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(1)

25 gennaio 2014

I servizi pubblici locali Parte generale

Prof. Alberto Romano

Prof.ssa Elisa Scotti

(2)

Le principali questioni

● Qual è la disciplina applicabile? Quali sono i principi europei che si riferiscono ai SPL?

● L’istituzione del SPL

E’ possibile per i Comuni istituire SPL e quali sono i limiti?

● Profili regolatori

autorità/ruolo del Comune

strumenti di regolazione: contratto di servizio/obblighi di s.u.

• concorrenza nel mercato/ concorrenza per il mercato

(3)

● Profili organizzativi

=>servizi resi in monopolio: quali sono le possibili forme di gestione? V’è una preferenza per

l’esternalizzazione?

=>monopolio / mercato aperto alla concorrenza

(liberalizzazioni) => sussistono obblighi in tal senso?

=>gestione servizi e reti: proprietà, controllo, gestione.

● Finanziamento e aiuti di stato. Vi sono limiti al

finanziamento dei SPL?

(4)

Diversa declinazione delle questioni

● Servizi pubblici economici

● Servizi pubblici non economici

Quali sono i criteri di distinzione?

(5)

Evoluzione

normativa

(6)

5 FASI

I FASE MUNICIPALIZZAZIONE

l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578

II FASE POTENZIAMENTO GESTIONI PUBBLICHE

l. 142/90 e d.lgs. 267/00

III FASE INTRODUZIONE DELLA CONCORRENZA «PER IL MERCATO»

l. 28 dicembre 2001 n. 448 - d.l. n. 269/2003 e l. n. 350/2003 - d.d.l. n.

772/06

(7)

IV FASE INTRODUZIONE DELLA CONCORRENZA «NEL MERCATO»

d.l. n. 112/08 - D.p.r. n. 168/2010

V FASE APPLICAZIONE DEI PRINCIPI EUROPEI Referendum abrogativo 2011

d.l.138/2011, conv con l. 148/2011 ripristina il regime abrogato C. Cost. 199/2012: incost. Il d.l. 138/2011 art. 4 DL. 12 ottobre 2012 n.179 art. 34 comma 20-27

(8)

l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578 municipalizzazione dei servizi pubblici locali

Sistema precedente: concessioni a privati Esigenze di fondo:

• esigenza di regolare il mercato privato dei servizi in relazione allo sviluppo industriale e alla forte urbanizzazione

• trasferire l’ingente utile generato dalla gestione monopolistica dei servizi alle casse comunali

• ovviare al fallimento del mercato connesso al monopolio naturale

• ovviare ai comportamenti monopolistici e migliorare le condizioni di vita dei cittadini e lavoratori

• regolare le spontanee iniziative comunali di municipalizzazione e di riscatto delle concessioni

(9)

l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578 municipalizzazione dei servizi pubblici locali norme per:

• l’assunzione diretta dei servizi

– La legge, elencando esemplificativamente 19 servizi suscettibili di gestione diretta, teneva conto della realtà economica allora esistente.

• la costituzione e l’amministrazione delle aziende speciali, il procedimento per l’assunzione diretta dei pubblici

servizi e per la vigilanza sulle aziende e sui bilanci, nonché disposizioni sulle aziende consorziali.

– Disincentivo alla municipalizzazione: complesso il procedimento;

l’azienda nasce priva di personalità giuridica; controlli non solo comunali ma anche governativi

(10)

R.D. 15-10-1925, n. 2578

1. (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). - I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;

3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale

6° impianto ed esercizio di farmacie

7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16° produzione distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Uguale facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale.

L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico,

intendendosi sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.

(11)

R.D. 15-10-1925, n. 2578

2. (art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3047). - Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'articolo 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico.

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita una azienda sola che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate.

Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Esse sono soggette alla vigilanza del consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento.

Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quando si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio

comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19.

Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

(12)

l. n. 103/1903 e R.D. 15-10-1925, n. 2578 municipalizzazione dei servizi pubblici locali

Caratteri del sistema

=> riferiti allo stesso soggetto:

gestione proprietà governo

regolazione

(13)

effetti

• superati i monopoli privati

• maggior sostenibilità sociale dei servizi

• sviluppo di infrastrutture e servizi a sostegno dello sviluppo industriale e urbano

bilancio positivo della municipalizzazione

nonostante : a) il limite all’assunzione diretta dei servizi determinato dall’elencazione degli ambiti b) Il regime dell’azienda speciale ( complesso il

procedimento; l’azienda nasce priva di personalità giuridica; controlli non solo comunali ma anche

governativi)

(14)

Evoluzione municipalizzate

• 1915-16: 170 aziende municipalizzate, di cui 127 costituite ex novo e 43 derivanti dal riscatto di precedenti concessioni a privati.

• periodo successivo alla I guerra e fascismo: il numero delle aziende pubbliche si ridusse alcuni servizi furono di nuovo affidati ai privati.

Ma in quegli anni fu emanato il Testo Unico 2578 del 1925 che

semplificò le procedure di municipalizzazione e riconobbe maggiori margini di autonomia agli enti locali; il rapporto di lavoro delle aziende subì una importante modifica, trasformandosi da pubblicistico a

contrattuale.

• dal secondo dopoguerra: limiti della municipalizzazione e del modello di regolazione su cui esso era fondato => ostacolo al conseguimento di efficienza e di economicità. __________________

• I deficit delle aziende municipalizzate:

– 1960: di poco superiori a 3,5 miliardi di lire, – 1975: 800 miliardi

– 1980: 1800 miliardi

(15)

Anni 80 - 90

• Obiettivo: potenziare il carattere imprenditoriale della gestione:

– riforma e rivitalizzazione delle aziende speciali

– diffusione della forma societaria, non prevista dalla legge

– concessione a terzi, anche se sullo sfondo

(16)

l’art. 22 l. n. 142/90 (art.112 e 113 d.lgs.

n.267/00)

La legge 142/90 La legge 142/90

 Articolo 112 d.lgs n. 267/00 (TUEL) Servizi pubblici locali.

1. Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive

competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il Capo III del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo

alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei

servizi.

(17)

Art. 113 TUEL Forme di gestione.

La legge 142/90 La legge 142/90

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del

servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando

sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza

economica ed imprenditoriale;

(18)

.

Art. 113 TUEL testo storico Art. 113 TUEL testo storico

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza

imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o

partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in

relazione alla natura o all'àmbito

territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica

maggioritaria a norma dell'articolo 116.

(19)

Fine anni 90: cesura

Emergono due poli del SPL

1. servizio pubblico come strumento di soddisfazione di bisogni essenziali

2. servizio pubblico come mercato

Qual è il polo prevalente?

(20)

Emerge la polivalenza dei spl

=> pluralità (quantitativa e qualitativa) dei sistemi di norme che li disciplinano

Pluralità dei soggetti che pongono tali norme

Pluralità dei soggetti (amministrazioni) che applicano tali norme intervenendo con

propri poteri sui spl

(21)

Emergono diversi sistemi normativi

Accanto alle:

Norme sui spl generali e di settore

Disciplina generale dell’azione amministrativa

Emerge:

Disciplina della concorrenza

Disciplina dei contratti pubblici

(22)

Emerge anche la rilevanza europea

SPL=> connotazione locale tendenzialmente di livello comunale SPL=> produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e

a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità

locali

(23)

Interventi europei sui SPL

I fase – fino alla fine anni 90

si è escluso che i spl fossero “mercati rilevanti”

CGCE 9 settembre 1999, C-108/98 sull'organizzazione da parte del Comune di Ischia del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

“La deroga alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi,

prevista all'art. 55 del Trattato (divenuto art. 45 CE), eventualmente in combinato disposto con l'art. 66 del Trattato (divenuto art. 55 CE), non si applica in una situazione nella quale gli elementi sono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro e che, pertanto, non presenta alcun nesso con una delle situazioni

considerate dal diritto comunitario nel settore della libera

circolazione delle persone e dei servizi”.

(24)

Fase attuale

l’Unione riconosce l’appartenenza dei spl al mercato interno europeo e, pur riconoscendo le specificità del servizio pubblico locale, tutela tale mercato e promuove in esso l’instaurazione, ove compatibile con le missioni

d’interesse generale, di un regime di concorrenza

Esempi di misure considerate prive di effetti sugli scambi tra Stati membri

• Nel caso della piscina di Dorsten, si è ritenuto che la sovvenzione annuale destinata alla costruzione e alla gestione della piscina comunale di Dorsten,

che sarebbe stata utilizzata soltanto dalla popolazione locale, non potesse incidere sugli scambi tra Stati membri.

