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PARTE I CAPITOLO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 1.1 Il Decreto Legislativo 81/2008

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PARTE I

CAPITOLO 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1

Il Decreto Legislativo 81/2008

La normativa italiana preesistente al D. Lgs 626/94 e al D. Lgs.81/2008 era rivolta esclusivamente alla tutela delle fasce considerate più “deboli” della popolazione lavorativa, ossia giovani, genere femminile e lavoratrici madri. La Legge n. 653 del 1934, ancora in vigore, determina in 20 kg il peso massimo sollevabile dalle donne adulte.

La legge 977/67 relativa al lavoro dei fanciulli (minori di 15 anni) e degli adolescenti (minori di 18 anni) all’art. 14, abrogato dai D. Lgs. 345/99 e 262/2000, determinava, seppure con riferimento al lavoro agricolo, i pesi massimi trasferibili dagli stessi differenziandoli per sesso: fanciulli M= 10 kg, F= 5 kg; adolescenti M= 20 kg, F= 15 kg. Rimane invece in vigore l’art. 19, il quale stabilisce che “gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi più di 4 ore durante la giornata compresi i ritorni a vuoto”.

La Legge 1204/71, ora abrogata, sulla tutela delle lavoratrici madri, stabiliva che le donne in gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto non dovevano essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, come riportato nella attuale Legge 151/01.

L’uso della forza manuale per il trasferimento di oggetti è ravvisato dalla letteratura come elemento di possibile sovraccarico biomeccanico del rachide. Tale nozione è talmente consolidata da aver spinto la Comunità Europea a emanare specifiche norme, la Direttiva 90/269/CEE, tese a condizionare, entro

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livelli accettabili, l’impiego della forza manuale nelle operazioni lavorative di movimentazione di carichi.

Tali norme sono state recepite in Italia prima con il Decreto Legislativo 626/94 e successivamente con il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n°81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Alla Movimentazione Manuale dei Carichi è dedicato il Titolo VI del D. Lsg. 81/2008 e in particolare, il comma 1 del l’articolo 167 definisce il Campo di Applicazione: “Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari”. La Movimentazione Manuale dei Carichi, MMC, rientra tra i rischi identificati dal Legislatore e il secondo comma dell’articolo 167 del D Lgs 81/2008 definisce con MMC “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari”.

Lo stesso comma definisce le patologie da sovraccarico biomeccanico “patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari”. L’articolo 168 disciplina gli obblighi del datore di lavoro, con testo largamente sovrapponibile alla precedente formulazione del D. Lgs. 626/1994 e della Direttiva 90/269/CEE. Il comma 1 prevede da parte del datore di lavoro: l’adozione di misure organizzative necessarie e di appropriate attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. E, qualora non sia possibile evitare la movimentazione

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adottare le misure organizzative necessarie, a ricorrere ai mezzi appropriati e a fornire ai lavoratori mezzi adeguati per ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, ed in particolare:

- Organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

- Valutare, possibilmente anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro;

- Evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso- lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;

- Sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Da sottolineare è il richiamo al ruolo di affiancamento che il medico del lavoro è tenuto a svolgere nei riguardi del datore di lavoro e del responsabile del SPP. Infatti, prima ancora di un dovere giuridico, questo è un dovere etico: il medico del lavoro è l’unica figura in possesso delle conoscenze di biomeccanica indispensabili per procedere, insieme a chi organizza le attività lavorative, alle necessarie valutazioni ed alle conseguenti decisioni operative per assicurare che i compiti di movimentazione manuale dei carichi non arrechino problemi di salute in chi li esegue. Il medico del lavoro dovrà quindi mettere a disposizione del datore di lavoro tutte le sue conoscenze e nel caso di eventuali lacune, ricorrere ad altri specialisti e ad eventuali forme di documentazione.

L’articolo 168 infine contiene, come novità assoluta rispetto al passato, un riferimento relativo alle norme tecniche e ad altri strumenti di indirizzo così formulato “Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità

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del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida”.

L’articolo 169 stabilisce che, in materia di informazione, formazione e addestramento, il datore di lavoro è tenuto a:

- Fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

- Assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;

- Fornire ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

L’articolo 170, si occupa delle sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente, i quali secondo il Legislatore sono puniti:

- Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 fino a 6400 euro per la violazione dell’articolo 168;

- Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro per la violazione degli obblighi di informazione e formazione.

