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Lavori sulle parti comuni in condominio: Cassazione

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Lavori sulle parti comuni in condominio: Cassazione

22 Marzo 2021Redazione

Art. 1122 codice civile: giurisprudenza. Le modifiche delle aree condominiali.

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Condomino e relativa possibilità di modifiche tecniche che intaccano parti comuni

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali.

Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, n.2126

Azione contro il condomino che faccia lavori sulle parti comuni

L’azione, con la quale il condominio di un edificio chiede, invece, la rimozione di opere, che altro condominio abbia effettuato sulla cosa comune in violazione della disciplina dettata dagli articoli 1102, 1120 e 1122 del Cc, ha natura reale e deve essere proposta nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, come ogni altra azione che tenda all’adempimento di un obbligo positivo inerente a diritti reali, non potendo essere tenuto alla rimozione dell’opera il comproprietario dell’immobile il quale non sia stato parte del processo che abbia ordinato la stessa.

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25677

Uso della cosa comune da parte del condomino in mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative

In tema di condominio negli edifici, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all’art. 1102 c.c., faccia uso della cosa comune, la mera mancanza delle

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concessioni o autorizzazioni amministrative non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi tale carenza esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, salvo che si deduca e dimostri che, in concreto, l’inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta nel pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale.

Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, n.4439

La divisione orizzontale di un

appartamento non incide

automaticamente sulle tabelle millesimali

In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, non sussistendo nella fattispecie il presupposto della notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall’art. 69 disp. att.

c.c., nel testo antecedente alla riforma attuata con la legge n. 220 del 2012 applicabile “ratione temporis”, mentre grava sull’assemblea l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge.

Cassazione civile sez. II, 03/06/2019, n.15109

Utilizzo del sottosuolo condominiale dal singolo condomino

In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall’area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell’immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l’avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell’edificio, o l’idoneità dell’intervento

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a pregiudicare l’interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.

Cassazione civile sez. II, 10/01/2019, n.480

Non è suscettibile di prescrizione l’azione con la quale il condominio chiede la rimozione di opere che un condomino ha effettuato sulla cosa comune

L’azione, con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere che un condomino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unità immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degli artt. 1102,1120 e 1122 c.c., ha natura reale, e, pertanto, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, non è suscettibile di prescrizione, in applicazione del principio per cui “in facultativis non datur praescriptio”.

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2018, n.14622

Proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale: modifica di parte del tetto trasformata in terrazza

Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa, come – nel caso di specie – mediante la realizzazione di un’altana) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita, non potendo invocarsi, a sostegno della leggitimità dell’intervento, l’applicabilità dell’art. 1102 c.c., vertendosi in presenza non di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì dell’appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri, senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzioni di opertura dell’immobile.

Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, n.23243

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