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Che cos è il mutuo, gli elementi del contratto, il preliminare, il mutuo di scopo e quello garantito.

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Il mutuo

written by Edizioni Simone | 02/04/2016

Che cos’è il mutuo, gli elementi del contratto, il preliminare, il mutuo di scopo e quello garantito.

Che cos’è il mutuo?

La definizione di mutuo è data dall’articolo 1813 c.c. secondo il quale esso è il contratto con cui «una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità».

La funzione che il contratto di mutuo intende realizzare consiste nell’attribuzione della piena disponibilità del bene oggetto del contratto a favore della parte mutuataria che ne acquista la piena proprietà.

Per quanto riguarda la natura giuridica, il mutuo è un contratto:

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— reale: si perfeziona cioè con la consegna del denaro o delle cose fungibili;

— traslativo: ex art. 1814 c.c., esso trasferisce la proprietà della cosa. Il trasferimento della proprietà delle cose date in mutuo necessita, tuttavia, non solo della consegna ma anche del consenso delle parti, essendo tutti e due gli elementi necessari per il perfezionarsi della fattispecie;

— unilaterale, anche se con attribuzioni corrispettive: secondo parte della dottrina, infatti, dopo la conclusione dello stesso esistono solo obbligazioni a carico del mutuatario, configurandosi la prestazione del mutuante non come un’obbligazione a suo carico, ma come elemento necessario perché il contratto venga ad esistenza;

— di straordinaria amministrazione: sia per il mutuante che per il mutuatario non è rilevante che il mutuo serva per far fronte alle spese correnti o che si pensi di restituire il denaro ricevuto con l’utilizzo del semplice reddito senza utilizzare beni capitali;

— a causa variabile, poiché può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Gli elementi del contratto di mutuo

Elementi del contratto di mutuo sono:

— l’accordo delle parti; esso da solo non è elemento sufficiente al perfezionamento del contratto essendo il mutuo un contratto reale. Nel caso in cui all’accordo raggiunto non faccia seguito il trasferimento del denaro o delle altre cose fungibili, ricorreranno comunque i presupposti per l’esercizio dell’azione di risarcimento nei limiti dell’interesse negativo ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Accordo vi deve essere sul termine di scadenza che è essenziale; tuttavia, in caso di mancata indicazione, il termine sarà determinato ex art. 1817 c.c., dal giudice;

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— la causa, diversa a seconda che si tratti di mutuo oneroso o di mutuo gratuito.

Nel primo caso la causa consiste nello scambio tra la possibilità di uso di un bene fungibile e il pagamento degli interessi; nel secondo, invece, la causa consiste nel beneficio arrecato nel lasciar godere del bene fungibile al mutuatario;

— l’oggetto, che deve essere una quantità di denaro o altro bene fungibile.

I beni fungibili sono quelli che non hanno una propria individualità e che quindi possono essere sostituiti con altri dello stesso genere. La fungibilità va intesa, inoltre, in senso oggettivo e non soggettivo, non avendo importanza come il bene è considerato dalle parti;

— la forma che è libera;

— la consegna del bene: elemento perfezionativo della fattispecie, per la teoria del contratto reale.

Per un approfondimento degli aspetti finanziari si rinvia alla Parte II, Cap. 2.

Gli obblighi delle parti nel mutuo

Essendo il mutuo, per alcuni Autori, un contratto unilaterale, anche se con attribuzioni reciproche, dopo la conclusione del contratto vi sono obbligazioni solo a carico del mutuatario.

Occorre, però, distinguere il mutuo oneroso da quello gratuito.

Nel primo il mutuatario è obbligato a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, (art. 1813 c.c.) ed a pagare gli interessi convenuti (art. 1815 c.c.).

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Nel secondo, invece, il mutuatario ha solo l’obbligo di restituire i beni oggetti del mutuo.

La restituzione della somma o dei beni mutuati deve avvenire nel termine convenuto dalle parti, quindi in un’unica soluzione o a rate.

