. 113 d.lgs.
267/2000, non consente allo Stato di prevedere una disciplina
“dettagliata ed autoapplicativa dei criteri, in base ai quali
aggiudicare la gara per la gestione dei servizi pubblici locali «di
rilevanza economica»”.
• Corte cost. n. 29/2006 e n. 307/2009 rafforzando la valenza oggettiva e
finalistica del principio di concorrenza, ha
ritenuto che le Regioni possono integrare
la disciplina dettata dallo Stato, attraverso
previsioni tese a rafforzare la tutela della
concorrenza
• C.Cost. n. 375/2010 ha infine ritenuto che lo Stato non trovi limiti nella disciplina della tutela della concorrenza
• Allo Stato compete inoltre di definire se il
servizio pubblico è economico o meno
A livello amministrativo:
dalla regolazione alle
regolazioni dei servizi pubblici
I sistemi regolativi dei servizi pubblici
• Politico
• Amministrativo tradizionale
• Amministrativo tecnico
• Amministrativo neutrale
La delimitazione degli ambiti delle diverse regolazioni
Non casuale.
Diverse rilevanze del servizio pubblico:
a) mercato
b) attività che soddisfa interessi generali
Diversi gruppi di regolazioni
Spl come mercato
• Regole di concorrenza
• Regole pro-concorrenziali
• Regole tecniche volte garantire la concorrenza
• Tutela del consumatore-utente
SPL come attività d’interesse generale
• Regolazioni politiche
• Regolazioni amministrative di tipo tradizionale
• Regolazioni tecniche
• Regolazioni della concorrenza
• Tutela del consumatore - utente
• Principi attività amministrativa 241/90 –
diritto di accesso
Diverse autorità
• Enti pubblici politici
• Enti pubblici amministrativi
• Autorità indipendenti
• Autorità di regolazione tecnica
• Autorità di tutela dei consumatori
I MODIFICA DEL REGIME
DEI SPL - 2001
Sintesi
- Distinzione servizi pubblici locali <<di rilevanza industriale>> e <<privi di rilevanza industriale>>
- Reti e servizi: il principio di separazione della proprietà e dei regimi - Proprietà e gestione dei beni strumentali: modelli organizzativi
La gestione del servizio:
- modello organizzativo esclusivo : l’affidamento in gara a società di capitali
- principio della gara per l’affidamento del servizio
- Il contratto di servizio come strumento di regolazione
- inibizione dell’attività extraterritoriale dei gestori affidatari diretti
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
Art.112 TUEL Servizi pubblici locali.
LA LIBERALIZZAZIONE
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
2. [I servizi riservati in via esclusiva ai
comuni e alle province sono stabiliti dalla legge] (100/a).
(100/a) Comma abrogato dal comma 12
dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Art.113 TUEL
SERVIZI DI RILEVANZA INDUSTRIALE
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
1.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. […]
RETI E SERVIZI 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può
essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti
legittimati all'erogazione dei relativi
servizi.
Art.113 TUEL. -- LE RETI -- LA PROPRIETA’
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
13. Gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la
maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di
settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di
espletare le gare di cui al comma 5.
Art.113 TUEL. -- LE RETI – LA GESTIONE
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla
successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.
Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei
piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un
indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
Art.113 TUEL. – I SERVIZI – LA GESTIONE
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
LA GARA COME ESCLUSIVA FORMA DI GESTIONE
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di
prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
Art.113 TUEL. – LE SOCIETA’ AFFIDATARIE DIRETTE – esclusione dalle gare
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad
evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
Art.113 TUEL. – IL CONTRATTO DI SERVIZIO
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
Art.113-bis TUEL. – Servizi privi di rilevanza industriale
Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. […]
II MODIFICA DEL
REGIME DEI SPL - 2003
Sintesi
- Distinzione servizi pubblici locali <<di rilevanza economica>> e <<privi di rilevanza economica>>
- Reti e servizi: il principio di separazione della proprietà e dei regimi - Proprietà e gestione dei beni strumentali: modelli organizzativi
- Gara per i lavori connessi alla gestione delle reti (5-ter)
La gestione del servizio: pluralità di modelli organizzativi:
=>l’affidamento in gara a società di capitali
- principio della gara per l’affidamento del servizio
=>La gestione diretta
- I parametri comunitari della gestione diretta: l’in house providing.
