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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1 “TRIESTINA”

TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto n° 623 del 30/12/2015 OGGETTO

Accordo con Igea Casa di Cura s.r.l. per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione testo negoziale e relativi allegati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Nicola Delli Quadri

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0259 /Pres. dd. 24 dicembre 2014, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2546 dd. 18 dicembre 2014,

preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto assicurandone la regolarità tecnico-contabile:

Responsabile del Procedimento

dott.ssa Daniela Zaro Responsabile del Centro di Risorsa proponente dott.ssa Emanuela Fragiacomo

Visto digitale in data: 30/12/2015 Visto digitale in data:30/12/2015

e coadiuvato da

Direttore Sanitario

dott.ssa Emanuela Fragiacomo Direttore Amministrativo dott.ssa Cristina Turco Visto digitale in data: 30/12/2015 Visto digitale in data: 30/12/2015

Coordinatore Sociosanitario dott. Flavio Paoletti Visto digitale in data: 30/12/2015

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

(2)

OGGETTO: Accordo con Igea Casa di Cura s.r.l. per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Approvazione testo negoziale e relativi allegati.

Premesso che, con deliberazione n. 615 dd. 05.10.2007 dell’allora A.S.S. n. 1-“Triestina”, ora A.A.S.n.1-“Triestina”, e contratto rep. n. 9566 dd. 01.09.2008, integrato con successivi I e II atto aggiuntivo, repertoriati, rispettivamente, sub n. 9697 dd. 26.03.2009 e n. 9819 dd. 25.02.2010, è stato affidato ad Igea Casa di Cura s.r.l. di Trieste il servizio di messa a disposizione e gestione di massimi n. 77 posti letto di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per un periodo di sei anni, eventualmente rinnovabile/prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre anni, con decorrenza dal 01.11.2007 e fino al 31.10.2013;

che, con delibera giuntale n. 650 dd. 11.04.2013, la Regione Friuli Venezia Giulia ha definito le norme necessarie ad avviare un processo per accreditare le R.S.A., superando la modalità delle gare d’appalto, in particolare approvando i requisiti essenziali (allegato A) e l’iter procedurale da osservare al fine della concessione dell’autorizzazione/accreditamento di R.S.A. e degli Hospice (allegato B);

ricordato che, con la richiamata delibera giuntale n. 650/2013, l’Amministrazione regionale ha stabilito altresì che le strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate –in quanto già eroganti prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale in virtù dei previgenti contratti con le Aziende Sanitarie territorialmente competenti- potessero continuare ad erogare la loro attività sulla base di detti rapporti negoziali fino alla conclusione dei procedimenti di autorizzazione/accreditamento definitivo, anche con riserva, garantendo continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;

atteso che, con delibera n. 383 dd. 25.10.2013 dell’ex A.S.S. n. 1-“Triestina”, è stato disposto di prorogare, nelle more del perfezionamento delle procedure per l’autorizzazione/accreditamento delle R.S.A. da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della DGR n. 650/2013, e dell’effettiva operatività del sistema di accreditamento correlata all’adozione di specifico tariffario, il servizio di messa a disposizione di complessivi n. 77 posti letto nella R.S.A. gestita da Igea Casa di Cura s.r.l., fino ad un massimo di ulteriori 3 anni, a decorrere dal 01.11.2013, con conseguente sottoscrizione del III atto aggiuntivo, repertoriato con n. 10350 dd. 26.06.2014, all’accordo contrattuale rep. n. 9566/2008;

che, per espressa disposizione negoziale l’A.S.S.n.1-“Triestina” e la Società Igea Casa di Cura hanno concordato di prorogare il rapporto negoziale, subordinandone la durata al verificarsi dell’articolata condizione risolutiva presupposta dall’art. 2 dell’atto aggiuntivo rep.n. 10350 dd.26.06.2014, correlata non solo alla circostanza dell’avvenuto “perfezionamento delle procedure per l’autorizzazione/accreditamento delle RSA” ma anche, necessariamente, a quella dell’“effettiva operatività del sistema di accreditamento” ossia dell’adozione nonché vigenza della specifica disciplina tariffaria per la regolarizzazione dei rapporti economici con siffatta tipologia di erogatori privati di servizi sanitari nonché della imprescindibile programmazione regionale del fabbisogno e delle risorse impiegabili;

preso atto che, con decreto n. 569/DC del 12.06.2014, il Direttore Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia ha disposto di concedere, ai sensi della suddetta D.G.R. n. 650/2013, alla struttura sanitaria Igea Casa di Cura s.r.l. il provvedimento di autorizzazione/accreditamento definitivo a pieno titolo per l’attività di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.), da espletarsi presso la struttura di via Valdirivo n. 29, in Trieste, con una dotazione massima di n. 84 posti letto, a seguito dell’accertamento della realizzazione del piano di adeguamento disposto