Il termine per la restituzione, nel mutuo oneroso, si presume stipulato a favore di entrambe le parti: ciò significa che il mutuante non può pretendere la restituzione anticipata né il mutuatario può restituire prima della scadenza. Nel mutuo gratuito, invece, il termine si presume stipulato a favore del mutuatario, il quale può restituire anticipatamente quanto mutuato.

Per quanto riguarda l’ammontare degli interessi, trova applicazione l’art. 1284 c.c., pertanto il saggio degli interessi legali può essere aggiornato annualmente con proprio decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze; a tale saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Interessi superiori devono esser determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. L’ultimo comma dell’art. 1815 c.c. stabilisce che se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Se il mutuatario non paga gli interessi o il diverso corrispettivo convenuto, il mutuante può agire in giudizio, alternativamente:

— con l’azione di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento;

— chiedendo il pagamento dei soli interessi senza far valere la risoluzione del contratto che continua, quindi, a produrre i suoi effetti.

Nel caso in cui il mutuatario non adempia all’obbligazione di restituzione della somma o delle cose mutuate, si distinguono due ipotesi:

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— in caso di restituzione rateale: il mancato pagamento, anche di una sola rata, legittima il mutuante a chiedere la restituzione anticipata dell’intero. Tale soluzione non è praticabile se il mancato pagamento dipende da impossibilità temporanea dovuta a causa non imputabile al mutuatario;

— in caso di restituzione in un’unica soluzione: il mancato rimborso, alla data stabilita, legittima il mutuante ad agire in giudizio per chiedere la restituzione e il risarcimento del danno.

Nei mutui di cose diverse dal denaro, se la loro restituzione diviene impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al mutuatario, questi deve pagarne il valore, da determinarsi tenendo conto del tempo e del luogo in cui la restituzione doveva eseguirsi.

Il preliminare di mutuo. Il mutuo di scopo

Secondo l’opinione maggioritaria, la promessa di mutuo, prevista dall’art. 1822 c.c., disciplina in realtà il contratto preliminare di mutuo: con esso una parte si obbliga a prestare un futuro consenso a consegnare la cosa oggetto della promessa.

La portata del contratto è meramente obbligatoria; la promessa (che può essere sia unilaterale che bilaterale) benché vincolante, può non essere mantenuta dal promittente qualora sia intervenuta una modificazione nelle condizioni patrimoniali del promissario tale da far ritenere difficile la restituzione del mutuo e non vengano offerte adeguate garanzie.

Nell’ambito degli strumenti creditizi a favore delle imprese assume un ruolo di primaria importanza il mutuo di scopo, trattandosi di un contratto utilizzato per assicurare finanziamenti pressocché esclusivamente ad imprenditori. Esso si distingue dal mutuo ordinario (disciplinato dal codice civile) per la presenza di un vincolo in ordine all’impiego delle somme erogate, che impegna il finanziato ad utilizzarle per raggiungere il particolare risultato previsto dalla legge o dal

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contratto. Nel mutuo di scopo, infatti, una parte si obbliga a fornire i capitali necessari al conseguimento di una finalità, stabilita legislativamente (mutuo di scopo legale) o convenzionalmente (mutuo di scopo volontario), realizzata a cura dell’altra parte, la quale si obbliga a restituire la somma ricevuta e a svolgere l’attività necessaria al conseguimento dello scopo.

Il ruolo che tali contratti assolvono è quello di facilitare sul piano economico l’ottenimento del credito da parte di imprese che si impegnino a svolgere attività o conseguire risultati considerati dalla legge di pubblico interesse.

Il mutuo garantito

A tutela del mutuante si pone, prima di tutto, la normale garanzia generica prevista dall’art. 2740 c.c.

Il mutuante, poi, potrà esercitare tutti i mezzi conservativi previsti dalla legge (sequestro conservativo, azione revocatoria, azione surrogatoria).

Inoltre le parti hanno la facoltà di stabilire forme di garanzia specifiche che possono avere natura reale (ipoteca e pegno) o personale (fideiussione) in relazione alle quali si parla di mutuo pignoratizio, mutuo ipotecario e mutuo cambiario.

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