=>La società mista
- I parametri comunitari della società mista: il PPPI.
Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03
e dalla l. n. 350/03
e dalla l. n. 350/03
continua: Sintesi
Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03
e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03
- Cessione delle partecipazioni pubbliche nelle società erogatrici di s.p.l.
- Superamento degli assetti monopolistici nelle discipline di settore (5-bis)
Regime transitorio: ampio
- Divieto per gli affidatari diretti del servizio di partecipazione a gare
- Il contratto di servizio come strumento di regolazione
- Inibizione dell’attività extraterritoriale dei gestori affidatari diretti
Art.113 TUEL – LA CONCORRENZA in primo piano
Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03
e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Art.113 TUEL. -- LE RETI -- LA PROPRIETA’
Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03
e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la
proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la
gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
Art.113 TUEL. -- LE RETI -- LA GESTIONE
Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03
e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
Art.113 TUEL. -- LE RETI -- I LAVORI
Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03
e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza
pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente
Art.113 TUEL – I SERVIZI
Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03
e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano
III MODIFICA DEL
REGIME DEI SPL - 2008
I PRINCIPI: mercato, accessibilità, utenti
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica (39)
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un
adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di
sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili.
LA GESTIONE: LA REGOLA
DELL’AFFIDAMENTO IN GARA
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
2. ll conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che
istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
LA GESTIONE: DEROGHE ALLA GARA
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile
ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di
competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
La gestione in via ordinaria
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
166/09 166/09
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità
europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
La gestione in via ordinaria
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
166/09 166/09
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 %.
La gestione in via derogatoria
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
166/09 166/09
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile
ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che
abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
La gestione in via derogatoria: condizioni
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.
166/09 166/09
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato [e alle autorità di regolazione del
settore, ove costituite,] per l'espressione di un parere [sui profili di competenza] preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4-bis. [L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera,] I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali
assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4.
Servizio idrico
• articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del
servizio
LE RETI: LA PROPRIETA’ PUBBLICA E LA POSSIBILE GESTIONE PRIVATA
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
AFFIDAMENTI MULTISERVIZI E
DEFINIZIONE DEI BACINI DI GARA
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
6. E' consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda debole nel
quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
ESCLUSIONE DALLE GARE DEGLI AFFIDATARI DIRETTI
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2,
nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora
separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che
siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. ll divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
RINVIO AD UN REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE: PRINCIPI
I) contenimento della spesa
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di
adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
II) Distinzione tra regolazione e gestione
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
III) Armonizzazione discipline speciali
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di
rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
IV) Principio di reciprocità
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;
V) Liberalizzazione
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà
orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in
ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
VI) Gara per il mercato e beni strumentali
Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
VII) Tutela utenti
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
VIII) Abrogazione dell’art.113 TUEL ove incompatibile
11. L’articolo 113 … è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
d.p.r. n. 168/2010
ambito
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
• a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
• b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n.
239;
• c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
• d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
• e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti
affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni.
Art. 2 Misure in tema di liberalizzazione
• 1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea, secondo criteri di
proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le
caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.
• 2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di
esclusiva del servizio.
Segue art. 2 misure di liberalizzazione
• 3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata
all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
• 4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali;
essa è comunque effettuata prima di procedere
al conferimento e al rinnovo della gestione dei
servizi.
Segue art. 2 misure di
liberalizzazione – obblighi di servizio pubblico
• 5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali,
definiscono, ove necessario, gli obblighi di
servizio pubblico, prevedendo le eventuali
compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei
proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della
disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
Segue art. 2 diritti di esclusiva
• 6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni.