(3)

con precedente decreto n. 186/DC del 04.03.2014 - accreditamento con riserva, per la durata di tre anni decorrenti dal 04.03.2014;

atteso che, con L.R.n. 17 dd. 16.10.2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto un radicale “riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”

per effetto del quale, dal 01.01.2015, l’Azienda per i Servizi Sanitari n.1-“Triestina” (A.S.S.n.1-

“Triestina”) è stata sostituita da un nuovo soggetto giuridico denominato Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1-“Triestina” (A.A.S.n.1-“Triestina”) al quale sono stati trasferiti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), della medesima legge regionale, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Amministrazione;

posto che, con decreto del Presidente della Regione n. 264/Pres. dd. 31.12.2014, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2667 dd. 30.12.2014, è stata costituita, con effetto dal 01.01.2015, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, comprendente gli ambiti territoriali individuati al comma 1, lett. a), dell’art. 6, della citata L.R. n. 17/2014;

considerato che, tra “i rapporti giuridici attivi e passivi” trasferiti alla neoistituita A.A.S.n.1-

“Triestina” deve considerarsi annoverato anche il contratto rep. n. 9566 dd. 01.09.2008, integrato con successivi I, II e III atto aggiuntivo, repertoriati, rispettivamente, sub n. 9697 dd. 26.03.2009, n. 9819 dd. 25.02.2010 e n.10350 dd. 26.06.2014;

evidenziato che, la Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione giuntale n. 2673 dd.

30.12.2014, ha approvato, in attuazione dell’art. 18 della LR n. 17/2014, il fabbisogno complessivo di posti letto delle residenze sanitarie assistenziali, ivi comprese le R.S.A. per la riabilitazione estensiva, riferito a ciascuna Azienda per l’assistenza sanitaria regionale;

che, con D.G.R. n. 2151 dd. 29.10.2015 l’Amministrazione regionale ha approvato le nuove

“Linee guida per la gestione delle Residenze Sanitarie” ed aggiornato i valori tariffari per giornata di ospitalità, modulati in ragione dei possibili livelli di assistenza erogabili nelle R.S.A., che vengono a sostituire integralmente la previgente disciplina di cui alla DGR n. 1487/2000, disponendo altresì che gli adempimenti attuativi delle stesse siano a carico delle Aziende per i servizi sanitari del S.S.R.;

constatato che, con l’emanazione della D.G.R.n. 2151/2015 può considerarsi operativo il sistema di accreditamento e, conseguentemente, avverata la condizione presupposta dall’art. 2 dell’atto aggiuntivo rep.n. 10350 dd. 26.06.2014, risolutiva del rapporto negoziale di cui al contratto base rep. n. 9566 dd. 01.09.2008;

che, ai sensi degli artt. 8-bis e 8-quinquies del D.Lgs 502/1992 e ss.ii.mm. e degli artt. 48 e ss.

della L.R. n. 17/2014, l’A.A.S.n.1-“Triestina” intende avvalersi dell’attività di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) fornita da Igea Casa di Cura s.r.l., presso la struttura di via Valdirivo n. 29, senza soluzione di continuità e, in una prima fase del rapporto negoziale circoscritta tra il 01.01.2016 ed il 31.03.2016, per un massimo di n. 77 posti letto remunerabili con la tariffa relativa al livello di assistenza “base”, per poi procedere, dal 01.04.2016 al 31.12.2018 ad una ridefinizione del fabbisogno in ragione della diversificazione del livello assistenziale prevista nel Capitolo 3 delle Linee guida approvate con D.G.R. n. 2151/2015;

rilevato che la Società Igea risulta accreditata per l’attività di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) relativa ai soli livelli “base” e “medio” di cui al prefato cap. 3 delle già richiamate “Linee Guida”;

richiamati gli articoli del D.Lgs.n. 502/1992 e ss.mm.:

(4)

 8-bis ai sensi del quale “l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio … dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies” del richiamato decreto legislativo;

 8-quater, comma 1, per cui competono alla Regione il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nonché la definizione del “fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza”;

 8-quater, comma 2, ove viene precisato che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies (art. 8-quater, comma 2);

8-quinquies, ai sensi del quale l’Amministrazione Regionale e le aziende sanitarie locali sono tenute a stipulare contratti con le strutture private che indicano, “… gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; … il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima” azienda “sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza …; i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; … il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari …,il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese … ;

richiamata, altresì, la delibera giuntale n. 356 dd. 27.02.2014 con la quale l’Amministrazione Regionale ha precisato, tra l’altro, che:

 “l'accreditamento … è concesso alle strutture in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione e funzionalità, fermo restando l'individuazione del fabbisogno regionale ed il rispetto degli indirizzi di programmazione”;

“tali requisiti ulteriori rappresentano condizioni di idoneità per essere contraente del sistema pubblico e, quindi, per poter accedere alla stipula di accordi contrattuali con le aziende sanitarie per l'erogazione di prestazioni sanitarie”;

 configurandosi l’accreditamento come una concessione di pubblico servizio, “consente alla struttura, unitamente alla stipula dell'accordo contrattuale, di erogare prestazioni sanitarie in nome e per conto del servizio sanitario, accanto alle altre aziende sanitarie pubbliche”;

 “l'esercizio da parte della struttura accreditata di attività avente natura di servizio pubblico è accompagnato dalla relativa remunerazione delle prestazioni in base al tariffario, con il concorso dell'utente e del finanziamento pubblico …";

(5)

ritenuto di procedere con la stipula dell’accordo contrattuale con Igea Casa di Cura s.r.l. per l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) presso la struttura accreditata di via Valdirivo n. 29, Trieste, ai sensi degli artt. 8-bis e ss. del D.Lgs.n. 502/1992 e ss.mm. nonché nei termini ed alle condizioni di cui al decreto n. 569/DC dd. 12.06.2014, approvando l’unito schema negoziale ed i relativi allegati, compiegati al presente decreto quale parte interante e sostanziale dello stesso;

reputato, altresì, di prevedere una durata triennale dell’accordo, con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018, condizionata risolutivamente all’eventuale diniego e/o revoca e/o mancato rinnovo e/o mancata integrazione del provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo concesso a Igea Casa di Cura s.r.l. ai sensi della DGR n. 650/2013, fatte salve le ulteriori condizioni risolutive di cui agli artt. 20 e 21 del testo negoziale;

precisato che le disposizioni di cui all’unito testo contrattuale, relative alle tariffe differenziate in ragione dei diversi profili assistenziali, come da DGR n. 2151 dd. 29.10.2015, nonché alle modalità ed alle condizioni di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza, non verranno applicate ai ricoveri in essere alla data di decorrenza dello stipulando accordo, per i quali continuerà ad applicarsi la pregressa disciplina negoziale;

rilevato che il provvedimento è stato redatto dalla Struttura Complessa Affari Giuridici e delle Attività di Supporto Direzionale che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Coordinatore sociosanitario;

il Commissario Straordinario

decreta per le motivazioni esposte in narrativa di:

1. prendere atto che, con l’emanazione della D.G.R.n. 2151 dd. 29.10.2015 di approvazione delle nuove “Linee guida per la gestione delle Residenze Sanitarie” e dei valori tariffari per giornata di ospitalità, modulati in ragione dei possibili livelli di assistenza erogabili nelle R.S.A., può considerarsi avverata la condizione presupposta dall’art. 2 dell’atto aggiuntivo rep.n. 10350 dd.

26.06.2014, risolutiva del rapporto negoziale di cui al contratto base rep. n. 9566 dd.

01.09.2008, già sottoscritto con Igea Casa di Cura s.r.l. di Trieste per l’espletamento del servizio di messa a disposizione e gestione di massimi n. 77 posti letto di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) presso la struttura sita in via Valdirivo n. 29, Trieste, prorogato condizionatamente fino al 31.10.2016;

(6)

2. stipulare con Igea Casa di Cura s.r.l. l’accordo negoziale per l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) presso la struttura accreditata sita in via Valdirivo n.29, Trieste, ai sensi degli artt. 8-bis e ss. del D.Lgs.n. 502/1992 e ss.mm. e delle disposizioni approvate con D.G.R.n. 2151 dd. 29.10.2015 nonché nei termini ed alle condizioni di cui al decreto DCS n. 569/DC dd. 12.06.2014, approvando l’unito schema negoziale ed i relativi allegati, compiegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. prevedere una durata triennale dell’accordo, con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018, condizionata risolutivamente all’eventuale revoca e/o mancato rinnovo e/o mancata integrazione del provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo concesso a Igea Casa di Cura s.r.l. ai sensi della DGR n. 650/2013, fatte salve le ulteriori condizioni risolutive di cui agli artt. 20 e 21 dell’unito testo negoziale;

4. precisare che le disposizioni di cui all’allegato testo contrattuale, relative alle tariffe differenziate in ragione dei diversi profili assistenziali, come da delibera giuntale n. 2151 dd. 29.10.2015, nonché alle modalità ed alle condizioni di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza, non verranno applicate ai ricoveri già in essere alla data di decorrenza dello stipulando accordo, per i quali continuerà ad applicarsi la pregressa disciplina negoziale di cui al contratto rep. n. 9566 dd. 01.09.2008, integrato con successivi I, II e III atto aggiuntivo, repertoriati, rispettivamente, sub n. 9697 dd. 26.03.2009, n. 9819 dd.25.02.2010 e n.10350 dd. 26.06.2014.

