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DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno

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Academic year: 2022

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DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI) tel. 0039 0586/724434 fax 0586/724274

Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di gas GPL per le esigenze della piscina comunale nel comune di Rosignano Marittimo, frazione di Vada, Loc. La Mazzanta.

ART.1 - Oggetto della fornitura L’appalto ha per oggetto:

- la fornitura di gas propano liquido (GPL) per le esigenze della piscina comunale, sita nel Comune di Rosignano Marittimo, frazione di Vada, Loc. La Mazzanta.

- La f.e p.o. di n.2 depositi per GPL fuori terra, della capacità di litri 5.000, ad esclusione della rete di distribuzione, già di proprietà dell’ente, il tutto a norma di legge. I depositi saranno concessi all’ente a titolo di comodato gratuito con possibilità di riscatto a fine appalto, nel rispetto delle leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e utilizzo dell’energia (“Contratto Servizio energia” punto p), co.1, art.1 del DPR 412/93) e s. m. e i.

- A carico dell’offerente sono anche i costi di installazione e di rimozione dei serbatoi, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, la manutenzione ordinaria dei serbatoi, nonché eventuali oneri per l’ottenimento di autorizzazione per l’entrata in esercizio dei serbatoi setessi, compreso il sostegno per eventuali spese.

- E’ fatto divieto assoluto di cessione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria.

ART.2 - Caratteristiche del prodotto :

• Composizione della miscela in fase liquida maggiore del 90% di propano e minore del 10% di butano;

• Densità della miscela in fase liquida minore o uguale a 0,516 Kg/lt. Alla temperatura di 15°C;

• Pertanto il P.C.I. della miscela in fase gassosa compreso tra 23,5 e 24,0 Mcal/smc.(15°C a 1013 mbar di pressione assoluta).

ART.3 - Obblighi del fornitore:

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• Fornitura di GPL nei modi e alle condizioni previste nel presente capitolato.

• Manutenzione, verifiche, collaudo dei serbatoi e relativi accessori ove previsto, compresi gli interventi d’urgenza, assumendone la totale ed esclusiva responsabilità sia nei confronti del Comune che di terzi.

• L’impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e/o danni arrecati all’Amministrazione in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.

ART.4 – Prezzo di fatturazione del prodotto:

• Il prezzo del g.p.l. fornitoci, reso franco nostra utenza, sarà stabilito in /litro, oltre I.V.A. 20%. Tale prezzo sarà determinato, ai fini della fatturazione, sulla base della rilevazione quindicinale dei prezzi dei prodotti petroliferi effettuata dalla C.C.I.A.A.

di Livorno, al netto delle imposte (accisa e IVA) relativa alla settimana disponibile più vicina alla data di invio dell’ordinativo.

ART.5 - Fatturazione e pagamenti:

• La Società fornitrice emetterà fattura in seguito all’avvenuta fornitura del GPL nei serbatoi; il pagamento della stessa sarà subordinato all’acquisizione dei documenti di trasporto firmati dal responsabile destinatario della fornitura preposto alla ricezione, dai quali si possa desumere il quantitativo di carburante fornito.

ART.6 - Durata dell’appalto e periodi di fornitura :

• La durata della fornitura sarà di due anni con inizio dal 1.9.2006, salvo facoltà di disdetta per ambedue le parti, da comunicare con un anticipo di tre mesi.

• Il Comune di Rosignano Marittimo si riserva la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale per un uguale periodo, previa adozione di apposito atto amministrativo, secondo le modalità consentite dall’ordinamento vigente al momento della scadenza naturale del contratto.

• I periodi di fornitura coincidono con i periodi di apertura dell’impianto, salva la possibilità di sospensione temporanea della fornitura in caso di necessità di interventi di manutenzione agli impianti termici o qualsiasi alta evenienza.

ART.8 - Quantità di GPL oggetto dell’appalto

- Il quantitativo annuo si attesta intorno ai 200.000 litri annui, per un corrispettivo stimato intorno ai .120.000 annui. Tale quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, ove per un andamento climatico favorevole, per contenimento dei consumi in base a norme legislative anche emanate successivamente alla data di aggiudicazione, per interruzione del servizio, o per qualsiasi altro motivo che dovesse comportare, nel corso dell’anno, un

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consumo di combustibile inferiore alle previsioni di cui sopra, l’Amministrazione Comunale sarà tenuta al solo pagamento del combustibile commissionato e consegnato, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare pretese di sorta.

- Parimenti, se dovessero verificarsi necessità di consumi maggiori, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire i quantitativi richiesti alle condizioni del presente capitolato.

E’ espressamente esclusa la facoltà per le ditte concorrenti di presentare offerta per la fornitura di GPL per quantitativi inferiori ai litri presuntivamente sopra individuati

ART.9 - Tempi di consegna

La consegna del GPL dovrà avvenire entro 36 (trentasei) ore dalla ricezione a mezzo fax della relativa commissione fatta da parte del personale della piscina o del Comune.