• 7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di
esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
Corte Costituzionale 325/2010
• Il regime del 23 bis non risponde ad obblighi comunitari
• Il regime del 23 bis introduce regole di
concorrenza più rigorose di quelle imposte a livello comunitario
• Il regime del 23 bis è costituzionalmente
legittimo
Corte Costituzionale 325/2010
• Il SII ha carattere economico
Proposta di
referendum
Corte Costituzionale sui referendum
• Sent. 24/2011, ammissibile referendum popolare per l’abrogazione dell’intero art. 23 bis del d.l. 112/2008,
• Sent. 26/2011 ammissibile referendum abrogativo dell’art. 154, co. 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del d.lgs n.152/06 limitatamente alla parole
«dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito».
• Sent. 25/2011 inammissibile referendum contro
l’articolo 150 del d.lgs. n. 152/2006, in tema di scelta della forma di gestione e procedure di affidamento nel servizio idrico integrato
• Sent. 27/2011 inammissibile referendum contro alcune
puntuali disposizioni dell’articolo 23 bis – co. 10, let. d) e
contro l’articolo 15, co. 1 ter, del d.l. 135/2009.
Sent. 24/2011, l’abrogazione art. 23 bis del d.l. 112/2008
• «…all’abrogazione dell’articolo 23 bis da un lato non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme
abrogate…dall’altro conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa
comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto del referendum) relativa alle regole
concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento della gestione di servizi
pubblici locali di rilevanza economica. Ne deriva
l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di
impedimenti di natura comunitaria».
Sent. 24/2011, l’abrogazione art. 23 bis del d.l. 112/2008
• La disciplina non ha un contenuto comunitariamente vincolato – e, dunque, costituzionalmente vincolato ex artt. 11 e 117, 1 co.,
Costituzione;
• a seguito dell’eventuale abrogazione della disciplina non si determinerebbe alcun inadempimento ad obblighi comunitari.
• l’articolo 23 bis non costituisce una applicazione necessitata del diritto comunitario in quanto essa integra solo una delle diverse
possibili discipline della materia che il legislatore nazionale avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare il primo comma
dell’articolo 117 della Costituzione. Attraverso tale disciplina, infatti, all’interno dell’ordinamento nazionale si è scelto di introduttore
regole concorrenziali più rigorose di quelle minime richieste dal
diritto dell’Unione Europea.
Sent. 26/2011 abrogazione parziale art.154, co. 1, del d. lgs. 152/2006
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
«La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di
funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo» –
Ad avviso della Corte la richiesta referendaria, volta ad espungere dalla richiamata formulazione l’inciso «dell’adeguatezza della
remunerazione del capitale investito», non può essere considerata
inammissibile per contrasto con la disciplina comunitaria.
Segue Sent. 26/2011
• «l’inciso oggetto della richiesta referendaria non risulta a contenuto imposto dalla normativa indicata, essendo
coessenziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico integrato l’esercizio dell’attività con
metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista
quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)» (sentenza n. 325 del 2010, punto 9.1. del
Considerato in diritto). Pertanto il carattere remunerativo della tariffa non può essere definito elemento
caratterizzante la nozione di «rilevanza» economica del
servizio idrico integrato».
Referendum 12-13 giugno 2011
• abrogazione
Ripristino disciplina
Art.4 d.l. 13 agosto 2011 n.138
C. cost. n. 199/2012: incost. l’art. 4 d.l.138/2011, conv con l. 148/2011
“La normativa all'esame costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della
complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo. Né può
ritenersi che sussistano le condizioni tali da giustificare il superamento del predetto divieto di
ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell'esito della consultazione referendaria e l'adozione della nuova normativa (23 giorni), ora oggetto di giudizio, nel quale peraltro non si è verificato nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della
disciplina abrogata”;