L’allegato XXXIII contiene gli “elementi di riferimento” e i “fattori individuali di rischio” che devono essere considerati “in modo integrato” ai fini della “prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari”. L’allegato riproduce il corrispondente precedente del D. Lgs. 626/1994, riunendo i due allegati della Direttiva 90/696/ CEE. Rispetto al D. Lgs. 626/1994 è stata inserita una nuova importante premessa che prevede “La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio

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L’allegato riporta inizialmente gli “elementi di riferimento”, da considerare perché possono modificare il rischio di patologie di sovraccarico da movimentazione manuale dei carichi, ovvero:

1. Caratteristiche del carico: la movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, nei casi in cui sia:

- Troppo pesante;

- Ingombrante o difficile da afferrare;

- In equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- Collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- A causa della struttura esterna e/o della consistenza, può comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto: può rappresentare rischio patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, nei casi in cui sia:

- Eccessivo;

- Compiuto soltanto con un movimento di torsione del tronco; - Caratterizzato da un movimento brusco del carico;

- Compiuto col corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico nei seguenti casi:

- Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;

- Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi d’inciampo o è scivoloso;

- Il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona situazione;

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- Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi;

- Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

- La temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all’attività: quest’ultima può comportare un rischio se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- Pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;

- Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; - Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Successivamente l’allegato XXXIII prende in considerazione i fattori individuali di rischio per i lavoratori, in particolare:

- Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;

- Indumenti, calzature, o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; - Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o

dell’addestramento.

L’unica modifica degna di nota, rispetto al D. Lgs. 626/1994, è la soppressione della specificazione “30 kg” dall’indicazione “il carico è troppo pesante”. Tale specificazione, inesistente nella Direttiva Europea, aveva generato una discreta confusione poiché da alcuni era stata interpretata come un limite di peso, quando in realtà non lo era.

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1.2

Norme Tecniche

Le norme tecniche (nazionali ed internazionali) di rilievo per la movimentazione manuale dei carichi, sono le seguenti:

• NORME ISO

o UNI ISO 11228- 1: Ergonomics- Manual handling- Lifting and carrying o UNI ISO 11228- 2: Ergonomics- Manual handling- Pushing and pulling

o UNI ISO 11228- 3: Ergonomics- Manual handling- Handling of low loads at high frequency

• NORME UNI EN

o UNI EN 1005- 2: Sicurezza del macchinario; Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario. A tutte queste norme ci si deve riferire per le finalità del Titolo e dell’allegato. Nei casi in cui le norme tecniche non siano applicabili, ad esempio nella movimentazione dei pazienti, si potrà fare riferimento a linee guida e buone prassi approvate secondo le procedure previste dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2008.

Il ricorso a tali norme tecniche consente di adottare metodologie e criteri di valutazione delle diverse attività di movimentazione manuale dei carichi secondo standard internazionali e in modo sostanzialmente conforme a quanto già contenuto nelle Linee Guida delle Regioni e dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro).

Le norme tecniche consentono anche la scelta di valori di riferimento nella valutazione delle attività di sollevamento, anche specifiche per diverse popolazioni lavorative e consentono quindi al medico del lavoro di assumere orientamenti, nella valutazione dei rischi, che considerino anche le differenze di genere e di età.

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1.3

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008

Con tale decreto è stata aggiornata la Tabella delle Malattie Professionali per le quali è obbligatoria la denuncia, e per cui, deve essere considerata una presunzione legale di origine lavorativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il nuovo elenco sostituisce quello del DM del 18 aprile 1973. In particolare sono state inserite patologie dell’apparato muscolo scheletrico riferibili a sovraccarico biomeccanico e a vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Lista 1 – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Gruppo 2 – Malattie da agenti fisici

AGENTE MALATTIA/E CODICE

IDENTIDICATIVO 03 Movimentazione

manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo

Spondilodiscopatie del tratto lombare

Ernia discale lombare

I.2.03 M47.8

I.2.03 M.51.2

Lista 2 – Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Gruppo 2 – Malattie da agenti fisici

AGENTE MALATTIA/E CODICE

IDENTIDICATIVO 03 Vibrazioni trasmesse

al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e

Spondilodiscopatie del tratto lombare

Ernia discale lombare

II.2.03 M47.8

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meccanici

Il Legislatore quindi, per quanto riguarda l’ernia discale lombare rispetto alla movimentazione manuale dei carichi, sembra propenso a dedurre un legame probabile con tale attività, se questa è eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Questo legame si farebbe più stretto quando oltre alla non occasionalità (quotidianità) vi è anche l’assenza di ausili efficaci, situazione quindi che sembrerebbe fungere da spartiacque per il riconoscimento.

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