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Che cos è il contratto di mantenimento

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Che cos’è il contratto di mantenimento

written by Marco Borriello | 19/11/2016

Contratto di mantenimento: corrispettivo e obbligo di assistenza. Casi di nullità. Se c’è donazione, l’erede può fare causa.

Un genitore può decidere di cedere un bene immobile, come la casa familiare, ad uno dei figli, allo scopo di ricevere dallo stesso e sino alla morte, assistenza morale ed economica. Tale risultato si realizza attraverso un particolare contratto, definito di mantenimento.

Ovviamente, questa ipotesi particolare, potrebbe scontrarsi con le esigenza degli altri figli. Questi, infatti, sono inevitabilmente privati di un bene che, normalmente, entrerebbe a far parte della futura eredità: è quindi lecito il contratto di mantenimento? Come possono tutelarsi gli altri figli?

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Che cos’è il contratto di mantenimento?

Siamo di fronte a un contratto definito atipico, detto anche di vitalizio alimentare, che non è specificatamente previsto dal codice civile. Ciò non significa che il contratto di mantenimento sia illecito, ma semplicemente che è stato elaborato e creato dalla prassi, per soddisfare esigenze di assistenza personale, che si protraggono nel futuro e che possono mutare per modalità e caratteristiche. Il contratto tipico di riferimento è quello di rendita vitalizia, disciplinato, invece, espressamente dalla legge [1].

Nel contratto di mantenimento una parte trasferisce un bene a favore di un’altra che, in cambio s’impegna ad assistere il venditore (beneficiario) per un tempo indeterminato e cioè sino alla sua morte. Tale obbligo assistenziale determina la differenza col contratto di rendita vitalizia, dove, invece, il venditore (beneficiario) riceve, normalmente, in cambio del trasferimento, una somma di denaro periodica.

In ogni caso il contratto di mantenimento è per natura incerto (tecnicamente, si definisce aleatorio). L’acquirente, infatti, non può sapere con precisione il valore della sua prestazione, essendo commisurato alla vita del beneficiario. Questo rischio è elemento essenziale di questo particolare accordo, pertanto, se manca, determina la nullità del contratto di mantenimento.

Altro elemento essenziale è l’obbligo assistenziale cui s’impegna l’acquirente: se non è, infatti, la ragione giustificativa del contratto, ed è invece prevalente l’intento liberale del cedente, allora ci troveremo di fronte ad una donazione con onere.

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Spesso il contratto di mantenimento si caratterizza anche per la presenza di una clausola risolutiva espressa, la quale prevede lo scioglimento del contratto, se l’acquirente non mantiene la promessa di assistenza.

Per tutte queste ragioni, è buona regola specificare dettagliatamente o il più possibile, le prestazioni assistenziali dovute: in tal modo sarà consentito stabilire se c’è o meno una donazione con onere e soprattutto verificare il corretto adempimento degli obblighi assunti dall’acquirente.

In conclusione, appare chiaro che questa particolare figura giuridica si caratterizza per la particolare fiducia del venditore (beneficiario) nei riguardi dell’acquirente (assistente), che ha quindi un’importanza enorme nella conclusione del contratto. Quest’ultimo, pertanto, non di rado è soggetto ad abusi sia nella sua formazione sia nella sua esecuzione, soprattutto in considerazione del fatto che in genere il cedente è una persona anziana.

Posso vendere la casa a mia figlia per un mantenimento?

Si può fare, ma, come visto in precedenza, il contratto di mantenimento si deve caratterizzare per la presenza dell’alea, cioè dell’incertezza. In particolare, afferma la Cassazione [2] che l’aleatorietà è molto più presente che nel contratto di rendita vitalizia, poiché gli obblighi assistenziali dell’acquirente (assistente) non sono prestabiliti e possono variare, anche di giorno in giorno, riguardo alle mutate esigenze del venditore (beneficiario), per motivi di età o di salute [3]. Per questa ragione, nel contratto di mantenimento, l’alea è assente se, al momento della stipula, il beneficiario era gravemente malato ed era quindi probabile il suo decesso dopo poco tempo oppure era talmente anziano da avere probabilità di sopravvivenza assai limitate oltre un arco di tempo determinabile [4]. In questi casi, quindi, il contratto di mantenimento è nullo.

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Cosa succede se il mantenimento nasconde una donazione?

Il contratto di mantenimento potrebbe dissimulare, cioè nascondere, una donazione a favore della parte acquirente, che in tal caso diventerebbe, in sostanza, un donatario.

Con la simulazione le parti si accordano per far apparire e rendere efficace verso terzi gli effetti del contratto simulato. In realtà, esse o non vogliono concludere alcun contratto (simulazione assoluta) oppure intendono produrre gli effetti dell’accordo, ma dissimulando altro atto, che è poi quello vincolante tra le parti (simulazione relativa).

Esempio tipico di simulazione relativa è proprio quello del contratto di mantenimento che nasconde una donazione. In questo caso, quindi, le parti vogliono sicuramente trasferire il bene oggetto del contratto, ma non dietro corrispettivo, anche se di natura incerta, bensì a titolo di liberalità, cioè gratuito.

Ovviamente, in questa ipotesi, emergono soprattutto le problematiche inerenti alla questione ereditaria. Infatti, la donazione dissimulata, potrebbe aver leso la quota di legittima prevista a favore di una terza persona, estranea all’accordo.

In tal caso, il legittimario leso (ad esempio, un fratello dell’acquirente) dal contratto di mantenimento, che dissimula una donazione, deve agire in giudizio per far apparire la simulazione per poi invocare la riduzione della donazione stessa, sino al punto di ripristinare la propria quota ereditaria lesa (per un approfondimento sui diritti ereditari dei figli, rimandiamo all’articolo non si può

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escludere un figlio dall’eredità).

Tecnicamente il legittimario leso è soggetto terzo rispetto all’azione di simulazione e ciò comporta un vantaggio in sede processuale. Egli, infatti, potrà ricorrere alla prova testimoniale o a quella per presunzioni [5]. In ogni caso dovrà provare l’avvenuta simulazione, per poi al buon esito, richiedere e ottenere la riduzione [6].

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