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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013

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Academic year: 2022

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DETERMINAZIONEN.330DEL15OTTOBRE2015

OGGETTO: Polizza fideiussoria n. 20151400840309179 del 30.09.2015 e relativo allegato n. 1 – Ns.

Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 12 del 13.10.2015 - inerente l'attività di gestione post-operativa della discarica del bacino fanghi rossi, sita in località Sa Foxi nel Comune di Portoscuso, di proprietà della società Eurallumina s.p.a. Accettazione.

ILDIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e sue s uccessive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Abrogazione D.M. 3 agosto 2005”;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” in particolare l’art. 22, comma 4, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007 recante “Atto di indirizzo per l’adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. 22/97 nonché dal D. Lgs. 36/03”;

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Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/58 del 13 maggio 2004 con la quale è stato previsto, tra l’altro, che “la società Eurallumina può fornire le garanzie finanziarie in misura non inferiore ad € 10.000.000,00 per quanto riguarda la fase di gestione e di € 5.400.000,00 per quanto riguarda la fase di post-esercizio; tali valori in relazione ai costi di chiusura e dei controlli da effettuare in fase di post-esercizio (controllare post-esercizio) vengono accettati in deroga alla deliberazione n.

24/11 del 29 luglio 2003 che, fissando valori parametrici per mc di rifiuto smaltito in relazione ai volumi ingenti in gioco, avrebbe determinato un costo fidejussorio eccessivo e peraltro difficile da garantire da parte delle compagnie assicurative”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Visto l’art. 3.2.2, comma 5, dell’Allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 sopra richiamata, il quale prevede che “[…] la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni […]. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall’Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all’Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni […]”;

Vista la determinazione provinciale del Dirigente del Settore Ambiente n. 152 del 19.10.2009, recante

“Approvazione degli schemi per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D. Lgs. 59/2005, del D. Lgs. 36/2003 e del D. L.gs.

133/2005”;

Vista la determinazione provinciale del Dirigente del Settore Ambiente n. 194 del 18.12.2009, recante

“Integrazione alla determinazione n. 152 del 19 ottobre 2009 inerente l'approvazione degli schemi per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D. Lgs. 59/2005, del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. 133/2005”;

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Vista la propria determinazione n. 72 del 20.04.2010 con la quale sono state revocate le precedenti determinazioni n. 152 del 19.10.2009 e n. 194 del 18.12.2009, dando atto che le garanzie finanziarie – a partire dalla data di rilascio del provvedimento - dovranno essere prestate in conformità allo schema regionale di cui all’Allegato 2 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008;

Vista la propria determinazione n. 74 del 23.06.2009 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale - per la durata di 6 anni - per l'impianto IPPC Eurallumina s.p.a., sito in zona Portovesme nel Comune di Portoscuso, e per la gestione della discarica del bacino fanghi rossi, sita in località “Sa Foxi” in Comune di Portoscuso;

Vista la propria determinazione n. 142 del 25.09.2009 con la quale è stata sospesa, con decorrenza immediata, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la determinazione n. 74 del 23.06.2009 sopra richiamata, a seguito dell’apposizione dei sigilli alla discarica;

Vista la polizza fideiussoria n. 13137 del 21.01.2010 - acquisita agli atti in data 05.03.2010 con il prot. n.

5061 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 9 del 30.03.2010 - dell'importo di € 5.400.000,00 (euro cinquemilioniquattrocentomila/00), prestata per piani quinquennali e con validità dal 02.09.2010 al 02.09.2015, emessa dalla Praediafin Società Cooperativa Artigiana di Garanzia a responsabilità limitata per conto della Eurallumina s.p.a. ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 74 del 23.06.2009, a copertura della fase di gestione post-operativa della discarica in oggetto;

