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Impresa artigiana: definizione e requisiti

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Impresa artigiana: definizione e requisiti

Autore: Maria Monteleone | 24/08/2018

Quando un’impresa può essere definita artigiana? Quando il credito dell’impresa artigiana è privilegiato rispetto ad altri crediti?

La definizione di impresa artigiana ha una certa rilevanza in quanto consente di stabilire se l’impresa (ditta individuale o società) abbia, a differenza di altri

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creditori, un privilegio nella soddisfazione del proprio credito. Ciò rileva soprattutto quando l’impresa vanta un credito nei confronti di un debitore fallito; se sono soddisfatti i requisiti di impresa artigiana, il credito deve essere ammesso al passivo fallimentare come privilegiato (e cioè con precedenza di soddisfazione rispetto agli altri creditori). Il codice civile [1] annovera tra i crediti cosiddetti

“privilegiati” i crediti dell’impresa artigiana, «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti». Il rinvio si riferisce alla legge quadro per l’artigianato [2]. Vediamo allora qual è la definizione di impresa artigiana e come riconoscerla per verificare se l’impresa è creditore privilegiato.

Impresa artigiana: requisiti soggettivi

In base alla legge quadro per l’artigianato, l’impresa può definirsi artigiana se ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

Imprenditore artigiano

E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Impresa artigiana in forma di società

L’impresa artigiana può avere forma societaria, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

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È artigiana anche l’impresa costituita ed esercitata:

in forma di società a responsabilità limitata con unico socio a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti propri dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti propri dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Impresa artigiana: limiti dimensionali

La legge quadro per l’artigianato, ammettendo l’esercizio dell’impresa artigiana in forma societaria, pone quale condizione essenziale che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro prevalga sul capitale. Inoltre devono ricorrere specifici limiti dimensionali, riferiti al numero dei dipendenti.

In particolare, l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, 1.

compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto 2.

automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni 3.

artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il

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numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

4.

per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, 5.

compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Credito privilegiato impresa artigiana:

basta l’iscrizione all’albo?

Affinchè il credito possa essere trattato come privilegiato, è sufficiente che l’impresa creditrice sia iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane?

Secondo la Cassazione [3], alla luce della riforma del 2012 [4], non basta l’iscrizione all’albo ma è necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti sopra descritti: requisiti soggettivi, limiti dimensionali e avvenuta iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.

Spetta al creditore dimostrate che sussistono tutti i requisiti e, di conseguenza, il giudice valuta quanto dimostrato ai fini del riconoscimento del privilegio.

Secondo i giudici, il requisito dell’iscrizione all’albo deriva da ragioni di carattere formale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l’impresa; la non sufficienza dell’iscrizione, ai fini del riconoscimento del privilegio, deriva invece dal rinvio operato dal codice civile alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e volte ad integrare la nozione di impresa artigiana.

In conclusione, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell’impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio del credito, dovendo concorrere con tutti gli altri elementi previsti dalla legge quadro per l’artigianato.

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Note

[1] Art. 2751 bis cod. civ. [2] L. n. 443/1985. [3] Cass. sent. n. 18723 del 13.07.2018. [4] L’originaria formulazione dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 (conv. in I.

n. 35 del 2012) si limitava a riconoscere il privilegio in relazione ai crediti

"dell'impresa artigiana", senza operare alcuna ulteriore specificazione al riguardo.

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