• Nel caso degli ospedali irlandesi76, si è ritenuto che un sistema di deduzioni in conto capitale a favore della creazione di strutture per ospedali pubblici locali relativamente piccoli che servivano un mercato dei servizi ospedalieri chiaramente insufficiente, non avrebbe potuto attirare investimenti o clienti da altri Stati membri e non avrebbe pertanto nemmeno potuto incidere sugli

scambi.

(25)

• Nel caso delle aree di servizio a

Tenerife77, si è ritenuto che le sovvenzioni concesse per la costruzione, da parte di

associazioni locali di trasporti stradali, di

aree di servizio riservate ai propri membri

non avrebbero potuto incidere sugli scambi

tra Stati membri, in quanto erano destinate

ad un uso esclusivamente locale.

(26)

• Nel caso dei musei locali in Sardegna, si è ritenuto che il finanziamento di progetti

museali di dimensioni ridotte e di budget limitato non avrebbe inciso sugli scambi

tra Stati membri poiché, eccezion fatta per

alcuni grandi musei di fama internazionale,

era improbabile che i cittadini di altri Stati

membri avrebbero attraversato i confini

allo scopo precipuo di visitare tali musei.

(27)

Relativamente alle sovvenzioni per le

produzioni teatrali nel paese Basco, si è deciso che esse non incidevano sugli scambi tra Stati membri in quanto si trattava di produzioni di

piccola entità allestite da microimprese o

piccole compagnie, che i potenziali spettatori erano limitati agli abitanti di una specifica

regione geografica e linguistica e che esse non

avrebbero potuto attirare i turisti stranieri.

(28)

In un caso relativo al finanziamento di un centro di promozione della cultura e del

patrimonio di Cipro a Nicosia (Cipro)80, la Commissione ha concluso che il carattere locale e la posizione geografica del centro, associate al tipo di attività, escludevano

qualsiasi effetto sugli scambi tra gli Stati

membri.

(29)

il sostegno alla costruzione di un centro di cura a medio e lungo termine per il trattamento delle malattie mentali nel Nord-est del Portogallo non inciderà sugli scambi tra Stati membri per la

limitata capacità (50 letti) del centro, che verrà

utilizzato quasi esclusivamente per la fornitura

di servizi a favore dei residenti della zona, e

della mancanza di interesse degli altri soggetti

a fornire servizi di questo tipo in zona.

(30)

COME INTERVIENE L’UE?

• No disciplina generale europea dei servizi pubblici locali.

• Intervento riguardo a specifici casi:

Commissione: procedura d’infrazione riguardante prima la disciplina di cui alla l.

n. 142/90 e poi quella di cui all’ art. 35 l. n. 448/2001; comunicazioni sul finanziamento dei sp

Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale: note pronunce relative all’in house providing

GLI INTERVENTI SI SONO AD OGGI APPUNTATI SULLA DISCIPLINA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DEI SPL

Non hanno toccato l’istituzione e la definizione del SPL Applicazione dei principi generali dell’UE

(31)

Plurime rilevanze del SPL e ripartizione interna di

competenze

Potestà legislativa

I servizi pubblici locali, non sono nominati nell’art. 117 cost. tra le materie di

competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente => rientrano

nella competenza legislativa regionale

residuale.

(32)

Materie trasversali rispetto ai SPL (e di competenza esclusiva statale):

1. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

2. Tutela della concorrenza

(33)

Come si intrecciano queste competenze?

Giurisprudenza CCOST.

• Corte cost., in un primo momento, nonostante la previsione di una competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ha posto dei limiti al legislatore statale e ha riconosciuto

corrispondenti ambiti di competenza regionale. Il richiamo alla tutela della concorrenza, ha precisato la C. cost. nella sent. n. 272/2004 nel dichiarare l’incostituzionalità del comma 7 dell’art. 113 d.lgs.

267/2000, non consente allo Stato di prevedere una disciplina

“dettagliata ed autoapplicativa dei criteri, in base ai quali

aggiudicare la gara per la gestione dei servizi pubblici locali «di

rilevanza economica»”.