Vista l’appendice n. 1 del 17.03.2010 alla polizza fideiussoria n. 13137 del 21.01.2010 - acquisita agli atti in data 30.03.2010 con il prot. n. 6880 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 9 del 30.03.2010 – con la quale si dà atto che gli effetti della fideiussione decorrono dalla data di

approvazione della chiusura della discarica, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 59 del 30.03.2010, con la quale si è provveduto ad accettare la polizza fideiussoria n. 13137 del 21.01.2010 e la relativa appendice n. 1 del 17.03.2010 sopra richiamate;

Considerato che la precedente Autorizzazione, rilasciata con la determinazione n. 74 del 23.06.2009, è scaduta in data 23.06.2015 ma che la Società ha presentato istanza per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale e, pertanto, non è stata attivata la fase di gestione post-operativa della discarica;

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Considerato, altresì, che l’attività di discarica autorizzata con la determinazione n. 74 del 23.06.2009 non è stata esercitata in quanto il provvedimento di sospensione, di cui alla determinazione n. 142 del 25.09.2009, è rimasto operativo per tutto il periodo di efficacia dell’autorizzazione, ossia dal 30.03.2010 – data in cui sono state accettate le necessarie garanzie finanziarie di gestione operativa e di gestione post-operativa – fino alla data di scadenza dell’autorizzazione, fissata nel giorno 23.06.2015;

Dato atto che in data 02.09.2015 è scaduto il termine di validità della polizza fideiussoria n. 13137 del 21.01.2010 e della relativa appendice n. 1 del 21.01.2010 e che, pertanto, la Società – in ottemperanza al dispositivo di cui all’art. 3.2.2, comma 5, dell’Allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 – è tenuta a prestare una nuova garanzia finanziaria a copertura del successivo quinquennio, maggiorato di due anni per i controlli;

Vista la polizza fideiussoria n. 20151400840309179 del 30.09.2015 e relativo allegato n. 1 - acquisita agli atti in data 08.10.2015 con il prot. n. 19176 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 12 del 13.10.2015 - dell’importo di € 5.400.000,00 (euro cinquemilioniquattrocentomila/00), prestata per piani quinquennali e con validità dal 29.09.2015 al 29.09.2022, comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Gable Insurance A.G. per conto della Eurallumina s.p.a. ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 74 del 23.06.2009, a copertura della fase di gestione post-operativa della discarica in oggetto;

Dato atto che la società Gable Insurance A.G., con sede legale a Vaduz (Liechtenstein) in via Pflugstrasse 20 - 9490, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Principato del Liechtenstein n. FL-0002.161.375-6 ed autorizzata ad estendere, in libertà di prestazione di servizi, l’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana a seguito di iscrizione nell’Albo Imprese detenuto dall’IVASS in data 03.01.2008 con il n. II.00640, Codice IVASS n. 10865, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni in data 31.12.2009;

Vista la conformità della polizza fideiussoria in oggetto e del relativo allegato n. 1 allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. 20151400840309179 del 30.09.2015 con il relativo allegato n. 1, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;

- la L. 241/1990;

- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;

Visti:

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;

- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 “Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”;

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accettare la polizza fideiussoria n. 20151400840309179 del 30.09.2015 e relativo allegato n. 1 - acquisita agli atti in data 08.10.2015 con il prot. n. 19176 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 12 del 13.10.2015 - dell’importo di € 5.400.000,00 (euro cinquemilioniquattrocentomila/00), prestata per piani quinquennali e con validità dal 29.09.2015 al 29.09.2022, comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Gable Insurance A.G.

per conto della Eurallumina s.p.a. ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 74 del 23.06.2009, a copertura della fase di gestione post-operativa della discarica in oggetto;

3. di precisare che, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008, decorso il termine di validità della polizza fideiussoria “il contraente provvederà ad inviare all’Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l’Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le

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inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, l’Ente beneficiario attiverà le procedure di cui alla parte IV, titolo VI del D. Lgs. n. 152/2006”.

Iglesias, 15 ottobre 2015

ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu

Resp. Proc./Dott.ssa Michela Cherchi F.to Michela Cherchi

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