L'onere conseguente dal presente provvedimento, stimato nell’importo massimo presunto pari ad € 10.121.262,00 come da dettaglio di cui alla seguente tabella:

pl Tariffa/die Intensità Totale Da 01.01.2016 a 31.03.2016 77 111,00 base 777.777,00

53 111,00 base 1.617.825,00 2 134,00 media 73.700,00 22 143,00 riab. 865.150,00 3.334.452,00

53 111,00 base 2.147.295,00 2 134,00 media 97.820,00 22 143,00 riab. 1.148.290,00 3.393.405,00

53 111,00 base 2.147.295,00 2 134,00 media 97.820,00 22 143,00 riab. 1.148.290,00 3.393.405,00

10.121.262,00 Totale triennio 2016 - 2018

Da 01.01.2018 a 31.12.2018 Totale 2018 Da 01.01.2017 a 31.12.2017

Totale 2017 Da 01.04.2016 a 31.12.2016

Totale 2016

Periodi Igea

viene imputato al conto n. 305.100.600.400.30 “RSA esterne da privato” dei bilanci dell’Azienda per l'esercizio di rispettiva competenza.

L’eventuale diversa composizione della combinazione di tariffe e/o posti letto comporterà necessariamente la conseguente riduzione degli oneri sopra esposti.

(7)

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

**************

Il Direttore Sanitario dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO

(Firmato digitalmente)

Il Direttore Amministrativo dott.ssa Cristina TURCO

(Firmato digitalmente)

Il Coordinatore Sociosanitario dott. Flavio PAOLETTI (Firmato digitalmente)

Il Commissario Straordinario dott. Nicola DELLI QUADRI (Firmato digitalmente)

Allegati: 3

(8)

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S DATA FIRMA: 30/12/2015 15:01:51

IMPRONTA: 4D47596B3AD78CC0EBA6AE66B99C44BDCC66E30BC0DEC0135095BEBC95F28F5B CC66E30BC0DEC0135095BEBC95F28F5B4329F69FB4A960FB0E9D897EEABBB954 4329F69FB4A960FB0E9D897EEABBB954B09E4A7E7A7B6A458FD72817BA9AE10F B09E4A7E7A7B6A458FD72817BA9AE10F95A6E9E1D82DBFC9FCF4784CFF07B8AF

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G DATA FIRMA: 30/12/2015 15:10:30

IMPRONTA: AB6B1A9065516C0C9F84EF59EFA9D1BCCFF1823301FAF2958FD6CD640F5AC97B CFF1823301FAF2958FD6CD640F5AC97BA9E1586BBD75806E24F66505B523EE55 A9E1586BBD75806E24F66505B523EE558895F568B176B96B7B2459B828808C75 8895F568B176B96B7B2459B828808C752ECDC4003B96888966C3FEFBC20F21F0

NOME: FLAVIO PAOLETTI

CODICE FISCALE: PLTFLV65E05L424B DATA FIRMA: 30/12/2015 15:18:39

IMPRONTA: 4A170B5A232F3BE3A16BB44993E956C7FC2D611907AC1AD1222C2B2C9D01C41C FC2D611907AC1AD1222C2B2C9D01C41C5371748D11686258E24A9AADFAE5B497 5371748D11686258E24A9AADFAE5B497468F24C483966755AC1F822CC5314A44 468F24C483966755AC1F822CC5314A4469363AF9381238546283FE2D2964F608

NOME: NICOLA DELLI QUADRI CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L DATA FIRMA: 30/12/2015 15:31:58

IMPRONTA: 2C8CE86564374C800FBB0EB4730BA98361F961DC39B82E30206897469362C25B 61F961DC39B82E30206897469362C25B0DB838EFB2D1A3CDC7F4B5B2ACC99D4C 0DB838EFB2D1A3CDC7F4B5B2ACC99D4C209FE6BCCE2BF49E37940C57A5B4C5CA 209FE6BCCE2BF49E37940C57A5B4C5CA5141753FF5DAFE0E7E5661C09773C061

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