(34)

• Corte cost. n. 29/2006 e n. 307/2009 rafforzando la valenza oggettiva e

finalistica del principio di concorrenza, ha

ritenuto che le Regioni possono integrare

la disciplina dettata dallo Stato, attraverso

previsioni tese a rafforzare la tutela della

concorrenza

(35)

• C.Cost. n. 375/2010 ha infine ritenuto che lo Stato non trovi limiti nella disciplina della tutela della concorrenza

• Allo Stato compete inoltre di definire se il

servizio pubblico è economico o meno

(36)

A livello amministrativo:

dalla regolazione alle

regolazioni dei servizi pubblici

(37)

I sistemi regolativi dei servizi pubblici

• Politico

• Amministrativo tradizionale

• Amministrativo tecnico

• Amministrativo neutrale

(38)

La delimitazione degli ambiti delle diverse regolazioni

Non casuale.

Diverse rilevanze del servizio pubblico:

a) mercato

b) attività che soddisfa interessi generali

Diversi gruppi di regolazioni

(39)

Spl come mercato

• Regole di concorrenza

• Regole pro-concorrenziali

• Regole tecniche volte garantire la concorrenza

• Tutela del consumatore-utente

(40)

SPL come attività d’interesse generale

• Regolazioni politiche

• Regolazioni amministrative di tipo tradizionale

• Regolazioni tecniche

• Regolazioni della concorrenza

• Tutela del consumatore - utente

• Principi attività amministrativa 241/90 –

diritto di accesso

(41)

Diverse autorità

• Enti pubblici politici

• Enti pubblici amministrativi

• Autorità indipendenti

• Autorità di regolazione tecnica

• Autorità di tutela dei consumatori

(42)

I MODIFICA DEL REGIME

DEI SPL - 2001

   

(43)

Sintesi

- Distinzione servizi pubblici locali <<di rilevanza industriale>> e <<privi di rilevanza industriale>>

- Reti e servizi: il principio di separazione della proprietà e dei regimi - Proprietà e gestione dei beni strumentali: modelli organizzativi

 La gestione del servizio:

- modello organizzativo esclusivo : l’affidamento in gara a società di capitali

- principio della gara per l’affidamento del servizio

- Il contratto di servizio come strumento di regolazione

- inibizione dell’attività extraterritoriale dei gestori affidatari diretti

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

(44)

Art.112 TUEL Servizi pubblici locali.

LA LIBERALIZZAZIONE

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

2. [I servizi riservati in via esclusiva ai

comuni e alle province sono stabiliti dalla legge] (100/a).

(100/a) Comma abrogato dal comma 12

dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(45)

Art.113 TUEL

SERVIZI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

1.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. […]

RETI E SERVIZI 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti

destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può

essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti

legittimati all'erogazione dei relativi

servizi.

(46)

Art.113 TUEL. -- LE RETI -- LA PROPRIETA’

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

13. Gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la

maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di

settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di

espletare le gare di cui al comma 5.

(47)

Art.113 TUEL. -- LE RETI – LA GESTIONE

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla

successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.

Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei

piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un

indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

(48)

Art.113 TUEL. – I SERVIZI – LA GESTIONE

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate

attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

LA GARA COME ESCLUSIVA FORMA DI GESTIONE

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard

qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di

prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e

manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

(49)

Art.113 TUEL. – LE SOCIETA’ AFFIDATARIE DIRETTE – esclusione dalle gare

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad

evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

(50)

Art.113 TUEL. – IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno

prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

(51)

Art.113-bis TUEL. – Servizi privi di rilevanza industriale

Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01 Gli art.112 ss. tuel come modif. dalla l. 448/01

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia

opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. […]

(52)

II MODIFICA DEL

REGIME DEI SPL - 2003

   

(53)

Sintesi

- Distinzione servizi pubblici locali <<di rilevanza economica>> e <<privi di rilevanza economica>>

- Reti e servizi: il principio di separazione della proprietà e dei regimi - Proprietà e gestione dei beni strumentali: modelli organizzativi

- Gara per i lavori connessi alla gestione delle reti (5-ter)

 La gestione del servizio: pluralità di modelli organizzativi:

=>l’affidamento in gara a società di capitali

- principio della gara per l’affidamento del servizio

=>La gestione diretta

- I parametri comunitari della gestione diretta: l’in house providing.

