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Academic year: 2021

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Premessa

“le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l’universo a Dio fa somigliante Nell’ordine che io dico sono accline tutte nature”.

DANTE, Paradiso, I, 103

.

Il Tribunale delle libertà e la regolamentazione del diritto di difesa. Nel seguente elaborato, cercherò di mettere in luce il lungo iter che denota il potenziamento, graduale, dei controlli sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. Dopo un’analisi delle vicende storiche, e la descrizione di come il diritto di difesa viene garantito all’interno dell’udienza de libertate, mi soffermerò sulla recente riforma, la legge 47 del 2015. Prima di iniziare, ci tengo a precisare che nell’ ambito dei procedimenti di controllo sui provvedimenti de libertate, da sempre, l’influenza della giurisprudenza di Strasburgo è tangibile, costante è la sua attenzione per la ragionevolezza della detenzione ante iudicium e tra le diverse letture della disciplina è da privilegiare quella che consente un approfondito esame delle condizioni che legittimano la restrizione della libertà personale sempre parametrato a concretezza e attualità. Da qui che si parte per lo sviluppo di un sistema più garantista, un sistema che vede al centro l’essere umano, che vede limitato un uso eccessivo della carcerazione preventiva e che non vanifica la

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presunzione di innocenza. L’attuale assetto codicistico della disciplina dei rimedi contro i provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale, costituisce il risultato di un complesso sviluppo culturale profondamente innovativo, avviatosi con l’art. 5 paragrafo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che già reclamava, per ogni persona privata della libertà, “le droit d’introduire un recours devant

un Tribunal” al fine di ottenere in tempi rapidi un controllo sul titolo legale

della sua detenzione. Già ad un preliminare approccio alla materia non può sfuggire l’evidente impronta garantista che il legislatore ha inteso attribuire alla vicenda cautelare personale. Questa viene infatti giurisdizionalizzata nel momento genetico, mediante l’attribuzione del potere di coercizione ad un giudice, che si colloca in un’istituzionale posizione di terzietà rispetto agli accadimenti processuali, non essendo titolare di attività di indagine. Il sistema di controllo cautelare personale trova il suo momento maggiormente qualificante proprio nell’istituto del riesame, che si atteggia come il rimedio tipico avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Dopo molti anni dall’istituzione del Tribunale della libertà, dopo la formulazione della norma che prevedeva l’impugnabilità anche nel merito, e a seguito di un iter parlamentare contrassegnato da una iniziale lentezza e una accelerazione finale impressa ai lavori, sotto l’impulso di specifiche vicende di cronaca giudiziaria, è stata varata e pubblicata una legge di riforma di alcune norme processuali. Anche qui, viene adempiuto un obbligo assunto in sede internazionale dallo stato italiano: vi è sicuramente un adeguamento del nostro sistema processuale, in tema di libertà personale, alle garanzie riferibili ai diritti di libertà del cittadino. Con la legge del 2015, che è l’ultimo stadio della progressione storica degli

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spazi riservati alle garanzie individuali, nell’ambito dei procedimenti di controllo sui provvedimenti de libertate, si possono prefiguare elementi di significativo rilievo e di possibile sviluppo del ruolo delle cautele e del giudizio di riesame nel sistema processuale, che spetterà alla prassi consolidare o meno. Si rendono più stringenti i presupposti e giustificati i provvedimenti dello strumento cautelare e si confina il carcere in situazioni connotate dalla necessità. Da un altro verso, si punta a fare del riesame uno strumento di stabilità del provvedimento restrittivo, considerato che inizialmente è stato disposto senza contraddittorio. Ciò si evince dalla partecipazione dell’imputato, dai nuovi poteri di controllo, dall’ampiezza dei termini per lo svolgimento delle attività difensive, dai tempi non ristretti per una motivazione ampia. Dalla portata delle modifiche, sembrerebbe prefigurarsi un’anticipazione del giudizio di responsabilità.

Barga, giugno 2015

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