La ditta fornitrice è comunque tenuta a concordare direttamente di volta in volta il giorno e l’ora della consegna con gli uffici destinatari della fornitura.

ART.10 - Penalità e risoluzione contratto

• La Società fornitrice dovrà garantire il regolare rifornimento dei serbatoi con GPL avente le caratteristiche suindicate.

• In caso di ritardi non dovuti a cause di forza maggiore, adeguatamente dimostrate dal fornitore, o di fornitura di prodotto privo delle qualità pattuite, la stessa è tenuta a pagare una penale di 500 per giorno di ritardo .Tale importo potrà essere detratto dalle fatture in corso di pagamento.

Nel persistere del ritardo, o per ritardi relativi a più di due forniture, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Amministrazione aggiudicatrice, con riserva di valutare i danni subiti, imputandone l’importo a carico della ditta appaltatrice, anche mediante detrazione da fatture in corso di pagamento.

Per ritardi imputabili a cause di forza maggiore, la Società fornitrice è obbligata a darne comunicazione con congruo anticipo all’Amministrazione Comunale, che potrà reperire il prodotto necessario e sufficiente presso altri fornitori, addebitando altresì le maggiori spese eventualmente sostenute per l’approvvigionamento straordinario del GPL alla ditta aggiudicataria.

Il Comune ha comunque la facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile quando si venga ad accertare una non rispondenza nelle modalità di espletamento della fornitura richiesta dal presente capitolato.

ART.11 - Procedura dell’appalto e modalità di aggiudicazione:

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La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 19 lett.a) del D.Lgs. 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98, ossia in base alla maggiore percentuale di ribasso, anche nel caso che sia ammessa una sola offerta ritenuta valida.

Tale percentuale di ribasso, in caso di aggiudicazione, verrà applicata in sede di fatturazione ai fini del calcolo dello sconto sul prezzo dei prodotti petroliferi stabilito ai sensi del precedente art. 4.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare, al termine della scadenza contrattuale, la facoltà di riscattare i due depositi di GPL. Tale possibilità non comporta alcun obbligo a carico del Comune di Rosignano Marittimo nei confronti della ditta appaltatrice, che potrà decidere di optare o meno per il riscatto dei depositi senza che la stessa abbia niente a che pretendere al riguardo.

A tal proposito le ditte dovranno indicare il prezzo per il riscatto dei depositi.

ART.12 – Requisiti di partecipazione

Le ditte che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritta nell’Ufficio del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno 3 (tre) anni avente ad oggetto sociale “il trasposto e la fornitura di prodotti petroliferi, e avere acceso l’attività di impresa relativa alla fornitura oggetto del presente Capitolato.

b) avere la capacità finanziaria ed economica necessaria a fronteggiare il rapporto di fornitura in oggetto, dimostrando di avere già effettuato, nell’ultimo triennio 2003-2004-2005, forniture per quantitativi annui pari almeno a 200.000 litri (a tal fine è necessario produrre una dichiarazione bancaria attestante la solidità dell’impresa)

c) riconoscere all’Amministrazione Comunale la facoltà di riscattare i depositi al prezzo indicato nell’offerta;

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, pena esclusione, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

ART.13 – Offerta

L’offerta, presentata con le modalità precisate nel bando di gara, dovrà indicare la percentuale di ribasso da praticare come specificato dal precedente art. 4.

Dovrà essere altresì indicato il prezzo di riscatto – alla scadenza contrattuale - dei due depositi conferiti in comodato. Detta indicazione tuttavia non costituirà parametro per la valutazione dell’offerta.

Prezzi e ribasso dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere, con indicazione di n°2 decimali.

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ART.14 - Cauzione

Cauzione provvisoria. Le ditte partecipanti dovranno presentare cauzione provvisoria pari a .10.000,00: nel caso di non aggiudicazione, lo svincolo avviene una volta reso definitivo l’esito di gara; nel caso di aggiudicazione, lo svincolo avviene a stipulazione del contratto avvenuta.

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria al momento della stipula del contratto provvederà a prestare cauzione definitiva del valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. Lo svincolo avverrà una volta attestata da parte dell’Ente la regolare esecuzione del contratto.

Possono essere scelte le seguenti modalità di presentazione:

- A/C non trasferibile intestato al Sindaco del Comune;

- mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da parte degli intermediari finanziari autorizzati (ved. L.388/2000 che rinvia all’art.107 del D.lgs 385/93) con le caratteristiche di cui all’art.30 co.2 bis della L.109/94)

ART.15 - Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti è deferita esclusivamente al Foro di Livorno.

ART.16- Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese del contratto, bolli, registrazioni, accessori e conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

ART.17 –Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento in relazione al rapporto di fornitura è da individuare nella D.ssa Senia Bacci Graziani, Responsabile del Servizio Patrimonio e Demanio comunale.

ART.18 – Altre disposizioni

Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si applicano le disposizioni di cui alle Leggi e regolamenti vigenti, nonché quelle del Regolamento Contratti dell’Ente.

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