=>La società mista

- I parametri comunitari della società mista: il PPPI.

Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03

e dalla l. n. 350/03

e dalla l. n. 350/03

(54)

continua: Sintesi

Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03

e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03

- Cessione delle partecipazioni pubbliche nelle società erogatrici di s.p.l.

- Superamento degli assetti monopolistici nelle discipline di settore (5-bis)

Regime transitorio: ampio

- Divieto per gli affidatari diretti del servizio di partecipazione a gare

- Il contratto di servizio come strumento di regolazione

- Inibizione dell’attività extraterritoriale dei gestori affidatari diretti

(55)

Art.113 TUEL – LA CONCORRENZA in primo piano

Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03

e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore.

(56)

Art.113 TUEL. -- LE RETI -- LA PROPRIETA’

Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03

e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la

proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la

gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

(57)

Art.113 TUEL. -- LE RETI -- LA GESTIONE

Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03

e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la

gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la

controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

(58)

Art.113 TUEL. -- LE RETI -- I LAVORI

Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03

e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono

all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza

pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente

(59)

Art.113 TUEL – I SERVIZI

Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03 Gli art.112 ss. tuel come modif. dal d.l. 269/03

e dalla l. n. 350/03 e dalla l. n. 350/03

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad

evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di

indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

(60)

III MODIFICA DEL

REGIME DEI SPL - 2008

   

(61)

I PRINCIPI: mercato, accessibilità, utenti

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica (39)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di

stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un

adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di

sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse

incompatibili.

(62)

LA GESTIONE: LA REGOLA

DELL’AFFIDAMENTO IN GARA

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

2. ll conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che

istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

(63)

LA GESTIONE: DEROGHE ALLA GARA

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche

economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile

ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del

mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della

concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di

competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

(64)

La gestione in via ordinaria

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

166/09 166/09

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità

europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

(65)

La gestione in via ordinaria

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

166/09 166/09

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure

competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi

connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 %.

(66)

La gestione in via derogatoria

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

166/09 166/09

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile

ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che

abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei

principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

(67)

La gestione in via derogatoria: condizioni

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

Art.23-bis d.l. 112/08 testo modificato dalla l.

166/09 166/09

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del

mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato [e alle autorità di regolazione del

settore, ove costituite,] per l'espressione di un parere [sui profili di competenza] preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4-bis. [L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera,] I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali

assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4.

(68)

Servizio idrico

• articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.

166

1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,

devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del

servizio

(69)

LE RETI: LA PROPRIETA’ PUBBLICA E LA POSSIBILE GESTIONE PRIVATA

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

(70)

AFFIDAMENTI MULTISERVIZI E

DEFINIZIONE DEI BACINI DI GARA

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

6. E' consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli

affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da

consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda debole nel

quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

(71)

ESCLUSIONE DALLE GARE DEGLI AFFIDATARI DIRETTI

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2,

nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora

separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono

acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che

siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. ll divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

(72)

RINVIO AD UN REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE: PRINCIPI

I) contenimento della spesa

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di

servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di

adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

(73)

II) Distinzione tra regolazione e gestione

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

III) Armonizzazione discipline speciali

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di

rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

(74)

IV) Principio di reciprocità

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;

V) Liberalizzazione

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà

orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in

ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

(75)

VI) Gara per il mercato e beni strumentali

Art.23-bis d.l. 112/08 Art.23-bis d.l. 112/08

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

VII) Tutela utenti

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

VIII) Abrogazione dell’art.113 TUEL ove incompatibile

11. L’articolo 113 … è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

(76)

d.p.r. n. 168/2010

ambito

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

• a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

• b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n.

239;

• c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

• d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

• e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti

affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, e successive modificazioni.

(77)

Art. 2 Misure in tema di liberalizzazione

• 1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione

concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa

economica privata non risulti idonea, secondo criteri di

proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le

caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

• 2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di

esclusiva del servizio.

(78)

Segue art. 2 misure di liberalizzazione

• 3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata

all'Autorità garante della concorrenza e del

mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

• 4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali;

essa è comunque effettuata prima di procedere

al conferimento e al rinnovo della gestione dei

servizi.

(79)

Segue art. 2 misure di

liberalizzazione – obblighi di servizio pubblico

• 5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti

l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali,

definiscono, ove necessario, gli obblighi di

servizio pubblico, prevedendo le eventuali

compensazioni economiche alle aziende

esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei

proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della

disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

(80)

Segue art. 2 diritti di esclusiva

• 6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad

un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, e successive modificazioni.

• 7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di

esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della

legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive

modificazioni.

(81)

Corte Costituzionale 325/2010

• Il regime del 23 bis non risponde ad obblighi comunitari

• Il regime del 23 bis introduce regole di

concorrenza più rigorose di quelle imposte a livello comunitario

• Il regime del 23 bis è costituzionalmente

legittimo

(82)

Corte Costituzionale 325/2010

• Il SII ha carattere economico

(83)

Proposta di

referendum

(84)

Corte Costituzionale sui referendum

• Sent. 24/2011, ammissibile referendum popolare per l’abrogazione dell’intero art. 23 bis del d.l. 112/2008,

• Sent. 26/2011 ammissibile referendum abrogativo dell’art. 154, co. 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del d.lgs n.152/06 limitatamente alla parole

«dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

• Sent. 25/2011 inammissibile referendum contro

l’articolo 150 del d.lgs. n. 152/2006, in tema di scelta della forma di gestione e procedure di affidamento nel servizio idrico integrato

• Sent. 27/2011 inammissibile referendum contro alcune

puntuali disposizioni dell’articolo 23 bis – co. 10, let. d) e

contro l’articolo 15, co. 1 ter, del d.l. 135/2009.

(85)

Sent. 24/2011, l’abrogazione art. 23 bis del d.l. 112/2008

• «…all’abrogazione dell’articolo 23 bis da un lato non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme

abrogate…dall’altro conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa

comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto del referendum) relativa alle regole

concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza

pubblica per l’affidamento della gestione di servizi

pubblici locali di rilevanza economica. Ne deriva

l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di

impedimenti di natura comunitaria».

(86)

Sent. 24/2011, l’abrogazione art. 23 bis del d.l. 112/2008

• La disciplina non ha un contenuto comunitariamente vincolato – e, dunque, costituzionalmente vincolato ex artt. 11 e 117, 1 co.,

Costituzione;

• a seguito dell’eventuale abrogazione della disciplina non si determinerebbe alcun inadempimento ad obblighi comunitari.

• l’articolo 23 bis non costituisce una applicazione necessitata del diritto comunitario in quanto essa integra solo una delle diverse

possibili discipline della materia che il legislatore nazionale avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare il primo comma

dell’articolo 117 della Costituzione. Attraverso tale disciplina, infatti, all’interno dell’ordinamento nazionale si è scelto di introduttore

regole concorrenziali più rigorose di quelle minime richieste dal

diritto dell’Unione Europea.

(87)

Sent. 26/2011 abrogazione parziale art.154, co. 1, del d. lgs. 152/2006

determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

«La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,

dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di

funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo» –

Ad avviso della Corte la richiesta referendaria, volta ad espungere dalla richiamata formulazione l’inciso «dell’adeguatezza della

remunerazione del capitale investito», non può essere considerata

inammissibile per contrasto con la disciplina comunitaria.

(88)

Segue Sent. 26/2011

• «l’inciso oggetto della richiesta referendaria non risulta a contenuto imposto dalla normativa indicata, essendo

coessenziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico integrato l’esercizio dell’attività con

metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista

quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)» (sentenza n. 325 del 2010, punto 9.1. del

Considerato in diritto). Pertanto il carattere remunerativo della tariffa non può essere definito elemento

caratterizzante la nozione di «rilevanza» economica del

servizio idrico integrato».

(89)

Referendum 12-13 giugno 2011

• abrogazione

(90)

Ripristino disciplina

Art.4 d.l. 13 agosto 2011 n.138

(91)

C. cost. n. 199/2012: incost. l’art. 4 d.l.138/2011, conv con l. 148/2011

“La normativa all'esame costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della

complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo. Né può

ritenersi che sussistano le condizioni tali da giustificare il superamento del predetto divieto di

ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell'esito della consultazione referendaria e l'adozione della nuova normativa (23 giorni), ora oggetto di giudizio, nel quale peraltro non si è verificato nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della

disciplina abrogata”;

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